10.2005.551
manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza che obbliga la conducente proveniente in senso inverso a frenare bruscamente, provocandole un colpo di frusta
8 giugno 2006Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2005.551
Data decisione, Autorità:
08.06.2006, PRPEN
Titolo:
manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza che obbliga la conducente proveniente in senso inverso a frenare bruscamente, provocandole un colpo di frusta
LESIONE COLPOSA
art. 125 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.551
DA
4201/2005
Bellinzona
8
giugno 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di lesioni colpose,
per
avere, in data 5 agosto 2005, a __________, alla guida dell’autofurgone
Mitsubishi targato __________ su via __________ alla preselezione su via __________
omesso di concedere la precedenza alla sopraggiungente vettura prioritaria
condotta da CIVI 1, con la conseguenza che quest’ultima per evitare una
collisione procedette a una frenata, riportando quale conseguenza un cosiddetto
“colpo di frusta”;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 125 cpv. 1 CPS;
perseguito con
decreto d’accusa del 14 novembre 2005 n. DA 4201/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla
multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
3.
La
parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente
natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP);
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un
anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 novembre 2005
dal difensore;
indetto il dibattimento 8 giugno 2006, al
quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal suo difensore, la parte
civile ed la sua patrocinatrice, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato
all’esame della parti civile ed all’audizione dei testi;
sentita la patrocinatrice della parte
civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e l’accoglimento
integrale dell’istanza di risarcimento;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito in quanto fanno difetto gli elementi
costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di lesioni colpose. Postula
inoltre la reiezione delle pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile,
poiché non era più legittimata a farlo, non essendosi opposta al decreto
d’accusa. In ogni caso, chiede il rinvio delle stesse, in quanto non sono state
rese liquide;
sentiti in replica la patrocinatrice
della parte civile ed in duplica il difensore;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di lesioni colpose per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
Possono
essere riconosciute e, se si in che misura, le pretese di risarcimento avanzate
dalla parte civile con istanza del 16 maggio 2006?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1.
Con decreto d’accusa del 14
novembre 2005, il Sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto colpevole di
lesioni colpose il signor ACCU 1 per avere, in data 5 agosto 2005 alle ore
11:50 circa, su via __________ a __________, nell’affrontare una manovra di
svolta a sinistra con il suo furgone Mitsubishi targato __________, omesso di
concedere la precedenza alla vettura della signora CIVI 1, regolarmente
proveniente in senso inverso, costringendola ad una brusca frenata, a seguito
della quale ella avrebbe subito un cosiddetto “colpo di frusta” alle cervicali.
L’imputato ha sempre
contestato che gli eventi si siano svolti così come descritti dalla parte
civile e fatti propri dall’accusa. In maniera conseguente egli ha quindi
interposto opposizione al decreto d’accusa il 21 novembre 2005.
2.
Le versioni delle parti sui
fatti sono completamente discordanti nei punti fondamentali per la valutazione
della punibilità del signor ACCU 1.
Secondo quanto sostenuto dalla
parte civile, ella stava circolando - alla guida della Ford Focus targata __________,
immatricolata in Italia ed intestata a suo marito __________ __________ - nell’abitato
di __________ ad una velocità massima di 40/50 km/h, proveniente dalla dogana e
diretta verso il centro del paese. Giunta all’altezza di via della __________,
inaspettatamente ed improvvisamente, si sarebbe vista tagliare la strada dal
furgone dell’imputato, che, con una manovra da lei definita “da rally” si sarebbe
intrufolato nel leggero spazio che separava la sua vettura da quella che la
precedeva. Onde evitare l’urto, la parte civile avrebbe quindi dovuto frenare repentinamente,
operazione che avrebbe comportato un contraccolpo, che a sua volta sarebbe
stato all’origine del colpo di frusta. Dal canto suo, il prevenuto, non
essendovi stata alcuna collisione, ha continuato normalmente la sua marcia su
via della __________, raggiungendo il deposito della sua ditta, situato a pochi
metri di distanza.
Dopo la frenata la signora CIVI
1.
è rimasta qualche breve istante ferma nel punto d’arresto, facendo rimarcare
il proprio disappunto azionando insistentemente l’avvisatore acustico. In seguito,
ella è ripartita verso il centro del paese, molto arrabbiata per
l’atteggiamento del conducente del furgone, con l’intento di invertire la
propria direzione di marcia e recarsi dal signor ACCU 1 per discutere
dell’accaduto direttamente con lui. Giunta sul posto ha trovato quest’ultimo
intento a lavare il veicolo con una canna dell’acqua. Ne è sorta una
discussione nell’ambito della quale la parte civile sostiene di essere stata
insultata ed addirittura annaffiata dal prevenuto.
Preso atto dell’atteggiamento
della controparte, la signora CIVI 1 si quindi recata presso il posto di
polizia di __________, dove è stata informata della possibilità di sporgere
querela. In seguito, ella si è recata a __________ per fare delle commissioni.
Laggiù è stata colta da un malore che le ha fatto perdere i sensi ed a causa del
quale ha dovuto essere ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale locale, per
esserne dimessa qualche ora più tardi. Il giorno successivo, non sentendosi
nuovamente bene, la signora si è di nuovo recata al pronto soccorso per
sottoporsi ad una visita medica, dalla quale è risultata un’evidente
contrattura dei muscoli paravertebrali cervicali, accompagnata da fotofobia e
nausea.
3.
Dal canto suo, il signor ACCU 1,
come accennato in precedenza, pur riconoscendo di essere stato alla guida del
furgone in questione, sostiene di non aver infranto alcuna norma e di non
essere all’origine delle lesioni subite dalla parte civile. In effetti, egli
asserisce di essersi messo regolarmente in preselezione e di essersi fermato in
attesa di potersi immettere su via della __________. In quel momento sulla
corsia di contromano vi era una colonna di auto, prodottasi a seguito
dell’intenso traffico, che terminava proprio all’altezza dell’imbocco di via della
__________. Una volta creatosi lo spazio necessario, quando l’auto della parte
civile si trovava ancora ad una distanza sufficiente per poter procedere in
tutta tranquillità, egli ha iniziato la manovra di svolta. In effetti, a suo
dire, la signora stava sopraggiungendo a velocità moderata e si trovava
all’altezza della macelleria, a circa 40 m di distanza, quindi ancora prima del
passaggio pedonale. Oltretutto egli sostiene che vi fosse in quel momento addirittura
un pedone che aveva già iniziato l’attraversamento, per cui ella avrebbe dovuto
fermarsi per lasciargli terminare l’operazione, cosa che però non avrebbe
fatto, proseguendo la sua marcia senza curarsi di quella persona. Inoltre, a
suo dire, la conducente era distratta e stava armeggiando con qualcosa.
Secondo la versione
dell’imputato, egli avrebbe terminato senza problemi la sua manovra, senza
costringere ad alcun tipo di frenata d’emergenza la querelante. Quando egli si
trovava già su via della __________, attratto da una serie di clacsonate
insistenti, ha potuto vedere negli specchietti retrovisori che la signora CIVI
1.
si era fermata su via __________ all’altezza della segnaletica di Stop di via
della __________ stessa. L’imputato ha asserito di non aver sentito alcuno
stridio di gomme.
Anche su quanto avvenuto in
seguito, nonostante ciò non sia oggetto della presente procedura,
l’illustrazione degli eventi del prevenuto è differente da quella della parte
civile. Egli, pur riconoscendo che sia sorta una discussione breve ma animata
tra loro, nega infatti di averla insultata o bagnata con la canna dell’acqua,
anzi, ha affermato che è stata quest’ultima piuttosto, molto arrabbiata, ad
ingiuriarlo.
4.
Il teste __________ __________, che si trovava incolonnato qualche
auto dietro all’imputato al momento in cui questi si è immesso da via __________
su via della __________, ha confermato al dibattimento che il signor ACCU 1 era
fermo in preselezione con il suo furgone e che vi era una colonna di macchine
in senso inverso. Egli non ha percepito la manovra del prevenuto come
azzardata. Non ha sentito alcuna frenata, nonostante avesse i finestrini
aperti, né ha notato segni di pneumatici sull’asfalto. Ha semplicemente visto
la signora CIVI 1 ferma all’altezza di via della __________ azionare
insistentemente l’avvisatore acustico. Egli era pure presente al momento della
discussione tra le parti ed ha sentito la donna insultare il signor ACCU 1,
mentre quest’ultimo non l’avrebbe né offesa, né bagnata, ma l’avrebbe solamente
invitata, in maniera secca e decisa, a lasciarlo in pace.
Il teste __________,
verbalizzato dagli inquirenti il 21 settembre 2005, è stato in grado di dire
solo che, trovandosi con la propria auto dietro la parte civile al momento dei
fatti, e circolando ad una velocità di 30/40 km/h, ha visto quest’ultima
frenare improvvisamente in modo brusco, tanto da indurlo a bloccare a sua volta
repentinamente il proprio veicolo per evitare di andare a sbatterle contro.
Egli ha pure affermato di avere visto da sopra la Ford della signora CIVI 1, un
tetto bianco o grigio probabilmente appartenente a un furgone, che stava
immettendosi su via della __________, ma non ha potuto dire nulla circa
l’atteggiamento dei due conducenti coinvolti nella vicenda.
L’audizione del teste __________
__________, sentito solo al dibattimento perché richiesto dalla difesa con la
motivazione che avrebbe assistito ai fatti in esame, è stata per contro
perfettamente inutile, ritenuto che egli sarebbe stato presente unicamente alla
discussione di fronte ai magazzini del signor ACCU 1.
5.
L’art. 125 cpv. 1 CPS sanziona
con la pena della detenzione o della multa chiunque, per negligenza cagiona un
danno al corpo o alla salute d’una persona.
Elementi costituenti il reato
sono quindi, dal punto di vista oggettivo, una violazione dei doveri di
diligenza da parte dell’accusato, l’esistenza di una lesione corporale della
vittima ed il rapporto di causalità tra il comportamento dell’autore e le
lesioni.
Nel caso che ci occupa i pilastri
accusatori sono molto fragili. In effetti dall’istruttoria non è emersa alcuna
prova che consenta di concludere che il signor ACCU 1 abbia infranto i suoi
doveri di diligenza nei confronti della parte civile, tagliandole la strada con
il proprio veicolo in maniera troppo azzardata e pericolosa al punto tale da
costringerla ad una frenata d’emergenza.
Le dichiarazioni della signora CIVI
1, che ha riferito di una manovra azzardata, pericolosa e spericolata,
effettuata dall’accusato senza nemmeno fermarsi in preselezione, non solo non
sono suffragate da alcun elemento probatorio, ma sono addirittura sconfessate
da quanto riferito dal teste __________. Già questo fatto, da solo, è
sufficiente per disporre il proscioglimento del signor ACCU 1 dall’accusa in
discussione.
Nemmeno la brusca frenata -
intesa in senso stretto come non può che esserlo in questo ambito e non quale
semplice frenata improvvisa - è dimostrata. Nessuno ha sentito stridere le
gomme e nessun segno è rimasto sull’asfalto (come riconosciuto sia da __________
che dalla parte civile stessa). Il teste __________ ha invero parlato di
“frenata brusca”, ma la sua deposizione non ha permesso di saperne di più, non
avendo egli fatto alcuna precisazione in merito alle modalità della stessa. Oltretutto
egli ha affermato che circolava a 30/40 km/h (30 km/h in base al principio in
dubio pro reo, per il quale si deve prendere in considerazione la versione più
favorevole all’imputato), velocità alla quale una frenata pericolosa appare
inverosimile.
6.
E’ però nell’esistenza di un
nesso causale tra il comportamento del signor ACCU 1 e le lesioni subite dalla
signora CIVI 1 che l’accusa trova il suo punto più debole.
Anzitutto si deve osservare che
non è dimostrato alcun nesso causale naturale tra la manovra di svolta ed il
colpo di frusta (tra l’altro riconosciuto dall’accusa sulla scorta di semplici
copie di certificati medici esteri, a tratti tagliate, a tratti poco leggibili
e quantomeno approssimativi). In effetti, per quanto esposto poco sopra, non
essendo dimostrato che la manovra di svolta sia stata azzardata e pericolosa,
non è possibile nemmeno concludere che essa sia all’origine della pretesa
frenata d’emergenza. La causa, come sostenuto dalla difesa, potrebbe essere
piuttosto una disattenzione della parte civile, oppure una sua reazione
immotivata, sproporzionata alle circostanze (ad esempio per un impulso di paura
senza motivo oggettivo).
Dal punto di vista del nesso
causale adeguato la connessione tra i due avvenimenti appare ancor meno
ipotizzabile: secondo il normale corso degli eventi e l’esperienza di vita una
semplice frenata a 30 km/h (ma anche a 50 km/h) con un auto munita di ABS non è
atta a provocare un colpo di frusta.
A tal proposito va inoltre
rilevato che la parte civile stessa, in sede dibattimentale, ha riconosciuto a
due riprese, su esplicita domanda, di aver irrigidito le sue braccia, posate
entrambe sul volante, prima di pigiare il freno, atto che già di per sé, in
circostanze come quelle in esame, è sufficiente ad escludere un legame diretto.
A far sorgere ulteriori dubbi
sul fatto che la lesione sia realmente sorta a causa delle manovre contestate contribuisce
la constatazione che la signora CIVI 1 si è comportata normalmente subito dopo l’asserita
mancata collisione e non ha lamentato alcun dolore alle cervicali, se non il
giorno successivo (cfr. ad es. i due verbali di pronto soccorso allegati
alla querela, nel primo dei quali, riferito al ricovero del 5 agosto 2005, si
legge “riferito di strattonamento e aggressione verbale da persona a lei
nota”, mentre solo nel secondo, del 6 agosto 2005, è stato annotato: “Riferisce
cefalea intensa dopo brusca frenata”). Neppure le persone che sono venute a
contatto con la signora in quei frangenti hanno notato qualcosa o l’hanno
sentita dolersi.
La lesione potrebbe anche
essere stata provocata da qualcosa avvenuto dopo l’incontro della parte civile
con l’imputato oppure, addirittura, esser stata preesistente.
Da chiarire vi sarebbe pure
l’eventuale influsso delle malattie, tra cui la fibromialgia, di cui soffriva a
quel tempo la querelante e la loro rilevanza nella valutazione del nesso di
causalità e di una sua eventuale interruzione. Per quanto appena esposto, però,
una simile analisi appare nella fattispecie superflua.
7.
Sulla scorta di tutto quanto
precede, in applicazione del principio in dubio pro reo, il signor ACCU 1 deve
essere prosciolto dall’accusa di lesioni colpose in relazione ai fatti
descritti nel decreto d’accusa in oggetto.
Gli oneri di questa procedura
vengono posti a carico dello Stato.
visti gli art. 125 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU
1.
dall’accusa
di:
lesioni
colpose, art. 125 cpv. 1 CPS,
per
i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 4201/2005 del 14 novembre 2005;
carica le
spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 149.00 indennità
testi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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