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Decisione

10.2005.538

Opposizione irricevibile

9 gennaio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il __________ a __________;

reato

previsto dall’art. 139 cifra 1 CP;

e meglio come

al decreto d’accusa n. DA 2682/2005 di data 18 luglio 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla

pena di 9 (nove) giorni di detenzione da espiare.

Considerandi

2.

Alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il 16.01.2004.

3.

Il

rinvio delle parti civili al competente foro civile.

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

Non

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3

(tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Amtsstatthalteramt Luzern

il 12.11.2004, ma l'ammonisce formalmente;

vista l'opposizione

interposta in data 22 agosto 2005 dall'accusata;

considerato che

per l’art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di

inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte

contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che

il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta al suo

domicilio il 18 luglio 2005;

che

per stessa ammissione dell’accusata l’atto le è stato recapitato il 4 agosto

2005;

che

l’istanza di restituzione del termine inoltrata il 22 agosto 2005

contestualmente all’opposizione è stata respinta con sentenza 21 novembre 2005,

cresciuta in giudicato;

che

l’opposizione interposta il 22 agosto 2005 (cfr. busta allegata

all’opposizione) risulta dunque tardiva;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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