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Decisione

10.2005.527

Ripetuta complicità in truffa ai danni delle casse malati a seguito di annotazioni fittizie

13 settembre 2006Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti degli accusati, potendosi stabilire anche procedendo singolarmente il

coinvolgimento e la responsabilità di ciascuno” (cfr. ibidem).

Contro tale decreto ACCU 4 non

ha inoltrato gravame alcuno alla Camera dei ricorsi penali, come era nelle sue

facoltà ai sensi dell’art. 284 CPP.

Indipendentemente dall’ultima

argomentazione, di per sé già decisiva, questo giudice - non senza dimenticare

che la medesima Camera dei ricorsi penali proprio nella decisione concernente ACCU

4 ha affermato che “occorre anche tener presente che un altro accusato ha

ricorso contro la riunione dei quattro procedimenti, il che dimostra che ci

sono anche argomenti contrari alla riunione dei procedimenti” (cfr.

sentenza della CRP del 12 giugno 2006 agli atti) - si è riconfermato nelle

motivazioni già espresse, in particolare quella secondo cui la disgiunzione in

questione non peggiora la situazione e la posizione processuale di ciascun

accusato.

Per tutti i motivi esposti è respinto

il primo incidente processuale.

5c. La difesa di ACCU 4 ha

secondariamente sollevato l’eccezione riguardante la richiesta di audizione in

qualità di teste del dottor __________.

Agli atti vi sono già -

debitamente motivate - due ordinanze sulle prove, datate rispettivamente 24

maggio e 1° settembre 2006, che hanno statuito sulla questione.

Nell’ordinanza sulle prove del

24 maggio 2006 il giudice ha respinto la richiesta formulata da ACCU 4 in

quanto “l’audizione di __________ non é necessaria, perché non è dato di

vedere, né il difensore spiega, quali nuovi elementi egli possa versare agli

atti” (cfr. ordinanza sulle prove del 24 maggio 2006, pagina 3 e istanza di

notifica delle prove dell’avv. DI 4 del 14 marzo 2006).

Si rileva abbondanzialmente che

il difensore di ACCU 3 non solo non ha chiesto l’audizione di __________, ma

nemmeno ha notificato prove a seguito dell’ordinanza di apertura della Pretura

penale (cfr. ordinanza sulle prove del 24 maggio 2006, pagina 2); inoltre

l’audizione testimoniale del dottore non era stata sollecitata né dalla difesa

di __________ (cfr. ibidem, pagine 1 e 2) e nemmeno dalla patrocinatrice di __________

(cfr. ibidem, pagina 2).

In seguito agli ulteriori

scritti della difesa di ACCU 4 e alla richiesta di prova, formulata per la

prima volta dai legali di __________ e ACCU 3 in relazione all’audizione di __________,

il presidente della Pretura penale ha emanato una nuova ordinanza in data 1°

settembre 2006 che in sostanza ha confermato la reiezione dell’audizione quale

teste del dottor __________; alla base della motivata decisione - che del resto

non è impugnabile - è stato considerato:

“che i motivi addotti non

sono tali da giustificare un cambiamento della decisione;

che quanto emerge dal

verbale del dibattimento svoltosi davanti alle Assise criminali è

sufficientemente chiaro ed esaustivo e non necessita di essere confermato;

che le considerazioni

espresse a pagina 96 della sentenza __________ cui fa riferimento il difensore

sono di carattere giuridico: non possono quindi essere oggetto di testimonianza;

che dagli atti emerge

chiaramente che le infermiere e gli infermieri non si occupavano di

fatturazione: non è pertanto necessario che il dott. __________ sia sentito per

confermarlo;

che chi si occupava delle

iscrizioni sui fogli di decorso e le modalità con le quali le stesse venivano

effettuate emergono in modo esaustivo dagli atti; gli imputati potranno semmai

confermalo e precisarlo;

che per stessa ammissione

del difensore di __________ negli atti istruttori si trovano già tutti gli

elementi a carico e a discarico degli accusati;

che le degenze fittizie

contestate da __________ sono state chiarite nel corso del dibattimento che lo

concerneva e che le degenze prese in considerazione per la stesura del decreto

di accusa sono solo quelle ammesse dopo il citato chiarimento;

che per giudicare

sull’aspetto soggettivo non appare necessario sentire il teste richiesto,

perché non si vede come possa esprimersi sui rapporti fra gli infermieri e i

loro capi servizio e il modo in cui venivano recepite ed elaborate le

indicazioni ricevute;

che la perizia e le contestazioni emerse al suo riguardo nulla hanno a che

vedere con il ruolo avuto dagli accusati;

che in definitiva non emerge alcun motivo che possa indurre a riconsiderare il

rifiuto di sentire il dott. __________; anzi, le considerazioni addotte dai

difensori conducono a maggior convincimento che una sua audizione verterebbe o

su fatti già compiutamente appurati o su fatti ininfluenti per il giudizio

concernente gli infermieri” (cfr. ordinanza sulle prove del 1° settembre

2006).

L’istanza presentata al dibattimento

dalla difesa di ACCU 4 non ha portato elementi nuovi e tali da necessitare

l’audizione di __________ per rapporto alle imputazioni rimproverate ai singoli

accusati, con particolare riferimento alle annotazioni da loro effettuate per

ogni singola degenza fittizia e all’aspetto soggettivo di ciascuno (cfr. istanza

dell’avv. DI 4 del 12 settembre 2006).

Di conseguenza, per tutte le

argomentazioni esposte, è respinto anche il secondo incidente processuale.

5d. Quo alla terza eccezione

sollevata e relativa all’uso dei verbali dell’inchiesta __________ non resi in

contraddittorio, con esplicito e particolare riferimento anche a quello a cui è

stata sottoposta in polizia il 17 dicembre 1998, si rileva come gli stessi non

sono di per sé nulli e non vanno estromessi dagli atti (cfr. act 6, sentenza

della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 33).

Inoltre il Giudice

dell’istruzione e dell’arresto ha già respinto, con sentenza definitiva e

motivata, il reclamo inoltrato dalla difesa di ACCU 4 contro la decisione 5

dicembre 2005 del Procuratore pubblico di non stralciare dagli atti del

procedimento penale il verbale reso in polizia il 17 dicembre 1998 e di

utilizzare i verbali e i documenti dell’istruzione formale e dibattimentale del

caso __________ sfociato nella sentenza della Corte delle assise criminali del

13 maggio 2005 (cfr. act 38, decisione del GIAR del 13 gennaio 2006).

Ciò posto il giudice, tenuto

conto che per il resto l’uso che potrà fare dei verbali non sottoposti al contradditorio

è regolato dalla procedura e dalla giurisprudenza, ha respinto il terzo e

ultimo incidente processuale.

6a. Per l'art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma

subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o

con la detenzione.

Il reato di truffa presuppone, quindi, oggettivamente

che l’agente abbia fatto uso di un inganno, che tale inganno possa essere

considerato astuto, che l’inganno abbia indotto la vittima in errore e che tale

errore abbia determinato la persona ingannata a disporre del suo patrimonio rispettivamente

del patrimonio altrui cagionando così un danno patrimoniale (cfr. DTF 119 IV

210; 118 IV 35).

Agisce con astuzia chi, nell'ingannare, si avvale di

uno scaltro e raffinato sistema di bugie oppure di particolari artifizi o

manovre fraudolente, come anche chi, pur limitandosi a mentire, sa che il

controllo della menzogna richiede uno sforzo particolare o non può essere

preteso o è impossibile, o, ancora, chi dissuade nel contempo la vittima

dall'effettuare il controllo del mendacio oppure può presumere, date le

circostanze, che, a seguito di un particolare rapporto di fiducia o di regole

chiare, il controllo non sarà fatto (DTF 126 IV 165; 125 IV 124; 122 II 422;

122 IV 246 e riferimenti).

Non

vi è inganno astuto in presenza di semplici bugie o indicazioni inesatte

facilmente controllabili e avvertibili da parte della vittima.

Sono considerate particolari macchinazioni l’uso di

documenti che, da soli o confortati da menzogne o da manovre fraudolente, sono

atti ad ingannare la vittima o a confortarla nel suo errore. Ciò si verifica,

in modo particolare, con l’utilizzo di titoli o giustificativi ottenuti

illecitamente o contraffatti.

Anche in questo contesto il comportamento della

vittima va esaminato. Non va, ad esempio, ammessa l’astuzia quando l’agente fa

uso di documenti grossolanamente falsificati e, quindi, facilmente

riconoscibili come tali dalla persona ingannata (CASSANI

in: Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitisce Herausforerung,

RPS 117/1999 p. 162).

Una concolpa della vittima può, quindi, escludere

l’astuzia, a meno che colui che inganna sfrutti un suo stato d’inferiorità

conseguente a inesperienza, malattia, dipendenza, subordinazione, bisogno o

simili (DTF 6S.269/2001; DTF 126 IV 165; 120 IV 186; ROTH in:

SJ 120 157-9).

Per determinare se l’agente abbia agito in modo astuto

e se la persona ingannata abbia omesso di adottare le elementari misure di

prudenza, non è sufficiente chiedersi se una persona ragionevole e dotata di

esperienza avrebbe reagito all’inganno. Occorre, invece, prendere in

considerazione la particolare situazione della persona ingannata e come tale

conosciuta ed, eventualmente, sfruttata dall’autore (ad esempio, una debolezza

d’animo, l’inesperienza, la senilità così come uno stato di dipendenza, d’inferiorità,

di sconforto). Lo sfruttamento di una tale situazione costituisce,

precisamente, uno degli elementi dell’astuzia (DTF 126 IV 165; 120 IV 186).

L’errore in cui cade o viene mantenuta la vittima deve

averla determinata a compiere atti dannosi per i suoi interessi o per quelli di

una terza persona. Deve, quindi, esistere un rapporto di causalità tra l’errore

della vittima e l’atto di disposizione (DTF 126 IV 113): cioè, l’errore è la

ragione per cui l’atto di disposizione viene commesso (DTF 119 IV 210).

Non è necessario che l’autore risulti effettivamente

arricchito: ai fini dell’art. 146 cpv. 1 CP basta l’intenzione di procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto.

Non occorre, perciò, che un vantaggio economico

intervenga realmente (CORBOZ in: Les infractions en droit suisse, vol

I, Berna 2002, n. 43 ad art. 148 CP con richiami). Anzi, nemmeno è necessario

che l’autore sia certo di arricchire sé o altri: il dolo eventuale è

sufficiente (CORBOZ in: op cit, n. 42 ad art. 148 CP; CCRP

6.5.2003 in re B e R).

6b. Per

l’art. 25 CP può essere attenuata la pena, ai sensi dell’art. 65 CP, di chi ha

aiutato intenzionalmente altri a commetere un crimine o un delitto.

Comporta

complicità qualsiasi aiuto ad un'infrazione decisa e commessa da un altro, che

sia in qualche modo causale per la realizzazione del reato.

7a. Il punto di partenza per

l’esame dei reati rimproverati in questa sede agli accusati è costituito dalla

truffa messa a segno da __________ e accertata definitivamente dalla Corte delle

assise criminali con sentenza del 13 maggio 2005, alla quale per evidenti

ragioni si rinvia in extenso onde evitare inutili ripetizioni (cfr. act 6).

__________, vero e proprio deus

ex machina di tutta la vicenda, ha commesso un reato per il quale è stato

condannato dopo una minuziosa e circostanziata ricostruzione dei fatti da parte

della Corte (cfr. supra, consid. 2c), tanto che la difesa di ACCU 4 giunge a

elogiare la Presidente del tribunale, definendola “ottima” (cfr. lettera

30 marzo 2006 dell’avv. DI 4 alla Pretura penale, pagina 1), e questo a prescindere

dalle altre considerazioni ivi riportate che verranno riprese in seguito.

La Corte ha altresì statuito

che “è chiaro che il dott. __________ ha fatto quel che ha fatto con

l’ausilio di terze persone”, affrettandosi a precisare che “sulla

loro colpevolezza e sui diversi ruoli avuti da questi ultimi, la Corte non si è

pronunciata in assenza dei necessari elementi di giudizio” (cfr. act 6, sentenza

della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 161 in fine).

Alla luce di queste

considerazioni e sulla scorta di quanto già espresso in precedenza (cfr. supra,

consid. 2d) ai fini dell’odierno giudizio è utile riprendere esplicitamente

alcuni ulteriori accertamenti effettuati dalla Corte delle assise criminali, in

particolare quello relativo alla procedura messa in atto per allestire le

fatture da trasmettere, direttamente o indirettamente, alle Casse malati per il

relativo pagamento che - come già esposto (cfr. supra, consid. 6a) -

costituisce dal profilo giuridico una conditio sine qua non per la costituzione

oggettiva del reato in questione.

7b. Al riguardo, dalla

sentenza __________ si evince che il cardex, ossia la cartella sospesa concernente

il singolo paziente nella quale venivano registrati i dati anagrafici, i

parametri clinici e le degenze, fungeva anche da base per la fatturazione.

In proposito si vedano in

particolare le inequivocabili dichiarazioni di __________, attiva

nell’amministrazione presso la clinica __________ (cfr. act 6, pagina 87), nonché

quelle di altre segretarie amministrative operanti nelle cliniche __________ (cfr.

ad esempio ibidem, testimonianza di __________, pagina 88), nelle quali il

sistema era simile, non foss’altro per il fatto che erano gestite dal medesimo

medico, il quale aveva altresì in tal modo la possibilità di spostare il personale

- come si è verificato con il capo infermiere __________, trasferito alla

clinica __________ per sostituire __________ - tra le diverse strutture sanitarie

quando lo riteneva opportuno. E questo con ogni probabilità anche per

perseguire meglio il suo scopo truffaldino (cfr. classificatore n° 2 con gli

atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ del 17

dicembre 1998, pagina 1).

Le considerazioni espresse trovano

sostanziali conferme pure nelle audizioni testimoniali avvenute nel corso del dibattimento:

infatti sia __________ sia __________ - responsabili, all’epoca dei fatti,

degli infermieri alla clinica __________ - hanno illustrato e descritto il

sistema in vigore, giungendo alla conclusione che i cardex, una volta dimesso

il paziente, venivano chiusi e andavano a finire in amministrazione (verbale

del dibattimento del 12/13 settembre 2006). Agli atti figura pure una implicita

conferma della stessa __________, secondo cui “lo scopo delle iscrizioni

fittizie era proprio quello di dimostrare innanzi alle casse malati una

degenza che in realtà non era avvenuta e giustificare così la fattura”

(cfr. verbale di interrogatorio di __________ dell’8 agosto 2005 davanti

al Procuratore pubblico, pagina 9 in alto, sottolineature nostre).

Che la Corte delle assise

criminali si sia basata su questo principio lo dimostra eloquentemente anche il

fatto che il certosino lavoro di analisi effettuato in aula per le singole

degenze é stato reso possibile grazie alle annotazioni delle degenze nei cardex.

Infine un’ulteriore

prova che il cardex fosse un elemento essenziale nel castello di menzogne

costruito da __________ si evince dalla documentazione agli atti, da cui è

emerso che egli (direttamente o tramite terze persone) pretendeva dagli

infermieri, anche per pazienti non degenti, la compilazione del foglio di

decorso e la sua completazione allorquando venivano riscontrati spazi vuoti (cfr.

ad esempio il classificatore n° 3 con gli atti istruttori dei coindagati,

verbale di interrogatorio di __________ del 1° dicembre 1998, pagina 1 in fondo

e act 1, verbale di interrogatorio di ACCU 4 del 17 dicembre 1998, pagina 4).

7c. Come risulta dalla

copiosa documentazione agli atti e dall’istruttoria dibattimentale i cardex

venivano allestiti dagli infermieri e quindi - circostanza del resto non

contestata - anche da ACCU 4.

Il cardex è uno strumento di

lavoro composto da diversi fogli distinti; oltre ai dati anagrafici del

paziente era formato dal foglio dell’anamnesi infermieristica, dal foglio delle

prescrizioni mediche, dal foglio di decorso e infine dal foglio termometrico (cfr.

act 6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina

80).

Vero, circostanza che del resto

questo giudice mai ha messo in dubbio, che si tratta di un documento interno,

tanto che la sua falsificazione non costituisce, per il codice penale, il reato

di falsità in documenti; è per questa ragione a ACCU 4 non è stato

esplicitamente imputato l’art. 251 del CP nel decreto di accusa a suo carico (cfr.

act 45, pagina 2).

In proposito la difesa di ACCU

4 ha affermato a torto che tutti coloro che non si sono opposti al decreto di

accusa del Procuratore pubblico hanno accettato una condanna per un reato che

non hanno commesso; infatti, a ben vedere tutti i decreti di accusa agli atti,

la falsità in documenti è stata imputata unicamente a chi ha allestito o fatto

allestire le fatture, le quali assurgono, nella fattispecie concreta, alla

qualità di documento per il codice penale. Di conseguenza il personale

amministrativo, a differenza di quello infermieristico, è stato ritenuto, al

pari ovviamente di __________, colpevole anche di questo reato dal Procuratore

pubblico (cfr. i decreti di accusa agli atti prodotti nella fase predibattimentale).

Vi è dunque un legame

inscindibile tra il cardex e le fatture per il fatto che è per il tramite del

primo che si potevano allestire le seconde; non per nulla la ricostruzione da

parte di __________ delle degenze fittizie è avvenuta sulla base proprio dei cardex

e in particolare dei fogli di decorso.

7d. La difesa di ACCU 4 sostiene

che le annotazioni effettuate dagli infermieri sui cardex non costituiscono in

ogni caso dal profilo oggettivo il reato di truffa; tali riflessioni hanno

origine dalla sentenza emessa nei confronti di __________, e meglio nel

passaggio in cui la Corte afferma che “l’iscrizione in una cartella clinica

di una degenza in qualche modo non avvenuta con relativa diaria non realizza -

certamente - né una truffa consumata né una truffa tentata” (cfr. act 6,

pagina 96). A torto.

In effetti l’estratto

evocato dalla difesa va collocato nella sua giusta posizione in quanto

l’affermazione si inserisce nel discorso relativo alla valenza per la Corte

della perizia effettuata dal dottor __________ (cfr. act 6, pagina 93 e

seguenti).

Se si leggono i due paragrafi

precedenti si comprende come la perizia, del resto molto criticata e addirittura

dichiarata inutilizzabile ai fini del giudizio (cfr. ibidem), ha omesso

completamente di considerare gli aspetti relativi ai pagamenti delle fatture da

parte degli assicuratori malattia che, nell’ambito del reato in questione,

costituiscono un elemento oggettivo costitutivo dell’atto illecito; proprio per

questo motivo la Corte ha ricordato come “la truffa è, infatti, consumata

soltanto quanto la vittima, indotta in errore dall’inganno astuto dell’autore,

compie un atto pregiudizievole al proprio o altrui patrimonio” (cfr.

ibidem, pagina 96).

Pertanto, dal momento che il

perito non ha valutato questi aspetti, è stata correttamente inserita nella

sentenza la considerazione alla quale la difesa si appiglia; in tal modo è

stato spiegato che l’approccio del perito, il quale si è limitato ad analizzare

i cardex infermieristici ma non i pagamenti effettuati sulla scorta delle

fatture emesse, non é ancora di per sé sufficiente per dimostrare la

realizzazione della truffa, quand’anche si trattasse di degenze fittizie.

Di conseguenza l’affermazione

citata dalla difesa non significa tout court che l’allestimento scorretto dei

fogli di decorso non possa essere stata di ausilio per il perfezionamento

dell’inganno astuto e quindi della truffa, tanto più che la Corte si è affrettata

a precisare subito dopo che “la fatturazione di una degenza non avvenuta può

- nella misura in cui tale gesto configura un inganno astuto - costituire una

mancata (o tentata) truffa. Soltanto il pagamento della vittima consuma la

truffa” (cfr. ibidem, pagina 96).

8a. Ciò posto, alla luce

delle spiegazioni di carattere generale di cui ai precedenti considerandi, occorre

ancora accertare in concreto se le azioni commesse da ACCU 4, con particolare

riferimento alla verifica del nesso causale fra le iscrizioni rimproveratele e

i versamenti effettuati dalle Casse malati, adempiono dal profilo oggettivo il

reato di truffa.

In proposito si osserva che non

è sufficiente, proprio per le ragioni espresse in precedenza (cfr. supra, consid.

7d), imputare all’accusata un certo numero di annotazioni - in casu almeno 30 (cfr.

act 45, pagina 1) - senza verificare puntualmente se sono state effettuate per

pazienti fittizi, se per tali pazienti sono state allestite le relative fatture

e infine se sulla scorta di siffatte fatture è avvenuto il pagamento ad opera

degli assicuratori malattia.

In altre parole la truffa,

rispettivamente la complicità, deve essere accertata per ogni singola degenza che,

di conseguenza, in mancanza di altri riscontri agli atti, deve risultare

esplicitamente dal decreto di accusa: non basta infatti rimproverare a ACCU 4

un certo numero di atti (in concreto annotazioni) e per l’indebito profitto

riferirsi in modo generico ai versamenti effettuati per prestazioni non dovute

da parte delle Casse malati, in quanto tali pagamenti sono certamente

riconducibili anche ad altre iscrizioni non imputabili all’interessata.

8b. Pacifico che l’imputata

nell’evenienza concreta ha effettuato annotazioni fittizie nell’ambito della sua

attività lavorativa quale infermiera nella clinica __________; ai fini del

giudizio - nel caso si dovesse giungere ad una condanna - il loro numero, almeno

30 secondo la pubblica accusa rispettivamente 26 secondo la difesa (cfr.

verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006), non è rilevante, nemmeno per

quanto attiene la commisurazione della pena, perché la differenza è minima.

L’accusata ha comunque

ammesso di aver eseguito iscrizioni fittizie, da lei definite “falsificazioni”

in occasione del suo primo interrogatorio (cfr. act 1, verbale di

interrogatorio in polizia del 17 dicembre 1998), mentre la difesa dal canto suo

non ha mai contestato che le annotazioni della sua assistita non

corrispondessero a realtà, se non limitatamente al loro numero.

L’imputata, dalla quale non è

stato possibile ottenere una conferma in precedenza visto che si è rifiutata di

rispondere davanti al Procuratore pubblico (cfr. act 31), nel corso

dell’istruttoria processuale ha ammesso altresì che la sigla “L”, che

risulta evidenziata in giallo nei fogli di decorso per le degenze a lei rimproverate

(cfr. fogli di decorso allegati ad act 31), corrisponde alla firma abbreviata

da lei apposta in calce alle sue annotazioni (cfr. verbale del dibattimento del

12/13 settembre 2006).

8c. In relazione alla degenza

D 1586, riguardante la paziente C.A., la Corte delle assise criminali ha

accertato, sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________, che la

stessa è stata fittizia dal 14 marzo 1998 al 12 maggio 1998 (cfr. act 39,

scheda dibattimentale della paziente C.A.).

Di conseguenza, ritenuto che vi

sono 8 annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 4 a far stato dal 14 marzo

1998, giorno in cui la paziente é stata effettivamente dimessa, le stesse sono

da considerarsi fittizie (cfr. allegato ad act 31, foglio di decorso della

paziente C.A.).

Al riguardo si rileva come tali

annotazioni dell’accusata erano standardizzate e tipiche - ai sensi di quanto è

emerso da tutta la documentazione agli atti e dall’istruttoria dibattimentale -

per pazienti che in realtà non si trovavano (in ogni caso in quel momento)

degenti in clinica; infatti quasi tutte riportano la sigla “Ndp”, che significa

nulla di particolare.

Interessante infine, a ulteriore

riprova che la degenza è stata fittizia a partire dal 14 marzo 1998, la costatazione

che, proprio da quel giorno in poi, tutte le annotazioni del personale

infermieristico - quindi non solo quelle appartenenti all’accusata - che

figurano sul foglio di decorso sono stringatissime, per nulla dettagliate o

particolari e in ogni caso standardizzate, e ciò a differenza di quanto veniva

registrato prima di tale data; infatti da quel momento i fogli di decorso

riportano unicamente iscrizioni del tipo “Ndp”, “Dormito”, “Va

bene”, “Tranquilla”, eccetera (cfr. allegato ad act 31, foglio di

decorso della paziente C.A.).

Ciò posto si evince dalla

documentazione agli atti che per la paziente in questione è stata emessa, a

seguito di dimissione posticipata, una fattura irregolare (60 giorni di degenza

fittizia pari a un importo di fr. 34'620.-) e che la stessa è stata pagata,

come ammesso anche da __________ e come accertato dalla Corte delle assise criminali

(cfr. act 39, scheda dibattimentale e fattura della paziente C.A. e act 6,

sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 153).

8d. Quo alla degenza D 1516,

riguardante la paziente G.A., la Corte delle assise criminali ha accertato,

sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________, che la stessa è stata

fittizia dal 6 dicembre 1997 al 19 gennaio 1998 (cfr. act 40, scheda

dibattimentale della paziente G.A.).

Dagli atti si evincono

14 annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 4 a far stato dal 6

dicembre 1997, giorno in cui la paziente é stata effettivamente dimessa. Due di

queste secondo la difesa - che pur non contesta le altre - sono veritiere in

quanto la paziente di tanto in tanto si faceva viva in clinica; dal momento che

il Procuratore pubblico le ha rimproverato solamente 12 iscrizioni, evidenziate

in giallo, la questione non si pone e del resto non è stata nemmeno sollevata

in arringa (cfr. allegato ad act 31, foglio di decorso della paziente G.A.).

In merito al contenuto delle

annotazioni fittizie si rimanda alle altre considerazioni espresse in precedenza

(cfr. supra, consid. 8c).

Ciò posto dalla documentazione

agli atti si evince che per la paziente in questione è stata emessa, a seguito

di dimissione posticipata, una fattura irregolare (44 giorni di degenza

fittizia pari a un importo di fr. 24'640.-) e che la stessa è stata pagata,

come ammesso dallo stesso __________ anche a seguito del visto di pagamento e

come accertato dalla Corte delle assise criminali (cfr. act 40, scheda

dibattimentale e fattura della paziente G.A. e act 6, sentenza della Corte delle

assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 153).

8e. In merito alla degenza D 1621,

riguardante il paziente F.A., la Corte delle assise criminali ha accertato,

sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________, che la stessa è stata completamente

fittizia (cfr. act 42, scheda dibattimentale del paziente F.A.)

Di conseguenza, le 6

annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 4 sono da considerare fittizie (cfr.

allegato ad act 31, foglio di decorso del paziente F.A.).

Per il resto, dal momento che

la difesa non le ha eccepite, valgono le medesime considerazioni espresse in

precedenza, alle quali si rinvia (supra, consid. 8c).

Ciò posto dalla documentazione

agli atti si evince che per il paziente in questione è stata emessa, a seguito

di degenza completamente fittizia, una fattura irregolare (43 giorni pari a un

importo di fr. 24'811.-) e che la stessa è stata pagata, come ammesso dallo

stesso __________ anche a seguito del visto di pagamento e come accertato dalla

Corte delle assise criminali (cfr. act 42, scheda dibattimentale e fattura

della paziente F.A. e act 6, sentenza della corte delle assise criminali del 13

maggio 2005, pagina 156).

8f. Oltre a questi casi

testé evocati, che corrispondono a 26 annotazioni fittizie, nel decreto di

accusa a suo carico vengono imputate a ACCU 4 anche alcune ulteriori iscrizioni

inveritiere in relazione a una degenza per la maggior parte fittizia (D 1615 -V.N.)

e a un’altra per la quale il paziente era unicamente diurno (D 1669 - C.L.);

tali iscrizioni, ritenuto oltretutto che non modificano in alcun modo la

posizione dell’accusata (cfr. supra, consid. 8b), a un attento esame sono pure

da ritenersi fittizie ai sensi di quanto già accertato dalla Corte delle assise

criminali (cfr. act 41, scheda dibattimentale e fattura del paziente N.V. e act

6, sentenza __________ pagina 156, rispettivamente act 43, scheda

dibattimentale e fattura del paziente C.L. e act 6, sentenza della Corte delle

assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 157). Del resto anche in questi

fogli di decorso le annotazioni dell’accusata, così come quelle delle sue

colleghe, sono standardizzate e tipiche per pazienti che in realtà non si

trovavano (in ogni caso in quel momento) degenti in clinica.

8g. La difesa ritiene che ACCU

4, non avendo personalmente commesso un falso documentale (cfr. supra, consid.

7c), non può di per sé essersi resa colpevole di truffa con particolare

riferimento all’inganno astuto; la censura cade tuttavia nel vuoto poiché tale elemento

costitutivo dell’illecito non presuppone l’allestimento di un documento falso nel

senso dell’art. 251 CP, ritenuto oltretutto che all’imputata viene unicamente

rimproverato un ruolo secondario.

Inoltre l’inganno astuto nella

vicenda legata alle cliniche __________, e di conseguenza anche all’__________

di __________ dove ha lavorato l’accusata, è già stato accertato dalla Corte

delle assise criminali, alla cui sentenza si rinvia anche per il fatto che

viene evidenziata molto bene la posizione degli assicuratori malattia (cfr. act

6, pagina 145 e seguenti, consid. 9.4).

Al riguardo l’imputata, con il

suo agire e al pari di altri suoi colleghi, ha aiutato il protagonista

principale della truffa a realizzare il suo intento che era basato su un

sistema di artifizi difficilmente verificabile e suffragato oltretutto dalla

fiducia che veniva riposta in considerazione del ruolo quasi istituzionale ricoperto

dalle strutture sanitarie in questione.

8h. A ragione, il difensore

sostiene che l’accusata non ha ideato nulla e che tutta la vicenda deve essere

ascritta unicamente alla mente pensante di __________; in effetti è proprio per

questo motivo che ACCU 4 è prevenuta colpevole per complicità. Diversamente

sarebbe stata correa e con ogni probabilità non sarebbe stata giudicata davanti

alla Pretura penale.

Il fatto che il medico

menzionato ha architettato e ideato questo sistema diabolico è

circostanza assodata e non vien messa in alcun modo in dubbio in questa sede;

ciò non toglie che chi lo ha assecondato nel suo intento, seppur con ruoli

marginali, deve sopportarne le conseguenze.

Di transenna si rileva che in

proposito il Procuratore pubblico ha affermato in aula che l’inchiesta “clean”

è ancora in corso ed è lungi dall’esser conclusa; vi sono stati per il momento

55 rinvii a giudizio per il personale medico, infermieristico e amministrativo

e 44 decisioni di non luogo a procedere che sostanzialmente riguardano gli assistenti

di cura. (cfr. verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006)

A dimostrazione di quanto evidenziato,

agli atti vi sono numerosi decreti di accusa, molti dei quali già cresciuti in

giudicato in quanto accettati dai diretti interessati, che attestano il ruolo

di complicità in truffa ricoperto a vari livelli e con sfumature differenti dai

medici, dagli infermieri e dalle segretarie amministrative (cfr. documenti

prodotti dalla pubblica accusa al dibattimento e in allegato allo scritto del

21 febbraio 2006).

9. Per tutti i motivi

esposti ACCU 4 adempie dal profilo oggettivo tutti i presupposti per la

realizzazione del reato di truffa per complicità ripetuta.

10a. Dal punto di vista

soggettivo per l’adempimento del reato in esame è sufficiente il dolo eventuale

(cfr. supra, consid. 6a).

Ai fini dell’analisi si

deve far capo alle risultanze dibattimentali e alla documentazione acquisita

agli atti con particolare riferimento ai verbali resi dall’imputata; in

proposito dal momento che quest’ultima si è avvalsa sistematicamente della

facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio davanti al Procuratore

pubblico (cfr. act 31, verbale di interrogatorio di ACCU 4 del 5 dicembre 2005)

non resta che affidarsi al primo verbale di interrogatorio di cui la difesa ha,

a più riprese, invano chiesto l’estromissione (cfr. supra, consid. 5d e

relativi rimandi).

Al dibattimento il difensore ha

obiettato che tale verbale è stato “falsato” dalle ripercussioni psicologiche

che avrebbe subito l’imputata a seguito del blitz effettuato dalla polizia

all’inizio dell’inchiesta “clean” (cfr. supra, consid. 2b) e dal fatto che è

stato redatto in quel modo perché “doveva servire per incastrare __________” (cfr.

verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006): tuttavia, a ben vedere, le

cose non stanno così.

Infatti ACCU 4 è stata sentita

in polizia il 17 dicembre 1998 e non, come la maggior parte dei suoi colleghi,

il 1° dicembre 1998 a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine nelle

cliniche di proprietà di __________; pertanto non è stata tradotta con la

forza, ma è stata citata, a distanza di oltre due settimane, presso gli uffici

della polizia di __________ come si evince dal verbale medesimo (cfr. act 1,

pagina 1).

Di conseguenza in quel lasso

temporale ha sicuramente saputo che cosa era successo sul posto di lavoro e ai

dipendenti, coi quali molto probabilmente ha avuto anche modo di parlarne. Al

momento di essere citata, avrebbe potuto chiedere un consiglio preventivo ad un

legale, a maggior ragione ove appena si consideri la portata dell’intervento

degli inquirenti e le ripercussioni che poteva avere non solo sull’attività

della clinica in sé, ma anche sul personale che vi aveva lavorato.

In ogni caso all’inizio di quel

verbale ACCU 4 è stata resa edotta della sua facoltà di non rispondere dopo

esser stata informata che veniva “interrogata in qualità di indiziata

in relazione ad inchiesta in corso a fronte del procedimento penale contro i

responsabili e/o ausiliari delle case di cura [...] per reati di

truffa, falsità in documenti, commessi nell’ambito della gestione delle case di

cura” (cfr. ibidem, pagina 1 in alto, sottolineature nostre).

Indipendentemente da tutte le

considerazioni espresse la presenza dell’avvocato negli interrogatori di fronte

alla polizia è esclusa per legge nel senso dell’art. 61 cpv. 3 CPP; al riguardo

si rinvia alla già citata sentenza del GIAR del 13 gennaio 2006 (cfr. act 38 e supra,

consid. 2d).

I motivi addotti dalla difesa

non sono pertanto tali da dover considerare il verbale di interrogatorio del 17

dicembre 1998 “inattuale e per nulla vincolante” (cfr. istanza 12

settembre 2006 dell’avv. DI 4, pagina 4).

10b. Dall’esame di tutta la

documentazione agli atti traspare un disagio generalizzato fra i dipendenti

delle tre cliniche facenti capo al dottor __________ per l’applicazione di

quello che molti di loro, fra cui anche l’accusata, hanno definito il sistema

delle degenze fittizie; un esempio significativo al riguardo emerge dalla

testimonianza di __________, capo infermiere e superiore diretto di ACCU 4, che

ha deposto “confermo che in __________ fra il personale

infermieristico vi era un certo disagio per le iscrizioni nei cardex per

pazienti che in realtà non erano degenti. Avevamo infatti avuto dei

dubbi riguardo la regolarità di queste iscrizioni. Dubitavamo della regolarità

di queste annotazioni per questo parlavamo fra noi. Ne ho parlato anche con

il dottor __________. Il dottor __________, per quanto mi ricordo, provava

anche lui un certo disagio perché doveva eseguire anche lui delle cose sulle

quali non era d’accordo. In particolare il dottor __________ era a disagio a

causa delle cartelle relative ai pazienti che non erano degenti effettivamente”

(cfr. act 6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005,

pagina 92 in fondo e 93, sottolineatura nostra).

Molti dipendenti, se non tutti,

hanno riferito che di questa situazione - che ha avuto inizio con l’arrivo in

clinica __________ del dottor __________ (cfr. ad esempio act 1, verbale di

interrogatorio di ACCU 4 del 17 dicembre 1998, pagina 1 in fine) - se ne parlava.

Ad esempio __________, capo

infermiera e anch’essa superiore diretto di ACCU 4, ha riferito tra l’altro che

“da noi, personale infermieristico, li chiamavamo “fantasmi”. Tra noi si

discuteva tale situazione irregolare [...]” (cfr. classificatore n° 2 con

gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ del

17 dicembre 1998, pagina 2, sottolineatura nostra).

Lo stesso __________, il giorno

del blitz della magistratura, ha riferito, confermando sostanzialmente quanto

riportato in precedenza, “che io con __________ non ho mai approfondito

questi aspetti che pur mi turbavano e ciò principalmente perché non

nascondo temevo anche di perdere il lavoro ed insomma di mettermi in una

condizione terribile dal profilo personale. Devo dire che però soprattutto

all’inizio ed ancora ultimamente con il dottor __________ sia tra noi

infermieri sia con i nostri diretti superiori medici si tentava di far capire

a __________ che la cosa ci pesava. Si intendeva da un lato ad indurlo a

riflettere su cosa stesse facendo e su questo tipo di gestione, dall’altro

quasi come uno scarico personale” (cfr. classificatore n° 3

con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________

del 1° dicembre 1998, pagina 2 a metà, sottolineature nostre).

Tra i dipendenti della clinica __________

però non solo si discuteva di quanto sopra, ma ci si domandava pure il perché

di queste iscrizioni. In proposito chiarissima è stata ancora una volta __________,

la quale a precisa domanda volta a sapere per quale motivo il dottor __________

e gli altri medici ordinavano al personale infermieristico di far figurare come

degenti (mediante iscrizioni nella cartella clinica) pazienti che in realtà non

erano degenti in clinica, risponde: “evidentemente noi avevamo

capito che queste registrazioni fittizie erano irregolari e anche noi ci

chiedevamo che cosa stava succedendo. Io avevo anche capito che probabilmente

queste registrazioni servivano per giustificare poi le fatture della clinica

alle casse malati dei vari pazienti. Non ero sicura ma avevo preso in

considerazione questa possibilità quando stavo commettendo le falsificazioni

nei fogli di decorso. Come me si può dire che un po’ tutti i

collaboratori pensavano questa cosa. Altrimenti non si spiega per quale motivo

i nostri superiori ci facessero fare delle iscrizioni fittizie nei fogli di

decorso. Non c’era altra spiegazione per queste annotazioni” (cfr.

classificatore n° 2 con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di

interrogatorio di __________ dell’8 agosto 2005 davanti al Procuratore

pubblico, pagina 8, sottolineature nostre).

10c. ACCU 4, la quale ha

lavorato anch’essa con il dottor __________ nella veste di capoclinica, nel

corso del dibattimento ha sostanzialmente ammesso che il sentimento che veniva

provato dal personale nei confronti dei pazienti fittizi era di disagio; di

tale questione se ne discuteva sia tra infermieri che con i medici, in quanto

vi erano anche delle lamentele verso i superiori (cfr. verbale del dibattimento

del 12/13 settembre 2006).

Tuttavia l’accusata ha dichiarato

altresì, dal momento che a lei importava unicamente la cura e il bene del

paziente, di non aver neppure avuto il tempo per fare delle riflessioni sui

motivi e gli scopi per i quali dovevano essere eseguite le annotazioni fittizie

e che in fondo una risposta al riguardo non la interessava (cfr. ibidem); in

altre parole l’imputata si trovava in una situazione di disagio per via dei

pazienti fittizi, ma le sue preoccupazioni si limitavano a questo aspetto e il

suo pensiero finiva lì.

Senonché ACCU 4 ha aggiunto pure

che tra i colleghi giravano parecchie voci sugli scopi; al riguardo si diceva anche

che __________ voleva trarne un guadagno sulle spalle delle Casse malati, ma lei

comunque non aveva paura, in relazione a questa ipotesi che veniva fatta, in

quanto il cardex era un documento interno e vincolato al segreto professionale

(cfr. ibidem).

Quest’ultimo particolare

riferito dall’imputata, che - a differenza di tutte le altre considerazioni espresse

- non trova alcun riscontro da parte dei colleghi nella copiosa documentazione

agli atti, non è credibile, tanto più che contraddice quanto da lei medesima sostenuto

in occasione del primo interrogatorio, allorquando, in relazione a pazienti

fittizi che su richiesta si fingevano degenti in cambio di vantaggi economici, ha

affermato che: “qualche mese fa ho udito in clinica voci in questo senso,

però non saprei dire di più. Ho pure sentito di un paziente che aveva il premio

della cassa malati pagato dal prof. __________. Non ho mai avuto comunque una

certezza. Erano cose che mi facevano paura, quindi non volevo neanche

sentirle” (cfr. act 1, verbale di interrogatorio di ACCU 4 del 17

dicembre 1998, pagina 5, sottolineatura nostra).

Dunque l’imputata aveva paura

delle conseguenze che potevano avere certe azioni dovute al sistema di degenze

fittizie imposto da __________; un atteggiamento del genere non può che

significare implicitamente il riconoscimento di una situazione illegale.

Ciò posto le voci sugli scopi,

con particolare riferimento alle Casse malati, che giravano in clinica __________

e che l’imputata ha ammesso di aver sentito sono già di per sé sufficienti per

l’adempimento del reato di complicità truffa per dolo eventuale, come del resto

ha evidenziato il Procuratore pubblico nel corso della sua requisitoria.

Abbondanzialmente si evince

pure dall’incarto che l’accusata - sempre nel corso del suo primo

interrogatorio - a precisa domanda sui pazienti in congedo che venivano

registrati come se fossero degenti in clinica ha risposto: “ Sì a volte

succedeva che il paziente rimaneva in congedo oltre il tempo tollerato dalla

cassa malati e pertanto noi eravamo costretti a registrare il rientro dal

congedo prima del rientro effettivo. È capitato anche di registrare il congedo

ritardando la data della partenza dalla clinica. Ciò perché il paziente

rimaneva fuori per più giorni quindi necessitava accorciare il periodo di

assenza sulla carta altrimenti la cassa malati non pagava “ (cfr.

ibidem, pagina 4, sottolineatura nostra).

A riguardo di questa

significativa risposta va rilevato come né nella domanda, né in precedenza nel

verbale figura il benché minimo accenno non solo a pagamenti delle Casse

malati, ma addirittura a tale parola, che mai prima è stata proferita (cfr.

ibidem, pagine da 1 a 4).

Inoltre, a ulteriore

dimostrazione della sincerità con la quale ACCU 4 ha risposto alle domande rivoltele

in quell’occasione, subito dopo si è affrettata con dovizia di particolari a

precisare ciò che ha anche ribadito al dibattimento e cioè che “noi tutti

eravamo scocciati da queste falsificazioni che eravamo costretti ad effettuare

sui vari cardex. Erano tutti pazienti di __________. Tanto è vero che taluni di

questi cardex rimanevano dimenticati in fondo al carrello, praticamente in

fondo alla fila. A volte ci si dimenticava di annotare queste falsità. Tra di

noi quindi ci si sollecitava a compilare la riga mancante a fronte della

dimenticanza. Si scriveva a matita la nota per il collega ed ovviamente dopo

aver annotato quanto si riteneva, la si cancellava. Queste annotazioni erano di

regola “paziente tranquillo, nulla da segnalare, ecc...” (cfr. ibidem,

pagina 4).

10d. L’accusata è una persona

intelligente, impegnata, sensibile e sicuramente appassionata della sua

professione; ha frequentato anche per un anno e mezzo la facoltà di scienze

dell’educazione all’Università cattolica di Milano e - come da lei ammesso con

giustificato orgoglio - ha anche superato brillantemente alcuni esami di

sociologia con il massimo dei voti (cfr. act 31, verbale di interrogatorio di ACCU

4 davanti al Procuratore pubblico del 5 dicembre 2005, pagina 5 in fine).

Tenuto conto di tutto

ciò altri suoi colleghi infermieri hanno addirittura dichiarato che bisognava

essere dei ritardati per non capire lo scopo delle iscrizioni, che non

occorreva essere dei geni per comprendere che le annotazioni servivano per

fatturare alle Casse malati le degenze non avvenute e che questa era una cosa

facile da immaginare (cfr. classificatore n° 2 con gli atti istruttori dei coindagati,

verbali di interrogatorio di __________ del 9 settembre 2005, pagina 9 e

classificatore n° 3 con gli atti istruttori dei coindagati, verbali di interrogatorio

di __________ del 25 agosto 2005, pagina 10).

Alla luce di queste

chiare e colorite espressioni, che non fanno che confermare quanto già emerso,

non si può credere che una persona come l’imputata, di fronte al disagio

nel quale era chiamata ad operare non prendesse in considerazione tale ipotesi

nonostante avesse sentito le voci.

Pertanto questo giudice non

crede che ACCU 4, nel periodo in cui ha operato nella clinica __________, non

abbia tratto le medesime conclusioni di __________, di __________ e di tanti

altri suoi colleghi infermieri i cui verbali sono agli atti (cfr. a titolo abbondanziale

il classificatore n° 2 con gli atti istruttori dei coindagati dell’inc. 10.2006.26,

verbale di interrogatorio di __________ del 13 ottobre 2005, pagina 6 in fine e

7 e 9 in fine e seguenti con i relativi rimandi); di conseguenza è convinto che

ha perlomeno per dolo eventuale aiutato __________ a costruire il castello di

menzogne che gli ha permesso di realizzare la truffa.

L’accusata non poteva non

vedere che con i suoi atti ha contribuito a realizzare il disegno di __________

e non poteva nemmeno, anche e soprattutto alla luce delle voci che giravano,

non aver preso in considerazione l’ipotesi che le degenze totalmente o

parzialmente fittizie e le dimissioni posticipate - per le quali ha

personalmente allestito le annotazioni pur sapendo che i pazienti erano fittizi

o fantasmi come li definisce anche lei (cfr. verbale di interrogatorio del 17

dicembre 1998, pagina 2) - sarebbero state pagate dalle casse malati dietro

presentazione della relativa fattura.

10e. La Corte delle assise

criminali ha accertato che il dottor __________ “non ebbe mai a minacciare alcuno

affinché desse seguito alle sue istruzioni nelle pratiche sopradescritte” (cfr.

act 6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina

93).

Nessuno è stato

costretto (nel vero senso della parola) ad agire così, tanto è vero che alcuni

dipendenti, come ad esempio proprio ACCU 3 (cfr. atti del suo incarto), non

hanno accettato il sistema “__________” e se ne sono andati.

Non corrisponde a verità quindi,

come a torto ha sostenuto la difesa, che l’imputata “non aveva possibilità

di scelta” (cfr. verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006); le

alternative - a prescindere dalla questione relativa al posto di lavoro, la

quale tuttavia non può giustificare sempre tutto - dunque non mancavano.

Il torto di ACCU 4 è stato

quello di non essersi opposta, come invece altri hanno fatto, a una situazione

di cui riconosceva l’illegalità.

10f. Per tutte le

argomentazioni esposte ACCU 4 ha adempiuto il reato in questione anche dal

profilo soggettivo; pertanto è autrice colpevole di complicità in truffa ripetuta.

11. Per quel che concerne la commisurazione

della pena la richiesta del Procuratore pubblico, per i motivi che verrano

esposti qui di seguito, risulta correttamente proporzionata alla gravità del

reato, al ruolo marginale avuto e alla colpa dell’imputata.

Infatti se da un lato vi sono

delle attenuanti specifiche quali l’incensuratezza, le pressioni psicologiche subite

(con particolare riferimento alla paura di perdere il posto di lavoro), l’aver agito

su ordini precisi da parte dei medici e dei capi infermieri, il non aver tratto

alcun beneficio economico a seguito dell’indebito profitto messo a segno e il

lungo tempo trascorso dai fatti (dovuto tuttavia alla complessità dell’inchiesta

e alla circostanza secondo cui prima dei complici doveva essere processato __________),

d’altro canto sono pure presenti delle aggravanti. Queste ultime sono

riconducibili essenzialmente all’ambito di lavoro nel quale si inserisce tutta

la vicenda e cioé quello sociale e sanitario; si tratta di un settore delicato

e sensibile che tocca da vicino - oltre che per lo stato di salute anche più

semplicemente per l’elevato premio assicurativo della cassa malati - tutti i

cittadini, i quali proprio per questo hanno ampie aspettative e nutrono stima e

fiducia per il personale sanitario, dal quale però si aspettano un alto grado

di professionalità e una correttezza esemplare.

Non vi è infine alcun

motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena per il periodo

di prova minimo di due anni.

visti gli art. 25, 41, 63 e segg.,

146 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 3

dall’accusa

di complicità in truffa, ripetuta, per i fatti descritti nel decreto di

accusa

n. 37/2006 del 9 gennaio 2006.

carica allo Stato le spese per il

procedimento nei confronti di ACCU 3.

dichiara ACCU 4

autrice colpevole di complicità

in truffa, ripetuta, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 339/2006 del 1° febbraio 2006.

condanna ACCU 4,

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'280.-.

ordina l’iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei

motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 75.- testi

fr. 675.- totale

Distinta spese a carico di ACCU 4

fr. 900.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 80.00 testi

fr. 1280.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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