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Decisione

10.2005.549

Staccare da una rete metallica (di proprietà di terzi) dei pannelli in bambù che erano fissati alla stessa con un filo di ferro

25 aprile 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di data 14 novembre 2005 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 200.--

(duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Per ogni pretesa la parte

civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS);

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 21 novembre 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 25 aprile 2006,

al quale ha partecipato l’accusata, unitamente al suo difensore, mentre il

Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la

conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura

del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento non essendo dati i presupposti oggettivi previsti dall’art. 144

CPS;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

L’imputata è autrice

colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa n. DA 4252/2005 del 14 novembre 2005?

1.1

Trattasi di

danneggiamento di poca entità ai sensi dell’art. 172ter CPS?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3.

L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che la parte civile, con scritto 2

maggio 2006, ha formulato dichiarazione di ricorso ed ha chiesto la motivazione

della sentenza;

considerato in fatto ed in diritto:

1.

La signora ACCU 1 abita in __________

a __________, part. n. __________ RFD. Il suo fondo confina con il mappale

part. n. __________ RFD di detto comune, corrispondente all’indirizzo di __________

e di proprietà della qui parte civile, signor CIVI 1.

Tra imputata e parte civile vi

sono da anni problemi di vicinato che rendono la loro convivenza irta di atti

giuridici.

2.

In data 22 giugno 2002 il

signor CIVI 1 ha provveduto a far posare lungo la recinzione collocata a

confine con il fondo dell’accusata, dei pannelli formati da piccole canne di bambù

parallele, fissati alla rete metallica già esistente con dei semplici pezzetti

di filo di ferro plastificato, attorcigliato su sé stesso (cfr. fotografie

allegate alla denuncia).

Lo stesso giorno, verso le ore

15:30-16:00, l’imputata, come da lei stessa ammesso, ha staccato alcuni di

questi pannelli, lasciando che essi cadessero al suolo nel terreno confinante,

dalla cui parte essi erano stati piazzati.

3.

Preso atto, unitamente

all’operaio da lui incaricato dell’installazione del bambù, che poche decine

minuti dopo aver terminato l’operazione alcuni dei pannelli erano già stati

tolti dall’imputata e sostenendo che essi erano stati così danneggiati, il

signor CIVI 1 ha, in data 11 luglio 2005, sporto denuncia penale contro

quest’ultima per titolo di danneggiamento ex art. 144 CPS.

Con decreto d’accusa del 14

novembre 2005 il Sostituto Procuratore pubblico, dopo aver esperito le

necessarie indagini, ha proposto la condanna dell’imputata ad una multa di fr.

200.

-- ritenendo adempita la fattispecie prevista dall’art. 144 CPS, per avere

intenzionalmente danneggiato dei pannelli di bambù di proprietà della parte

civile.

4.

Giusta l’art. 144 cpv. 1 CPS, è

punito con la detenzione o con la multa, chiunque deteriora, distrugge o rende

inservibile una cosa altrui o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a

favore di altri.

Trattandosi di un’infrazione di

risultato, è presupposto fondamentale per il suo adempimento l’esistenza di un

danno materiale ad un oggetto di proprietà di terze persone.

Nel caso che ci occupa, l’accusata

ha semplicemente staccato i pannelli di bambù, limitandosi ad allentare i fili

di ferro plastificato che li sostenevano, e lasciandoli cadere al suolo.

La parte civile sostiene che in

questo modo essi si siano danneggiati, ma agli atti non sussiste alcuna prova

che ciò sia realmente avvenuto. Le fotografie riportano in effetti dei pannelli

intatti, anche se appoggiati per terra. L’unico di essi che sembra, anche se in

maniera insignificante, non perfettamente livellato, è ancora attaccato alla

recinzione, quindi nella posizione in cui era stato collocato dall’operaio

della parte civile.

Va poi osservato che questo

tipo di divisori è spesso già rovinato all’acquisto.

Nemmeno i piccoli fili di ferro

plastificati sono stati rovinati, ritenuto che è stato sufficiente allentarli.

Nelle foto non si vedono neppure

pezzetti di bambù staccati dalla struttura principale.

Nono si può peraltro

intravedere un danno alla cosa, dal punto di vista penale, nel fatto che la

parte civile sia stata costretta a farli riposizionare. In effetti, per stessa

ammissione di quest’ultima, la loro installazione è semplicissima e richiede

poco tempo.

In conclusione, agli atti non

vi è alcuna prova che i pannelli in questione abbiano subito una modifica del

loro stato. La sola dichiarazione della parte civile non è certamente

sufficiente ad ammettere il danno.

5.

Di transenna va pure rilevato

che nemmeno il nesso di causalità tra l’asserito danno e l’atto rimproverato

all’imputata, è stato dimostrato. Seppur riprovevole e da biasimare, quanto

fatto dall’accusata rappresenta semplicemente uno spostamento di oggetti che

non comporta automaticamente anche il loro deterioramento. I pannelli non sono

stati lasciati cadere al suolo da un’altezza importante, ma si trovavano con il

loro lato inferiore praticamente già al livello del terreno, per cui non vi è

stata alcuna caduta rovinosa.

6.

Per tutto quanto precede, la

signora ACCU 1 deve essere prosciolta dall’accusa di danneggiamento giusta i

fatti contenuti nel decreto d’accusa qui in discussione.

Gli oneri di questa procedura

vengono posti a carico dello Stato.

visti gli art. 144 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di danneggiamento,

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa n. DA 4252/2005 del 14 novembre 2005.

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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