10.2005.519
coltivazione di 3 piante di canapa, assenza prova dell'uso quale stupefacente
7 marzo 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.519
Data decisione, Autorità:
07.03.2006, PRPEN
Titolo:
coltivazione di 3 piante di canapa, assenza prova dell'uso quale stupefacente
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2005.519
DA
3888/2005
Bellinzona
7
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale
sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, coltivato a __________, per il proprio consumo, 3 piante di canapa
d’alto fusto che, se non distrutte dalla Polizia dopo l’intervento del 16 agosto
2005, avrebbero prodotto da kg 0.3 a kg 1.2 di fiori di canapa;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 17 ottobre
Fatti
2005 n. DA 3888/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 7 marzo 2006, al
quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da l'accusato, il quale chiede il
proscioglimento in quanto egli non ha mai avuto intenzione di sfruttare le
piante come stupefacente. Esse avevano solo una funzione ornamentale e le
avrebbe estirpate prima della fioritura;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3888/2005 del
17.
ottobre 2005?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3.
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, rinviando ai
contenuti della sentenza DTF 130 IV 84 segg., 86, e preso atto che l’accusa non
ha dimostrato che le piante in questione sarebbero state utilizzate come
stupefacente, nonché ritenuta verosimile la versione fornita dall’imputato;
proscioglie ACCU 1
d
dall’accusa di:
contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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