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Decisione

10.2005.534

aiutare un minorenne a rompere il vetro di un distributore automatico di cibi e bibite e a tentare di sottrarne il contenuto.

16 maggio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 2943/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 5 settembre 2005;

indetto il dibattimento 16 maggio 2006,

al quale è comparso il solo accusato, mentre il AINQ 1 con lettera 2 febbraio

2006.

ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura

del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; il quale

postula il proprio proscioglimento da entrambi i capi d’accusa;

sentito da ultimo nuovamente l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

complicità in tentato furto, per

avere, a __________, il 13.7.2005, a scopo d’indebito profitto, in danno del

distributore automatico di cibi e bibite della CIVI 1, accompagnandolo in luogo

col proprio autoveicolo ed attendendolo all’interno dello stesso, aiutato il

minore __________ a tentare di sottrarre il contenuto del citato distributore

al fine di appropriarsene?

1.2

complicità in danneggiamento,

per avere, nelle circostanze di cui sopra, trasportandolo in luogo munito di martello

da gessatore, aiutato il minore __________ a cagionare un danno al cristallo

del distributore sopraccitato?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Può beneficiare della sospensione

condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub

1.1

e 1.2., decaduti gli altri;

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di complicità

in tentato furto (art. 139 cifra 1 in relazione con art. 21 e 25 CP) e di complicità

in danneggiamento (art. 144 cpv. 1 in relazione con art. 25 CP) per quanto

avvenuto a __________ il 13 luglio 2005;

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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