10.2005.542
Condurre un motoveicolo in stato di ubriachezza e opporsi alla prova del sangue
15 marzo 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.542
Data decisione, Autorità:
15.03.2007, PRPEN
Titolo:
Condurre un motoveicolo in stato di ubriachezza e opporsi alla prova del sangue
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 let. a LCSTR
Incarto
n.
10.2005.542
DA
4124/2005
Bellinzona
15
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di
1. guida in
stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCS,
per aver
condotto il motoveicolo Piaggio targato __________ essendo in stato di
ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 1.80 gr. per mille, quarta prova 1.73
gr. per mille), malgrado fosse già stata condannata nel 1998 per analogo reato
(alcolemia: min. 2.13 – max 2.47 gr. per mille);
fatti avvenuti ad Ascona il
Fatti
30.09.2005;
2. elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS,
per
essersi intenzionalmente opposta alla prova del sangue per la determinazione
dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili
conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a Locarno il
30.09.2005;
perseguita con decreto
d’accusa del 7 novembre 2005 n. DA 4124/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.--.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41
cifra 4 CPS.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 18 novembre 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 15 marzo 2007,
al quale parteciparono l’accusata e il suo patrocinatore;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il
difensore, avv. DI 1, __________, il quale illustra preliminarmente le ragioni
dell’opposizione della prevenuta: l’entità della pena proposta, che egli
giudica troppo severa, e le circostanze particolari da considerare per l’esame
dell’aspetto soggettivo delle infrazioni imputatele. Riguardo a quest’ultimo
aspetto, il patrocinatore rievoca un episodio del 2002 in cui l’imputata veniva
travolta da un automobilista e, trasportata a un vicino ospedale, veniva
sottoposta, senza il suo consenso, a un esame del sangue (positivo e in forza
del quale l’autorità amministrativa le revocava la patente di guida visto anche
un precedente di circolazione in stato di ebrietà del 1998). Memore di quella
brutta avventura, l’imputata si è quindi rifiutata di dar seguito all’ordine
dell’agente di sottoporsi ad un esame del sangue. Alla luce di queste
particolari evenienze, il difensore chiede che la sua assistita venga
condannata ad una pena pecuniaria sospesa o a un lavoro di pubblica utilità,
sempre da sospendere condizionalmente;
sentito per ultimo
l'accusata per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale
condivide pienamente quanto asserito dal suo patrocinatore, dichiarando di
essere disposta a svolgere dei lavori di pubblica utilità durante i weekend;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1, __________,
autrice colpevole di:
1.1
guida in
stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per aver
condotto,
ad Ascona
il 30.09.2005,
il
motoveicolo Piaggio targato __________ essendo in stato di ubriachezza (esame
dell’alito: prima prova 1.80 gr. per mille, quarta prova 1.73 gr. per mille),
malgrado fosse già stata condannata nel 1998 per analogo reato (alcolemia: min.
2.13
– max 2.47 gr. per mille)?
1.2
Elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS,
per
essersi intenzionalmente opposta,
a Locarno
il 30.09.2005,
alla prova
del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità,
malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto?
2.
In caso di
risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena le deve
essere comminata?
3.
In caso di pena privativa della libertà, di
pena pecuniaria o di pena ai lavori di pubblica utilità, deve essere ammessa al
beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di
tempo?
4.
In caso di
condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
5.
A chi il
carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
91.
cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCS; 12, 34 ss., 42 ss.,47 ss., 106 CP; 9 e segg., 273 e
segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU
1.
autrice colpevole
di:
1.
guida
in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per aver
condotto,
ad Ascona
il 30.09.2005,
il
motoveicolo Piaggio targato __________ essendo in stato di ubriachezza (esame
dell’alito: prima prova 1.80 gr. per mille, quarta prova 1.73 gr. per mille),
malgrado fosse già stata condannata nel 1998 per analogo reato (alcolemia: min.
2.13
– max 2.47 gr. per mille);
2.
elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS,
per
essersi intenzionalmente opposta,
a Locarno
il 30.09.2005,
alla prova
del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità,
malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
e condanna ACCU 1
1.
a un
lavoro di pubblica utilità di 300 (trecento) ore;
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni;
2.
alla
multa di fr. 800.00 (ottocento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.00
(ottocento).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art.
276.
cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 multa
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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