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Decisione

10.2005.528

Rifiutare di presentare i documenti di identità agli agenti della Polizia e viaggiare su un torpedone privo del valido titolo di trasporto

7 novembre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 40 giorni di

detenzione da espiare.

2. Al pagamento delle tassa di

giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 527.-- per complessivi

fr. 777.-- (settecentosettantasette);

e

prevenuto colpevole nel decreto d’accusa n. 3963/2005 del 24

ottobre 2005 del AINQ 1 di:

1. violenza o minaccia contro

le autorità e i funzionari,

per avere, a __________, il __________,

rifiutando di presentare i propri documenti di identità, non ottemperando

all’ingiunzione data dagli agenti della Polizia comunale di lasciare

l’abitazione di __________ presso la quale aveva creato scompiglio,

minacciandoli dapprima con alcuni utensili da cucina indi brandendo una bottiglia

costringendoli a reagire energicamente usando pure lo spray irritante, impedito

con violenza e minaccia agli agenti della Polizia Comunale di __________ di

compiere un atto rientrante nelle proprie attribuzioni;

2. contravvenzione alla LF sul

trasporto pubblico,

per avere, a __________, il __________,

viaggiato sul torpedone della linea numero __________ della CIVI 1, privo di

valido titolo di trasporto;

reati previsti dagli art. 285

cifra 1 CP rispettivamente 51 LTP;

perseguito con decreto d’accusa n. 3963/2005

del 24 ottobre 2005 del, , che propone la condanna:

1. alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell’importo di

fr. 100.-- (cento) a titolo di risarcimento;

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle

spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento),

ed inoltre non revoca e non

prolunga il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

giorni 10 (dieci) di detenzione e fr. 1'000.-- di multa decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, ma

l’ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP);

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente dall’accusato in data 26 settembre 2005

rispettivamente 7 novembre 2005;

indetto il dibattimento 7 novembre 2006,

al quale sono comparsi la e il, , mentre l’accusato, benché regolarmente citato

per mezzo raccomandata, non è comparso;

Preliminarmente l’avv. chiede il rinvio del

dibattimento a seguito dell’assenza per malattia dell’accusato. Egli produce in

merito un certificato medico dell’__________ Ospedale __________ di __________,

datato __________ che certifica una malattia per 3 giorni a decorrere dalla

data dell’attestazione. Inoltre produce il certificato del Pronto Soccorso per

dolori alla zona lombosacrale. L’avv. DI 1 tiene a precisare di essersi

incontrato questa mattina con l’accusato e di averlo riscontrato raffreddato e

febbricitante.

Su richiesta del Giudice

l’avv. DI 1 ha interpellato telefonicamente l’accusato, il quale gli ha

confermato di non poter portarsi a __________ in data odierna causa malattia;

il Giudice, visto il

certificato medico del __________, rilevato che lo stesso non attesta un

impedimento a comparire in data odierna, considerato che le argomentazioni

portate dal difensore, in relazione allo stato odierno del suo cliente non sono

confortate da un’indispensabile attestazione medica, respinge la domanda

di rinvio e dispone che si proceda nelle forme contumaciali sulla base

dell’art. 277 CPP;

data lettura dei decreti d'accusa;

dato atto alle parti del recesso di querela

da parte della CIVI 1 in merito alla contravvenzione alla LF sul trasporto

pubblico (art. 51 LTP);

sentiti l’accusa la quale chiede la

conferma dei reati contenuti nello “Strafbefehl” così come del reato di violenza

o minaccia contro le autorità e i funzionari, dando atto altresì del recesso di

querela da parte della CIVI 1.

L’accusa rinuncia a postulare

l’ammonimento formale in relazione alla pena di giorni 10 (dieci) di detenzione

e fr. 1'000.-- di multa decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del

Cantone Ticino il __________, in quanto il periodo di prova è già scaduto.

Sulla pena rileva come __________

sia stato in entrambi i casi iroso ed aggressivo e abbia tenuto poi un

atteggiamento non collaborativi. E’ inoltre recidivo specifico in ambito di

LCStr. Ciononostante non si oppone a che venga concessa la sospensione

condizionale.

La pena proposta è di 70

Considerandi

giorni di detenzione (al momento della stesura del DAC del MP non erano niti i

fatti di __________) con la sospensione condizionale per un periodo di 5 anni.

il difensore, il quale chiede

che valga il principio in dubio pro reo per i fatti di __________. Il reato di

contravvenzione alla LF sui trasporti pubblici è decaduto per recesso di

querela a seguito di pagamento da parte dell’accusato dell’importo di fr.

100.

--.

Egli chiede quindi il

proscioglimento dai reati contenuti nel decreto basilese, ammettendo i fatti di

__________, per i quali tuttavia l’accusato si è scusato.

La difesa chiede quindi una

massiccia riduzione della pena proposta e del periodo di sospensione condizionale

della pena;

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

opposizione alla prova del

sangue (art. 91 cpv. 3 vLCStr)?

1.2

furto d’uso (art. 94 cifra 1

cpv. 1 LCStr)?

1.3

circolazione senza licenza di

condurre (art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr)?

1.4

violenza o minaccia contro le

autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP)?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

2.1

Può trovare applicazione l’art.

11.

CP (responsabilità scemata) e se sì a quali reati?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Visti gli art. 285 cifra 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.4

, 2., 3. e 4., negativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 1.3.,

2.1

, come segue al quesito posto sub 5;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di violenza

o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP) per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

3963/2005 del 24 ottobre 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 200.-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

proscioglie con spese a carico del Cantone

di __________, ACCU 1 dalle accuse di opposizione alla prova del sangue, furto

d’uso e circolazione senza licenza di condurre;

dà atto alle parti del recesso di

querela da parte della CIVI 1 in merito alla contravven-zione alla LF sul

trasporto pubblico (art. 51 LTP);

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP). Il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di

contumacia;

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per

tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale

in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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