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Decisione

10.2005.54

sottrazione di due capi d'abbigliamento per un valore complessivo di fr. 209.80

20 aprile 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

di data 18 gennaio 2005 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 5 (cinque)

giorni di arresto, da espiare.

Considerandi

2.

Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata

al

competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di

fr. 100.--.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 1 febbraio 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 20 aprile 2005,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4/7 marzo

2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 63, 139 cfr. 1 CP

combinato con l’art.172ter CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

furto di poca entità per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di furto di

poca entità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. DA 115/2005 del 18 gennaio 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 5 giorni di arresto;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

dà atto alla parte civile che nel

decreto di accusa è stata rinviata per sue eventuali pretese al competente foro

civile.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di

contumacia.

il condannato è stato avvertito della

facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto

che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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