10.2005.538
Opposizione irricevibile
9 gennaio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2005.538
Data decisione, Autorità:
09.01.2006, PRPEN
Titolo:
Opposizione irricevibile
FURTO
art. 139 cf. 1 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
3. CIVI 3
4. CIVI 4
Incarto
n.
10.2005.538
DA
2682/2005
Bellinzona
9 gennaio
2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Paola Belloli
per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuta
colpevole di furto;
Fatti
avvenuti il __________ a __________;
reato
previsto dall’art. 139 cifra 1 CP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA 2682/2005 di data 18 luglio 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla
pena di 9 (nove) giorni di detenzione da espiare.
Considerandi
2.
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il 16.01.2004.
3.
Il
rinvio delle parti civili al competente foro civile.
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3
(tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Amtsstatthalteramt Luzern
il 12.11.2004, ma l'ammonisce formalmente;
vista l'opposizione
interposta in data 22 agosto 2005 dall'accusata;
considerato che
per l’art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di
inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte
contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;
che
il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta al suo
domicilio il 18 luglio 2005;
che
per stessa ammissione dell’accusata l’atto le è stato recapitato il 4 agosto
2005;
che
l’istanza di restituzione del termine inoltrata il 22 agosto 2005
contestualmente all’opposizione è stata respinta con sentenza 21 novembre 2005,
cresciuta in giudicato;
che
l’opposizione interposta il 22 agosto 2005 (cfr. busta allegata
all’opposizione) risulta dunque tardiva;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non
si prelevano né tasse né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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