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Decisione

10.2005.519

coltivazione di 3 piante di canapa, assenza prova dell'uso quale stupefacente

7 marzo 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 3888/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 7 marzo 2006, al

quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a

presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da l'accusato, il quale chiede il

proscioglimento in quanto egli non ha mai avuto intenzione di sfruttare le

piante come stupefacente. Esse avevano solo una funzione ornamentale e le

avrebbe estirpate prima della fioritura;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3888/2005 del

17.

ottobre 2005?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3.

L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, rinviando ai

contenuti della sentenza DTF 130 IV 84 segg., 86, e preso atto che l’accusa non

ha dimostrato che le piante in questione sarebbero state utilizzate come

stupefacente, nonché ritenuta verosimile la versione fornita dall’imputato;

proscioglie ACCU 1

d

dall’accusa di:

contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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