10.2005.530
Opposizione tardiva e istanza di restituzione di un termine
29 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.530
Data decisione, Autorità:
29.11.2005, PRPEN
Titolo:
Opposizione tardiva e istanza di restituzione di un termine
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 21 CPP-TI
art. 208 CPP-TI
1. LESA 1
2. LESA 2
3. LESA 3
Incarto
n.
10.2005.530
DA
3768/2005
Bellinzona
29
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità
di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per
giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle
norme della circolazione;
Fatti
avvenuti il 16 luglio 2005 a __________;
reato previsto dagli
art. 91 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 3768/2005 di data 10 ottobre 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 1'000.--.
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--.
vista l'opposizione
interposta in data 10 novembre 2005 dall'accusato;
considerato che
per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di
inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte
contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;
che
il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo
domicilio di __________ il 10 ottobre 2005;
che
da una verifica postale tale decisione è stata recapitata al destinatario l’11
ottobre 2005;
che
in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere
il 12 ottobre 2005 ed è scaduto il 26 ottobre 2005;
che
l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 10 novembre 2005 e spedita l’11
novembre 2005 (cfr. timbro sulla busta contenente l’opposizione), risulta
essere tardiva;
che
l’opponente sostiene di essere venuto a conoscenza dell’esatto contenuto del
decreto di accusa solo il 10 novembre 2005, quando ha ricevuto uno scritto
dell’assicurazione, per mezzo del quale avrebbe compreso che la traduzione ottenuta
non era corretta, perché non parlava di negligenza grave;
che
in queste circostanze lo scritto di ACCU 1 deve essere interpretato anche come
istanza di restituzione del termine per fare opposizione;
che
giusta l’art. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere
concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto
osservare, perché impedita senza sua colpa o per forza maggiore;
che
la restituzione di un termine costituisce un rimedio di carattere
straordinario, che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui
occorre valutare l’adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri
restrittivi;
che
l’assenza di colpa deve essere manifesta;
che
il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che dal diritto di essere
sentito non sgorga un obbligo dell’autorità di comunicare per scritto con una
persona nel suo idioma qualora non conosca la lingua ufficiale del Cantone: per
principio incombe all’interessato farsi tradurre gli atti ufficiali ricevuti
(cfr. DTF 115 Ia 64);
che
ciò posto non è neppure ascrivibile all’autorità una responsabilità per una
traduzione errata o incompleta;
che
in altre parole incombe a chi riceve l’atto rivolgersi tempestivamente a
qualcuno che possa assicurare una traduzione veloce e fedefacente;
che
in conclusione l’istante non ha invocato alcun motivo valido per la
restituzione del termine;
che
vista la particolarità del caso si prescinde eccezionalmente dal prelevare
oneri di giudizio;
pronuncia: 1. L’istanza
di restituzione del termine per fare opposizione è respinta.
2.
L'opposizione
è irricevibile.
3.
Non
si prelevano né tasse né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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