10.2005.548
minaccia di morte con un coltello e ingiurie (stronzo, portoghese di merda)
9 maggio 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
10.2005.548
Data decisione, Autorità:
09.05.2006, PRPEN
Titolo:
minaccia di morte con un coltello e ingiurie (stronzo, portoghese di merda)
COLTELLO
INGIURIA
art. 177 CPS
art. 180 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.548
DA
4141/2005
Bellinzona
9
maggio 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. ingiuria,
per avere, il 16 settembre
2005, a __________, offeso l’onore di CIVI 1 profferendo ripetutamente al suo
indirizzo le seguenti espressioni “stronzo, portoghese di merda”;
2. minaccia,
per avere, il 16 settembre
2005, a __________, usando grave minaccia, incusso timore a CIVI 1
minacciandolo di ucciderlo con un coltello;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177
cifra 1 e 180 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 68 cifra 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 7 novembre
2005 n. DA 4141/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
2. Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, __________, è rinviato al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 11 novembre 2005 dal
difensore;
indetto il dibattimento 9 maggio 2006, al
quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo difensore, la parte
civile e la sua patrocinatrice, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all’audizione dei testi;
sentita la patrocinatrice della parte
civile, la quale ritenendo la testimonianza del suo assistito e quella di sua
moglie attendibili e lineari, postula la conferma integrale del decreto
d’accusa e chiede la condanna dell’imputata al pagamento della sua nota
d’onorario di data odierna a titolo di risarcimento;
sentito il difensore, il quale,
evidenziando le versioni contrastanti emerse dall’istruttoria, ritiene che non
vi siano sufficienti prove a carico della propria cliente. Inoltre per quanto
riguarda il reato di minaccia rileva come faccia difetto il requisito dello
spavento. Egli chiede pertanto il proscioglimento da entrambi i capi di
imputazione, in via principale, per non aver commesso i fatti e, in via
subordinata, in virtù del principio in dubio pro reo. In ogni caso chiede che
vengano respinte le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile;
sentita in replica la patrocinatrice
della parte civile, la quale, ribadendo come debba essere tenuta in
considerazione la differente credibilità nelle deposizioni dei testi, ribadisce
integralmente le proprie richieste;
sentito in duplica il difensore, il quale
riconferma la propria posizione e le sue richieste;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Ingiuria,
1.2. Minaccia,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
Considerandi
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5.
Possono
essere riconosciute, e se sì in che misura, le richieste di risarcimento
avanzate dalla parte civile in data odierna?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
preso atto che la parte civile ha rinunciato
alla motivazione e ad impugnare la sentenza con scritto dell’11 maggio 2006,
mentre l’imputata, ha formulato esplicita dichiarazione di ricorso contro il
Dispositivo
dispositivo di condanna con lettera del 15 maggio 2006 e precisazione del
16 maggio 2006;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1 è proprietaria ed
amministratrice del complesso residenziale “__________” situato in via __________
a __________, nel quale si trova pure la sua abitazione, che condivide con il
figlio __________, affetto da problemi psicologici e di cui ella è tutrice.
CIVI 1, da oltre sei anni autista-domestico
dei signori __________, vicini dell’imputata, abita con la propria famiglia
presso la loro residenza al numero civico __________ della stessa via.
2. I rapporti tra le parti non
sono mai stati idilliaci. Sin dall’arrivo del signor CIVI 1 a __________ sono
in effetti sorte discussioni, a volte anche animate, per questioni di
intolleranza tra vicini.
In data 16 settembre 2005 la
parte civile, in procinto di parcheggiare la propria vettura, a bordo della
quale si trovavano pure sua moglie ed il figlioletto di 4 anni e mezzo, nel
garage dei signori __________, ha notato il cane della prevenuta introdursi nel
locale - dopo essere scappato dal terreno di quest’ultima - con intenti
chiaramente ostili. In effetti l’animale, razza pastore tedesco, ha iniziato
subito a girare attorno al suo veicolo e ad abbaiare ringhiando, con fare
aggressivo.
Il signor CIVI 1, chiaramente
intimorito come il resto degli occupanti dell’auto, è rimasto bloccato in
macchina. Dopo aver atteso per una decina di minuti che la bestia se ne
andasse, esasperato, ha quindi deciso di ripartire. Nella manovra per uscire
dal parcheggio, egli ha urtato e malauguratamente ferito il cane, che ha
immediatamente abbandonato il luogo, correndo verso l’abitazione della sua
padrona.
Visto quanto accaduto i signori
CIVI 1 hanno riparcheggiato senza indugio il loro veicolo e sono usciti di
corsa diretti verso la loro abitazione.
Su quanto avvenuto da questo
momento innanzi le parti hanno reso delle versioni discrepanti.
3. A detta del signor CIVI 1 la
signora ACCU 1 ed il figlio, non appena visto in che stato era il loro cane,
avrebbero iniziato ad insultare in maniera pesante lui e i suoi cari da un
terrazzamento della loro proprietà che guarda verso la loro abitazione. Non
riuscendo a far finta di nulla egli ha risposto a tono alle ingiurie, per poi
entrare in casa.
Qualche minuto più tardi egli
avrebbe sentito suonare al campanello ed avrebbe visto - da dietro la siepe
divisoria, rispettivamente il cancello - l’imputata che brandendo un coltello
gli urlava qualcosa del tipo: “hai ucciso il mio cane, vieni fuori che ti
ammazzo”. Poco dopo sarebbe giunto un taxi proveniente da “__________” sul
quale già si trovava il cane, e nel quale la signora, dopo aver riposto il
coltello nella borsetta che aveva al collo in modo da non farsi vedere da
terzi, sarebbe salita per allontanarsi in direzione del centro città.
Alle ore 20:30 della sera stessa
l’imputata sarebbe tornata a casa della parte civile ed avrebbe nuovamente
suonato al campanello, nonché minacciato di morte con un coltello,
rispettivamente ingiuriato la stessa.
4. La signora ACCU 1, dal canto
suo, ha dichiarato che si trovava nella sua villa quando ha sentito il figlio
gridare più volte “Alarm”. Preoccupata è quindi corsa sino alla barriera che dà
sul terrazzamento, dove ha visto __________ con il loro pastore tedesco
sanguinante. Ella ha negato di aver proferito qualsivoglia ingiuria nei
confronti della parte civile, ma di aver pensato unicamente a raggiungere il
telefono al più presto per chiamare un taxi che li portasse alla clinica
veterinaria. Per contro il ragazzo stava urlando qualcosa, ma non è stata in
grado di ricordare cosa e contro chi.
Una volta giunto il taxi sul
loro piazzale e caricato il cane dolorante, tutti sarebbero saliti e ripartiti.
In quei frangenti l’imputata avrebbe preso con sé, destando qualche sorriso
dello chauffeur, un fustino di detersivo, dicendo che le sarebbe servito per
difendersi da un’eventuale aggressione da parte del signor CIVI 1, in faccia al
quale, se fosse stato necessario, avrebbe potuto gettare la polvere. Giunti al
confine della proprietà, quindi proprio di fronte all’appartamento di
quest’ultimo, l’autista del taxi si è fermato per poter chiudere il cancello.
Nel contempo anche la signora ACCU 1 è uscita dall’automobile con il
contenitore della lisciva ed avrebbe semplicemente gridato al signor CIVI 1,
presumendolo colpevole di quanto accaduto alla bestia, di fargli vedere il
coltello. In effetti ella era, a suo dire, convinta che il cane fosse stato
ferito con un’arma da taglio, come le avrebbe anche confermato il figlio a più
riprese. Dopo un breve scambio di battute, ella sarebbe poi risalita sul taxi
senza formulare alcuna minaccia e soprattutto senza aver mai brandito armi da
taglio.
L’imputata ha sostenuto di
essere tornata la sera all’abitazione dei signori __________ con una pistola
per il silicone (il cui scopo non è stato chiarito), con l’intento di
verificare nuovamente sul posto lo svolgimento dei fatti. Per errore ella
avrebbe suonato alla porta scambiando il campanello per l’interruttore della
luce. Mentre risaliva verso casa ella avrebbe sentito la parte civile gridarle
“cosa vuoi?” e si sarebbe unicamente limitata a rispondere “vaja con
Dios”. Nulla più.
5. A seguito di questi eventi, il
signor CIVI 1 ha sporto denuncia nei confronti della prevenuta in data 20
settembre 2005. Il 7 novembre 2005 il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 ha
emanato un decreto d’accusa nei suoi confronti per il reato di ingiuria e
quello di minaccia, proponendo una pena di fr. 400.--. Con scritto 11 novembre
2005 tale decisione è stata impugnata dall’interessata.
Poiché il ricorso della signora
ACCU 1 si limita al dispositivo di condanna per il reato di ingiuria, il suo
proscioglimento da quello di minaccia è da ritenersi cresciuto in giudicato e
non necessita pertanto di alcun approfondimento. In questa sede ci si limiterà di
conseguenza alla trattazione della fattispecie dell’ingiuria.
6. Sui fatti avvenuti il 16
settembre 2005 sono stati sentiti sotto giuramento pure la moglie della parte
civile e l’autista del taxi.
La signora __________ ha
anzitutto sostenuto che l’imputata era usa insultare il marito con vari epiteti
del genere “portoghese di merda” o “stronzo”, formulandogli nel
contempo l’invito a tornarsene nel suo paese. Ella ha confermato la versione
fornita da quest’ultimo dei fatti in questione, sia per quanto concerne le
ingiurie che per quanto concerne le minacce, precisando comunque di aver solo
sentito quanto urlato dalla signora ACCU 1 e dal figlio, ma di non averla vista
con i propri occhi. Di conseguenza nulla ha potuto dire in merito all’asserita
minaccia con il coltello. Per contro ella ha assicurato di aver sentito
distintamente ed in tre riprese urlare all’indirizzo del signor CIVI 1 sia “stronzo”
che “portoghese di merda” (cfr. verbale di audizione della teste __________
del 3 novembre 2005, pag. 3).
Il teste __________, interrogato
in aula, ha fornito per certi versi una versione più vicina a quella
dell’imputata. In effetti egli ha dichiarato che quando è andato con il suo
taxi a prelevare la signora ACCU 1, il figlio ed il cane ferito, è salito fino
al piazzale davanti alla loro casa, ove li ha caricati tutti. Al momento di
uscire dalla proprietà egli si è fermato ed è sceso dall’auto per chiudere il
cancello; anche l’imputata, arrabbiata ed agitata, sarebbe scesa con il
detersivo in mano ed avrebbe iniziato a urlare all’indirizzo dell’abitazione
del signor CIVI 1 “lasciami vedere il coltello!”. Da qui sarebbe sorta
una breve discussione piuttosto animata tra i due, durante la quale egli stesso
ha ammesso che le parti non si sono certamente scambiate complimenti. Non è
stato per contro in grado di dire se fossero state formulate anche delle
minacce, pur ritenendo la cosa poco probabile.
Considerando nel complesso
tutte le versioni degli eventi agli atti, questo giudice non può che giungere
al convincimento che il 16 settembre 2005 l’accusata abbia effettivamente pronunciato
gli insulti di “portoghese di merda” e di “stronzo” all’indirizzo
della parte civile.
Il discorso è per contro
diverso per quanto concerne l’accusa di minaccia, preso atto che in base a
quanto esposto dal testimone __________ sarebbe piuttosto da escludere, fatto
che, in base al principio in dubio pro reo, non permette di dare una precedenza
probatoria alle rivelazioni della moglie della parte civile, che tra l’altro
nemmeno ha assistito da vicino alla discussione.
7. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS,
chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di
fatto l’onore di una persona, è punito a querela di parte, con la detenzione
fino a tre mesi o con la multa. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente
dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da
pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con
ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o
una di esse (cpv. 3).
Oggetto della protezione di cui
alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173
CPS) ed alla calunnia (art. 174 CPS) è l’onore di una persona. Il bene protetto
è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e
dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi
come lo impone la convenienza (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berna 2002, n. 2 e segg. ad art. 177, pag. 580 e segg.).
Dal profilo soggettivo
l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente. L’intenzione deve
concernere tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è
sufficiente (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 126, pag. 154 e n. 24 ad art. 177,
pag. 583).
8. L’aver urlato al signor CIVI 1
“portoghese di merda” e “stronzo”, rappresenta un atto che
adempie indiscutibilmente la fattispecie dell’ingiuria: in effetti si tratta di
termini il cui valore infamante è unanimemente riconosciuto.
Il reato è adempito pure
soggettivamente, preso atto che la signora, seppur impressionata da quanto era
accaduto al suo cane, era pienamente cosciente di cosa stava facendo.
A mente di questo giudice, nel
caso specifico, non vi sono le condizioni per permettere all’accusata di
beneficiare dell’esenzione della pena prevista dal secondo e dal terzo
capoverso dell’art. 177 CPS, già solo per il fatto che dall’istruttoria è
emerso in modo chiaro che all’origine di tutto non vi è una mancanza della
parte lesa, ma piuttosto della prevenuta, che oltre a non aver debitamente
tenuto sotto controllo il proprio cane, ha aggredito verbalmente la parte
civile.
9. Per tutto quanto precede, la
signora ACCU 1 deve essere condannata per aver commesso il reato di ingiuria, art.
177 CPS, mentre, viene prosciolta dall’accusa di minaccia, art. 180 CPS. Il
dispositivo relativo al proscioglimento, non essendo stato impugnato, è da
ritenersi cresciuto in giudicato.
Giusta l'art. 63 CPS il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei
motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.
Nella scelta
del tipo di pena - qui la detenzione sino a 3 mesi o la multa - e nella sua
quantificazione, il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (Hans
Wiprächtiger, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch I, n. 16 ad art. 63): egli deve valutare le singole circostanze
del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali,
prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice
arriva così - pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la pena in
una certa entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle
proprie sensazioni soggettive.
La pena della
multa di fr. 400.-- proposta dal Sostituto Procuratore pubblico appare nel caso
specifico lievemente eccessiva, visto l’esito della procedura. In effetti, da
un lato, bisogna tenere conto che uno dei due capi d’imputazione è caduto e che
l’imputata, incensurata, ha agito in un momento di agitazione causata dal
ferimento del suo cane.
Dall’altro non
si può però dimenticare che ella, nonostante abbia dichiarato di non versare
alcuna imposta, cioè di avere una tassazione pari a zero, risulta iscritta
quale proprietaria dei fondi sui quali si trova “__________” e che le ingiurie
sono comunque forti, con una certa venatura di razzismo che non può che essere
biasimata. Inoltre ella non ha mai speso una parola di rincrescimento per
quanto accaduto.
10. Per le pretese
di natura civile non può che essere riconfermato il rinvio della parte civile
al competente foro, ritenuto che essa nemmeno ha impugnato il decreto, per cui
su tale punto esso è cresciuto in giudicato già prima del dibattimento.
11. La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 830.--, sono posti a carico
dell’imputata.
visti gli art. 68, 177 cifra 1 e 180
cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 16 settembre 2005 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di
accusa n. DA 4141/2005 del 7 novembre 2005;
e la proscioglie dall’accusa di minaccia, art.
180 CPS,
per i fatti descritti al punto
n. 2 del menzionato decreto di accusa;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 830.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 30.00 indennità
testi
fr. 1130.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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