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Decisione

10.2005.515

Attestare fatti non veri in un affidavit redatto da un terzo

11 aprile 2006Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I clienti sapevano per il

tramite dei loro brokers esclusivi che l’acquisto della nave sarebbe stato

possibile nel dicembre 1999/gennaio 2000, cioè al momento in cui la nave sarebbe

stata restituita ai proprietari dopo la conclusione del time-charter

precedente. Quest’informazione era stata comunicata anche al signor CIVI 3.

A gennaio/inizio febbraio

2000 venni informato che __________ non poteva procedere con l’acquisto della __________

a causa del fatto che la banca aveva rifiutato di estendere il periodo di

disponibilità del prestito. Più tardi sono stato informato che questa non era

la vera ragione e che in realtà la banca era pronta ad estendere il periodo di

disponibilità, il che non fu fatto poiché nel novembre 1999 il signor CIVI 3

aveva informato la banca che i clienti non erano più interessati a procedere

nell’acquisto della nave. Tale fatto mi venne confermato dal signor __________

di __________ nel settembre 2000 quando visitai __________ a Zurigo con i

clienti al fine di rinegoziare il contratto di prestito. In realtà fu una

grande sorpresa per me venire a sapere a quel momento che l’impegno a favore di

__________ per USD 2.2 milioni era ancora esistente ed in vigore; __________

venne inclusa nei documenti supplementari del contratto di prestito poiché

l’impegno in realtà non era mai stato ufficialmente cancellato. Ci sono prove

di questo nei files di CIVI 2.

Contemporaneamente a quando

il signor CIVI 3 informò __________ (febbraio 2000) che l’impegno __________

non era disponibile e che pertanto l’acquisto non poteva avere luogo, egli –

con l’assistenza della sua segretaria – acquistò dal signor __________,

avvocato corrispondente di CIVI 2 a Panama, la società CIVI 1. La ragione per

acquistare questa società era di comperare la nave __________ per il suo

interesse personale e registrarla a Panama sotto il nuovo nome __________.

So che esiste un relativo

incarto negli uffici di CIVI 2 in merito all’acquisto della nave da parte di CIVI

1 e la sua registrazione a Panama, però non ho mai avuto accesso a questo

incarto che era tenuto dal signor CIVI 3 e dalla sua segretaria, signora __________.

La nave venne acquistata da CIVI

1 nel marzo/aprile 2000. CIVI 2 è il gestore della nave secondo __________,

eseguendo la gestione amministrativa, commerciale e finanziaria della nave. CIVI

2/CIVI 1 incaricarono dell’assistenza tecnica della nave __________, una

società di Monaco affiliata al signor CIVI 3.

I proprietari di __________

sapevano che __________ (ora __________) era una miniera d’oro; essi avevano

avuto esperienze precedenti con la nave sorella, la __________, che era parte

dello stesso gruppo di navi che erano state finanziate/rifinanziate da __________

nel luglio 1999. In realtà ero coinvolto nella gestione della __________

a quel tempo e sulla base del mio coinvolgimento so che nell’aprile 1999 i

proprietari avevano garantito __________ a dei charterers molto reputati, __________;

una delle condizioni di questo contratto di noleggio era che i charterers

avrebbero avuto l’opzione di noleggiare anche la nave sorella della __________,

la ex __________ da ridenominare, sulla base delle stesse disposizioni e

condizioni dell’__________ Quale risultato del mancato acquisto della nave da

parte di __________, la posizione dei proprietari di __________ con __________.

venne messa molto in pericolo in quanto si trovarono in violazione del

contratto di noleggio e vennero messi di fronte ad un’importante richiesta di

risarcimento da parte dei charterers.” (cfr. traduzione del testo allegata

alla denuncia 15 ottobre 2003 della CIVI 1).

Il documento è stato

corroborato dall’autentica di firma, pure in lingua inglese, apposta dal notaio

avv. __________ in data 29 maggio 2002, nonché dall’Apostille della Cancelleria

di Stato del Cantone Ticino, di identica data.

4. L’imputato ha dichiarato che,

per la firma dell’affidavit in oggetto l’imputato era stato contattato

dall’avvocato ticinese di __________, avv. __________, che gli aveva sottoposto

il testo in lingua inglese redatto dai legali greci della società e la relativa

documentazione (cfr. suoi verbali di interrogatorio del 22 ottobre 2002, pag.

2, e del 27 aprile 2005, pag. 2).

La sigla dell’atto è avvenuta

in piena coscienza e perfetta conoscenza del suo contenuto, ritenuto che il

prevenuto, per sua stessa ammissione, padroneggiando l’inglese, ha

perfettamente compreso e condiviso ogni affermazione in esso contenuta.

Neppure sullo scopo della

dichiarazione egli ha mai avuto dubbi, come espressamente dichiarato di fronte

al Procuratore pubblico e confermato in aula: “ADR ho capito che il mio affidavit

doveva servire come un allegato in una vertenza che vedeva la __________ contro

la CIVI 2 per una truffa subita dalla prima e per poter sequestrare la nave,

oggetto della truffa” (cfr. suo verbale interrogatorio del 27 aprile 2005, pag.

2).

5. L’affidavit è stato in seguito

trasmesso ad un legale nigeriano, __________, il quale a sua volta l’ha

allegato a due sue dichiarazioni giurate denominate “Affidavit of urgency”

e “ Affidavit in support of motion” (cfr. testo di quest’ultimo, punto

XI, ultima frase: “The information received from mr. ACCU 1 are fully contained and set out in an Affidavit date 28th May 2002 which is Exhibit SE 10

hereto”).

Sulla

scorta di questa documentazione la __________ ha introdotto un’istanza presso

la Federal High Court of Nigeria di Lagos tendente ad ottenere l’immediato

sequestro della __________, ormeggiata a quel momento nel porto di __________.

Il tribunale nigeriano, con decreto di data 13 giugno 2002, ha accolto le

pretese della ditta procedente ed ordinato la detenzione del vascello (cfr. “Warrant of arrest and detention of the motor vessel m/t __________,

presently lying at Berth no 2, __________, __________”, doc. D

allegato alla denuncia 15 ottobre 2003 della CIVI 1). Contemporaneamente è

stato emesso un ordine di arresto nei confronti dell’avente diritto della

società intestataria della nave e del suo capitano.

6. Il 14 giugno 2002 l’avente

diritto economico (ADE) della CIVI 1 è stato informato dal signor CIVI 3

dell’avvenuto sequestro della __________ ed ha potuto prendere visione della

documentazione relativa, inviatagli via fax da quest’ultimo.

Nella serata dello stesso

giorno l’ADE è riuscito a prendere contatto con il capitano della nave, il

quale gli ha comunicato che il decreto di sequestro non gli era ancora stato

notificato dal messo del tribunale, per cui esso non era ancora vincolante.

Preso atto che la situazione non era per il momento compromessa, egli ha quindi

ordinato al capitano di salpare immediatamente, uscire dalle acque territoriali

nigeriane e dirigersi verso la Spagna.

La pronta reazione del

proprietario del vascello e del suo equipaggio ha così permesso di sottrarre

l’imbarcazione dalle morse delle autorità dello Stato africano. Ciononostante i

danni economici subiti a seguito del decreto di sequestro dell’Alta Corte di

Lagos sono stati ingenti, ritenuto che per lungo tempo la __________ non ha più

potuto operare in Nigeria. A tal proposito va ricordato che la nave, proprio

per le sue caratteristiche specifiche (petroliera di piccole dimensioni e basso

pescaggio) era in particolar modo adatta alla navigazione fluviale e poteva

essere impiegata in due sole regioni: la Nigeria, appunto, e l’Indonesia, ove

il mercato è però chiuso, essendo influenzato da forti monopoli.

7. L'art. 251 cpv. 1 CPS prescrive

che debba essere punito con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione

chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o

altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o

dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,

oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un

fatto di importanza giuridica, o fa uso a scopo di inganno, di tale documento.

Elemento costitutivo oggettivo

fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cifra

5 CPS, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.

Fra le fattispecie contemplate

dall’ 251 cpv. 1 CPS vi è pure quella dell'allestimento ed utilizzo di un falso

ideologico, cioè di un documento che, differentemente dai casi di

falsificazione materiale, non è stato fisicamente contraffatto, ma presenta un

contenuto che non corrisponde alla realtà, fallace.

A tal proposito la dottrina e

la giurisprudenza hanno chiarito che è perseguibile penalmente solo una menzogna

scritta qualificata, cioè fissata in un documento destinato ed atto a provare un

fatto di rilevanza giuridica. Imponendosi un’interpretazione restrittiva della

disposizione, la menzogna scritta trascende in violazione dell'art. 251 CPS

solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità,

ad esempio grazie al valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono

oppure alla persona che lo ha redatto (Rep. 1995, pag. 287 ss. e riferimenti

ivi citati). Esso deve possedere un valore probatorio accresciuto, che non si

limiti ad attestare l’esistenza, l’autore e il contenuto della dichiarazione,

ma che si estenda dunque pure alla veridicità di quest’ultimo.

Senza l’adempimento di questi

presupposti, ci si trova di fronte ad una semplice bugia scritta non punibile (Bernard

Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, art. 251, n. 114 ss.).

8. La caratterizzazione di un affidavit

quale titolo ai sensi dell’art. 110 cifra 5 CPS nell’ambito di una procedura

penale per falsità in documenti è stata discussa a più riprese da dottrina e

giurisprudenza (Bernard Corboz, op. cit, art. 251, n. 47; Niklaus Schmid, Fragen

der Falschbeurkundung bei Wirtschaftsdelikten, insbesondere mit der kaufmännischen

Buchführung, RPS 95/1978, p. 274 ss., 310 s.). In effetti determinare se esso

rappresenta un documento per forza di legge è questione delicata.

Se la procedura cantonale o

straniera, art. 255 CPS, conferisce a tale dichiarazione giurata un valore

probatorio, esso adempie i requisiti sufficienti per riconoscere una falso

materiale. Per il falso ideologico ciò non è però ancora sufficiente, perché in

linea di principio il documento non attesta ancora la conformità delle

affermazioni ivi contenute con la realtà, ritenuto che ogni dichiarazione

presentata in giudizio soggiace all’apprezzamento del giudice.

In situazioni particolari come

quella qui in discussione, però, un affidavit può assumere un valore probatorio

accresciuto anche in relazione ai suoi contenuti.

In effetti, in Nigeria - Stato

in cui vige un sistema giuridico promiscuo, caratterizzato dal common law

frammisto a regole di stampo religioso, Sharia, ed a leggi tribali - la

procedura di sequestro soggiace al principio della verosimiglianza e determinate

attestazioni, quali quella in esame, rivestono un ruolo chiave, molto più

importante che in altri tipi di cause. Come ben chiarito dall’avv. nigeriano __________

nel suo affidavit prodotto agli atti (AI n. 3, allegato a lettera avv. __________

del 9 luglio 2002), ma soprattutto come dimostrato dallo svolgimento dei fatti

qui in discussione, “affidavit is regarded as proper civil evidence in arrest

proceedings of vessel and are relied upon by Courts for garanting an order of arrest”.

La conferma si

trova nelle Federal High Court (Civil Procedure) Rules

2000, in special modo all’art. 1 dell’Order 10: ”Upon any motion, petition or summons,

evidence may be given by an affidavit (…)” (cfr.

www.nigeria-law.org/FederalHighCourt(CivilProcedure)Rules2000.htm).

Non si può inoltre dimenticare

come, in pratica, la dichiarazione dell’imputato sia stata l’unico elemento

portato a sostegno delle richieste di sequestro della nave e sul quale le autorità

nigeriane hanno fondato la propria decisione. Non risulta in effetti che il

Tribunale di Lagos abbia avviato delle verifiche in merito alla fedefacenza

delle asserzioni dell’imputato, ma ha ritenuto vero quanto dichiarato.

Il documento 28 maggio 2002 adempie

quindi, preso atto delle peculiarità della fattispecie e della sua

destinazione, i requisiti per poter riconoscere l’esistenza di un falso

ideologico e non può essere confinato a rappresentare la mera espressione di

una semplice menzogna scritta.

9. Ciò chiarito resta ora da

verificare se il contenuto sia effettivamente veritiero, come sostiene il

prevenuto, oppure menzognero, come ritenuto da pubblica accusa e parti civili.

L’analisi del testo deve essere

effettuata nel suo complesso e non può limitarsi all’esame disgiunto dei

singoli paragrafi o addirittura delle singole frasi. Il messaggio che affiora dalla

lettura dell’affidavit in discussione è quello secondo il quale il signor CIVI

3, azionista principale di CIVI 2, avrebbe, per mero interesse personale, agito

in maniera scorretta nei confronti della __________, sua cliente, ostacolandole,

all’insaputa dei suoi dirigenti, la possibilità di acquistare la nave __________,

notoriamente conosciuta per essere una miniera d’oro, per fare in modo di

comperarla egli stesso per il tramite di una società a lui facente capo, la CIVI

1, e registrarla a Panama sotto il nuovo nome __________. In questo modo egli

avrebbe creato gravi pregiudizi alla __________.

Dall’istruttoria è emerso che

il signor CIVI 3 non ha mai avuto alcuna partecipazione economica in CIVI 1 e

che la nave è stata acquistata, in contanti, dall’armatore genovese che ne è

sempre risultato essere l’avente diritto economico, unitamente ad un suo amico

non residente in Svizzera, che comunque non è la qui parte civile (cfr. verbale

di interrogatorio 1 giugno 2005 dell’ADE della CIVI 1 e documentazione

allegata).

CIVI 3 non è mai stato

azionista della società proprietaria dell’imbarcazione e non ha nemmeno avuto

nelle sue mani il pacchetto azionario a titolo fiduciario, visto che il

maggiore azionista della stessa se lo è immediatamente fatto consegnare. Alla CIVI

Considerandi

2.

quest’ultimo ha semplicemente affidato la gestione amministrativa e contabile

della società.

L’imputato è sempre stato a

conoscenza di chi fosse l’acquirente della nave e di chi fosse stato designato

quale beneficiario dei conti bancari della CIVI 1 (a tal proposito rilevanti

appaiono le dichiarazioni fatte da ACCU 1 in occasione del suo interrogatorio

del 22 ottobre 2002, pag. 6). Addirittura egli ha avuto a più riprese contatti

diretti con l’armatore proprietario ed aveva diritto di firma sul conto

bancario della società presso il __________ (cfr. suo interrogatorio del 27

aprile 2005, pag. 3; cfr. pure documentazione allegata al verbale

d’interrogatorio del 20 settembre 2002 di CIVI 3).

Che il signor CIVI 3 sia stato

azionista della CIVI 1 è una mera convinzione del prevenuto, frutto di sue deduzioni

effettuate sulla base di un’interpretazione soggettiva della documentazione

visionata, palesemente influenzata da quanto dettogli dagli avvocati di __________,

nonché dalla sua acredine nei confronti dell’ex amico e collega, ma che non

trova alcun riscontro oggettivo negli atti di causa (cfr. suoi verbali d’interrogatorio

22.

ottobre 2002, pag. 6: “Il fatto che CIVI 3 abbia comprato la CIVI 1 per

sé stesso l’ho dedotto io.” e 27 aprile 2005, pag. 3: “ADR: il fatto che

l’azionista B sia CIVI 3 lo deduco dalla reticenza che la CIVI 2 ha nel

produrre la documentazione che da due anni richiedo. (…) E’ vero quanto dice la

PP, però devo precisare che quando io avevo visto la documentazione dall’avv. __________

avevo avuto il forte sospetto che c’era qualcosa che non andava e gli avvocati

greci mi hanno detto che erano convinti che CIVI 3 era direttamente ed in prima

persona interessato all’affare. (…) Sicuramente tutta la situazione e tutto

quello che CIVI 3 mi ha fatto ha inciso sulle affermazioni contenute nell’affidavit”).

Dall’istruttoria non sono

nemmeno emersi elementi che permettano di concludere che gli estremi nei quali è

avvenuto l’acquisto della __________, si discostino dall’ambito di normali

trattative in situazione di concorrenza o siano stati viziati da atti illeciti

commessi dal signor CIVI 3 ai danni della __________.. In effetti nulla induce

a credere che la rinuncia all’uso del credito garantito dalla __________, Zurigo,

al gruppo __________ in nome di quest’ultima (entrambe riconducibili

all’armatore ellenico __________) con scadenza alla fine di dicembre 1999, comunicata

da CIVI 2 con fax di data 4 novembre 1999 (cfr. doc. 6 allegato al verbale di

interrogatorio del 20 settembre 2002 di CIVI 3) sia stato un atto unilaterale a

quel momento immotivato, effettuato in malafede e nascosto a __________.

Anzi, è da ritenere attendibile

la versione della parte civile CIVI 3, per la quale la transazione non si

sarebbe potuta concretizzare a fine 1999 a causa della mancanza di mezzi propri

da parte di __________: agli atti si trovano un suo scritto del 26 ottobre 1999

a __________ con il quale egli ha chiesto di prendere posizione definitiva

sulla questione dell’acquisto della nave, nonché la fotocopia di un testo

manoscritto di __________ del 3 febbraio 2000 con il quale egli auspica la

ricerca di azionisti disposti a partecipare al 50% con lui all’operazione (doc.

5.

ed 8 annessi al verbale 20 settembre 2002 citato).

Assodato è pure che l’avente

diritto economico della CIVI 1 ha preso contatto con CIVI 2 solo ad inizio del

2000, dunque quando sull’altro fronte sembrava tutto bloccato, con proposte concrete,

sostenute da una buona solidità finanziaria.

Il fatto che a contratto ormai

quasi perfezionato (se non addirittura già concluso) con l’armatore genovese,

il gruppo __________ abbia trovato delle vie alternative per finanziare

l’operazione, così come quello che la __________ sarebbe stata disposta a

concedere nuovamente il credito qualora fossero state fornite le garanzie

necessarie (e non poteva che essere così, visto che la società si occupa

proprio di questo), non assume alcuna incidenza sulla legittimità di quanto

avvenuto.

Essendo pertanto il contenuto

dell’affidavit del 28 maggio 2002 palesemente inveritiero, il reato di falso

ideologico ex art. 251 CPS è da ritenersi oggettivamente adempito.

10.

Dal profilo soggettivo, la

realizzazione della fattispecie di falsità in documenti presuppone che l'autore

abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l'art. 18

cpv. 2 CPS, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al

patrimonio e/o ad altri diritti altrui. Il dolo eventuale è comunque

sufficiente (Stefan Trechsel, Schweizeriches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo

1997, n. 12 e 13 ad art. 251 CPS).

Il signor ACCU 1 ha sempre

riconosciuto di essere stato pienamente cosciente del contenuto della

dichiarazione da lui sottoscritta e dello scopo a cui sarebbe stata destinata:

“ADR parlo l’inglese e quindi ho capito perfettamente il contenuto dell’affidavit

che ho sottoscritto. ADR: ho capito che il mio affidavit doveva servire come un

allegato in una vertenza che vedeva la __________ contro la CIVI 2 per una

truffa subita dalla prima e per poter sequestrare la nave, oggetto della truffa.”

(cfr. suo verbale di interrogatorio del 27 aprile 2005, pag. 5). Egli era

inoltre informato compiutamente del fatto che la __________ apparteneva a terze

persone, non coinvolte nella diatriba, e che quanto da lui sostenuto non era

che il frutto di una sua interpretazione degli eventi che non aveva riscontri

tangibili.

Il prevenuto ha quindi agito

intenzionalmente.

11.

Per tutto quanto precede, il

signor ACCU 1 deve essere condannato per aver commesso il reato di falsità in

documenti, art. 251 cifra 1 CPS.

Giusta l'art. 63 CPS il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei

motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.

Nella scelta

del tipo di pena - qui la reclusione sino a 5 anni o la detenzione - e nella

sua quantificazione, il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (Hans

Wiprächtiger, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch

I, n. 16 ad art. 63): egli deve valutare le singole circostanze del caso

concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali, prendendo

quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice arriva così -

pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la pena in una certa

entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle proprie

sensazioni soggettive.

La pena

proposta dal Procuratore pubblico appare, a mente dello scrivente giudice,

troppo mite e non proporzionale alla gravità dei fatti ed ai motivi che hanno

indotto l’imputato a delinquere.

In effetti,

come il dibattimento ha permesso di confermare, il signor ACCU 1 ha

sottoscritto il documento controverso mosso da astio e risentimento nei

confronti del signor CIVI 3. Egli ha agito nel disprezzo più assoluto delle

conseguenze che il suo gesto avrebbe potuto avere, ed ha avuto, per terze

persone che nulla avevano a che fare con la diatriba nei confronti dell’ex

amico e collega.

Seppur non

fondamentale per la commisurazione della pena, non si può dimenticare che il

danno economico cagionato dal sequestro alla CIVI 1 è stato molto ingente,

nell’ordine di milioni di franchi svizzeri, non essendo più stato possibile

sfruttare la nave nelle acque territoriali nigeriane.

Nemmeno

trascurabile è che il prevenuto ha lucidamente agito su istigazione dei legali

del signor __________, con il quale egli aveva rapporti lavorativi e d’affari,

ma soprattutto che egli sapeva essere l’azionista di maggioranza di tutte le

altre navi, 3 o 4, concorrenti della __________ sul mercato dello Stato

africano in questione. In questo modo egli si è quindi consapevolmente prestato

ad una macchinazione ordita da quest’ultimo, incurante del fatto che essa potesse

avere in realtà quale fine l’ottenimento del monopolio de facto nel trasporto

fluviale di petrolio in quella zona, levando di torno una nave molto

competitiva, detenuta da un armatore che dava fastidio (cfr. ad esempio

l’ultimo paragrafo dell’affidavit del 28 maggio 2002).

Infine, va

rilevato pure che il signor ACCU 1 non ha mai speso una parola di

rincrescimento per aver coinvolto e danneggiato l’acquirente della __________ e

che egli, durante il dibattimento, ha avuto un atteggiamento arrogante e poco

cooperante.

A favore

dell’imputato concorrono la sua incensuratezza, il fatto che si trovi in una

situazione lavorativa, sociale ed economica piuttosto solida, nonché quello che

la commissione del reato appare dettata da circostanze ben specifiche, per cui

circoscritta. Una sospensione condizionale della pena è dunque ipotizzabile.

In queste

circostanze si giustifica pertanto una pena di 30 giorni di detenzione, sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

12.

Per le pretese

di natura civile deve essere riconfermato il rinvio delle parti civili al

competente foro, ritenuto che esse nemmeno hanno impugnato il decreto, per cui

su tale punto esso è cresciuto in giudicato già prima del dibattimento.

13.

La tassa di

giudizio e le spese, per complessivi fr. 850.--, sono posti a carico

dell’imputato.

visti gli art. 41 cifra 1, 251 cifra

1.

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

falsità in documenti, art. 251

cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti in Ticino

il 28 maggio 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

4090/2005 del 31 ottobre 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 850.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa le

parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio

sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo

non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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