10.2005.512
circolazione in stato di ebrietà e collisione con un altro veicolo
28 marzo 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.512
Data decisione, Autorità:
28.03.2006, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà e collisione con un altro veicolo
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
1. LESA 1
2. LESA 2
3. LESA 3
Incarto
n.
10.2005.512
DA
3987/2005
Bellinzona
28
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l’autovettura Mazda targata __________ essendo in stato di ubriachezza
(alcolemia: min. 1.56 - max. 1.93 grammi per mille);
fatti avvenuti a Ronco
sopra Ascona il 9 giugno 2005;
reato previsto dall’art.
91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra,
negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di
contromano scontrandosi conseguentemente con la vettura VW Polo targata __________
condotta da LESA 2 regolarmente sopraggiungente in senso inverso, fuoriuscendo
poi dal campo stradale sulla sua sinistra terminando la corsa con la vettura
capovolta;
fatti avvenuti a Ronco
sopra Ascona il 9 giugno 2005;
reato previsto dall’art.
90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e
2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 24 ottobre
2005 n. DA 3987/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l’avvertenza
che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 28 marzo 2006, al
quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale dichiara
che i fatti non sono oggetto di contestazione. Egli chiede una sensibile
riduzione della pena detentiva e della multa, in considerazione delle
circostanze personali;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3987/2005
del 24 ottobre 2005?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate
la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv.
1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
Considerandi
2.
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1
ONC,
per i fatti compiuti a
Ronco sopra Ascona il 9 giugno 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. DA 3987/2005 del 24 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 750.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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