10.2005.515
Attestare fatti non veri in un affidavit redatto da un terzo
11 aprile 2006Italiano29 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2005.515
Data decisione, Autorità:
11.04.2006, PRPEN
Ricorso:
CCRP, 17.2006.26, 09.04.2008
Titolo:
Attestare fatti non veri in un affidavit redatto da un terzo
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 251 cf. 1 CPS
1. CIVI 1
1 patr. da:
PR 1
2. CIVI 2
3. CIVI 3
2, 3 patr.ti
da: PR 2
Incarto
n.
10.2005.515
DA
4090/2005
Bellinzona
11
aprile 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di falsità in documenti,
per avere, in Ticino, in data
28 maggio 2002, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto
fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di
importanza giuridica,
e meglio per avere, nelle
surriferite circostanze di tempo e di luogo, fatto attestare fatti non veri in
un Affidavit redatto da un terzo e da lui firmato, in particolare fatto
attestare mediante uno scritto che CIVI 3 e la CIVI 2 avrebbero acquistato la
nave __________ nel loro proprio interesse, creando in tal modo un pregiudizio
ad un loro cliente interessato a tale acquisto, e meglio alla __________,
quando in realtà la nave era stata acquistata per un nuovo cliente, in quanto
la __________ non aveva i mezzi finanziari necessari per l’acquisto, scritto
che è stato in seguito utilizzato dalla stessa __________ per richiedere presso
un tribunale della Nigeria il sequestro della nave, non avvenuto in quanto la
stessa ha potuto lasciare le acque territoriali nigeriane prima che la
decisione di sequestro fosse notificata alle autorità portuali, nuocendo
comunque in tal modo al patrimonio del proprietario della nave, operativa
unicamente in Nigeria, la quale non ha più potuto lavorare per anni nelle acque
territoriali di questo paese per il rischio di essere sequestrata;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 251
cifra 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 31 ottobre
2005 n. DA 4090/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Rinvia le parti civili per
le loro eventuali richieste di risarcimento al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 4 novembre 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 11 aprile 2006,
al quale hanno partecipato l’imputato, l’avente diritto economico della parte
civile CIVI 1, il patrocinatore di quest’ultima ed il patrocinatore della parte
civile CIVI 2, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando
la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’esame dell’avente diritto economico della parte civile CIVI 1, le cui
generalità sono state verificate dal giudice e sono contenute nelle buste
sigillate agli atti;
sentito il patrocinatore delle parti
civili CIVI 2 e CIVI 3, il quale ha chiesto la conferma integrale del decreto
d’accusa, rilevando come l’imputato non sia stato in grado di provare che il
nodo centrale del suo affidavit fosse vero. Ripercorrendo nel dettaglio i
fatti, il legale ha evidenziato come sia emerso che l’accusato sia stato
addirittura il promotore di tutta l’iniziativa e come egli abbia agito solo
perché arrabbiato con il signor CIVI 3. Egli ha dunque sottoscritto l’atto in
questione sapendo che esso conteneva falsità e che sarebbe stato sufficiente
per ottenere il sequestro della nave da parte delle autorità nigeriane;
sentito il patrocinatore della parte
civile CIVI 1, il quale ha postulato la conferma integrale del decreto d’accusa,
rilevando come siano dati tutti i presupposti sia oggettivi che soggettivi del
reato. Egli ha precisato come l’affidavit debba essere considerato un documento
ai sensi del nostro codice penale, visto che è stato utilizzato in una Nazione
ove vige il common law e dove quindi ha valore probatorio. Reputa la pena
troppo mite, tenuto conto delle circostanze nelle quali sono avvenuti i fatti e
di come il prevenuto abbia agito incurante dei danni collaterali che la sua
ritorsione nei confronti di CIVI 3, verso il quale aveva il dente avvelenato,
avrebbe avuto;
sentito l'accusato, il quale ha chiesto
di essere prosciolto da ogni accusa, poiché il contenuto del suo affidavit
riporta unicamente la realtà. Anzitutto egli ha evidenziato come tutti i
documenti bancari prodotti agli atti, relativi ai conti della CIVI 1, siano
falsi. Egli, con precisi riferimenti alla documentazione contenuta nell’incarto
e da lui inviata alla Pretura penale, ha poi illustrato come sia evidente che
il signor CIVI 3 fosse azionista della società acquirente della nave poi
denominata __________. Contestualmente ha ammesso che le sue intuizioni, per
poter essere confermate, necessitano di una perizia contabile, che però gli è
sempre stata negata;
sentito in replica il patrocinatore delle
parti civili CIVI 2 e CIVI 3, il quale, oltre a ribadire le proprie posizioni,
ha preso atto di come l’imputato abbia fatto di semplici supposizioni la verità
assoluta;
sentito in replica il patrocinatore della
parte civile CIVI 1, il quale si è ribadito nelle proprie allegazioni e
domande, osservando come l’imputato abbia ammesso di aver avuto il sospetto che
quanto riferitogli dagli avvocati greci di __________ fosse falso;
sentito per ultimo l’accusato, il quale, riconfermando
quanto detto in precedenza, ha precisato di non aver agito per vendetta, ma per
aiutare un suo cliente che era stato penalizzato e che voleva riavere indietro
la nave che gli era stata ingiustamente tolta;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa n. DA 4090/2005 del 31 ottobre 2005?
2. In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1, nato a __________ il 18
luglio 1946, è coniugato ed ha un figlio di 28 anni che attualmente lavora con
lui nella __________, persona giuridica con sede a __________ specializzata
nell’amministrazione, gestione, acquisto, vendita locazione di navi di
qualsiasi tipo, nonché nella costituzione ed amministrazione di società
collegate all’attività marittima, come pure nella relativa consulenza. Egli è
allo stesso tempo presidente del consiglio di amministrazione, azionista e
direttore di quest’ultima. Il salario mensile dichiarato al dibattimento è di
circa fr. 11'500.--, cui va aggiunta la quota di partecipazione agli utili.
Dopo aver conseguito un diploma
di commercio, l’imputato ha svolto un apprendistato bancario e, proprio in
banca, si è pian piano specializzato in attività economico-finanziarie connesse
con il settore marittimo. In seguito egli è passato ad una fiduciaria del ramo,
presso la quale è rimasto sino a quando non è stato assunto in qualità di vice direttore
dalla CIVI 2, società fondata dal collega ed amico di lunga data CIVI 3 e da __________,
il cui scopo iscritto a registro di commercio, è quello di amministrazione,
gestione, compravendita ed armamento di navi per conto di terzi, di assistenza
ed espletamento di operazioni di finanziamento navale, nonché di costituzione
ed amministrazione di società collegate all'attività marittima.
Il signor ACCU 1 è stato alle
dipendenze di CIVI 2 dal 1. gennaio 1995 al 30 giugno 2001, momento in cui ha
interrotto il suo rapporto lavorativo a seguito di gravi dissidi sorti con CIVI
3.
3. In data 28 maggio 2002
l’imputato ha sottoscritto una dichiarazione giurata in lingua inglese, affidavit,
dal seguente contenuto:
“Il sottoscritto, ACCU 1,
con la presente testimonia sotto giuramento quanto segue:
CIVI 2 è una società
svizzera che è stata costituita nel novembre del 1995. L’azionista principale
della società è il signor CIVI 3 che è anche Presidente e Direttore della
società. L’attività principale della società è la gestione di navi nonché la
ricerca di finanziamenti per navi.
Ho lavorato per CIVI 2 in
qualità di Vicedirettore dal gennaio 1995 fino a giugno 2001. Ho lasciato la
società a causa di una disputa personale con CIVI 3 che ha tradito in diverse
occasioni la mia fiducia quale suo partner nonché la fiducia di vari clienti
per suo proprio interesse. A causa di tale atteggiamento ho sofferto
personalmente una perdita finanziaria a seguito del denaro che ho investito in CIVI
2 e che è stato perso a seguito della cattiva gestione del signor CIVI 3 nel
suo interesse ed intendo chiedere la restituzione di tale importo.
Una delle ragioni che avevo
per lasciare CIVI 2 era il fatto che scoprii che il signor CIVI 3 aveva tradito
la fiducia di alcuni clienti, __________, a riguardo dell’acquisto della nave __________,
ora denominata __________.
Sebbene non trattassi
direttamente questo incarto, che era gestito dal signor CIVI 3 personalmente e
dalla sua assistente signora __________, sono a conoscenza di quanto segue:
Nell’aprile 1999, certi
clienti avevano deciso tramite i loro brokers esclusivi l’acquisto di due navi,
__________ e la __________.
__________ sarebbe stata
acquistata da __________ e rinominata __________.
L’acquisto di queste navi
sarebbe stato finanziato da __________ e sarebbe stato parte di un contratto di
prestito che avrebbe incluso il rifinanziamento di due navi già esistenti. A
tale proposito detto Contratto di Prestito venne firmato il 13 luglio 1999 tra __________,
quale uno dei mutuatari, e __________. Il periodo di disponibilità del prestito
scadeva il 30 settembre 1999.
Dei clienti avevano istruito
il signor CIVI 3 di concludere l’acquisto della __________ e di gestire tutte
le formalità per l’acquisto e il finanziamento della nave da parte di __________;
a tale proposito, essi avevano pure istruito i loro brokers di comunicare al
signor CIVI 3, che agiva quale procuratore di __________, tutte le notizie
relative alla nave. Dopo l’acquisto della nave da parte di __________., i proprietari
avrebbero anche incaricato CIVI 2 di gestire la loro nave.
Fatti
I clienti sapevano per il
tramite dei loro brokers esclusivi che l’acquisto della nave sarebbe stato
possibile nel dicembre 1999/gennaio 2000, cioè al momento in cui la nave sarebbe
stata restituita ai proprietari dopo la conclusione del time-charter
precedente. Quest’informazione era stata comunicata anche al signor CIVI 3.
A gennaio/inizio febbraio
2000 venni informato che __________ non poteva procedere con l’acquisto della __________
a causa del fatto che la banca aveva rifiutato di estendere il periodo di
disponibilità del prestito. Più tardi sono stato informato che questa non era
la vera ragione e che in realtà la banca era pronta ad estendere il periodo di
disponibilità, il che non fu fatto poiché nel novembre 1999 il signor CIVI 3
aveva informato la banca che i clienti non erano più interessati a procedere
nell’acquisto della nave. Tale fatto mi venne confermato dal signor __________
di __________ nel settembre 2000 quando visitai __________ a Zurigo con i
clienti al fine di rinegoziare il contratto di prestito. In realtà fu una
grande sorpresa per me venire a sapere a quel momento che l’impegno a favore di
__________ per USD 2.2 milioni era ancora esistente ed in vigore; __________
venne inclusa nei documenti supplementari del contratto di prestito poiché
l’impegno in realtà non era mai stato ufficialmente cancellato. Ci sono prove
di questo nei files di CIVI 2.
Contemporaneamente a quando
il signor CIVI 3 informò __________ (febbraio 2000) che l’impegno __________
non era disponibile e che pertanto l’acquisto non poteva avere luogo, egli –
con l’assistenza della sua segretaria – acquistò dal signor __________,
avvocato corrispondente di CIVI 2 a Panama, la società CIVI 1. La ragione per
acquistare questa società era di comperare la nave __________ per il suo
interesse personale e registrarla a Panama sotto il nuovo nome __________.
So che esiste un relativo
incarto negli uffici di CIVI 2 in merito all’acquisto della nave da parte di CIVI
1 e la sua registrazione a Panama, però non ho mai avuto accesso a questo
incarto che era tenuto dal signor CIVI 3 e dalla sua segretaria, signora __________.
La nave venne acquistata da CIVI
1 nel marzo/aprile 2000. CIVI 2 è il gestore della nave secondo __________,
eseguendo la gestione amministrativa, commerciale e finanziaria della nave. CIVI
2/CIVI 1 incaricarono dell’assistenza tecnica della nave __________, una
società di Monaco affiliata al signor CIVI 3.
I proprietari di __________
sapevano che __________ (ora __________) era una miniera d’oro; essi avevano
avuto esperienze precedenti con la nave sorella, la __________, che era parte
dello stesso gruppo di navi che erano state finanziate/rifinanziate da __________
nel luglio 1999. In realtà ero coinvolto nella gestione della __________
a quel tempo e sulla base del mio coinvolgimento so che nell’aprile 1999 i
proprietari avevano garantito __________ a dei charterers molto reputati, __________;
una delle condizioni di questo contratto di noleggio era che i charterers
avrebbero avuto l’opzione di noleggiare anche la nave sorella della __________,
la ex __________ da ridenominare, sulla base delle stesse disposizioni e
condizioni dell’__________ Quale risultato del mancato acquisto della nave da
parte di __________, la posizione dei proprietari di __________ con __________.
venne messa molto in pericolo in quanto si trovarono in violazione del
contratto di noleggio e vennero messi di fronte ad un’importante richiesta di
risarcimento da parte dei charterers.” (cfr. traduzione del testo allegata
alla denuncia 15 ottobre 2003 della CIVI 1).
Il documento è stato
corroborato dall’autentica di firma, pure in lingua inglese, apposta dal notaio
avv. __________ in data 29 maggio 2002, nonché dall’Apostille della Cancelleria
di Stato del Cantone Ticino, di identica data.
4. L’imputato ha dichiarato che,
per la firma dell’affidavit in oggetto l’imputato era stato contattato
dall’avvocato ticinese di __________, avv. __________, che gli aveva sottoposto
il testo in lingua inglese redatto dai legali greci della società e la relativa
documentazione (cfr. suoi verbali di interrogatorio del 22 ottobre 2002, pag.
2, e del 27 aprile 2005, pag. 2).
La sigla dell’atto è avvenuta
in piena coscienza e perfetta conoscenza del suo contenuto, ritenuto che il
prevenuto, per sua stessa ammissione, padroneggiando l’inglese, ha
perfettamente compreso e condiviso ogni affermazione in esso contenuta.
Neppure sullo scopo della
dichiarazione egli ha mai avuto dubbi, come espressamente dichiarato di fronte
al Procuratore pubblico e confermato in aula: “ADR ho capito che il mio affidavit
doveva servire come un allegato in una vertenza che vedeva la __________ contro
la CIVI 2 per una truffa subita dalla prima e per poter sequestrare la nave,
oggetto della truffa” (cfr. suo verbale interrogatorio del 27 aprile 2005, pag.
2).
5. L’affidavit è stato in seguito
trasmesso ad un legale nigeriano, __________, il quale a sua volta l’ha
allegato a due sue dichiarazioni giurate denominate “Affidavit of urgency”
e “ Affidavit in support of motion” (cfr. testo di quest’ultimo, punto
XI, ultima frase: “The information received from mr. ACCU 1 are fully contained and set out in an Affidavit date 28th May 2002 which is Exhibit SE 10
hereto”).
Sulla
scorta di questa documentazione la __________ ha introdotto un’istanza presso
la Federal High Court of Nigeria di Lagos tendente ad ottenere l’immediato
sequestro della __________, ormeggiata a quel momento nel porto di __________.
Il tribunale nigeriano, con decreto di data 13 giugno 2002, ha accolto le
pretese della ditta procedente ed ordinato la detenzione del vascello (cfr. “Warrant of arrest and detention of the motor vessel m/t __________,
presently lying at Berth no 2, __________, __________”, doc. D
allegato alla denuncia 15 ottobre 2003 della CIVI 1). Contemporaneamente è
stato emesso un ordine di arresto nei confronti dell’avente diritto della
società intestataria della nave e del suo capitano.
6. Il 14 giugno 2002 l’avente
diritto economico (ADE) della CIVI 1 è stato informato dal signor CIVI 3
dell’avvenuto sequestro della __________ ed ha potuto prendere visione della
documentazione relativa, inviatagli via fax da quest’ultimo.
Nella serata dello stesso
giorno l’ADE è riuscito a prendere contatto con il capitano della nave, il
quale gli ha comunicato che il decreto di sequestro non gli era ancora stato
notificato dal messo del tribunale, per cui esso non era ancora vincolante.
Preso atto che la situazione non era per il momento compromessa, egli ha quindi
ordinato al capitano di salpare immediatamente, uscire dalle acque territoriali
nigeriane e dirigersi verso la Spagna.
La pronta reazione del
proprietario del vascello e del suo equipaggio ha così permesso di sottrarre
l’imbarcazione dalle morse delle autorità dello Stato africano. Ciononostante i
danni economici subiti a seguito del decreto di sequestro dell’Alta Corte di
Lagos sono stati ingenti, ritenuto che per lungo tempo la __________ non ha più
potuto operare in Nigeria. A tal proposito va ricordato che la nave, proprio
per le sue caratteristiche specifiche (petroliera di piccole dimensioni e basso
pescaggio) era in particolar modo adatta alla navigazione fluviale e poteva
essere impiegata in due sole regioni: la Nigeria, appunto, e l’Indonesia, ove
il mercato è però chiuso, essendo influenzato da forti monopoli.
7. L'art. 251 cpv. 1 CPS prescrive
che debba essere punito con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione
chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o
altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o
dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,
oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un
fatto di importanza giuridica, o fa uso a scopo di inganno, di tale documento.
Elemento costitutivo oggettivo
fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cifra
5 CPS, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.
Fra le fattispecie contemplate
dall’ 251 cpv. 1 CPS vi è pure quella dell'allestimento ed utilizzo di un falso
ideologico, cioè di un documento che, differentemente dai casi di
falsificazione materiale, non è stato fisicamente contraffatto, ma presenta un
contenuto che non corrisponde alla realtà, fallace.
A tal proposito la dottrina e
la giurisprudenza hanno chiarito che è perseguibile penalmente solo una menzogna
scritta qualificata, cioè fissata in un documento destinato ed atto a provare un
fatto di rilevanza giuridica. Imponendosi un’interpretazione restrittiva della
disposizione, la menzogna scritta trascende in violazione dell'art. 251 CPS
solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità,
ad esempio grazie al valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono
oppure alla persona che lo ha redatto (Rep. 1995, pag. 287 ss. e riferimenti
ivi citati). Esso deve possedere un valore probatorio accresciuto, che non si
limiti ad attestare l’esistenza, l’autore e il contenuto della dichiarazione,
ma che si estenda dunque pure alla veridicità di quest’ultimo.
Senza l’adempimento di questi
presupposti, ci si trova di fronte ad una semplice bugia scritta non punibile (Bernard
Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, art. 251, n. 114 ss.).
8. La caratterizzazione di un affidavit
quale titolo ai sensi dell’art. 110 cifra 5 CPS nell’ambito di una procedura
penale per falsità in documenti è stata discussa a più riprese da dottrina e
giurisprudenza (Bernard Corboz, op. cit, art. 251, n. 47; Niklaus Schmid, Fragen
der Falschbeurkundung bei Wirtschaftsdelikten, insbesondere mit der kaufmännischen
Buchführung, RPS 95/1978, p. 274 ss., 310 s.). In effetti determinare se esso
rappresenta un documento per forza di legge è questione delicata.
Se la procedura cantonale o
straniera, art. 255 CPS, conferisce a tale dichiarazione giurata un valore
probatorio, esso adempie i requisiti sufficienti per riconoscere una falso
materiale. Per il falso ideologico ciò non è però ancora sufficiente, perché in
linea di principio il documento non attesta ancora la conformità delle
affermazioni ivi contenute con la realtà, ritenuto che ogni dichiarazione
presentata in giudizio soggiace all’apprezzamento del giudice.
In situazioni particolari come
quella qui in discussione, però, un affidavit può assumere un valore probatorio
accresciuto anche in relazione ai suoi contenuti.
In effetti, in Nigeria - Stato
in cui vige un sistema giuridico promiscuo, caratterizzato dal common law
frammisto a regole di stampo religioso, Sharia, ed a leggi tribali - la
procedura di sequestro soggiace al principio della verosimiglianza e determinate
attestazioni, quali quella in esame, rivestono un ruolo chiave, molto più
importante che in altri tipi di cause. Come ben chiarito dall’avv. nigeriano __________
nel suo affidavit prodotto agli atti (AI n. 3, allegato a lettera avv. __________
del 9 luglio 2002), ma soprattutto come dimostrato dallo svolgimento dei fatti
qui in discussione, “affidavit is regarded as proper civil evidence in arrest
proceedings of vessel and are relied upon by Courts for garanting an order of arrest”.
La conferma si
trova nelle Federal High Court (Civil Procedure) Rules
2000, in special modo all’art. 1 dell’Order 10: ”Upon any motion, petition or summons,
evidence may be given by an affidavit (…)” (cfr.
www.nigeria-law.org/FederalHighCourt(CivilProcedure)Rules2000.htm).
Non si può inoltre dimenticare
come, in pratica, la dichiarazione dell’imputato sia stata l’unico elemento
portato a sostegno delle richieste di sequestro della nave e sul quale le autorità
nigeriane hanno fondato la propria decisione. Non risulta in effetti che il
Tribunale di Lagos abbia avviato delle verifiche in merito alla fedefacenza
delle asserzioni dell’imputato, ma ha ritenuto vero quanto dichiarato.
Il documento 28 maggio 2002 adempie
quindi, preso atto delle peculiarità della fattispecie e della sua
destinazione, i requisiti per poter riconoscere l’esistenza di un falso
ideologico e non può essere confinato a rappresentare la mera espressione di
una semplice menzogna scritta.
9. Ciò chiarito resta ora da
verificare se il contenuto sia effettivamente veritiero, come sostiene il
prevenuto, oppure menzognero, come ritenuto da pubblica accusa e parti civili.
L’analisi del testo deve essere
effettuata nel suo complesso e non può limitarsi all’esame disgiunto dei
singoli paragrafi o addirittura delle singole frasi. Il messaggio che affiora dalla
lettura dell’affidavit in discussione è quello secondo il quale il signor CIVI
3, azionista principale di CIVI 2, avrebbe, per mero interesse personale, agito
in maniera scorretta nei confronti della __________, sua cliente, ostacolandole,
all’insaputa dei suoi dirigenti, la possibilità di acquistare la nave __________,
notoriamente conosciuta per essere una miniera d’oro, per fare in modo di
comperarla egli stesso per il tramite di una società a lui facente capo, la CIVI
1, e registrarla a Panama sotto il nuovo nome __________. In questo modo egli
avrebbe creato gravi pregiudizi alla __________.
Dall’istruttoria è emerso che
il signor CIVI 3 non ha mai avuto alcuna partecipazione economica in CIVI 1 e
che la nave è stata acquistata, in contanti, dall’armatore genovese che ne è
sempre risultato essere l’avente diritto economico, unitamente ad un suo amico
non residente in Svizzera, che comunque non è la qui parte civile (cfr. verbale
di interrogatorio 1 giugno 2005 dell’ADE della CIVI 1 e documentazione
allegata).
CIVI 3 non è mai stato
azionista della società proprietaria dell’imbarcazione e non ha nemmeno avuto
nelle sue mani il pacchetto azionario a titolo fiduciario, visto che il
maggiore azionista della stessa se lo è immediatamente fatto consegnare. Alla CIVI
Considerandi
2.
quest’ultimo ha semplicemente affidato la gestione amministrativa e contabile
della società.
L’imputato è sempre stato a
conoscenza di chi fosse l’acquirente della nave e di chi fosse stato designato
quale beneficiario dei conti bancari della CIVI 1 (a tal proposito rilevanti
appaiono le dichiarazioni fatte da ACCU 1 in occasione del suo interrogatorio
del 22 ottobre 2002, pag. 6). Addirittura egli ha avuto a più riprese contatti
diretti con l’armatore proprietario ed aveva diritto di firma sul conto
bancario della società presso il __________ (cfr. suo interrogatorio del 27
aprile 2005, pag. 3; cfr. pure documentazione allegata al verbale
d’interrogatorio del 20 settembre 2002 di CIVI 3).
Che il signor CIVI 3 sia stato
azionista della CIVI 1 è una mera convinzione del prevenuto, frutto di sue deduzioni
effettuate sulla base di un’interpretazione soggettiva della documentazione
visionata, palesemente influenzata da quanto dettogli dagli avvocati di __________,
nonché dalla sua acredine nei confronti dell’ex amico e collega, ma che non
trova alcun riscontro oggettivo negli atti di causa (cfr. suoi verbali d’interrogatorio
22.
ottobre 2002, pag. 6: “Il fatto che CIVI 3 abbia comprato la CIVI 1 per
sé stesso l’ho dedotto io.” e 27 aprile 2005, pag. 3: “ADR: il fatto che
l’azionista B sia CIVI 3 lo deduco dalla reticenza che la CIVI 2 ha nel
produrre la documentazione che da due anni richiedo. (…) E’ vero quanto dice la
PP, però devo precisare che quando io avevo visto la documentazione dall’avv. __________
avevo avuto il forte sospetto che c’era qualcosa che non andava e gli avvocati
greci mi hanno detto che erano convinti che CIVI 3 era direttamente ed in prima
persona interessato all’affare. (…) Sicuramente tutta la situazione e tutto
quello che CIVI 3 mi ha fatto ha inciso sulle affermazioni contenute nell’affidavit”).
Dall’istruttoria non sono
nemmeno emersi elementi che permettano di concludere che gli estremi nei quali è
avvenuto l’acquisto della __________, si discostino dall’ambito di normali
trattative in situazione di concorrenza o siano stati viziati da atti illeciti
commessi dal signor CIVI 3 ai danni della __________.. In effetti nulla induce
a credere che la rinuncia all’uso del credito garantito dalla __________, Zurigo,
al gruppo __________ in nome di quest’ultima (entrambe riconducibili
all’armatore ellenico __________) con scadenza alla fine di dicembre 1999, comunicata
da CIVI 2 con fax di data 4 novembre 1999 (cfr. doc. 6 allegato al verbale di
interrogatorio del 20 settembre 2002 di CIVI 3) sia stato un atto unilaterale a
quel momento immotivato, effettuato in malafede e nascosto a __________.
Anzi, è da ritenere attendibile
la versione della parte civile CIVI 3, per la quale la transazione non si
sarebbe potuta concretizzare a fine 1999 a causa della mancanza di mezzi propri
da parte di __________: agli atti si trovano un suo scritto del 26 ottobre 1999
a __________ con il quale egli ha chiesto di prendere posizione definitiva
sulla questione dell’acquisto della nave, nonché la fotocopia di un testo
manoscritto di __________ del 3 febbraio 2000 con il quale egli auspica la
ricerca di azionisti disposti a partecipare al 50% con lui all’operazione (doc.
5.
ed 8 annessi al verbale 20 settembre 2002 citato).
Assodato è pure che l’avente
diritto economico della CIVI 1 ha preso contatto con CIVI 2 solo ad inizio del
2000, dunque quando sull’altro fronte sembrava tutto bloccato, con proposte concrete,
sostenute da una buona solidità finanziaria.
Il fatto che a contratto ormai
quasi perfezionato (se non addirittura già concluso) con l’armatore genovese,
il gruppo __________ abbia trovato delle vie alternative per finanziare
l’operazione, così come quello che la __________ sarebbe stata disposta a
concedere nuovamente il credito qualora fossero state fornite le garanzie
necessarie (e non poteva che essere così, visto che la società si occupa
proprio di questo), non assume alcuna incidenza sulla legittimità di quanto
avvenuto.
Essendo pertanto il contenuto
dell’affidavit del 28 maggio 2002 palesemente inveritiero, il reato di falso
ideologico ex art. 251 CPS è da ritenersi oggettivamente adempito.
10.
Dal profilo soggettivo, la
realizzazione della fattispecie di falsità in documenti presuppone che l'autore
abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l'art. 18
cpv. 2 CPS, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al
patrimonio e/o ad altri diritti altrui. Il dolo eventuale è comunque
sufficiente (Stefan Trechsel, Schweizeriches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo
1997, n. 12 e 13 ad art. 251 CPS).
Il signor ACCU 1 ha sempre
riconosciuto di essere stato pienamente cosciente del contenuto della
dichiarazione da lui sottoscritta e dello scopo a cui sarebbe stata destinata:
“ADR parlo l’inglese e quindi ho capito perfettamente il contenuto dell’affidavit
che ho sottoscritto. ADR: ho capito che il mio affidavit doveva servire come un
allegato in una vertenza che vedeva la __________ contro la CIVI 2 per una
truffa subita dalla prima e per poter sequestrare la nave, oggetto della truffa.”
(cfr. suo verbale di interrogatorio del 27 aprile 2005, pag. 5). Egli era
inoltre informato compiutamente del fatto che la __________ apparteneva a terze
persone, non coinvolte nella diatriba, e che quanto da lui sostenuto non era
che il frutto di una sua interpretazione degli eventi che non aveva riscontri
tangibili.
Il prevenuto ha quindi agito
intenzionalmente.
11.
Per tutto quanto precede, il
signor ACCU 1 deve essere condannato per aver commesso il reato di falsità in
documenti, art. 251 cifra 1 CPS.
Giusta l'art. 63 CPS il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei
motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.
Nella scelta
del tipo di pena - qui la reclusione sino a 5 anni o la detenzione - e nella
sua quantificazione, il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (Hans
Wiprächtiger, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch
I, n. 16 ad art. 63): egli deve valutare le singole circostanze del caso
concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali, prendendo
quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice arriva così -
pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la pena in una certa
entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle proprie
sensazioni soggettive.
La pena
proposta dal Procuratore pubblico appare, a mente dello scrivente giudice,
troppo mite e non proporzionale alla gravità dei fatti ed ai motivi che hanno
indotto l’imputato a delinquere.
In effetti,
come il dibattimento ha permesso di confermare, il signor ACCU 1 ha
sottoscritto il documento controverso mosso da astio e risentimento nei
confronti del signor CIVI 3. Egli ha agito nel disprezzo più assoluto delle
conseguenze che il suo gesto avrebbe potuto avere, ed ha avuto, per terze
persone che nulla avevano a che fare con la diatriba nei confronti dell’ex
amico e collega.
Seppur non
fondamentale per la commisurazione della pena, non si può dimenticare che il
danno economico cagionato dal sequestro alla CIVI 1 è stato molto ingente,
nell’ordine di milioni di franchi svizzeri, non essendo più stato possibile
sfruttare la nave nelle acque territoriali nigeriane.
Nemmeno
trascurabile è che il prevenuto ha lucidamente agito su istigazione dei legali
del signor __________, con il quale egli aveva rapporti lavorativi e d’affari,
ma soprattutto che egli sapeva essere l’azionista di maggioranza di tutte le
altre navi, 3 o 4, concorrenti della __________ sul mercato dello Stato
africano in questione. In questo modo egli si è quindi consapevolmente prestato
ad una macchinazione ordita da quest’ultimo, incurante del fatto che essa potesse
avere in realtà quale fine l’ottenimento del monopolio de facto nel trasporto
fluviale di petrolio in quella zona, levando di torno una nave molto
competitiva, detenuta da un armatore che dava fastidio (cfr. ad esempio
l’ultimo paragrafo dell’affidavit del 28 maggio 2002).
Infine, va
rilevato pure che il signor ACCU 1 non ha mai speso una parola di
rincrescimento per aver coinvolto e danneggiato l’acquirente della __________ e
che egli, durante il dibattimento, ha avuto un atteggiamento arrogante e poco
cooperante.
A favore
dell’imputato concorrono la sua incensuratezza, il fatto che si trovi in una
situazione lavorativa, sociale ed economica piuttosto solida, nonché quello che
la commissione del reato appare dettata da circostanze ben specifiche, per cui
circoscritta. Una sospensione condizionale della pena è dunque ipotizzabile.
In queste
circostanze si giustifica pertanto una pena di 30 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
12.
Per le pretese
di natura civile deve essere riconfermato il rinvio delle parti civili al
competente foro, ritenuto che esse nemmeno hanno impugnato il decreto, per cui
su tale punto esso è cresciuto in giudicato già prima del dibattimento.
13.
La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 850.--, sono posti a carico
dell’imputato.
visti gli art. 41 cifra 1, 251 cifra
1.
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
falsità in documenti, art. 251
cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti in Ticino
il 28 maggio 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
4090/2005 del 31 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 850.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa le
parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio
sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo
non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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