10.2005.52
Esercitare illegalmente la prostituzione e svolgere attività lucrativa sprovvista di permesso di Polizia degli stranieri
1 luglio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2005.52
Data decisione, Autorità:
01.07.2005, PRPEN
Titolo:
Esercitare illegalmente la prostituzione e svolgere attività lucrativa sprovvista di permesso di Polizia degli stranieri
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
LAVORO SENZA PERMESSO
art. 199 CPC-TI
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2005.52
DA
291/2005
Bellinzona
1°
luglio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Lucia Andina
per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1)
prevenuta
colpevole di 1. esercizio
illecito della prostituzione
per
avere,
·
a __________, presso __________, dal __________ per un
imprecisato periodo
·
a __________, presso __________ dal __________ per un imprecisato
periodo
·
a __________, presso __________ dal __________ per un imprecisato
periodo
·
a __________, presso __________ dal __________ per un imprecisato
periodo
·
a __________, presso __________ dal __________ al __________
infranto le prescrizioni
cantonali sulle modalità dell'esercizio della prostituzione, omettendo di
notificarsi alla polizia cantonale;
2.
contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per
avere,
nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1 svolto attività lucrativa
abusiva, omettendo di notificarsi ed essendo priva del richiesto permesso di
polizia degli stranieri;
reati previsti dagli art. 199 CP; 23 cpv. 6
LDDS; richiamati gli art. 5 e 8 LEsProst;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con
decreto d’accusa n. 291/2005 di data 22 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla
multa di fr. 300.--.
Considerandi
2.
Non
si prelevano né tasse di giustizia né spese giudiziarie;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 2 febbraio 2005 dall'accusata;
indetto il
dibattimento 1° luglio 2005, al quale sono comparsi il difensore e il Sost.
Procuratore pubblico mentre l'accusata, regolarmente citata a mezzo
raccomandata del 4/7 marzo 2005, non è comparsa;
proceduto nelle
forme contumaciali;
data lettura
del decreto d'accusa;
letti ed
esaminati gli atti;
visti gli art. 63, 199 CP; 23 cpv.
6.
LDDS; richiamati gli art. 5 e 8 LEsProst; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1
esercizio
illecito della prostituzione
1.2
contravvenzione
alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
dichiara ACCU
1.
autrice
colpevole di esercizio illecito della prostituzione e contravvenzione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 291/2005 del 22 gennaio 2005;
condanna ACCU
1.
1.
alla
multa di fr. 300.-;
2.
al pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
assegna alla
condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
L’indicazione
dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione
a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr.
300.00
multa
fr.
100.00
tassa di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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