Lexipedia

Decisione

10.2005.548

minaccia di morte con un coltello e ingiurie (stronzo, portoghese di merda)

9 maggio 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

Considerandi

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

5.

Possono

essere riconosciute, e se sì in che misura, le richieste di risarcimento

avanzate dalla parte civile in data odierna?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

preso atto che la parte civile ha rinunciato

alla motivazione e ad impugnare la sentenza con scritto dell’11 maggio 2006,

mentre l’imputata, ha formulato esplicita dichiarazione di ricorso contro il

Dispositivo

dispositivo di condanna con lettera del 15 maggio 2006 e precisazione del

16 maggio 2006;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1. ACCU 1 è proprietaria ed

amministratrice del complesso residenziale “__________” situato in via __________

a __________, nel quale si trova pure la sua abitazione, che condivide con il

figlio __________, affetto da problemi psicologici e di cui ella è tutrice.

CIVI 1, da oltre sei anni autista-domestico

dei signori __________, vicini dell’imputata, abita con la propria famiglia

presso la loro residenza al numero civico __________ della stessa via.

2. I rapporti tra le parti non

sono mai stati idilliaci. Sin dall’arrivo del signor CIVI 1 a __________ sono

in effetti sorte discussioni, a volte anche animate, per questioni di

intolleranza tra vicini.

In data 16 settembre 2005 la

parte civile, in procinto di parcheggiare la propria vettura, a bordo della

quale si trovavano pure sua moglie ed il figlioletto di 4 anni e mezzo, nel

garage dei signori __________, ha notato il cane della prevenuta introdursi nel

locale - dopo essere scappato dal terreno di quest’ultima - con intenti

chiaramente ostili. In effetti l’animale, razza pastore tedesco, ha iniziato

subito a girare attorno al suo veicolo e ad abbaiare ringhiando, con fare

aggressivo.

Il signor CIVI 1, chiaramente

intimorito come il resto degli occupanti dell’auto, è rimasto bloccato in

macchina. Dopo aver atteso per una decina di minuti che la bestia se ne

andasse, esasperato, ha quindi deciso di ripartire. Nella manovra per uscire

dal parcheggio, egli ha urtato e malauguratamente ferito il cane, che ha

immediatamente abbandonato il luogo, correndo verso l’abitazione della sua

padrona.

Visto quanto accaduto i signori

CIVI 1 hanno riparcheggiato senza indugio il loro veicolo e sono usciti di

corsa diretti verso la loro abitazione.

Su quanto avvenuto da questo

momento innanzi le parti hanno reso delle versioni discrepanti.

3. A detta del signor CIVI 1 la

signora ACCU 1 ed il figlio, non appena visto in che stato era il loro cane,

avrebbero iniziato ad insultare in maniera pesante lui e i suoi cari da un

terrazzamento della loro proprietà che guarda verso la loro abitazione. Non

riuscendo a far finta di nulla egli ha risposto a tono alle ingiurie, per poi

entrare in casa.

Qualche minuto più tardi egli

avrebbe sentito suonare al campanello ed avrebbe visto - da dietro la siepe

divisoria, rispettivamente il cancello - l’imputata che brandendo un coltello

gli urlava qualcosa del tipo: “hai ucciso il mio cane, vieni fuori che ti

ammazzo”. Poco dopo sarebbe giunto un taxi proveniente da “__________” sul

quale già si trovava il cane, e nel quale la signora, dopo aver riposto il

coltello nella borsetta che aveva al collo in modo da non farsi vedere da

terzi, sarebbe salita per allontanarsi in direzione del centro città.

Alle ore 20:30 della sera stessa

l’imputata sarebbe tornata a casa della parte civile ed avrebbe nuovamente

suonato al campanello, nonché minacciato di morte con un coltello,

rispettivamente ingiuriato la stessa.

4. La signora ACCU 1, dal canto

suo, ha dichiarato che si trovava nella sua villa quando ha sentito il figlio

gridare più volte “Alarm”. Preoccupata è quindi corsa sino alla barriera che dà

sul terrazzamento, dove ha visto __________ con il loro pastore tedesco

sanguinante. Ella ha negato di aver proferito qualsivoglia ingiuria nei

confronti della parte civile, ma di aver pensato unicamente a raggiungere il

telefono al più presto per chiamare un taxi che li portasse alla clinica

veterinaria. Per contro il ragazzo stava urlando qualcosa, ma non è stata in

grado di ricordare cosa e contro chi.

Una volta giunto il taxi sul

loro piazzale e caricato il cane dolorante, tutti sarebbero saliti e ripartiti.

In quei frangenti l’imputata avrebbe preso con sé, destando qualche sorriso

dello chauffeur, un fustino di detersivo, dicendo che le sarebbe servito per

difendersi da un’eventuale aggressione da parte del signor CIVI 1, in faccia al

quale, se fosse stato necessario, avrebbe potuto gettare la polvere. Giunti al

confine della proprietà, quindi proprio di fronte all’appartamento di

quest’ultimo, l’autista del taxi si è fermato per poter chiudere il cancello.

Nel contempo anche la signora ACCU 1 è uscita dall’automobile con il

contenitore della lisciva ed avrebbe semplicemente gridato al signor CIVI 1,

presumendolo colpevole di quanto accaduto alla bestia, di fargli vedere il

coltello. In effetti ella era, a suo dire, convinta che il cane fosse stato

ferito con un’arma da taglio, come le avrebbe anche confermato il figlio a più

riprese. Dopo un breve scambio di battute, ella sarebbe poi risalita sul taxi

senza formulare alcuna minaccia e soprattutto senza aver mai brandito armi da

taglio.

L’imputata ha sostenuto di

essere tornata la sera all’abitazione dei signori __________ con una pistola

per il silicone (il cui scopo non è stato chiarito), con l’intento di

verificare nuovamente sul posto lo svolgimento dei fatti. Per errore ella

avrebbe suonato alla porta scambiando il campanello per l’interruttore della

luce. Mentre risaliva verso casa ella avrebbe sentito la parte civile gridarle

“cosa vuoi?” e si sarebbe unicamente limitata a rispondere “vaja con

Dios”. Nulla più.

5. A seguito di questi eventi, il

signor CIVI 1 ha sporto denuncia nei confronti della prevenuta in data 20

settembre 2005. Il 7 novembre 2005 il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 ha

emanato un decreto d’accusa nei suoi confronti per il reato di ingiuria e

quello di minaccia, proponendo una pena di fr. 400.--. Con scritto 11 novembre

2005 tale decisione è stata impugnata dall’interessata.

Poiché il ricorso della signora

ACCU 1 si limita al dispositivo di condanna per il reato di ingiuria, il suo

proscioglimento da quello di minaccia è da ritenersi cresciuto in giudicato e

non necessita pertanto di alcun approfondimento. In questa sede ci si limiterà di

conseguenza alla trattazione della fattispecie dell’ingiuria.

6. Sui fatti avvenuti il 16

settembre 2005 sono stati sentiti sotto giuramento pure la moglie della parte

civile e l’autista del taxi.

La signora __________ ha

anzitutto sostenuto che l’imputata era usa insultare il marito con vari epiteti

del genere “portoghese di merda” o “stronzo”, formulandogli nel

contempo l’invito a tornarsene nel suo paese. Ella ha confermato la versione

fornita da quest’ultimo dei fatti in questione, sia per quanto concerne le

ingiurie che per quanto concerne le minacce, precisando comunque di aver solo

sentito quanto urlato dalla signora ACCU 1 e dal figlio, ma di non averla vista

con i propri occhi. Di conseguenza nulla ha potuto dire in merito all’asserita

minaccia con il coltello. Per contro ella ha assicurato di aver sentito

distintamente ed in tre riprese urlare all’indirizzo del signor CIVI 1 sia “stronzo”

che “portoghese di merda” (cfr. verbale di audizione della teste __________

del 3 novembre 2005, pag. 3).

Il teste __________, interrogato

in aula, ha fornito per certi versi una versione più vicina a quella

dell’imputata. In effetti egli ha dichiarato che quando è andato con il suo

taxi a prelevare la signora ACCU 1, il figlio ed il cane ferito, è salito fino

al piazzale davanti alla loro casa, ove li ha caricati tutti. Al momento di

uscire dalla proprietà egli si è fermato ed è sceso dall’auto per chiudere il

cancello; anche l’imputata, arrabbiata ed agitata, sarebbe scesa con il

detersivo in mano ed avrebbe iniziato a urlare all’indirizzo dell’abitazione

del signor CIVI 1 “lasciami vedere il coltello!”. Da qui sarebbe sorta

una breve discussione piuttosto animata tra i due, durante la quale egli stesso

ha ammesso che le parti non si sono certamente scambiate complimenti. Non è

stato per contro in grado di dire se fossero state formulate anche delle

minacce, pur ritenendo la cosa poco probabile.

Considerando nel complesso

tutte le versioni degli eventi agli atti, questo giudice non può che giungere

al convincimento che il 16 settembre 2005 l’accusata abbia effettivamente pronunciato

gli insulti di “portoghese di merda” e di “stronzo” all’indirizzo

della parte civile.

Il discorso è per contro

diverso per quanto concerne l’accusa di minaccia, preso atto che in base a

quanto esposto dal testimone __________ sarebbe piuttosto da escludere, fatto

che, in base al principio in dubio pro reo, non permette di dare una precedenza

probatoria alle rivelazioni della moglie della parte civile, che tra l’altro

nemmeno ha assistito da vicino alla discussione.

7. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS,

chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di

fatto l’onore di una persona, è punito a querela di parte, con la detenzione

fino a tre mesi o con la multa. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente

dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da

pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con

ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o

una di esse (cpv. 3).

Oggetto della protezione di cui

alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173

CPS) ed alla calunnia (art. 174 CPS) è l’onore di una persona. Il bene protetto

è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e

dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi

come lo impone la convenienza (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

Berna 2002, n. 2 e segg. ad art. 177, pag. 580 e segg.).

Dal profilo soggettivo

l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente. L’intenzione deve

concernere tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è

sufficiente (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 126, pag. 154 e n. 24 ad art. 177,

pag. 583).

8. L’aver urlato al signor CIVI 1

“portoghese di merda” e “stronzo”, rappresenta un atto che

adempie indiscutibilmente la fattispecie dell’ingiuria: in effetti si tratta di

termini il cui valore infamante è unanimemente riconosciuto.

Il reato è adempito pure

soggettivamente, preso atto che la signora, seppur impressionata da quanto era

accaduto al suo cane, era pienamente cosciente di cosa stava facendo.

A mente di questo giudice, nel

caso specifico, non vi sono le condizioni per permettere all’accusata di

beneficiare dell’esenzione della pena prevista dal secondo e dal terzo

capoverso dell’art. 177 CPS, già solo per il fatto che dall’istruttoria è

emerso in modo chiaro che all’origine di tutto non vi è una mancanza della

parte lesa, ma piuttosto della prevenuta, che oltre a non aver debitamente

tenuto sotto controllo il proprio cane, ha aggredito verbalmente la parte

civile.

9. Per tutto quanto precede, la

signora ACCU 1 deve essere condannata per aver commesso il reato di ingiuria, art.

177 CPS, mentre, viene prosciolta dall’accusa di minaccia, art. 180 CPS. Il

dispositivo relativo al proscioglimento, non essendo stato impugnato, è da

ritenersi cresciuto in giudicato.

Giusta l'art. 63 CPS il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei

motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.

Nella scelta

del tipo di pena - qui la detenzione sino a 3 mesi o la multa - e nella sua

quantificazione, il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (Hans

Wiprächtiger, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar,

Strafgesetzbuch I, n. 16 ad art. 63): egli deve valutare le singole circostanze

del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali,

prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice

arriva così - pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la pena in

una certa entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle

proprie sensazioni soggettive.

La pena della

multa di fr. 400.-- proposta dal Sostituto Procuratore pubblico appare nel caso

specifico lievemente eccessiva, visto l’esito della procedura. In effetti, da

un lato, bisogna tenere conto che uno dei due capi d’imputazione è caduto e che

l’imputata, incensurata, ha agito in un momento di agitazione causata dal

ferimento del suo cane.

Dall’altro non

si può però dimenticare che ella, nonostante abbia dichiarato di non versare

alcuna imposta, cioè di avere una tassazione pari a zero, risulta iscritta

quale proprietaria dei fondi sui quali si trova “__________” e che le ingiurie

sono comunque forti, con una certa venatura di razzismo che non può che essere

biasimata. Inoltre ella non ha mai speso una parola di rincrescimento per

quanto accaduto.

10. Per le pretese

di natura civile non può che essere riconfermato il rinvio della parte civile

al competente foro, ritenuto che essa nemmeno ha impugnato il decreto, per cui

su tale punto esso è cresciuto in giudicato già prima del dibattimento.

11. La tassa di

giudizio e le spese, per complessivi fr. 830.--, sono posti a carico

dell’imputata.

visti gli art. 68, 177 cifra 1 e 180

cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti a __________

il 16 settembre 2005 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di

accusa n. DA 4141/2005 del 7 novembre 2005;

e la proscioglie dall’accusa di minaccia, art.

180 CPS,

per i fatti descritti al punto

n. 2 del menzionato decreto di accusa;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 830.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 30.00 indennità

testi

fr. 1130.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster