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Decisione

10.2005.542

Condurre un motoveicolo in stato di ubriachezza e opporsi alla prova del sangue

15 marzo 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.09.2005;

2. elusione

di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS,

per

essersi intenzionalmente opposta alla prova del sangue per la determinazione

dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili

conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a Locarno il

30.09.2005;

perseguita con decreto

d’accusa del 7 novembre 2005 n. DA 4124/2005 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1.

Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.--.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 300.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41

cifra 4 CPS.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 18 novembre 2005 dall'accusata;

indetto il dibattimento 15 marzo 2007,

al quale parteciparono l’accusata e il suo patrocinatore;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il

difensore, avv. DI 1, __________, il quale illustra preliminarmente le ragioni

dell’opposizione della prevenuta: l’entità della pena proposta, che egli

giudica troppo severa, e le circostanze particolari da considerare per l’esame

dell’aspetto soggettivo delle infrazioni imputatele. Riguardo a quest’ultimo

aspetto, il patrocinatore rievoca un episodio del 2002 in cui l’imputata veniva

travolta da un automobilista e, trasportata a un vicino ospedale, veniva

sottoposta, senza il suo consenso, a un esame del sangue (positivo e in forza

del quale l’autorità amministrativa le revocava la patente di guida visto anche

un precedente di circolazione in stato di ebrietà del 1998). Memore di quella

brutta avventura, l’imputata si è quindi rifiutata di dar seguito all’ordine

dell’agente di sottoporsi ad un esame del sangue. Alla luce di queste

particolari evenienze, il difensore chiede che la sua assistita venga

condannata ad una pena pecuniaria sospesa o a un lavoro di pubblica utilità,

sempre da sospendere condizionalmente;

sentito per ultimo

l'accusata per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale

condivide pienamente quanto asserito dal suo patrocinatore, dichiarando di

essere disposta a svolgere dei lavori di pubblica utilità durante i weekend;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1, __________,

autrice colpevole di:

1.1

guida in

stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per aver

condotto,

ad Ascona

il 30.09.2005,

il

motoveicolo Piaggio targato __________ essendo in stato di ubriachezza (esame

dell’alito: prima prova 1.80 gr. per mille, quarta prova 1.73 gr. per mille),

malgrado fosse già stata condannata nel 1998 per analogo reato (alcolemia: min.

2.13

– max 2.47 gr. per mille)?

1.2

Elusione

di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS,

per

essersi intenzionalmente opposta,

a Locarno

il 30.09.2005,

alla prova

del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità,

malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto?

2.

In caso di

risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena le deve

essere comminata?

3.

In caso di pena privativa della libertà, di

pena pecuniaria o di pena ai lavori di pubblica utilità, deve essere ammessa al

beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di

tempo?

4.

In caso di

condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

5.

A chi il

carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

91.

cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCS; 12, 34 ss., 42 ss.,47 ss., 106 CP; 9 e segg., 273 e

segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU

1.

autrice colpevole

di:

1.

guida

in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per aver

condotto,

ad Ascona

il 30.09.2005,

il

motoveicolo Piaggio targato __________ essendo in stato di ubriachezza (esame

dell’alito: prima prova 1.80 gr. per mille, quarta prova 1.73 gr. per mille),

malgrado fosse già stata condannata nel 1998 per analogo reato (alcolemia: min.

2.13

– max 2.47 gr. per mille);

2.

elusione

di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS,

per

essersi intenzionalmente opposta,

a Locarno

il 30.09.2005,

alla prova

del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità,

malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

e condanna ACCU 1

1.

a un

lavoro di pubblica utilità di 300 (trecento) ore;

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni;

2.

alla

multa di fr. 800.00 (ottocento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.00

(ottocento).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art.

276.

cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Camorino,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 800.00 multa

fr. 350.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 1500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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