10.2005.528
Rifiutare di presentare i documenti di identità agli agenti della Polizia e viaggiare su un torpedone privo del valido titolo di trasporto
7 novembre 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2005.528
Data decisione, Autorità:
07.11.2006, PRPEN
Titolo:
Rifiutare di presentare i documenti di identità agli agenti della Polizia e viaggiare su un torpedone privo del valido titolo di trasporto
VIOLENZA E MINACCIA CONTRO LE AUTORITÀ ED I FUNZIONARI
art. 285 cf. 1 CPS
art. 51 LTP
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.528, 10.2006.226/CEG
DA
3963/2005
Bellinzona
7
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole nel decreto d’accusa (“Strafbefehl”) n.
__________ __________ del “Bezirksstatthalteramt __________” di:
1. opposizione alla prova del
sangue (art. 91 cpv. 3 vLCStr)
2. furto d’uso (art. 94
cifra 1 cpv. 1 LCStr)
3. circolazione senza licenza
di condurre (art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr)
per i fatti avvenuti a __________
__________ come esposti nel citato “Strafbefehl”;
perseguito con decreto d’accusa
(“Strafbefehl”) n. __________ del __________ del “Bezirksstatthalteramt __________”
che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena di 40 giorni di
detenzione da espiare.
2. Al pagamento delle tassa di
giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 527.-- per complessivi
fr. 777.-- (settecentosettantasette);
e
prevenuto colpevole nel decreto d’accusa n. 3963/2005 del 24
ottobre 2005 del AINQ 1 di:
1. violenza o minaccia contro
le autorità e i funzionari,
per avere, a __________, il __________,
rifiutando di presentare i propri documenti di identità, non ottemperando
all’ingiunzione data dagli agenti della Polizia comunale di lasciare
l’abitazione di __________ presso la quale aveva creato scompiglio,
minacciandoli dapprima con alcuni utensili da cucina indi brandendo una bottiglia
costringendoli a reagire energicamente usando pure lo spray irritante, impedito
con violenza e minaccia agli agenti della Polizia Comunale di __________ di
compiere un atto rientrante nelle proprie attribuzioni;
2. contravvenzione alla LF sul
trasporto pubblico,
per avere, a __________, il __________,
viaggiato sul torpedone della linea numero __________ della CIVI 1, privo di
valido titolo di trasporto;
reati previsti dagli art. 285
cifra 1 CP rispettivamente 51 LTP;
perseguito con decreto d’accusa n. 3963/2005
del 24 ottobre 2005 del, , che propone la condanna:
1. alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell’importo di
fr. 100.-- (cento) a titolo di risarcimento;
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle
spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento),
ed inoltre non revoca e non
prolunga il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
giorni 10 (dieci) di detenzione e fr. 1'000.-- di multa decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, ma
l’ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP);
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente dall’accusato in data 26 settembre 2005
rispettivamente 7 novembre 2005;
indetto il dibattimento 7 novembre 2006,
al quale sono comparsi la e il, , mentre l’accusato, benché regolarmente citato
per mezzo raccomandata, non è comparso;
Preliminarmente l’avv. chiede il rinvio del
dibattimento a seguito dell’assenza per malattia dell’accusato. Egli produce in
merito un certificato medico dell’__________ Ospedale __________ di __________,
datato __________ che certifica una malattia per 3 giorni a decorrere dalla
data dell’attestazione. Inoltre produce il certificato del Pronto Soccorso per
dolori alla zona lombosacrale. L’avv. DI 1 tiene a precisare di essersi
incontrato questa mattina con l’accusato e di averlo riscontrato raffreddato e
febbricitante.
Su richiesta del Giudice
l’avv. DI 1 ha interpellato telefonicamente l’accusato, il quale gli ha
confermato di non poter portarsi a __________ in data odierna causa malattia;
il Giudice, visto il
certificato medico del __________, rilevato che lo stesso non attesta un
impedimento a comparire in data odierna, considerato che le argomentazioni
portate dal difensore, in relazione allo stato odierno del suo cliente non sono
confortate da un’indispensabile attestazione medica, respinge la domanda
di rinvio e dispone che si proceda nelle forme contumaciali sulla base
dell’art. 277 CPP;
data lettura dei decreti d'accusa;
dato atto alle parti del recesso di querela
da parte della CIVI 1 in merito alla contravvenzione alla LF sul trasporto
pubblico (art. 51 LTP);
sentiti l’accusa la quale chiede la
conferma dei reati contenuti nello “Strafbefehl” così come del reato di violenza
o minaccia contro le autorità e i funzionari, dando atto altresì del recesso di
querela da parte della CIVI 1.
L’accusa rinuncia a postulare
l’ammonimento formale in relazione alla pena di giorni 10 (dieci) di detenzione
e fr. 1'000.-- di multa decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del
Cantone Ticino il __________, in quanto il periodo di prova è già scaduto.
Sulla pena rileva come __________
sia stato in entrambi i casi iroso ed aggressivo e abbia tenuto poi un
atteggiamento non collaborativi. E’ inoltre recidivo specifico in ambito di
LCStr. Ciononostante non si oppone a che venga concessa la sospensione
condizionale.
La pena proposta è di 70
Considerandi
giorni di detenzione (al momento della stesura del DAC del MP non erano niti i
fatti di __________) con la sospensione condizionale per un periodo di 5 anni.
il difensore, il quale chiede
che valga il principio in dubio pro reo per i fatti di __________. Il reato di
contravvenzione alla LF sui trasporti pubblici è decaduto per recesso di
querela a seguito di pagamento da parte dell’accusato dell’importo di fr.
100.
--.
Egli chiede quindi il
proscioglimento dai reati contenuti nel decreto basilese, ammettendo i fatti di
__________, per i quali tuttavia l’accusato si è scusato.
La difesa chiede quindi una
massiccia riduzione della pena proposta e del periodo di sospensione condizionale
della pena;
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
opposizione alla prova del
sangue (art. 91 cpv. 3 vLCStr)?
1.2
furto d’uso (art. 94 cifra 1
cpv. 1 LCStr)?
1.3
circolazione senza licenza di
condurre (art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr)?
1.4
violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP)?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
2.1
Può trovare applicazione l’art.
11.
CP (responsabilità scemata) e se sì a quali reati?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Visti gli art. 285 cifra 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.4
, 2., 3. e 4., negativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 1.3.,
2.1
, come segue al quesito posto sub 5;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violenza
o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP) per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
3963/2005 del 24 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 200.-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
proscioglie con spese a carico del Cantone
di __________, ACCU 1 dalle accuse di opposizione alla prova del sangue, furto
d’uso e circolazione senza licenza di condurre;
dà atto alle parti del recesso di
querela da parte della CIVI 1 in merito alla contravven-zione alla LF sul
trasporto pubblico (art. 51 LTP);
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP). Il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di
contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per
tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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