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Decisione

10.2005.540

Portare fuori dalla propria dimora un fucile senza possedere la necessaria autorizzazione.

27 ottobre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

10.2005.540

Data decisione, Autorità:

27.10.2006, PRPEN

Titolo:

Portare fuori dalla propria dimora un fucile senza possedere la necessaria autorizzazione.

POSSESSO ILLECITO DI ARMI

art. 33 cpv. 1 LARM

LESA 1

Incarto

n.

10.2005.540

DA

4134/2005

Bellinzona

27

ottobre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Giorgio

Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in

qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di delitto contro la

LF sulle armi, art. 33 cpv. 1 LArm

per avere,

il 1. agosto 2005, tra __________ e __________, senza essere al beneficio della

necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato fuori dalla propria dimora

un fucile sovrapposto cal. 12;

perseguito con decreto

d’accusa del 7 novembre 2005 n. DA 4134/2005 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1.

Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve

essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

commutata in arresto (art. 49 cifra 4 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 50.--.

3.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sartà cancellata

entro un anno se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art.

49.

cifra 4, 106 cpv. 3 CP).

Vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15/16 novembre 2005;

indetto il dibattimento 27 ottobre 2006,

al quale hanno preso parte l’accusato e il suo patrocinatore, mentre il

Procuratore pubblico, con lettera 2/3 agosto 2006, ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del

teste;

sentito il

difensore, avv. DI 1, __________, il quale, alla luce delle incongruenze

temporali, vuole escludere d’entrata che si sia trattato di una macchinazione.

Il giorno del trasporto sarebbe stato un sabato, il 30 di luglio 2005, e ciò è

incontrovertibilmente attestato dalla fattura emessa il 31 luglio 2005 dalla

ditta __________ per un trasporto sul monte effettuato il giorno prima.

Aggiunge che, a prescindere dal motivo di non andare a __________,

l’istruttoria ha potuto accertare che l’imputato e il teste volevano andare al

tiro di __________. Il patrocinatore dell’imputato invoca l’art. 28 LArm,

specificando che i due volevano andare a tirare a __________ dove era previsto

una competizione di tiro al piattello proprio il 30 luglio 2005. Conclude che

gli art. 27 e 33 LArm non risulterebbero nella fattispecie applicabili,

chiedendo, in sostanza, il proscioglimento del suo cliente o, in via

sussidiaria, di mandarlo esente da pena in virtù dell’art. 33 cpv. 2 LArm;

sentito per ultimo

l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si

rimette al giudizio del giudice;

posti a giudizio, con il consenso del

difensore, i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1,

__________, autore colpevole di delitto contro la LF sulle armi, art. 33 cpv. 1

LArm,

per avere,

il 1. agosto 2005, tra __________ e __________, senza essere al beneficio della

necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato fuori dalla propria dimora

un fucile sovrapposto cal. 12?

2.

In caso di

risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere

comminata?

3.

In caso di

condanna, la pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

4.

A chi il carico

della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

32.

cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU, 27 e 33 LArm, 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

posti,

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

delitto contro la LF sulle armi, art. 33 cpv. 1 LArm,

e carica

le spese processuali allo Stato.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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