10.2005.53
Esercitare illegalmente la prostituzione e svolgere attività lucrativa sprovvista di permesso di Polizia degli stranieri
1 luglio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.53
Data decisione, Autorità:
01.07.2005, PRPEN
Titolo:
Esercitare illegalmente la prostituzione e svolgere attività lucrativa sprovvista di permesso di Polizia degli stranieri
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
LAVORO SENZA PERMESSO
art. 199 CPC-TI
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2005.53
DA
292/2005
Bellinzona
1°
luglio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Lara
Bittana per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1)
prevenuta
colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione
per
avere,
·
a __________, presso il ristorante __________, dal __________ per
una decina di giorni
·
a __________ presso __________, dal __________ per circa 2/3
giorni
·
a __________ presso __________ durante un imprecisato periodo tra
fine ottobre __________/inizio novembre __________
·
a __________ presso __________ dal __________ sino __________,
nonché dal dal __________ al __________
infranto le prescrizioni cantonali
sulle modalità dell'esercizio pubblico della prostituzione, omettendo di
annunciarsi alla Polizia;
2. contravvenzione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per
avere, nelle circostanze di tempo e di luogo sub. 1, svolto attività lucrativa
abusiva, senza notificarsi e sprovvista del richiesto permesso di Polizia degli
stranieri;
reati previsti dagli art. 199 CP; 23 cpv.
6 LDDS; richiamati gli art.i 5 e 8 LEsProst;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con
decreto d’accusa n. 292/2005 di data 22 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla
multa di fr. 300.--.
2. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 26 gennaio 2005 dall'accusata;
indetto il
dibattimento 1° luglio 2005, al quale sono comparsi il difensore e il Sost.
Procuratore pubblico mentre l’accusata, regolarmente citata a mezzo
raccomandata del 7 marzo 2005 non è comparsa,
proceduto nelle
forme contumaciali;
data lettura
del decreto d'accusa;
rettificati due
errori di scrittura nel decreto di accusa;
letti ed
esaminati gli atti;
visti gli
art. 63, 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art.i 5 e 8 LEsProst; 9 e segg,
273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti
1. Se
ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. esercizio
illecito della prostituzione
1.2. contravvenzione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per
Fatti
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico così come corretto oggi.
2. Sulla
pena e sulle spese.
dichiara ACCU
1
autrice
colpevole di esercizio illecito della prostituzione e contravvenzione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 292/2005 del 22 gennaio 2005
così come corretto oggi;
condanna ACCU
1
1. alla
multa di fr. 300.-;
Considerandi
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
assegna alla
condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
L’indicazione
dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione
a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dell’Istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr.
300.00
multa
fr.
150.00
tassa di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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