10.2005.539
ripetuta circolazione con il motorino nonostante la revoca della licenza di condurre e senza la prescritta assicurazione RC
3 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.539
Data decisione, Autorità:
03.03.2006, PRPEN
Titolo:
ripetuta circolazione con il motorino nonostante la revoca della licenza di condurre e senza la prescritta assicurazione RC
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
art. 145 cf. 4 OAC
Incarto
n.
10.2005.539
DA
4054/2005
Bellinzona
3
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. ripetuta guida senza
licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver ripetutamente
condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di
condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in
data 6 novembre 1997 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________
Fatti
il 20 settembre 2005 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall’art 95
cifra 2 LCStr;
2. ripetuta circolazione
senza licenza di circolazione
per aver ripetutamente
condotto il ciclomotore surriferito senza la licenza di circolazione richiesta,
sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la
prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti a __________
il 20 settembre 2005 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall’art
145 cifra 3 cpv. 1 e cifra 4 OAC;
perseguito con decreto d’accusa del 31 ottobre
2005 n. DA 4054/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale della pena di 6 (sei) mesi di detenzione
inflittagli dalle Assise Correzionali di Riviera il 23 settembre 2003, ma ne
prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta
al casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art 80 CPS, rispettivamente dall’art 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 15 novembre 2005
dall’accusato;
indetto il dibattimento 3 marzo 2006, al
quale ha partecipato l’imputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da l'accusato, il quale non
contesta il reato di circolazione di circolazione, mentre per l’accusa di
ripetuta circolazione nonostante la revoca, chiede, in via principale, il
proscioglimento dall’accusa e, in via subordinata, postula una massiccia
riduzione della pena e della multa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di:
1.1
Ripetuta guida senza
licenza di condurre o nonostante revoca
1.2
Ripetuta circolazione
senza licenza di circolazione,
per i fatti commessi
nella circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4054/2005 del 31
ottobre 2005?
2.
In caso affermativo
deve, e se sì, in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L’eventuale condanna
deve essere iscritta al casellario giudiziale e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
Deve essere mantenuto
il beneficio della sospensione condizionale della pena di 6 mesi di detenzione
inflittagli dalle Assise Correzionali di Riviera il 23 settembre 2003, e se sì
a quali condizioni ?
6.
A chi vanno caricate
le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 LCStr; 145 OAC; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.
ripetuta guida nonostante
la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per aver ripetutamente
condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di
condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in
data 6 novembre 1997 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti ad __________
il 20 settembre 2005 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
2.
ripetuta circolazione senza
l’assicurazione sulla responsabilità civile, art. 145 cifra 4 OAC,
per aver ripetutamente
condotto il ciclomotore surriferito, sapendo o dovendo sapere, che non
sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti ad __________
il 20 settembre 2005 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni;
2.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale della pena di 6 (sei) mesi di detenzione inflittagli dalle Assise
Correzionali di Riviera il 23 settembre 2003, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il
periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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