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Decisione

10.2005.551

manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza che obbliga la conducente proveniente in senso inverso a frenare bruscamente, provocandole un colpo di frusta

8 giugno 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 125 cpv. 1 CPS;

perseguito con

decreto d’accusa del 14 novembre 2005 n. DA 4201/2005 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1. Alla

multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere

pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata

in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

3.

La

parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente

natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP);

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 novembre 2005

dal difensore;

indetto il dibattimento 8 giugno 2006, al

quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal suo difensore, la parte

civile ed la sua patrocinatrice, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato

all’esame della parti civile ed all’audizione dei testi;

sentita la patrocinatrice della parte

civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e l’accoglimento

integrale dell’istanza di risarcimento;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito in quanto fanno difetto gli elementi

costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di lesioni colpose. Postula

inoltre la reiezione delle pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile,

poiché non era più legittimata a farlo, non essendosi opposta al decreto

d’accusa. In ogni caso, chiede il rinvio delle stesse, in quanto non sono state

rese liquide;

sentiti in replica la patrocinatrice

della parte civile ed in duplica il difensore;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di lesioni colpose per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4.

Possono

essere riconosciute e, se si in che misura, le pretese di risarcimento avanzate

dalla parte civile con istanza del 16 maggio 2006?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1.

Con decreto d’accusa del 14

novembre 2005, il Sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto colpevole di

lesioni colpose il signor ACCU 1 per avere, in data 5 agosto 2005 alle ore

11:50 circa, su via __________ a __________, nell’affrontare una manovra di

svolta a sinistra con il suo furgone Mitsubishi targato __________, omesso di

concedere la precedenza alla vettura della signora CIVI 1, regolarmente

proveniente in senso inverso, costringendola ad una brusca frenata, a seguito

della quale ella avrebbe subito un cosiddetto “colpo di frusta” alle cervicali.

L’imputato ha sempre

contestato che gli eventi si siano svolti così come descritti dalla parte

civile e fatti propri dall’accusa. In maniera conseguente egli ha quindi

interposto opposizione al decreto d’accusa il 21 novembre 2005.

2.

Le versioni delle parti sui

fatti sono completamente discordanti nei punti fondamentali per la valutazione

della punibilità del signor ACCU 1.

Secondo quanto sostenuto dalla

parte civile, ella stava circolando - alla guida della Ford Focus targata __________,

immatricolata in Italia ed intestata a suo marito __________ __________ - nell’abitato

di __________ ad una velocità massima di 40/50 km/h, proveniente dalla dogana e

diretta verso il centro del paese. Giunta all’altezza di via della __________,

inaspettatamente ed improvvisamente, si sarebbe vista tagliare la strada dal

furgone dell’imputato, che, con una manovra da lei definita “da rally” si sarebbe

intrufolato nel leggero spazio che separava la sua vettura da quella che la

precedeva. Onde evitare l’urto, la parte civile avrebbe quindi dovuto frenare repentinamente,

operazione che avrebbe comportato un contraccolpo, che a sua volta sarebbe

stato all’origine del colpo di frusta. Dal canto suo, il prevenuto, non

essendovi stata alcuna collisione, ha continuato normalmente la sua marcia su

via della __________, raggiungendo il deposito della sua ditta, situato a pochi

metri di distanza.

Dopo la frenata la signora CIVI

1.

è rimasta qualche breve istante ferma nel punto d’arresto, facendo rimarcare

il proprio disappunto azionando insistentemente l’avvisatore acustico. In seguito,

ella è ripartita verso il centro del paese, molto arrabbiata per

l’atteggiamento del conducente del furgone, con l’intento di invertire la

propria direzione di marcia e recarsi dal signor ACCU 1 per discutere

dell’accaduto direttamente con lui. Giunta sul posto ha trovato quest’ultimo

intento a lavare il veicolo con una canna dell’acqua. Ne è sorta una

discussione nell’ambito della quale la parte civile sostiene di essere stata

insultata ed addirittura annaffiata dal prevenuto.

Preso atto dell’atteggiamento

della controparte, la signora CIVI 1 si quindi recata presso il posto di

polizia di __________, dove è stata informata della possibilità di sporgere

querela. In seguito, ella si è recata a __________ per fare delle commissioni.

Laggiù è stata colta da un malore che le ha fatto perdere i sensi ed a causa del

quale ha dovuto essere ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale locale, per

esserne dimessa qualche ora più tardi. Il giorno successivo, non sentendosi

nuovamente bene, la signora si è di nuovo recata al pronto soccorso per

sottoporsi ad una visita medica, dalla quale è risultata un’evidente

contrattura dei muscoli paravertebrali cervicali, accompagnata da fotofobia e

nausea.

3.

Dal canto suo, il signor ACCU 1,

come accennato in precedenza, pur riconoscendo di essere stato alla guida del

furgone in questione, sostiene di non aver infranto alcuna norma e di non

essere all’origine delle lesioni subite dalla parte civile. In effetti, egli

asserisce di essersi messo regolarmente in preselezione e di essersi fermato in

attesa di potersi immettere su via della __________. In quel momento sulla

corsia di contromano vi era una colonna di auto, prodottasi a seguito

dell’intenso traffico, che terminava proprio all’altezza dell’imbocco di via della

__________. Una volta creatosi lo spazio necessario, quando l’auto della parte

civile si trovava ancora ad una distanza sufficiente per poter procedere in

tutta tranquillità, egli ha iniziato la manovra di svolta. In effetti, a suo

dire, la signora stava sopraggiungendo a velocità moderata e si trovava

all’altezza della macelleria, a circa 40 m di distanza, quindi ancora prima del

passaggio pedonale. Oltretutto egli sostiene che vi fosse in quel momento addirittura

un pedone che aveva già iniziato l’attraversamento, per cui ella avrebbe dovuto

fermarsi per lasciargli terminare l’operazione, cosa che però non avrebbe

fatto, proseguendo la sua marcia senza curarsi di quella persona. Inoltre, a

suo dire, la conducente era distratta e stava armeggiando con qualcosa.

Secondo la versione

dell’imputato, egli avrebbe terminato senza problemi la sua manovra, senza

costringere ad alcun tipo di frenata d’emergenza la querelante. Quando egli si

trovava già su via della __________, attratto da una serie di clacsonate

insistenti, ha potuto vedere negli specchietti retrovisori che la signora CIVI

1.

si era fermata su via __________ all’altezza della segnaletica di Stop di via

della __________ stessa. L’imputato ha asserito di non aver sentito alcuno

stridio di gomme.

Anche su quanto avvenuto in

seguito, nonostante ciò non sia oggetto della presente procedura,

l’illustrazione degli eventi del prevenuto è differente da quella della parte

civile. Egli, pur riconoscendo che sia sorta una discussione breve ma animata

tra loro, nega infatti di averla insultata o bagnata con la canna dell’acqua,

anzi, ha affermato che è stata quest’ultima piuttosto, molto arrabbiata, ad

ingiuriarlo.

4.

Il teste __________ __________, che si trovava incolonnato qualche

auto dietro all’imputato al momento in cui questi si è immesso da via __________

su via della __________, ha confermato al dibattimento che il signor ACCU 1 era

fermo in preselezione con il suo furgone e che vi era una colonna di macchine

in senso inverso. Egli non ha percepito la manovra del prevenuto come

azzardata. Non ha sentito alcuna frenata, nonostante avesse i finestrini

aperti, né ha notato segni di pneumatici sull’asfalto. Ha semplicemente visto

la signora CIVI 1 ferma all’altezza di via della __________ azionare

insistentemente l’avvisatore acustico. Egli era pure presente al momento della

discussione tra le parti ed ha sentito la donna insultare il signor ACCU 1,

mentre quest’ultimo non l’avrebbe né offesa, né bagnata, ma l’avrebbe solamente

invitata, in maniera secca e decisa, a lasciarlo in pace.

Il teste __________,

verbalizzato dagli inquirenti il 21 settembre 2005, è stato in grado di dire

solo che, trovandosi con la propria auto dietro la parte civile al momento dei

fatti, e circolando ad una velocità di 30/40 km/h, ha visto quest’ultima

frenare improvvisamente in modo brusco, tanto da indurlo a bloccare a sua volta

repentinamente il proprio veicolo per evitare di andare a sbatterle contro.

Egli ha pure affermato di avere visto da sopra la Ford della signora CIVI 1, un

tetto bianco o grigio probabilmente appartenente a un furgone, che stava

immettendosi su via della __________, ma non ha potuto dire nulla circa

l’atteggiamento dei due conducenti coinvolti nella vicenda.

L’audizione del teste __________

__________, sentito solo al dibattimento perché richiesto dalla difesa con la

motivazione che avrebbe assistito ai fatti in esame, è stata per contro

perfettamente inutile, ritenuto che egli sarebbe stato presente unicamente alla

discussione di fronte ai magazzini del signor ACCU 1.

5.

L’art. 125 cpv. 1 CPS sanziona

con la pena della detenzione o della multa chiunque, per negligenza cagiona un

danno al corpo o alla salute d’una persona.

Elementi costituenti il reato

sono quindi, dal punto di vista oggettivo, una violazione dei doveri di

diligenza da parte dell’accusato, l’esistenza di una lesione corporale della

vittima ed il rapporto di causalità tra il comportamento dell’autore e le

lesioni.

Nel caso che ci occupa i pilastri

accusatori sono molto fragili. In effetti dall’istruttoria non è emersa alcuna

prova che consenta di concludere che il signor ACCU 1 abbia infranto i suoi

doveri di diligenza nei confronti della parte civile, tagliandole la strada con

il proprio veicolo in maniera troppo azzardata e pericolosa al punto tale da

costringerla ad una frenata d’emergenza.

Le dichiarazioni della signora CIVI

1, che ha riferito di una manovra azzardata, pericolosa e spericolata,

effettuata dall’accusato senza nemmeno fermarsi in preselezione, non solo non

sono suffragate da alcun elemento probatorio, ma sono addirittura sconfessate

da quanto riferito dal teste __________. Già questo fatto, da solo, è

sufficiente per disporre il proscioglimento del signor ACCU 1 dall’accusa in

discussione.

Nemmeno la brusca frenata -

intesa in senso stretto come non può che esserlo in questo ambito e non quale

semplice frenata improvvisa - è dimostrata. Nessuno ha sentito stridere le

gomme e nessun segno è rimasto sull’asfalto (come riconosciuto sia da __________

che dalla parte civile stessa). Il teste __________ ha invero parlato di

“frenata brusca”, ma la sua deposizione non ha permesso di saperne di più, non

avendo egli fatto alcuna precisazione in merito alle modalità della stessa. Oltretutto

egli ha affermato che circolava a 30/40 km/h (30 km/h in base al principio in

dubio pro reo, per il quale si deve prendere in considerazione la versione più

favorevole all’imputato), velocità alla quale una frenata pericolosa appare

inverosimile.

6.

E’ però nell’esistenza di un

nesso causale tra il comportamento del signor ACCU 1 e le lesioni subite dalla

signora CIVI 1 che l’accusa trova il suo punto più debole.

Anzitutto si deve osservare che

non è dimostrato alcun nesso causale naturale tra la manovra di svolta ed il

colpo di frusta (tra l’altro riconosciuto dall’accusa sulla scorta di semplici

copie di certificati medici esteri, a tratti tagliate, a tratti poco leggibili

e quantomeno approssimativi). In effetti, per quanto esposto poco sopra, non

essendo dimostrato che la manovra di svolta sia stata azzardata e pericolosa,

non è possibile nemmeno concludere che essa sia all’origine della pretesa

frenata d’emergenza. La causa, come sostenuto dalla difesa, potrebbe essere

piuttosto una disattenzione della parte civile, oppure una sua reazione

immotivata, sproporzionata alle circostanze (ad esempio per un impulso di paura

senza motivo oggettivo).

Dal punto di vista del nesso

causale adeguato la connessione tra i due avvenimenti appare ancor meno

ipotizzabile: secondo il normale corso degli eventi e l’esperienza di vita una

semplice frenata a 30 km/h (ma anche a 50 km/h) con un auto munita di ABS non è

atta a provocare un colpo di frusta.

A tal proposito va inoltre

rilevato che la parte civile stessa, in sede dibattimentale, ha riconosciuto a

due riprese, su esplicita domanda, di aver irrigidito le sue braccia, posate

entrambe sul volante, prima di pigiare il freno, atto che già di per sé, in

circostanze come quelle in esame, è sufficiente ad escludere un legame diretto.

A far sorgere ulteriori dubbi

sul fatto che la lesione sia realmente sorta a causa delle manovre contestate contribuisce

la constatazione che la signora CIVI 1 si è comportata normalmente subito dopo l’asserita

mancata collisione e non ha lamentato alcun dolore alle cervicali, se non il

giorno successivo (cfr. ad es. i due verbali di pronto soccorso allegati

alla querela, nel primo dei quali, riferito al ricovero del 5 agosto 2005, si

legge “riferito di strattonamento e aggressione verbale da persona a lei

nota”, mentre solo nel secondo, del 6 agosto 2005, è stato annotato: “Riferisce

cefalea intensa dopo brusca frenata”). Neppure le persone che sono venute a

contatto con la signora in quei frangenti hanno notato qualcosa o l’hanno

sentita dolersi.

La lesione potrebbe anche

essere stata provocata da qualcosa avvenuto dopo l’incontro della parte civile

con l’imputato oppure, addirittura, esser stata preesistente.

Da chiarire vi sarebbe pure

l’eventuale influsso delle malattie, tra cui la fibromialgia, di cui soffriva a

quel tempo la querelante e la loro rilevanza nella valutazione del nesso di

causalità e di una sua eventuale interruzione. Per quanto appena esposto, però,

una simile analisi appare nella fattispecie superflua.

7.

Sulla scorta di tutto quanto

precede, in applicazione del principio in dubio pro reo, il signor ACCU 1 deve

essere prosciolto dall’accusa di lesioni colpose in relazione ai fatti

descritti nel decreto d’accusa in oggetto.

Gli oneri di questa procedura

vengono posti a carico dello Stato.

visti gli art. 125 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU

1.

dall’accusa

di:

lesioni

colpose, art. 125 cpv. 1 CPS,

per

i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 4201/2005 del 14 novembre 2005;

carica le

spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 149.00 indennità

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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