10.2005.543
offendere l'onore con epiteti quali "cretina e troia"
9 maggio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.543
Data decisione, Autorità:
09.05.2006, PRPEN
Titolo:
offendere l'onore con epiteti quali "cretina e troia"
INGIURIA
art. 177 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.543
DA
4255/2005
Bellinzona
9
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di ingiuria,
per avere, il __________ a __________,
offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di “cretina” e troia” nonché per avere
sputato verso la sua persona;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 177
CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 14 novembre
Fatti
2005 n. DA 4255/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, , è rinviata al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 16 novembre 2005 dal
difensore;
indetto il dibattimento 9 maggio 2006, al
quale né l'accusata né il suo difensore, regolarmente citati a mezzo
raccomandata del 23 marzo 2006, non sono comparsi, mentre la parte civile ha
presenziato ed il Sostituto Procuratore pubblico ha invece rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma integrale del decreto d’accusa e postula la condanna dell’imputata
al pagamento delle spese avute a seguito dei suoi atti per un importo
complessivo di fr. 3'000.--;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
Possono essere
riconosciute, e se sì in che misura, le pretese di risarcimento ribadite in
data odierna?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 177 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG,
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4255/2005
del 14 novembre 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata
interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di
contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per
tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 150.00 spese
di inchiesta
fr. 50.00 indennità
testi
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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