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Decisione

10.2005.524

Colpire una persona al viso con un vaso.

4 luglio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 3915/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni

di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, è rinviata al competente foro

civile.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 4 novembre 2005;

indetto il dibattimento 4 luglio 2006, al

quale sono comparsi:

-

l’accusato ACCU 1

-

il suo difensore, DIFE 1

-

la parte civile, CIVI 1

-

il suo patrocinatore, PATR 1

mentre il Sostituto Procuratore

pubblico AINQ 1 con lettera 9 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il patrocinatore di parte civile

che richiede la conferma del decreto impugnato;

il difensore, che chiede il

proscioglimento dell’accusato non avendo egli commesso il fatto che gli viene

ascritto; in via subordinata, postula che il caso venga giudicato di lieve

entità e che, in applicazione dell’art. 123 cifra 1 CP, la condanna sia

limitata ad una multa;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni

semplici, per avere, a __________, il 10 giugno 2004, intenzionalmente colpito CIVI

1.

con un vaso procuran-dogli due ferite lacero-contuse al volto di cui al

certificato 10 giugno 2004 del __________, agli atti?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

2.1

Possono trovare applicazione gli

art. 63 e 66 CP ?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

La parte civile deve essere

rinviata al competente foro civile per far valere le sue pretese di

risarcimento?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine

di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha

formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 cifra 1, 63, 66,

123.

cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni

semplici (art. 123 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. DA 3915/2005 del 24 ottobre 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per

complessivi fr. 300.-- (trecento);

rinvia la parte civile per le sue

pretese al competente foro civile;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 800.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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