10.2005.549
Staccare da una rete metallica (di proprietà di terzi) dei pannelli in bambù che erano fissati alla stessa con un filo di ferro
25 aprile 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2005.549
Data decisione, Autorità:
25.04.2006, PRPEN
Titolo:
Staccare da una rete metallica (di proprietà di terzi) dei pannelli in bambù che erano fissati alla stessa con un filo di ferro
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.549
DA
4252/2005
Bellinzona
25
aprile 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di danneggiamento,
per avere, a __________ il 22
giugno 2005, intenzionalmente danneggiato dei pannelli di bambù di proprietà di
staccandoli dalla rete metallica alla quale erano stati fissati con del filo di
ferro plastificato (danno quantificato dalla parte civile in fr. 100.--);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa n. DA 4252/2005
Fatti
di data 14 novembre 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 21 novembre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 25 aprile 2006,
al quale ha partecipato l’accusata, unitamente al suo difensore, mentre il
Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la
conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura
del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento non essendo dati i presupposti oggettivi previsti dall’art. 144
CPS;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
L’imputata è autrice
colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa n. DA 4252/2005 del 14 novembre 2005?
1.1
Trattasi di
danneggiamento di poca entità ai sensi dell’art. 172ter CPS?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3.
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che la parte civile, con scritto 2
maggio 2006, ha formulato dichiarazione di ricorso ed ha chiesto la motivazione
della sentenza;
considerato in fatto ed in diritto:
1.
La signora ACCU 1 abita in __________
a __________, part. n. __________ RFD. Il suo fondo confina con il mappale
part. n. __________ RFD di detto comune, corrispondente all’indirizzo di __________
e di proprietà della qui parte civile, signor CIVI 1.
Tra imputata e parte civile vi
sono da anni problemi di vicinato che rendono la loro convivenza irta di atti
giuridici.
2.
In data 22 giugno 2002 il
signor CIVI 1 ha provveduto a far posare lungo la recinzione collocata a
confine con il fondo dell’accusata, dei pannelli formati da piccole canne di bambù
parallele, fissati alla rete metallica già esistente con dei semplici pezzetti
di filo di ferro plastificato, attorcigliato su sé stesso (cfr. fotografie
allegate alla denuncia).
Lo stesso giorno, verso le ore
15:30-16:00, l’imputata, come da lei stessa ammesso, ha staccato alcuni di
questi pannelli, lasciando che essi cadessero al suolo nel terreno confinante,
dalla cui parte essi erano stati piazzati.
3.
Preso atto, unitamente
all’operaio da lui incaricato dell’installazione del bambù, che poche decine
minuti dopo aver terminato l’operazione alcuni dei pannelli erano già stati
tolti dall’imputata e sostenendo che essi erano stati così danneggiati, il
signor CIVI 1 ha, in data 11 luglio 2005, sporto denuncia penale contro
quest’ultima per titolo di danneggiamento ex art. 144 CPS.
Con decreto d’accusa del 14
novembre 2005 il Sostituto Procuratore pubblico, dopo aver esperito le
necessarie indagini, ha proposto la condanna dell’imputata ad una multa di fr.
200.
-- ritenendo adempita la fattispecie prevista dall’art. 144 CPS, per avere
intenzionalmente danneggiato dei pannelli di bambù di proprietà della parte
civile.
4.
Giusta l’art. 144 cpv. 1 CPS, è
punito con la detenzione o con la multa, chiunque deteriora, distrugge o rende
inservibile una cosa altrui o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a
favore di altri.
Trattandosi di un’infrazione di
risultato, è presupposto fondamentale per il suo adempimento l’esistenza di un
danno materiale ad un oggetto di proprietà di terze persone.
Nel caso che ci occupa, l’accusata
ha semplicemente staccato i pannelli di bambù, limitandosi ad allentare i fili
di ferro plastificato che li sostenevano, e lasciandoli cadere al suolo.
La parte civile sostiene che in
questo modo essi si siano danneggiati, ma agli atti non sussiste alcuna prova
che ciò sia realmente avvenuto. Le fotografie riportano in effetti dei pannelli
intatti, anche se appoggiati per terra. L’unico di essi che sembra, anche se in
maniera insignificante, non perfettamente livellato, è ancora attaccato alla
recinzione, quindi nella posizione in cui era stato collocato dall’operaio
della parte civile.
Va poi osservato che questo
tipo di divisori è spesso già rovinato all’acquisto.
Nemmeno i piccoli fili di ferro
plastificati sono stati rovinati, ritenuto che è stato sufficiente allentarli.
Nelle foto non si vedono neppure
pezzetti di bambù staccati dalla struttura principale.
Nono si può peraltro
intravedere un danno alla cosa, dal punto di vista penale, nel fatto che la
parte civile sia stata costretta a farli riposizionare. In effetti, per stessa
ammissione di quest’ultima, la loro installazione è semplicissima e richiede
poco tempo.
In conclusione, agli atti non
vi è alcuna prova che i pannelli in questione abbiano subito una modifica del
loro stato. La sola dichiarazione della parte civile non è certamente
sufficiente ad ammettere il danno.
5.
Di transenna va pure rilevato
che nemmeno il nesso di causalità tra l’asserito danno e l’atto rimproverato
all’imputata, è stato dimostrato. Seppur riprovevole e da biasimare, quanto
fatto dall’accusata rappresenta semplicemente uno spostamento di oggetti che
non comporta automaticamente anche il loro deterioramento. I pannelli non sono
stati lasciati cadere al suolo da un’altezza importante, ma si trovavano con il
loro lato inferiore praticamente già al livello del terreno, per cui non vi è
stata alcuna caduta rovinosa.
6.
Per tutto quanto precede, la
signora ACCU 1 deve essere prosciolta dall’accusa di danneggiamento giusta i
fatti contenuti nel decreto d’accusa qui in discussione.
Gli oneri di questa procedura
vengono posti a carico dello Stato.
visti gli art. 144 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di danneggiamento,
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa n. DA 4252/2005 del 14 novembre 2005.
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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