10.2005.527
Ripetuta complicità in truffa ai danni delle casse malati a seguito di annotazioni fittizie
13 settembre 2006Italiano53 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2005.527
Data decisione, Autorità:
13.09.2006, PRPEN
Titolo:
Ripetuta complicità in truffa ai danni delle casse malati a seguito di annotazioni fittizie
COMPLICITÀ O CORREITÀ
TRUFFA
art. 25 CPS
art. 146 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2005.527
10.2006.26
DA
37/2006
DA
339/2006
Bellinzona
13
settembre 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 3
(difeso da: avv. DI3)
ACCU 4
(difesa da: avv.
DI4)
prevenuti colpevoli di
ACCU 3 complicità in
truffa, ripetuta,
per avere, a __________, nel
periodo settembre-ottobre 1997, nella sua qualità di infermiere diplomato
presso la Clinica psichiatrica “__________”, facente capo al dott. __________
(proprietario e primario della struttura medica), allo scopo di procacciare a quest’ultimo
un indebito profitto, ripetutamente assecondato il dott. __________ e la
struttura a lui facente capo nell’ingannare con astuzia gli assicuratori
sociali e in particolare i funzionari delle casse malati preposti al pagamento
delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio
di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie
fittizie o parzialmente fittizie, configurandosi l’inganno astuto nell’aver
personalmente partecipato all’allestimento di cartelle mediche contenenti dati inveritieri
relativi a prestazioni in realtà mai fornite che avrebbero costituito la base
per la fatturazione e in ogni caso sarebbero state idonee a comprovare - anche
a fronte di verifiche - degenze e prestazioni in realtà fittizie, più
specificatamente per avere - come da lui stesso ammesso - in almeno 20 (venti)
occasioni, personalmente annotato nei “fogli di decorso” la presenza di
pazienti presso la Clinica psichiatrica “__________”, mediante iscrizioni
generiche del tipo il paziente “dorme”, è “tranquillo”, “nulla
di particolare” ,“stazionario” e simili, tali da comprovare la
degenza dei pazienti nella struttura e giustificare così le relative fatture
alle casse malati, ritenuto che nel corso del periodo in cui l’accusato ha
lavorato presso la Clinica __________, tale struttura ha emesso - fra l’altro -
false fatturazioni riferite ai seguenti pazienti, ammessi dallo stesso
accusato: G.A. (degenza 1516), R.F. (degenza 1518), R.M. (degenza D1531);
fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dagli art. 25 e 146 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 9 gennaio
2006 n. 37/2006 del Procuratore pubblico AINQ 1, Bellinzona, che propone
la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.--
(cento).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
ACCU 4 complicità in truffa,
ripetuta,
per avere, a __________, nel
periodo compreso tra l’ottobre 1997 e il 1° dicembre 1998, nella sua qualità di
infermiera diplomata presso la Clinica psichiatrica “__________”, facente capo
al dott. __________ (proprietario e primario della struttura medica), allo
scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente
assecondato il dott. __________ e la struttura a lui facente capo
nell’ingannare con astuzia gli assicuratori sociali e in particolare i
funzionari delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da
indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in
particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie
o parzialmente fittizie, configurandosi l’inganno astuto nell’aver
personalmente partecipato all’allestimento di cartelle mediche contenenti dati inveritieri
relativi a prestazioni in realtà mai fornite che avrebbero costituito la base
per la fatturazione e in ogni caso sarebbero state idonee a comprovare - anche
a fronte di verifiche - degenze e prestazioni in realtà fittizie, più
specificatamente per avere in almeno 30 (trenta) occasioni, personalmente
annotato nei “fogli di decorso” la presenza di pazienti presso la Clinica psichiatrica “__________”, mediante iscrizioni del tipo il paziente è “tranquillo”,
“dorme” , “nulla di particolare” (“Ndp”) e simili, tali da
comprovare la degenza dei pazienti nella struttura e giustificare così le
relative fatture alle casse malati ritenuto che nel corso del periodo in cui
l’accusata ha lavorato presso la Clinica __________, tale struttura ha emesso -
fra l’altro - false fatturazioni riferite ai seguenti pazienti trattati da ACCU
4: C.A. (degenza D1586), G.A. (degenza D1516); V.N. (degenza D1615), F.A.
(degenza D1621) e C.L. (degenza D1699 - recte degenza D1669),
così come già accertato dalla Corte d’assise che ha processato il Dr. __________;
fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dagli art. 25 e 146 cpv. 1 CP, richiamato
l'art. 41 cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 1° febbraio
2006 n. 339/2006 del Procuratore pubblico AINQ 1, Bellinzona, che
propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni
di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 10 gennaio 2006 e 2 febbraio 2006;
indetto il dibattimento 12/13 settembre
2006, al quale sono comparsi gli accusati, i difensori e il Procuratore
pubblico;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti di accusa, deciso sugli incidenti processuali sollevati, proceduto
all'interrogatorio degli accusati e dei testi __________ e __________;
sentito il difensore DI3, il quale chiede
in sostanza il proscioglimento del proprio assistito ACCU 3 dal reato
imputatogli;
sentito il difensore avv. DI 4, il quale
chiede in estrema sintesi il proscioglimento della propria patrocinata ACCU 4
dall’accusa a suo carico;
sentiti per ultimi gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 3 e ACCU 4 sono autori
colpevoli di ripetuta complicità in truffa per i fatti descritti nei decreti di
accusa a loro carico.
2. Sulla pena e sulle spese a
carico di ciascun accusato.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. Preliminarmente si
rileva come unicamente ACCU 4 ha inoltrato dichiarazione di ricorso e ha richiesto
la motivazione scritta della sentenza nel termine di cinque giorni dalla fine
del dibattimento (cfr. lettera dell’avv. DI 4alla Pretura penale del 14
settembre 2006); pertanto nei confronti di ACCU 3 non si deve procedere oltre nella
motivazione se non mediante l’emanazione del dispositivo in calce alla presente,
ritenuto oltretutto che le considerazioni alla base della decisione nei suoi
confronti sono completamente differenti da quelle concernenti ACCU 4.
In effetti ACCU
3 non ha commesso dal profilo oggettivo il reato imputatogli nel decreto di
accusa a suo carico per il semplice fatto che non ha nemmeno allestito le
annotazioni fittizie sui cardex per le degenze D 1516,
D 1518 e D 1531
in quanto in quel periodo non lavorava più presso la clinica_______________,
come risulta dalla documentazione agli atti dell’incarto che lo concerne.
2a. ACCU 4, dopo aver
terminato la scuola per infermieri in Lombardia, ha cominciato la propria
esperienza lavorativa nel 1995 alla clinica __________, aperta nel corso
dell’anno precedente dal dott. __________ “per pazienti con disturbi
psichiatrici e somatici non acuti. La clinica contava 45 posti letto ed
era convenzionata con le casse malati. Dalla sua apertura, __________ fu
gestita dal profilo sanitario dal dott. __________, che ne fu direttore sanitario
e primario sino a fine agosto 1997. Gli succedette la dott.ssa __________,
anch'essa specialista in psichiatria, che, però, ricoprì quel ruolo per poco
più di un paio di settimane.
Così,
già nel corso della seconda metà del mese di settembre 1997, __________ divenne
de facto e de jure, responsabile in tutto e per tutto della gestione sanitaria
anche __________.” (cfr. act
6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 42).
ACCU 4 ha
lavorato ininterrottamente presso la clinica menzionata fino al mese di
dicembre del 1999, momento in cui si è licenziata per andare a lavorare in
un’altra struttura sanitaria (cfr. act 31, verbale di interrogatorio di ACCU 4
del 5 dicembre 2005 davanti al Procuratore pubblico, pagina 2).
2b. Il 1° dicembre 1998 ha
preso avvio l’inchiesta denominata “clean” con un dispiegamento massiccio di
forze dell’ordine, la partecipazione di quattro magistrati, il sequestro di una
copiosa documentazione e gli interrogatori di tutti i dipendenti delle cliniche
__________ di __________, __________ di __________ e __________ di __________,
tutte appartenenti e gestite dal dott. __________, nonché dell’atelier di quest’ultimo.
2c. Dopo una lunga e laboriosa
inchiesta __________, in carcere preventivo dal 1° dicembre 1998 al 24 dicembre
1999, è stato processato e condannato - al termine di un mese e mezzo di
dibattimenti durante i quali é stata rifatta tutta l’istruttoria (cfr. verbale
del dibattimento) - per truffa, parzialmente aggravata per mestiere e ripetuta
falsità in documenti.
In particolare il dott. __________
è stato tra l’altro riconosciuto colpevole di:
“1.1. truffa, parzialmente aggravata per
mestiere,
commessa con astuzia e a scopo di indebito profitto proprio e di terzi,
per avere,
1.1.1. nell'ambito
dell'attività svolta nelle cliniche a lui facenti capo,
nel periodo dal 1990 al 30
novembre 1998,
a __________, ____________________, __________, __________, __________ ed
in altre località ticinesi, disposto della fatturazione, in relazione a 300
degenze,
per un totale di 8566 giornate di degenza fittizia, inducendo così le
Casse malati e gli istituti d'assicurazioni ad atti pregiudizievoli al loro
patrimonio consistenti nel pagamento alle cliniche di importi in realtà non
dovuti di complessivi fr. 4'182'938.--;
1.1.2 .nell'ambito
dell'attività ambulatoriale svolta presso il suo studio medico
nel
periodo dal 1994 al 30 novembre 1998, a Lugano,
disposto l'allestimento di fatture per prestazioni non fornite, aumentando il
tempo effettivamente dedicato ai pazienti e incassando indebitamente un totale
di fr. 330'000.--;
1.2. ripetuta falsità in
documenti
commessa, a scopo di indebito
profitto,
1.2.1.
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1.1 in relazione all'emissione
delle fatture delle cliniche;
1.2.2. nelle circostanze di tempo e di
luogo di cui al punto 1.1.2 in relazione all'emissione delle fatture dello
studio medico;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.”
(cfr. act 6, sentenza della Corte delle
assise criminali del 13 maggio 2005, estratto delle pagine 170 e 171).
Per contro
l’accusato è stato prosciolto dall’accusa di ripetuta falsità in documenti per
avere “nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1.1.,
in un numero imprecisato di occasioni,
in correità o con la complicità del personale sanitario,
attestato e fatto attestare nei fogli di decorso e nelle cartelle termografiche
di almeno 1'000 pazienti degenti presso le cliniche di cui sub. 1, fatti e
circostanze inveritieri, mediante annotazioni infermieristiche non
rispecchianti la realtà, in particolare per quanto riguarda parametri di polso,
pressione, temperatura o formule generiche tali da comprovare, contrariamente
al vero, la regolare degenza dei pazienti” (cfr. ibidem, pagine 10 e 171).
2d. A seguito della sentenza
di cui al precedente considerando, ormai cresciuta in giudicato, l’inchiesta
“clean”, che per i suoi risvolti giudiziari tanto clamore ha suscitato
nell’opinione pubblica, è proseguita proprio sulla scorta degli accertamenti
avvenuti nel corso del processo contro __________ e ha toccato tutte le persone
che all’epoca dei fatti avevano direttamente o indirettamente collaborato con
lui; di conseguenza al vaglio della magistratura inquirente - onde poter
verificare se vi fossero stati dei correi o dei complici nella vicenda - sono
passati, tra gli altri, i medici, i medici assistenti, le segretarie, gli
assistenti di cura e gli infermieri, tra i quali appunto ACCU 4.
3. Con decreto di accusa
del 1° febbraio 2006 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 4 autrice
colpevole di complicità ripetuta in truffa per avere, nel periodo compreso tra
l’ottobre 1997 e il 1° dicembre 1998, nella sua qualità di infermiera diplomata
presso la clinica psichiatrica __________, facente capo al dott. __________
(proprietario e primario della struttura medica), allo scopo di procacciare a quest’ultimo
un indebito profitto, ripetutamente assecondato il dott. __________ e la
struttura a lui facente capo nell’ingannare con astuzia gli assicuratori
sociali e in particolare i funzionari delle casse malati preposti al pagamento
delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio
di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie
fittizie o parzialmente fittizie.
In particolare la pubblica
accusa rimprovera all’imputata di avere, in almeno trenta occasioni,
personalmente eseguito annotazioni nei fogli di decorso tali da comprovare la
degenza dei pazienti nella struttura e giustificare così le relative fatture
alle casse malati, ritenuto che nel corso del periodo in cui l’accusata ha
lavorato presso la clinica __________, tale struttura ha emesso - fra l’altro -
false fatturazioni riferite ai pazienti C.A. (degenza D 1586), G.A. (degenza D 1516);
V.N. (degenza D 1615), F.A. (degenza D 1621) e C.L. (degenza D 1669), così come
già accertato dalla Corte delle assise criminali.
4. La difesa di ACCU 4 ha
chiesto l’assoluzione per l’imputata e nel corso del dibattimento ha
preliminarmente sollevato, mediante istanza allegata agli atti (cfr. istanza
dell’avv. DI 4 del 12 settembre 2006), in primis la richiesta di congiunzione
dei procedimenti con quello di __________ con conseguente rinvio del
dibattimento, secondariamente la richiesta di audizione in qualità di teste di __________
e infine in terzo luogo - nonostante l’istanza medesima fosse denominata
unicamente “di congiunzione di procedimenti, di rinvio d’udienza e di
audizione teste” (cfr. ibidem) - la richiesta di utilizzo dei verbali dell’inchiesta
__________ ai sensi dei considerandi.
5a. In merito alle eccezioni
sollevate nel corso dell’istruttoria dibattimentale si dà riscontro qui di
seguito motivando, nella misura del necessario, le decisioni prese da questo
giudice; detti incidenti processuali - così come la relativa deliberazione - sono
menzionati nel verbale del dibattimento, al quale si rinvia (cfr. al riguardo il
verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006 alle pagine 6 e 7).
5b. Con decisione del 10
aprile 2006 il presidente della Pretura penale ha emanato un decreto di riunione
dei procedimenti dipendenti dai decreti di accusa a carico di __________, __________,
ACCU 3 e ACCU 4
Invero l’intenzione di
questo giudice - cfr. al riguardo le osservazioni del presidente della Pretura
penale alla Camera dei ricorsi penali del 26 aprile 2006 - era di indire separatemente
ogni singolo processo dipendente dai decreti di accusa emessi nei confronti dei
collaboratori di __________ e contro i quali è stata interposta opposizione, in
quanto i fatti si sono svolti (perlomeno parzialmente) in luoghi diversi e i
ruoli ricoperti dai singoli accusati all’interno delle cliniche non sempre erano
gli stessi ritenuto oltretutto che ad esempio vi sono premesse, riscontri,
periodi, turni, modalità e degenze imputate differenti.
Tuttavia, vista l’insistenza
con la quale il difensore di ACCU 4 ha chiesto la congiunzione degli incarti,
si è ritenuto di poter dar seguito parzialmente all’istanza per quanto concerne
le persone che operavano nella medesima clinica; pertanto sono stati congiunti,
anche e soprattutto per economia di giudizio, i procedimenti evocati al precedente
capoverso poiché le relative imputazioni erano riferite a episodi verificatisi
presso la clinica __________.
Il decreto del 10 aprile 2006 di
cui sopra è stato confermato dalla decisione 12 giugno 2006 della Camera dei
ricorsi penali (cfr. sentenza della CRP agli atti), adita dal patrocinatore di ACCU
4 che chiedeva la congiunzione di tutti i dibattimenti relativi all’inchiesta
“clean”.
A seguito dello scritto
6 settembre 2006 (cfr. lettera dell’avv. Sonja Achermann-Bernaschina alla
Pretura penale), tramite il quale la patrocinatrice di __________ chiedeva il
rinvio del processo sulla scorta di un certificato medico che attestava
l’impossibilità di quest’ultima a presenziare al dibattimento, questo giudice
ha disgiunto il procedimento nei confronti di __________ dagli altri tre (cfr.
decreto di disgiunzione dei procedimenti del 7 settembre 2006).
A fondamento della decisione
di cui sopra il presidente della Pretura penale ha indicato “che la riunione
dei procedimenti era stata decisa principalmente per una questione di economia
di giudizio, che il motivo posto a fondamento dell’istanza di rinvio ne
giustifica l’accoglimento nei confronti di __________, che tuttavia non vi è
motivo di rinviare il dibattimento per quanto concerne gli altri imputati, non
essendoci una necessità assoluta di procedere congiuntamente nei confronti di
tutti e quattro, tant’è che già altri processi sono stati disgiunti su
richiesta della difesa (cfr. anche CRP sentenza 12 giugno 2006 in re O.N. pag.
3 lett. f), che, alla luce della situazione venutasi a creare, può pertanto
essere ordinata la disgiunzione del procedimento che vede coinvolta __________
dagli altri tre e che a mente di questo giudice la disgiunzione non pregiudica
Fatti
i diritti degli accusati, potendosi stabilire anche procedendo singolarmente il
coinvolgimento e la responsabilità di ciascuno” (cfr. ibidem).
Contro tale decreto ACCU 4 non
ha inoltrato gravame alcuno alla Camera dei ricorsi penali, come era nelle sue
facoltà ai sensi dell’art. 284 CPP.
Indipendentemente dall’ultima
argomentazione, di per sé già decisiva, questo giudice - non senza dimenticare
che la medesima Camera dei ricorsi penali proprio nella decisione concernente ACCU
4 ha affermato che “occorre anche tener presente che un altro accusato ha
ricorso contro la riunione dei quattro procedimenti, il che dimostra che ci
sono anche argomenti contrari alla riunione dei procedimenti” (cfr.
sentenza della CRP del 12 giugno 2006 agli atti) - si è riconfermato nelle
motivazioni già espresse, in particolare quella secondo cui la disgiunzione in
questione non peggiora la situazione e la posizione processuale di ciascun
accusato.
Per tutti i motivi esposti è respinto
il primo incidente processuale.
5c. La difesa di ACCU 4 ha
secondariamente sollevato l’eccezione riguardante la richiesta di audizione in
qualità di teste del dottor __________.
Agli atti vi sono già -
debitamente motivate - due ordinanze sulle prove, datate rispettivamente 24
maggio e 1° settembre 2006, che hanno statuito sulla questione.
Nell’ordinanza sulle prove del
24 maggio 2006 il giudice ha respinto la richiesta formulata da ACCU 4 in
quanto “l’audizione di __________ non é necessaria, perché non è dato di
vedere, né il difensore spiega, quali nuovi elementi egli possa versare agli
atti” (cfr. ordinanza sulle prove del 24 maggio 2006, pagina 3 e istanza di
notifica delle prove dell’avv. DI 4 del 14 marzo 2006).
Si rileva abbondanzialmente che
il difensore di ACCU 3 non solo non ha chiesto l’audizione di __________, ma
nemmeno ha notificato prove a seguito dell’ordinanza di apertura della Pretura
penale (cfr. ordinanza sulle prove del 24 maggio 2006, pagina 2); inoltre
l’audizione testimoniale del dottore non era stata sollecitata né dalla difesa
di __________ (cfr. ibidem, pagine 1 e 2) e nemmeno dalla patrocinatrice di __________
(cfr. ibidem, pagina 2).
In seguito agli ulteriori
scritti della difesa di ACCU 4 e alla richiesta di prova, formulata per la
prima volta dai legali di __________ e ACCU 3 in relazione all’audizione di __________,
il presidente della Pretura penale ha emanato una nuova ordinanza in data 1°
settembre 2006 che in sostanza ha confermato la reiezione dell’audizione quale
teste del dottor __________; alla base della motivata decisione - che del resto
non è impugnabile - è stato considerato:
“che i motivi addotti non
sono tali da giustificare un cambiamento della decisione;
che quanto emerge dal
verbale del dibattimento svoltosi davanti alle Assise criminali è
sufficientemente chiaro ed esaustivo e non necessita di essere confermato;
che le considerazioni
espresse a pagina 96 della sentenza __________ cui fa riferimento il difensore
sono di carattere giuridico: non possono quindi essere oggetto di testimonianza;
che dagli atti emerge
chiaramente che le infermiere e gli infermieri non si occupavano di
fatturazione: non è pertanto necessario che il dott. __________ sia sentito per
confermarlo;
che chi si occupava delle
iscrizioni sui fogli di decorso e le modalità con le quali le stesse venivano
effettuate emergono in modo esaustivo dagli atti; gli imputati potranno semmai
confermalo e precisarlo;
che per stessa ammissione
del difensore di __________ negli atti istruttori si trovano già tutti gli
elementi a carico e a discarico degli accusati;
che le degenze fittizie
contestate da __________ sono state chiarite nel corso del dibattimento che lo
concerneva e che le degenze prese in considerazione per la stesura del decreto
di accusa sono solo quelle ammesse dopo il citato chiarimento;
che per giudicare
sull’aspetto soggettivo non appare necessario sentire il teste richiesto,
perché non si vede come possa esprimersi sui rapporti fra gli infermieri e i
loro capi servizio e il modo in cui venivano recepite ed elaborate le
indicazioni ricevute;
che la perizia e le contestazioni emerse al suo riguardo nulla hanno a che
vedere con il ruolo avuto dagli accusati;
che in definitiva non emerge alcun motivo che possa indurre a riconsiderare il
rifiuto di sentire il dott. __________; anzi, le considerazioni addotte dai
difensori conducono a maggior convincimento che una sua audizione verterebbe o
su fatti già compiutamente appurati o su fatti ininfluenti per il giudizio
concernente gli infermieri” (cfr. ordinanza sulle prove del 1° settembre
2006).
L’istanza presentata al dibattimento
dalla difesa di ACCU 4 non ha portato elementi nuovi e tali da necessitare
l’audizione di __________ per rapporto alle imputazioni rimproverate ai singoli
accusati, con particolare riferimento alle annotazioni da loro effettuate per
ogni singola degenza fittizia e all’aspetto soggettivo di ciascuno (cfr. istanza
dell’avv. DI 4 del 12 settembre 2006).
Di conseguenza, per tutte le
argomentazioni esposte, è respinto anche il secondo incidente processuale.
5d. Quo alla terza eccezione
sollevata e relativa all’uso dei verbali dell’inchiesta __________ non resi in
contraddittorio, con esplicito e particolare riferimento anche a quello a cui è
stata sottoposta in polizia il 17 dicembre 1998, si rileva come gli stessi non
sono di per sé nulli e non vanno estromessi dagli atti (cfr. act 6, sentenza
della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 33).
Inoltre il Giudice
dell’istruzione e dell’arresto ha già respinto, con sentenza definitiva e
motivata, il reclamo inoltrato dalla difesa di ACCU 4 contro la decisione 5
dicembre 2005 del Procuratore pubblico di non stralciare dagli atti del
procedimento penale il verbale reso in polizia il 17 dicembre 1998 e di
utilizzare i verbali e i documenti dell’istruzione formale e dibattimentale del
caso __________ sfociato nella sentenza della Corte delle assise criminali del
13 maggio 2005 (cfr. act 38, decisione del GIAR del 13 gennaio 2006).
Ciò posto il giudice, tenuto
conto che per il resto l’uso che potrà fare dei verbali non sottoposti al contradditorio
è regolato dalla procedura e dalla giurisprudenza, ha respinto il terzo e
ultimo incidente processuale.
6a. Per l'art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma
subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o
con la detenzione.
Il reato di truffa presuppone, quindi, oggettivamente
che l’agente abbia fatto uso di un inganno, che tale inganno possa essere
considerato astuto, che l’inganno abbia indotto la vittima in errore e che tale
errore abbia determinato la persona ingannata a disporre del suo patrimonio rispettivamente
del patrimonio altrui cagionando così un danno patrimoniale (cfr. DTF 119 IV
210; 118 IV 35).
Agisce con astuzia chi, nell'ingannare, si avvale di
uno scaltro e raffinato sistema di bugie oppure di particolari artifizi o
manovre fraudolente, come anche chi, pur limitandosi a mentire, sa che il
controllo della menzogna richiede uno sforzo particolare o non può essere
preteso o è impossibile, o, ancora, chi dissuade nel contempo la vittima
dall'effettuare il controllo del mendacio oppure può presumere, date le
circostanze, che, a seguito di un particolare rapporto di fiducia o di regole
chiare, il controllo non sarà fatto (DTF 126 IV 165; 125 IV 124; 122 II 422;
122 IV 246 e riferimenti).
Non
vi è inganno astuto in presenza di semplici bugie o indicazioni inesatte
facilmente controllabili e avvertibili da parte della vittima.
Sono considerate particolari macchinazioni l’uso di
documenti che, da soli o confortati da menzogne o da manovre fraudolente, sono
atti ad ingannare la vittima o a confortarla nel suo errore. Ciò si verifica,
in modo particolare, con l’utilizzo di titoli o giustificativi ottenuti
illecitamente o contraffatti.
Anche in questo contesto il comportamento della
vittima va esaminato. Non va, ad esempio, ammessa l’astuzia quando l’agente fa
uso di documenti grossolanamente falsificati e, quindi, facilmente
riconoscibili come tali dalla persona ingannata (CASSANI
in: Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitisce Herausforerung,
RPS 117/1999 p. 162).
Una concolpa della vittima può, quindi, escludere
l’astuzia, a meno che colui che inganna sfrutti un suo stato d’inferiorità
conseguente a inesperienza, malattia, dipendenza, subordinazione, bisogno o
simili (DTF 6S.269/2001; DTF 126 IV 165; 120 IV 186; ROTH in:
SJ 120 157-9).
Per determinare se l’agente abbia agito in modo astuto
e se la persona ingannata abbia omesso di adottare le elementari misure di
prudenza, non è sufficiente chiedersi se una persona ragionevole e dotata di
esperienza avrebbe reagito all’inganno. Occorre, invece, prendere in
considerazione la particolare situazione della persona ingannata e come tale
conosciuta ed, eventualmente, sfruttata dall’autore (ad esempio, una debolezza
d’animo, l’inesperienza, la senilità così come uno stato di dipendenza, d’inferiorità,
di sconforto). Lo sfruttamento di una tale situazione costituisce,
precisamente, uno degli elementi dell’astuzia (DTF 126 IV 165; 120 IV 186).
L’errore in cui cade o viene mantenuta la vittima deve
averla determinata a compiere atti dannosi per i suoi interessi o per quelli di
una terza persona. Deve, quindi, esistere un rapporto di causalità tra l’errore
della vittima e l’atto di disposizione (DTF 126 IV 113): cioè, l’errore è la
ragione per cui l’atto di disposizione viene commesso (DTF 119 IV 210).
Non è necessario che l’autore risulti effettivamente
arricchito: ai fini dell’art. 146 cpv. 1 CP basta l’intenzione di procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto.
Non occorre, perciò, che un vantaggio economico
intervenga realmente (CORBOZ in: Les infractions en droit suisse, vol
I, Berna 2002, n. 43 ad art. 148 CP con richiami). Anzi, nemmeno è necessario
che l’autore sia certo di arricchire sé o altri: il dolo eventuale è
sufficiente (CORBOZ in: op cit, n. 42 ad art. 148 CP; CCRP
6.5.2003 in re B e R).
6b. Per
l’art. 25 CP può essere attenuata la pena, ai sensi dell’art. 65 CP, di chi ha
aiutato intenzionalmente altri a commetere un crimine o un delitto.
Comporta
complicità qualsiasi aiuto ad un'infrazione decisa e commessa da un altro, che
sia in qualche modo causale per la realizzazione del reato.
7a. Il punto di partenza per
l’esame dei reati rimproverati in questa sede agli accusati è costituito dalla
truffa messa a segno da __________ e accertata definitivamente dalla Corte delle
assise criminali con sentenza del 13 maggio 2005, alla quale per evidenti
ragioni si rinvia in extenso onde evitare inutili ripetizioni (cfr. act 6).
__________, vero e proprio deus
ex machina di tutta la vicenda, ha commesso un reato per il quale è stato
condannato dopo una minuziosa e circostanziata ricostruzione dei fatti da parte
della Corte (cfr. supra, consid. 2c), tanto che la difesa di ACCU 4 giunge a
elogiare la Presidente del tribunale, definendola “ottima” (cfr. lettera
30 marzo 2006 dell’avv. DI 4 alla Pretura penale, pagina 1), e questo a prescindere
dalle altre considerazioni ivi riportate che verranno riprese in seguito.
La Corte ha altresì statuito
che “è chiaro che il dott. __________ ha fatto quel che ha fatto con
l’ausilio di terze persone”, affrettandosi a precisare che “sulla
loro colpevolezza e sui diversi ruoli avuti da questi ultimi, la Corte non si è
pronunciata in assenza dei necessari elementi di giudizio” (cfr. act 6, sentenza
della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 161 in fine).
Alla luce di queste
considerazioni e sulla scorta di quanto già espresso in precedenza (cfr. supra,
consid. 2d) ai fini dell’odierno giudizio è utile riprendere esplicitamente
alcuni ulteriori accertamenti effettuati dalla Corte delle assise criminali, in
particolare quello relativo alla procedura messa in atto per allestire le
fatture da trasmettere, direttamente o indirettamente, alle Casse malati per il
relativo pagamento che - come già esposto (cfr. supra, consid. 6a) -
costituisce dal profilo giuridico una conditio sine qua non per la costituzione
oggettiva del reato in questione.
7b. Al riguardo, dalla
sentenza __________ si evince che il cardex, ossia la cartella sospesa concernente
il singolo paziente nella quale venivano registrati i dati anagrafici, i
parametri clinici e le degenze, fungeva anche da base per la fatturazione.
In proposito si vedano in
particolare le inequivocabili dichiarazioni di __________, attiva
nell’amministrazione presso la clinica __________ (cfr. act 6, pagina 87), nonché
quelle di altre segretarie amministrative operanti nelle cliniche __________ (cfr.
ad esempio ibidem, testimonianza di __________, pagina 88), nelle quali il
sistema era simile, non foss’altro per il fatto che erano gestite dal medesimo
medico, il quale aveva altresì in tal modo la possibilità di spostare il personale
- come si è verificato con il capo infermiere __________, trasferito alla
clinica __________ per sostituire __________ - tra le diverse strutture sanitarie
quando lo riteneva opportuno. E questo con ogni probabilità anche per
perseguire meglio il suo scopo truffaldino (cfr. classificatore n° 2 con gli
atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ del 17
dicembre 1998, pagina 1).
Le considerazioni espresse trovano
sostanziali conferme pure nelle audizioni testimoniali avvenute nel corso del dibattimento:
infatti sia __________ sia __________ - responsabili, all’epoca dei fatti,
degli infermieri alla clinica __________ - hanno illustrato e descritto il
sistema in vigore, giungendo alla conclusione che i cardex, una volta dimesso
il paziente, venivano chiusi e andavano a finire in amministrazione (verbale
del dibattimento del 12/13 settembre 2006). Agli atti figura pure una implicita
conferma della stessa __________, secondo cui “lo scopo delle iscrizioni
fittizie era proprio quello di dimostrare innanzi alle casse malati una
degenza che in realtà non era avvenuta e giustificare così la fattura”
(cfr. verbale di interrogatorio di __________ dell’8 agosto 2005 davanti
al Procuratore pubblico, pagina 9 in alto, sottolineature nostre).
Che la Corte delle assise
criminali si sia basata su questo principio lo dimostra eloquentemente anche il
fatto che il certosino lavoro di analisi effettuato in aula per le singole
degenze é stato reso possibile grazie alle annotazioni delle degenze nei cardex.
Infine un’ulteriore
prova che il cardex fosse un elemento essenziale nel castello di menzogne
costruito da __________ si evince dalla documentazione agli atti, da cui è
emerso che egli (direttamente o tramite terze persone) pretendeva dagli
infermieri, anche per pazienti non degenti, la compilazione del foglio di
decorso e la sua completazione allorquando venivano riscontrati spazi vuoti (cfr.
ad esempio il classificatore n° 3 con gli atti istruttori dei coindagati,
verbale di interrogatorio di __________ del 1° dicembre 1998, pagina 1 in fondo
e act 1, verbale di interrogatorio di ACCU 4 del 17 dicembre 1998, pagina 4).
7c. Come risulta dalla
copiosa documentazione agli atti e dall’istruttoria dibattimentale i cardex
venivano allestiti dagli infermieri e quindi - circostanza del resto non
contestata - anche da ACCU 4.
Il cardex è uno strumento di
lavoro composto da diversi fogli distinti; oltre ai dati anagrafici del
paziente era formato dal foglio dell’anamnesi infermieristica, dal foglio delle
prescrizioni mediche, dal foglio di decorso e infine dal foglio termometrico (cfr.
act 6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina
80).
Vero, circostanza che del resto
questo giudice mai ha messo in dubbio, che si tratta di un documento interno,
tanto che la sua falsificazione non costituisce, per il codice penale, il reato
di falsità in documenti; è per questa ragione a ACCU 4 non è stato
esplicitamente imputato l’art. 251 del CP nel decreto di accusa a suo carico (cfr.
act 45, pagina 2).
In proposito la difesa di ACCU
4 ha affermato a torto che tutti coloro che non si sono opposti al decreto di
accusa del Procuratore pubblico hanno accettato una condanna per un reato che
non hanno commesso; infatti, a ben vedere tutti i decreti di accusa agli atti,
la falsità in documenti è stata imputata unicamente a chi ha allestito o fatto
allestire le fatture, le quali assurgono, nella fattispecie concreta, alla
qualità di documento per il codice penale. Di conseguenza il personale
amministrativo, a differenza di quello infermieristico, è stato ritenuto, al
pari ovviamente di __________, colpevole anche di questo reato dal Procuratore
pubblico (cfr. i decreti di accusa agli atti prodotti nella fase predibattimentale).
Vi è dunque un legame
inscindibile tra il cardex e le fatture per il fatto che è per il tramite del
primo che si potevano allestire le seconde; non per nulla la ricostruzione da
parte di __________ delle degenze fittizie è avvenuta sulla base proprio dei cardex
e in particolare dei fogli di decorso.
7d. La difesa di ACCU 4 sostiene
che le annotazioni effettuate dagli infermieri sui cardex non costituiscono in
ogni caso dal profilo oggettivo il reato di truffa; tali riflessioni hanno
origine dalla sentenza emessa nei confronti di __________, e meglio nel
passaggio in cui la Corte afferma che “l’iscrizione in una cartella clinica
di una degenza in qualche modo non avvenuta con relativa diaria non realizza -
certamente - né una truffa consumata né una truffa tentata” (cfr. act 6,
pagina 96). A torto.
In effetti l’estratto
evocato dalla difesa va collocato nella sua giusta posizione in quanto
l’affermazione si inserisce nel discorso relativo alla valenza per la Corte
della perizia effettuata dal dottor __________ (cfr. act 6, pagina 93 e
seguenti).
Se si leggono i due paragrafi
precedenti si comprende come la perizia, del resto molto criticata e addirittura
dichiarata inutilizzabile ai fini del giudizio (cfr. ibidem), ha omesso
completamente di considerare gli aspetti relativi ai pagamenti delle fatture da
parte degli assicuratori malattia che, nell’ambito del reato in questione,
costituiscono un elemento oggettivo costitutivo dell’atto illecito; proprio per
questo motivo la Corte ha ricordato come “la truffa è, infatti, consumata
soltanto quanto la vittima, indotta in errore dall’inganno astuto dell’autore,
compie un atto pregiudizievole al proprio o altrui patrimonio” (cfr.
ibidem, pagina 96).
Pertanto, dal momento che il
perito non ha valutato questi aspetti, è stata correttamente inserita nella
sentenza la considerazione alla quale la difesa si appiglia; in tal modo è
stato spiegato che l’approccio del perito, il quale si è limitato ad analizzare
i cardex infermieristici ma non i pagamenti effettuati sulla scorta delle
fatture emesse, non é ancora di per sé sufficiente per dimostrare la
realizzazione della truffa, quand’anche si trattasse di degenze fittizie.
Di conseguenza l’affermazione
citata dalla difesa non significa tout court che l’allestimento scorretto dei
fogli di decorso non possa essere stata di ausilio per il perfezionamento
dell’inganno astuto e quindi della truffa, tanto più che la Corte si è affrettata
a precisare subito dopo che “la fatturazione di una degenza non avvenuta può
- nella misura in cui tale gesto configura un inganno astuto - costituire una
mancata (o tentata) truffa. Soltanto il pagamento della vittima consuma la
truffa” (cfr. ibidem, pagina 96).
8a. Ciò posto, alla luce
delle spiegazioni di carattere generale di cui ai precedenti considerandi, occorre
ancora accertare in concreto se le azioni commesse da ACCU 4, con particolare
riferimento alla verifica del nesso causale fra le iscrizioni rimproveratele e
i versamenti effettuati dalle Casse malati, adempiono dal profilo oggettivo il
reato di truffa.
In proposito si osserva che non
è sufficiente, proprio per le ragioni espresse in precedenza (cfr. supra, consid.
7d), imputare all’accusata un certo numero di annotazioni - in casu almeno 30 (cfr.
act 45, pagina 1) - senza verificare puntualmente se sono state effettuate per
pazienti fittizi, se per tali pazienti sono state allestite le relative fatture
e infine se sulla scorta di siffatte fatture è avvenuto il pagamento ad opera
degli assicuratori malattia.
In altre parole la truffa,
rispettivamente la complicità, deve essere accertata per ogni singola degenza che,
di conseguenza, in mancanza di altri riscontri agli atti, deve risultare
esplicitamente dal decreto di accusa: non basta infatti rimproverare a ACCU 4
un certo numero di atti (in concreto annotazioni) e per l’indebito profitto
riferirsi in modo generico ai versamenti effettuati per prestazioni non dovute
da parte delle Casse malati, in quanto tali pagamenti sono certamente
riconducibili anche ad altre iscrizioni non imputabili all’interessata.
8b. Pacifico che l’imputata
nell’evenienza concreta ha effettuato annotazioni fittizie nell’ambito della sua
attività lavorativa quale infermiera nella clinica __________; ai fini del
giudizio - nel caso si dovesse giungere ad una condanna - il loro numero, almeno
30 secondo la pubblica accusa rispettivamente 26 secondo la difesa (cfr.
verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006), non è rilevante, nemmeno per
quanto attiene la commisurazione della pena, perché la differenza è minima.
L’accusata ha comunque
ammesso di aver eseguito iscrizioni fittizie, da lei definite “falsificazioni”
in occasione del suo primo interrogatorio (cfr. act 1, verbale di
interrogatorio in polizia del 17 dicembre 1998), mentre la difesa dal canto suo
non ha mai contestato che le annotazioni della sua assistita non
corrispondessero a realtà, se non limitatamente al loro numero.
L’imputata, dalla quale non è
stato possibile ottenere una conferma in precedenza visto che si è rifiutata di
rispondere davanti al Procuratore pubblico (cfr. act 31), nel corso
dell’istruttoria processuale ha ammesso altresì che la sigla “L”, che
risulta evidenziata in giallo nei fogli di decorso per le degenze a lei rimproverate
(cfr. fogli di decorso allegati ad act 31), corrisponde alla firma abbreviata
da lei apposta in calce alle sue annotazioni (cfr. verbale del dibattimento del
12/13 settembre 2006).
8c. In relazione alla degenza
D 1586, riguardante la paziente C.A., la Corte delle assise criminali ha
accertato, sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________, che la
stessa è stata fittizia dal 14 marzo 1998 al 12 maggio 1998 (cfr. act 39,
scheda dibattimentale della paziente C.A.).
Di conseguenza, ritenuto che vi
sono 8 annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 4 a far stato dal 14 marzo
1998, giorno in cui la paziente é stata effettivamente dimessa, le stesse sono
da considerarsi fittizie (cfr. allegato ad act 31, foglio di decorso della
paziente C.A.).
Al riguardo si rileva come tali
annotazioni dell’accusata erano standardizzate e tipiche - ai sensi di quanto è
emerso da tutta la documentazione agli atti e dall’istruttoria dibattimentale -
per pazienti che in realtà non si trovavano (in ogni caso in quel momento)
degenti in clinica; infatti quasi tutte riportano la sigla “Ndp”, che significa
nulla di particolare.
Interessante infine, a ulteriore
riprova che la degenza è stata fittizia a partire dal 14 marzo 1998, la costatazione
che, proprio da quel giorno in poi, tutte le annotazioni del personale
infermieristico - quindi non solo quelle appartenenti all’accusata - che
figurano sul foglio di decorso sono stringatissime, per nulla dettagliate o
particolari e in ogni caso standardizzate, e ciò a differenza di quanto veniva
registrato prima di tale data; infatti da quel momento i fogli di decorso
riportano unicamente iscrizioni del tipo “Ndp”, “Dormito”, “Va
bene”, “Tranquilla”, eccetera (cfr. allegato ad act 31, foglio di
decorso della paziente C.A.).
Ciò posto si evince dalla
documentazione agli atti che per la paziente in questione è stata emessa, a
seguito di dimissione posticipata, una fattura irregolare (60 giorni di degenza
fittizia pari a un importo di fr. 34'620.-) e che la stessa è stata pagata,
come ammesso anche da __________ e come accertato dalla Corte delle assise criminali
(cfr. act 39, scheda dibattimentale e fattura della paziente C.A. e act 6,
sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 153).
8d. Quo alla degenza D 1516,
riguardante la paziente G.A., la Corte delle assise criminali ha accertato,
sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________, che la stessa è stata
fittizia dal 6 dicembre 1997 al 19 gennaio 1998 (cfr. act 40, scheda
dibattimentale della paziente G.A.).
Dagli atti si evincono
14 annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 4 a far stato dal 6
dicembre 1997, giorno in cui la paziente é stata effettivamente dimessa. Due di
queste secondo la difesa - che pur non contesta le altre - sono veritiere in
quanto la paziente di tanto in tanto si faceva viva in clinica; dal momento che
il Procuratore pubblico le ha rimproverato solamente 12 iscrizioni, evidenziate
in giallo, la questione non si pone e del resto non è stata nemmeno sollevata
in arringa (cfr. allegato ad act 31, foglio di decorso della paziente G.A.).
In merito al contenuto delle
annotazioni fittizie si rimanda alle altre considerazioni espresse in precedenza
(cfr. supra, consid. 8c).
Ciò posto dalla documentazione
agli atti si evince che per la paziente in questione è stata emessa, a seguito
di dimissione posticipata, una fattura irregolare (44 giorni di degenza
fittizia pari a un importo di fr. 24'640.-) e che la stessa è stata pagata,
come ammesso dallo stesso __________ anche a seguito del visto di pagamento e
come accertato dalla Corte delle assise criminali (cfr. act 40, scheda
dibattimentale e fattura della paziente G.A. e act 6, sentenza della Corte delle
assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 153).
8e. In merito alla degenza D 1621,
riguardante il paziente F.A., la Corte delle assise criminali ha accertato,
sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________, che la stessa è stata completamente
fittizia (cfr. act 42, scheda dibattimentale del paziente F.A.)
Di conseguenza, le 6
annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 4 sono da considerare fittizie (cfr.
allegato ad act 31, foglio di decorso del paziente F.A.).
Per il resto, dal momento che
la difesa non le ha eccepite, valgono le medesime considerazioni espresse in
precedenza, alle quali si rinvia (supra, consid. 8c).
Ciò posto dalla documentazione
agli atti si evince che per il paziente in questione è stata emessa, a seguito
di degenza completamente fittizia, una fattura irregolare (43 giorni pari a un
importo di fr. 24'811.-) e che la stessa è stata pagata, come ammesso dallo
stesso __________ anche a seguito del visto di pagamento e come accertato dalla
Corte delle assise criminali (cfr. act 42, scheda dibattimentale e fattura
della paziente F.A. e act 6, sentenza della corte delle assise criminali del 13
maggio 2005, pagina 156).
8f. Oltre a questi casi
testé evocati, che corrispondono a 26 annotazioni fittizie, nel decreto di
accusa a suo carico vengono imputate a ACCU 4 anche alcune ulteriori iscrizioni
inveritiere in relazione a una degenza per la maggior parte fittizia (D 1615 -V.N.)
e a un’altra per la quale il paziente era unicamente diurno (D 1669 - C.L.);
tali iscrizioni, ritenuto oltretutto che non modificano in alcun modo la
posizione dell’accusata (cfr. supra, consid. 8b), a un attento esame sono pure
da ritenersi fittizie ai sensi di quanto già accertato dalla Corte delle assise
criminali (cfr. act 41, scheda dibattimentale e fattura del paziente N.V. e act
6, sentenza __________ pagina 156, rispettivamente act 43, scheda
dibattimentale e fattura del paziente C.L. e act 6, sentenza della Corte delle
assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 157). Del resto anche in questi
fogli di decorso le annotazioni dell’accusata, così come quelle delle sue
colleghe, sono standardizzate e tipiche per pazienti che in realtà non si
trovavano (in ogni caso in quel momento) degenti in clinica.
8g. La difesa ritiene che ACCU
4, non avendo personalmente commesso un falso documentale (cfr. supra, consid.
7c), non può di per sé essersi resa colpevole di truffa con particolare
riferimento all’inganno astuto; la censura cade tuttavia nel vuoto poiché tale elemento
costitutivo dell’illecito non presuppone l’allestimento di un documento falso nel
senso dell’art. 251 CP, ritenuto oltretutto che all’imputata viene unicamente
rimproverato un ruolo secondario.
Inoltre l’inganno astuto nella
vicenda legata alle cliniche __________, e di conseguenza anche all’__________
di __________ dove ha lavorato l’accusata, è già stato accertato dalla Corte
delle assise criminali, alla cui sentenza si rinvia anche per il fatto che
viene evidenziata molto bene la posizione degli assicuratori malattia (cfr. act
6, pagina 145 e seguenti, consid. 9.4).
Al riguardo l’imputata, con il
suo agire e al pari di altri suoi colleghi, ha aiutato il protagonista
principale della truffa a realizzare il suo intento che era basato su un
sistema di artifizi difficilmente verificabile e suffragato oltretutto dalla
fiducia che veniva riposta in considerazione del ruolo quasi istituzionale ricoperto
dalle strutture sanitarie in questione.
8h. A ragione, il difensore
sostiene che l’accusata non ha ideato nulla e che tutta la vicenda deve essere
ascritta unicamente alla mente pensante di __________; in effetti è proprio per
questo motivo che ACCU 4 è prevenuta colpevole per complicità. Diversamente
sarebbe stata correa e con ogni probabilità non sarebbe stata giudicata davanti
alla Pretura penale.
Il fatto che il medico
menzionato ha architettato e ideato questo sistema diabolico è
circostanza assodata e non vien messa in alcun modo in dubbio in questa sede;
ciò non toglie che chi lo ha assecondato nel suo intento, seppur con ruoli
marginali, deve sopportarne le conseguenze.
Di transenna si rileva che in
proposito il Procuratore pubblico ha affermato in aula che l’inchiesta “clean”
è ancora in corso ed è lungi dall’esser conclusa; vi sono stati per il momento
55 rinvii a giudizio per il personale medico, infermieristico e amministrativo
e 44 decisioni di non luogo a procedere che sostanzialmente riguardano gli assistenti
di cura. (cfr. verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006)
A dimostrazione di quanto evidenziato,
agli atti vi sono numerosi decreti di accusa, molti dei quali già cresciuti in
giudicato in quanto accettati dai diretti interessati, che attestano il ruolo
di complicità in truffa ricoperto a vari livelli e con sfumature differenti dai
medici, dagli infermieri e dalle segretarie amministrative (cfr. documenti
prodotti dalla pubblica accusa al dibattimento e in allegato allo scritto del
21 febbraio 2006).
9. Per tutti i motivi
esposti ACCU 4 adempie dal profilo oggettivo tutti i presupposti per la
realizzazione del reato di truffa per complicità ripetuta.
10a. Dal punto di vista
soggettivo per l’adempimento del reato in esame è sufficiente il dolo eventuale
(cfr. supra, consid. 6a).
Ai fini dell’analisi si
deve far capo alle risultanze dibattimentali e alla documentazione acquisita
agli atti con particolare riferimento ai verbali resi dall’imputata; in
proposito dal momento che quest’ultima si è avvalsa sistematicamente della
facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio davanti al Procuratore
pubblico (cfr. act 31, verbale di interrogatorio di ACCU 4 del 5 dicembre 2005)
non resta che affidarsi al primo verbale di interrogatorio di cui la difesa ha,
a più riprese, invano chiesto l’estromissione (cfr. supra, consid. 5d e
relativi rimandi).
Al dibattimento il difensore ha
obiettato che tale verbale è stato “falsato” dalle ripercussioni psicologiche
che avrebbe subito l’imputata a seguito del blitz effettuato dalla polizia
all’inizio dell’inchiesta “clean” (cfr. supra, consid. 2b) e dal fatto che è
stato redatto in quel modo perché “doveva servire per incastrare __________” (cfr.
verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006): tuttavia, a ben vedere, le
cose non stanno così.
Infatti ACCU 4 è stata sentita
in polizia il 17 dicembre 1998 e non, come la maggior parte dei suoi colleghi,
il 1° dicembre 1998 a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine nelle
cliniche di proprietà di __________; pertanto non è stata tradotta con la
forza, ma è stata citata, a distanza di oltre due settimane, presso gli uffici
della polizia di __________ come si evince dal verbale medesimo (cfr. act 1,
pagina 1).
Di conseguenza in quel lasso
temporale ha sicuramente saputo che cosa era successo sul posto di lavoro e ai
dipendenti, coi quali molto probabilmente ha avuto anche modo di parlarne. Al
momento di essere citata, avrebbe potuto chiedere un consiglio preventivo ad un
legale, a maggior ragione ove appena si consideri la portata dell’intervento
degli inquirenti e le ripercussioni che poteva avere non solo sull’attività
della clinica in sé, ma anche sul personale che vi aveva lavorato.
In ogni caso all’inizio di quel
verbale ACCU 4 è stata resa edotta della sua facoltà di non rispondere dopo
esser stata informata che veniva “interrogata in qualità di indiziata
in relazione ad inchiesta in corso a fronte del procedimento penale contro i
responsabili e/o ausiliari delle case di cura [...] per reati di
truffa, falsità in documenti, commessi nell’ambito della gestione delle case di
cura” (cfr. ibidem, pagina 1 in alto, sottolineature nostre).
Indipendentemente da tutte le
considerazioni espresse la presenza dell’avvocato negli interrogatori di fronte
alla polizia è esclusa per legge nel senso dell’art. 61 cpv. 3 CPP; al riguardo
si rinvia alla già citata sentenza del GIAR del 13 gennaio 2006 (cfr. act 38 e supra,
consid. 2d).
I motivi addotti dalla difesa
non sono pertanto tali da dover considerare il verbale di interrogatorio del 17
dicembre 1998 “inattuale e per nulla vincolante” (cfr. istanza 12
settembre 2006 dell’avv. DI 4, pagina 4).
10b. Dall’esame di tutta la
documentazione agli atti traspare un disagio generalizzato fra i dipendenti
delle tre cliniche facenti capo al dottor __________ per l’applicazione di
quello che molti di loro, fra cui anche l’accusata, hanno definito il sistema
delle degenze fittizie; un esempio significativo al riguardo emerge dalla
testimonianza di __________, capo infermiere e superiore diretto di ACCU 4, che
ha deposto “confermo che in __________ fra il personale
infermieristico vi era un certo disagio per le iscrizioni nei cardex per
pazienti che in realtà non erano degenti. Avevamo infatti avuto dei
dubbi riguardo la regolarità di queste iscrizioni. Dubitavamo della regolarità
di queste annotazioni per questo parlavamo fra noi. Ne ho parlato anche con
il dottor __________. Il dottor __________, per quanto mi ricordo, provava
anche lui un certo disagio perché doveva eseguire anche lui delle cose sulle
quali non era d’accordo. In particolare il dottor __________ era a disagio a
causa delle cartelle relative ai pazienti che non erano degenti effettivamente”
(cfr. act 6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005,
pagina 92 in fondo e 93, sottolineatura nostra).
Molti dipendenti, se non tutti,
hanno riferito che di questa situazione - che ha avuto inizio con l’arrivo in
clinica __________ del dottor __________ (cfr. ad esempio act 1, verbale di
interrogatorio di ACCU 4 del 17 dicembre 1998, pagina 1 in fine) - se ne parlava.
Ad esempio __________, capo
infermiera e anch’essa superiore diretto di ACCU 4, ha riferito tra l’altro che
“da noi, personale infermieristico, li chiamavamo “fantasmi”. Tra noi si
discuteva tale situazione irregolare [...]” (cfr. classificatore n° 2 con
gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ del
17 dicembre 1998, pagina 2, sottolineatura nostra).
Lo stesso __________, il giorno
del blitz della magistratura, ha riferito, confermando sostanzialmente quanto
riportato in precedenza, “che io con __________ non ho mai approfondito
questi aspetti che pur mi turbavano e ciò principalmente perché non
nascondo temevo anche di perdere il lavoro ed insomma di mettermi in una
condizione terribile dal profilo personale. Devo dire che però soprattutto
all’inizio ed ancora ultimamente con il dottor __________ sia tra noi
infermieri sia con i nostri diretti superiori medici si tentava di far capire
a __________ che la cosa ci pesava. Si intendeva da un lato ad indurlo a
riflettere su cosa stesse facendo e su questo tipo di gestione, dall’altro
quasi come uno scarico personale” (cfr. classificatore n° 3
con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________
del 1° dicembre 1998, pagina 2 a metà, sottolineature nostre).
Tra i dipendenti della clinica __________
però non solo si discuteva di quanto sopra, ma ci si domandava pure il perché
di queste iscrizioni. In proposito chiarissima è stata ancora una volta __________,
la quale a precisa domanda volta a sapere per quale motivo il dottor __________
e gli altri medici ordinavano al personale infermieristico di far figurare come
degenti (mediante iscrizioni nella cartella clinica) pazienti che in realtà non
erano degenti in clinica, risponde: “evidentemente noi avevamo
capito che queste registrazioni fittizie erano irregolari e anche noi ci
chiedevamo che cosa stava succedendo. Io avevo anche capito che probabilmente
queste registrazioni servivano per giustificare poi le fatture della clinica
alle casse malati dei vari pazienti. Non ero sicura ma avevo preso in
considerazione questa possibilità quando stavo commettendo le falsificazioni
nei fogli di decorso. Come me si può dire che un po’ tutti i
collaboratori pensavano questa cosa. Altrimenti non si spiega per quale motivo
i nostri superiori ci facessero fare delle iscrizioni fittizie nei fogli di
decorso. Non c’era altra spiegazione per queste annotazioni” (cfr.
classificatore n° 2 con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di
interrogatorio di __________ dell’8 agosto 2005 davanti al Procuratore
pubblico, pagina 8, sottolineature nostre).
10c. ACCU 4, la quale ha
lavorato anch’essa con il dottor __________ nella veste di capoclinica, nel
corso del dibattimento ha sostanzialmente ammesso che il sentimento che veniva
provato dal personale nei confronti dei pazienti fittizi era di disagio; di
tale questione se ne discuteva sia tra infermieri che con i medici, in quanto
vi erano anche delle lamentele verso i superiori (cfr. verbale del dibattimento
del 12/13 settembre 2006).
Tuttavia l’accusata ha dichiarato
altresì, dal momento che a lei importava unicamente la cura e il bene del
paziente, di non aver neppure avuto il tempo per fare delle riflessioni sui
motivi e gli scopi per i quali dovevano essere eseguite le annotazioni fittizie
e che in fondo una risposta al riguardo non la interessava (cfr. ibidem); in
altre parole l’imputata si trovava in una situazione di disagio per via dei
pazienti fittizi, ma le sue preoccupazioni si limitavano a questo aspetto e il
suo pensiero finiva lì.
Senonché ACCU 4 ha aggiunto pure
che tra i colleghi giravano parecchie voci sugli scopi; al riguardo si diceva anche
che __________ voleva trarne un guadagno sulle spalle delle Casse malati, ma lei
comunque non aveva paura, in relazione a questa ipotesi che veniva fatta, in
quanto il cardex era un documento interno e vincolato al segreto professionale
(cfr. ibidem).
Quest’ultimo particolare
riferito dall’imputata, che - a differenza di tutte le altre considerazioni espresse
- non trova alcun riscontro da parte dei colleghi nella copiosa documentazione
agli atti, non è credibile, tanto più che contraddice quanto da lei medesima sostenuto
in occasione del primo interrogatorio, allorquando, in relazione a pazienti
fittizi che su richiesta si fingevano degenti in cambio di vantaggi economici, ha
affermato che: “qualche mese fa ho udito in clinica voci in questo senso,
però non saprei dire di più. Ho pure sentito di un paziente che aveva il premio
della cassa malati pagato dal prof. __________. Non ho mai avuto comunque una
certezza. Erano cose che mi facevano paura, quindi non volevo neanche
sentirle” (cfr. act 1, verbale di interrogatorio di ACCU 4 del 17
dicembre 1998, pagina 5, sottolineatura nostra).
Dunque l’imputata aveva paura
delle conseguenze che potevano avere certe azioni dovute al sistema di degenze
fittizie imposto da __________; un atteggiamento del genere non può che
significare implicitamente il riconoscimento di una situazione illegale.
Ciò posto le voci sugli scopi,
con particolare riferimento alle Casse malati, che giravano in clinica __________
e che l’imputata ha ammesso di aver sentito sono già di per sé sufficienti per
l’adempimento del reato di complicità truffa per dolo eventuale, come del resto
ha evidenziato il Procuratore pubblico nel corso della sua requisitoria.
Abbondanzialmente si evince
pure dall’incarto che l’accusata - sempre nel corso del suo primo
interrogatorio - a precisa domanda sui pazienti in congedo che venivano
registrati come se fossero degenti in clinica ha risposto: “ Sì a volte
succedeva che il paziente rimaneva in congedo oltre il tempo tollerato dalla
cassa malati e pertanto noi eravamo costretti a registrare il rientro dal
congedo prima del rientro effettivo. È capitato anche di registrare il congedo
ritardando la data della partenza dalla clinica. Ciò perché il paziente
rimaneva fuori per più giorni quindi necessitava accorciare il periodo di
assenza sulla carta altrimenti la cassa malati non pagava “ (cfr.
ibidem, pagina 4, sottolineatura nostra).
A riguardo di questa
significativa risposta va rilevato come né nella domanda, né in precedenza nel
verbale figura il benché minimo accenno non solo a pagamenti delle Casse
malati, ma addirittura a tale parola, che mai prima è stata proferita (cfr.
ibidem, pagine da 1 a 4).
Inoltre, a ulteriore
dimostrazione della sincerità con la quale ACCU 4 ha risposto alle domande rivoltele
in quell’occasione, subito dopo si è affrettata con dovizia di particolari a
precisare ciò che ha anche ribadito al dibattimento e cioè che “noi tutti
eravamo scocciati da queste falsificazioni che eravamo costretti ad effettuare
sui vari cardex. Erano tutti pazienti di __________. Tanto è vero che taluni di
questi cardex rimanevano dimenticati in fondo al carrello, praticamente in
fondo alla fila. A volte ci si dimenticava di annotare queste falsità. Tra di
noi quindi ci si sollecitava a compilare la riga mancante a fronte della
dimenticanza. Si scriveva a matita la nota per il collega ed ovviamente dopo
aver annotato quanto si riteneva, la si cancellava. Queste annotazioni erano di
regola “paziente tranquillo, nulla da segnalare, ecc...” (cfr. ibidem,
pagina 4).
10d. L’accusata è una persona
intelligente, impegnata, sensibile e sicuramente appassionata della sua
professione; ha frequentato anche per un anno e mezzo la facoltà di scienze
dell’educazione all’Università cattolica di Milano e - come da lei ammesso con
giustificato orgoglio - ha anche superato brillantemente alcuni esami di
sociologia con il massimo dei voti (cfr. act 31, verbale di interrogatorio di ACCU
4 davanti al Procuratore pubblico del 5 dicembre 2005, pagina 5 in fine).
Tenuto conto di tutto
ciò altri suoi colleghi infermieri hanno addirittura dichiarato che bisognava
essere dei ritardati per non capire lo scopo delle iscrizioni, che non
occorreva essere dei geni per comprendere che le annotazioni servivano per
fatturare alle Casse malati le degenze non avvenute e che questa era una cosa
facile da immaginare (cfr. classificatore n° 2 con gli atti istruttori dei coindagati,
verbali di interrogatorio di __________ del 9 settembre 2005, pagina 9 e
classificatore n° 3 con gli atti istruttori dei coindagati, verbali di interrogatorio
di __________ del 25 agosto 2005, pagina 10).
Alla luce di queste
chiare e colorite espressioni, che non fanno che confermare quanto già emerso,
non si può credere che una persona come l’imputata, di fronte al disagio
nel quale era chiamata ad operare non prendesse in considerazione tale ipotesi
nonostante avesse sentito le voci.
Pertanto questo giudice non
crede che ACCU 4, nel periodo in cui ha operato nella clinica __________, non
abbia tratto le medesime conclusioni di __________, di __________ e di tanti
altri suoi colleghi infermieri i cui verbali sono agli atti (cfr. a titolo abbondanziale
il classificatore n° 2 con gli atti istruttori dei coindagati dell’inc. 10.2006.26,
verbale di interrogatorio di __________ del 13 ottobre 2005, pagina 6 in fine e
7 e 9 in fine e seguenti con i relativi rimandi); di conseguenza è convinto che
ha perlomeno per dolo eventuale aiutato __________ a costruire il castello di
menzogne che gli ha permesso di realizzare la truffa.
L’accusata non poteva non
vedere che con i suoi atti ha contribuito a realizzare il disegno di __________
e non poteva nemmeno, anche e soprattutto alla luce delle voci che giravano,
non aver preso in considerazione l’ipotesi che le degenze totalmente o
parzialmente fittizie e le dimissioni posticipate - per le quali ha
personalmente allestito le annotazioni pur sapendo che i pazienti erano fittizi
o fantasmi come li definisce anche lei (cfr. verbale di interrogatorio del 17
dicembre 1998, pagina 2) - sarebbero state pagate dalle casse malati dietro
presentazione della relativa fattura.
10e. La Corte delle assise
criminali ha accertato che il dottor __________ “non ebbe mai a minacciare alcuno
affinché desse seguito alle sue istruzioni nelle pratiche sopradescritte” (cfr.
act 6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina
93).
Nessuno è stato
costretto (nel vero senso della parola) ad agire così, tanto è vero che alcuni
dipendenti, come ad esempio proprio ACCU 3 (cfr. atti del suo incarto), non
hanno accettato il sistema “__________” e se ne sono andati.
Non corrisponde a verità quindi,
come a torto ha sostenuto la difesa, che l’imputata “non aveva possibilità
di scelta” (cfr. verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006); le
alternative - a prescindere dalla questione relativa al posto di lavoro, la
quale tuttavia non può giustificare sempre tutto - dunque non mancavano.
Il torto di ACCU 4 è stato
quello di non essersi opposta, come invece altri hanno fatto, a una situazione
di cui riconosceva l’illegalità.
10f. Per tutte le
argomentazioni esposte ACCU 4 ha adempiuto il reato in questione anche dal
profilo soggettivo; pertanto è autrice colpevole di complicità in truffa ripetuta.
11. Per quel che concerne la commisurazione
della pena la richiesta del Procuratore pubblico, per i motivi che verrano
esposti qui di seguito, risulta correttamente proporzionata alla gravità del
reato, al ruolo marginale avuto e alla colpa dell’imputata.
Infatti se da un lato vi sono
delle attenuanti specifiche quali l’incensuratezza, le pressioni psicologiche subite
(con particolare riferimento alla paura di perdere il posto di lavoro), l’aver agito
su ordini precisi da parte dei medici e dei capi infermieri, il non aver tratto
alcun beneficio economico a seguito dell’indebito profitto messo a segno e il
lungo tempo trascorso dai fatti (dovuto tuttavia alla complessità dell’inchiesta
e alla circostanza secondo cui prima dei complici doveva essere processato __________),
d’altro canto sono pure presenti delle aggravanti. Queste ultime sono
riconducibili essenzialmente all’ambito di lavoro nel quale si inserisce tutta
la vicenda e cioé quello sociale e sanitario; si tratta di un settore delicato
e sensibile che tocca da vicino - oltre che per lo stato di salute anche più
semplicemente per l’elevato premio assicurativo della cassa malati - tutti i
cittadini, i quali proprio per questo hanno ampie aspettative e nutrono stima e
fiducia per il personale sanitario, dal quale però si aspettano un alto grado
di professionalità e una correttezza esemplare.
Non vi è infine alcun
motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena per il periodo
di prova minimo di due anni.
visti gli art. 25, 41, 63 e segg.,
146 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 3
dall’accusa
di complicità in truffa, ripetuta, per i fatti descritti nel decreto di
accusa
n. 37/2006 del 9 gennaio 2006.
carica allo Stato le spese per il
procedimento nei confronti di ACCU 3.
dichiara ACCU 4
autrice colpevole di complicità
in truffa, ripetuta, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 339/2006 del 1° febbraio 2006.
condanna ACCU 4,
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'280.-.
ordina l’iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei
motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 75.- testi
fr. 675.- totale
Distinta spese a carico di ACCU 4
fr. 900.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 80.00 testi
fr. 1280.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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