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Decisione

10.2005.530

Opposizione tardiva e istanza di restituzione di un termine

29 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 16 luglio 2005 a __________;

reato previsto dagli

art. 91 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr;

e meglio come

al decreto d’accusa n. 3768/2005 di data 10 ottobre 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla

pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'000.--.

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.--.

vista l'opposizione

interposta in data 10 novembre 2005 dall'accusato;

considerato che

per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di

inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte

contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che

il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo

domicilio di __________ il 10 ottobre 2005;

che

da una verifica postale tale decisione è stata recapitata al destinatario l’11

ottobre 2005;

che

in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere

il 12 ottobre 2005 ed è scaduto il 26 ottobre 2005;

che

l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 10 novembre 2005 e spedita l’11

novembre 2005 (cfr. timbro sulla busta contenente l’opposizione), risulta

essere tardiva;

che

l’opponente sostiene di essere venuto a conoscenza dell’esatto contenuto del

decreto di accusa solo il 10 novembre 2005, quando ha ricevuto uno scritto

dell’assicurazione, per mezzo del quale avrebbe compreso che la traduzione ottenuta

non era corretta, perché non parlava di negligenza grave;

che

in queste circostanze lo scritto di ACCU 1 deve essere interpretato anche come

istanza di restituzione del termine per fare opposizione;

che

giusta l’art. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere

concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto

osservare, perché impedita senza sua colpa o per forza maggiore;

che

la restituzione di un termine costituisce un rimedio di carattere

straordinario, che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui

occorre valutare l’adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri

restrittivi;

che

l’assenza di colpa deve essere manifesta;

che

il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che dal diritto di essere

sentito non sgorga un obbligo dell’autorità di comunicare per scritto con una

persona nel suo idioma qualora non conosca la lingua ufficiale del Cantone: per

principio incombe all’interessato farsi tradurre gli atti ufficiali ricevuti

(cfr. DTF 115 Ia 64);

che

ciò posto non è neppure ascrivibile all’autorità una responsabilità per una

traduzione errata o incompleta;

che

in altre parole incombe a chi riceve l’atto rivolgersi tempestivamente a

qualcuno che possa assicurare una traduzione veloce e fedefacente;

che

in conclusione l’istante non ha invocato alcun motivo valido per la

restituzione del termine;

che

vista la particolarità del caso si prescinde eccezionalmente dal prelevare

oneri di giudizio;

pronuncia: 1. L’istanza

di restituzione del termine per fare opposizione è respinta.

2.

L'opposizione

è irricevibile.

3.

Non

si prelevano né tasse né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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