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Decisione

10.2005.539

ripetuta circolazione con il motorino nonostante la revoca della licenza di condurre e senza la prescritta assicurazione RC

3 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il 20 settembre 2005 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto dall’art 95

cifra 2 LCStr;

2. ripetuta circolazione

senza licenza di circolazione

per aver ripetutamente

condotto il ciclomotore surriferito senza la licenza di circolazione richiesta,

sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la

prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

fatti avvenuti a __________

il 20 settembre 2005 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto dall’art

145 cifra 3 cpv. 1 e cifra 4 OAC;

perseguito con decreto d’accusa del 31 ottobre

2005 n. DA 4054/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4

(quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale della pena di 6 (sei) mesi di detenzione

inflittagli dalle Assise Correzionali di Riviera il 23 settembre 2003, ma ne

prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

5.

La condanna verrà iscritta

al casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art 80 CPS, rispettivamente dall’art 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 15 novembre 2005

dall’accusato;

indetto il dibattimento 3 marzo 2006, al

quale ha partecipato l’imputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a

presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da l'accusato, il quale non

contesta il reato di circolazione di circolazione, mentre per l’accusa di

ripetuta circolazione nonostante la revoca, chiede, in via principale, il

proscioglimento dall’accusa e, in via subordinata, postula una massiccia

riduzione della pena e della multa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di:

1.1

Ripetuta guida senza

licenza di condurre o nonostante revoca

1.2

Ripetuta circolazione

senza licenza di circolazione,

per i fatti commessi

nella circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4054/2005 del 31

ottobre 2005?

2.

In caso affermativo

deve, e se sì, in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4.

L’eventuale condanna

deve essere iscritta al casellario giudiziale e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

Deve essere mantenuto

il beneficio della sospensione condizionale della pena di 6 mesi di detenzione

inflittagli dalle Assise Correzionali di Riviera il 23 settembre 2003, e se sì

a quali condizioni ?

6.

A chi vanno caricate

le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 LCStr; 145 OAC; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1.

ripetuta guida nonostante

la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per aver ripetutamente

condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di

condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in

data 6 novembre 1997 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti ad __________

il 20 settembre 2005 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

2.

ripetuta circolazione senza

l’assicurazione sulla responsabilità civile, art. 145 cifra 4 OAC,

per aver ripetutamente

condotto il ciclomotore surriferito, sapendo o dovendo sapere, che non

sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

fatti avvenuti ad __________

il 20 settembre 2005 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4

(quattro) anni;

2.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale della pena di 6 (sei) mesi di detenzione inflittagli dalle Assise

Correzionali di Riviera il 23 settembre 2003, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il

periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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