10.2005.524
Colpire una persona al viso con un vaso.
4 luglio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.524
Data decisione, Autorità:
04.07.2006, PRPEN
Titolo:
Colpire una persona al viso con un vaso.
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPC-TI
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.524/CEG
DA
3915/2005
Bellinzona
27
giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Giovanni Pozzi in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DIFE 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________, il 10
giugno 2004, intenzionalmente colpito CIVI 1 con un vaso procurandogli due
ferite lacero-contuse al volto di cui al certificato 10 giugno 2004 del __________,
agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP, richiamato
l’art. 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 24 ottobre
Fatti
2005 n. DA 3915/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, è rinviata al competente foro
civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-- (cento);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 4 novembre 2005;
indetto il dibattimento 4 luglio 2006, al
quale sono comparsi:
-
l’accusato ACCU 1
-
il suo difensore, DIFE 1
-
la parte civile, CIVI 1
-
il suo patrocinatore, PATR 1
mentre il Sostituto Procuratore
pubblico AINQ 1 con lettera 9 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il patrocinatore di parte civile
che richiede la conferma del decreto impugnato;
il difensore, che chiede il
proscioglimento dell’accusato non avendo egli commesso il fatto che gli viene
ascritto; in via subordinata, postula che il caso venga giudicato di lieve
entità e che, in applicazione dell’art. 123 cifra 1 CP, la condanna sia
limitata ad una multa;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni
semplici, per avere, a __________, il 10 giugno 2004, intenzionalmente colpito CIVI
1.
con un vaso procuran-dogli due ferite lacero-contuse al volto di cui al
certificato 10 giugno 2004 del __________, agli atti?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
2.1
Possono trovare applicazione gli
art. 63 e 66 CP ?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
La parte civile deve essere
rinviata al competente foro civile per far valere le sue pretese di
risarcimento?
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine
di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha
formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1, 63, 66,
123.
cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni
semplici (art. 123 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. DA 3915/2005 del 24 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per
complessivi fr. 300.-- (trecento);
rinvia la parte civile per le sue
pretese al competente foro civile;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 800.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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