10.2005.533
cittadino straniero che soggiorna e lavora sprovvisto del necessario permesso
23 maggio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.533
Data decisione, Autorità:
23.05.2006, PRPEN
Titolo:
cittadino straniero che soggiorna e lavora sprovvisto del necessario permesso
LAVORO SENZA PERMESSO
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2005.533/CEG
DA
3409/2005
Bellinzona
23
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: avv. DI 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nel periodo __________
al __________, soggiornato illegalmente a __________ poiché sprovvisto del
richiesto permesso di polizia degli stranieri;
2. contravvenzione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________, nel
periodo __________ sino al __________ svolto attività lucrativa abusiva quale
aiuto cucina, presso il Ristorante __________ di __________, poiché sprovvisto
del richiesto permesso di polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23 cpv. 1, 23 cpv. 6
LDDS;
perseguito con decreto d’accusa del 19
settembre 2005 n. DA 3409/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1.
Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese
giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 settembre 2005;
indetto il dibattimento 23 maggio 2006,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il DI 1 mentre l’AINQ 1 con
lettera 2 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dall’accusa di soggiorno illegale poiché egli, in base all’art.
3.
dell’Accordo sulla libera circolazione non necessitava di permesso per
raggiungere il padre in Svizzera gravemente malato di silicosi dopo anni
trascorsi a lavorare in miniera. L’accusato non è venuto in Svizzera per motivi
economici, ma per assistere il padre. Egli, straniero e per nulla cognito delle
norme di legge e delle disposizioni in materia, si è fidato ciecamente del
proprio datore di lavoro che gli aveva assicurato non vi fossero problemi
essendo egli “coperto” dal contratto di lavoro. Attualmente l’accusato ha
ottenuto un nuovo permesso L sino a fine dell’anno, allorquando rientrerà
definitivamente in __________ per formare una famiglia e per iscriversi alla
scuola di poliziotto.
La pena per la contravvenzione
va ridotta sensibilmente e deve esservi esonero dal pagamento delle spese. In
via subordinata viene chiesta una massiccia riduzione della pena per entrambi i
capi d’accusa;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, nel periodo __________
al __________, soggiornato illegalmente a __________ poiché sprovvisto del
richiesto permesso di polizia degli stranieri?
1.2
contravvenzione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, a __________,
nel periodo __________ sino al __________ svolto attività lucrativa abusiva
quale aiuto cucina, presso il Ristorante __________ di __________, poiché
sprovvisto del richiesto permesso di polizia degli stranieri?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 9
e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente a tutti i quesiti
posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
(art. 23 cpv.1 LDDS) e di contravvenzione alla Legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 6 LDDS) per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3409/2005 del
19.
settembre 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per
complessivi fr. 200.-- (duecento);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, SCC, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. -.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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