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Decisione

10.2005.533

cittadino straniero che soggiorna e lavora sprovvisto del necessario permesso

23 maggio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1.

Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese

giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 27 settembre 2005;

indetto il dibattimento 23 maggio 2006,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il DI 1 mentre l’AINQ 1 con

lettera 2 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dall’accusa di soggiorno illegale poiché egli, in base all’art.

3.

dell’Accordo sulla libera circolazione non necessitava di permesso per

raggiungere il padre in Svizzera gravemente malato di silicosi dopo anni

trascorsi a lavorare in miniera. L’accusato non è venuto in Svizzera per motivi

economici, ma per assistere il padre. Egli, straniero e per nulla cognito delle

norme di legge e delle disposizioni in materia, si è fidato ciecamente del

proprio datore di lavoro che gli aveva assicurato non vi fossero problemi

essendo egli “coperto” dal contratto di lavoro. Attualmente l’accusato ha

ottenuto un nuovo permesso L sino a fine dell’anno, allorquando rientrerà

definitivamente in __________ per formare una famiglia e per iscriversi alla

scuola di poliziotto.

La pena per la contravvenzione

va ridotta sensibilmente e deve esservi esonero dal pagamento delle spese. In

via subordinata viene chiesta una massiccia riduzione della pena per entrambi i

capi d’accusa;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

infrazione alla Legge federale

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, nel periodo __________

al __________, soggiornato illegalmente a __________ poiché sprovvisto del

richiesto permesso di polizia degli stranieri?

1.2

contravvenzione alla Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, a __________,

nel periodo __________ sino al __________ svolto attività lucrativa abusiva

quale aiuto cucina, presso il Ristorante __________ di __________, poiché

sprovvisto del richiesto permesso di polizia degli stranieri?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 9

e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente a tutti i quesiti

posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

(art. 23 cpv.1 LDDS) e di contravvenzione alla Legge federale concernente la

dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 6 LDDS) per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3409/2005 del

19.

settembre 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per

complessivi fr. 200.-- (duecento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, SCC, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. -.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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