10.2005.540
Portare fuori dalla propria dimora un fucile senza possedere la necessaria autorizzazione.
27 ottobre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
10.2005.540
Data decisione, Autorità:
27.10.2006, PRPEN
Titolo:
Portare fuori dalla propria dimora un fucile senza possedere la necessaria autorizzazione.
POSSESSO ILLECITO DI ARMI
art. 33 cpv. 1 LARM
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.540
DA
4134/2005
Bellinzona
27
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di delitto contro la
LF sulle armi, art. 33 cpv. 1 LArm
per avere,
il 1. agosto 2005, tra __________ e __________, senza essere al beneficio della
necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato fuori dalla propria dimora
un fucile sovrapposto cal. 12;
perseguito con decreto
d’accusa del 7 novembre 2005 n. DA 4134/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve
essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art. 49 cifra 4 CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.--.
3.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sartà cancellata
entro un anno se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art.
49.
cifra 4, 106 cpv. 3 CP).
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15/16 novembre 2005;
indetto il dibattimento 27 ottobre 2006,
al quale hanno preso parte l’accusato e il suo patrocinatore, mentre il
Procuratore pubblico, con lettera 2/3 agosto 2006, ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del
teste;
sentito il
difensore, avv. DI 1, __________, il quale, alla luce delle incongruenze
temporali, vuole escludere d’entrata che si sia trattato di una macchinazione.
Il giorno del trasporto sarebbe stato un sabato, il 30 di luglio 2005, e ciò è
incontrovertibilmente attestato dalla fattura emessa il 31 luglio 2005 dalla
ditta __________ per un trasporto sul monte effettuato il giorno prima.
Aggiunge che, a prescindere dal motivo di non andare a __________,
l’istruttoria ha potuto accertare che l’imputato e il teste volevano andare al
tiro di __________. Il patrocinatore dell’imputato invoca l’art. 28 LArm,
specificando che i due volevano andare a tirare a __________ dove era previsto
una competizione di tiro al piattello proprio il 30 luglio 2005. Conclude che
gli art. 27 e 33 LArm non risulterebbero nella fattispecie applicabili,
chiedendo, in sostanza, il proscioglimento del suo cliente o, in via
sussidiaria, di mandarlo esente da pena in virtù dell’art. 33 cpv. 2 LArm;
sentito per ultimo
l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si
rimette al giudizio del giudice;
posti a giudizio, con il consenso del
difensore, i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1,
__________, autore colpevole di delitto contro la LF sulle armi, art. 33 cpv. 1
LArm,
per avere,
il 1. agosto 2005, tra __________ e __________, senza essere al beneficio della
necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato fuori dalla propria dimora
un fucile sovrapposto cal. 12?
2.
In caso di
risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere
comminata?
3.
In caso di
condanna, la pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4.
A chi il carico
della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
32.
cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU, 27 e 33 LArm, 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
posti,
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
delitto contro la LF sulle armi, art. 33 cpv. 1 LArm,
e carica
le spese processuali allo Stato.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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