10.2005.552
querela precedente i fatti in questione
12 aprile 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
10.2005.552
Data decisione, Autorità:
12.04.2006, PRPEN
Titolo:
querela precedente i fatti in questione
DIFFAMAZIONE
QUERELA
art. 28 cpv. 1 CPS
art. 173 cf. 1 CPS
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto
n.
10.2005.552
DA
4147/2005
Bellinzona
12
aprile 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, a __________, il 23
ottobre 2005, comunicando con terzi, incolpato rispettivamente reso sospetti LESA
1 e LESA 2 di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla
loro reputazione, e meglio,
per avere affermato che LESA 2,
sua precedente dipendente presso gli esercizi pubblici Snack bar __________ e __________
Pub, aveva prelevato indebitamente del denaro dalla cassa e lo aveva fatto picchiare
dal suo amico LESA 1 rispettivamente per avere affermato che LESA 1 lo aveva
picchiato;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173
CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 7 novembre
2005 n. DA 4147/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS)
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 11 novembre 2005 dal
difensore;
indetto il dibattimento 12 aprile 2006,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento poiché il suo assistito non ha commesso il fatto addebitatogli,
oltretutto sulla base di una testimonianza inaffidabile, e poiché il fatto di
cui al decreto d’accusa non è coperto dalle querele delle parti lese, entrambe
di data 18 ottobre 2005, quindi antecedenti l’evento in questione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa n. DA 4147/2005 del 7 novembre 2005?
2. In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
che il signor LESA 1, domiciliato
a __________, con invio raccomandato di data 17 ottobre 2005, ha sporto querela
penale nei confronti del signor ACCU 1 per il reato di diffamazione;
che i fatti all’origine della
querela sono stati da lui esposti nel seguente modo: “ll signor ACCU 1
attribuisce a me la colpa di quanto gli è accaduto il giorno 27 maggio 2005 e
ne parla a chiunque frequenti il suo locale. Per questo motivo mi ritengo
offeso in quanto estraneo all’accaduto”;
che, a mente del querelante, i suddetti
fatti si sarebbero svolti “dal 28 maggio 2005 a tutt’oggi in località __________”;
che la signora LESA 2, residente
a __________ (Italia) con separato invio raccomandato di medesima data, ha pure
querelato il signor ACCU 1 per diffamazione;
che i fatti all’origine della
querela sono stati da lei esposti in tale documento nel seguente modo: “Dal
giorno in cui il signor ACCU 1 è stato malmenato, da una persona a me
sconosciuta, giungono, presso il bar dove lavoro attualmente (__________Pub, __________),
persone che frequentano il pub del signor ACCU 1 (__________Pub, __________) a
riferire che lo stesso attribuiva a me e al mio ragazzo, il sig. LESA 1, la
colpa di quanto successo. Inoltre afferma che io sia una persona ignorante,
poco professionale, bugiarda e ladra; di provocare risse e istigare alla
violenza; di non essere affidabile sul lavoro restando spesso a casa per
malattia; di essere la causa di tutte le denunce a suo capo che arrivano
ultimamente”;
che, a mente della querelante,
Fatti
i suddetti fatti si sarebbero svolti “dal 28 maggio 2005 a tutt’oggi in
località __________”;
che, sulla scorta delle risultanze
dell’istruttoria formale, il Sostituto Procuratore pubblico ha emesso il
decreto d’accusa in esame, con il quale ha proposto la condanna dell’imputato
ad una multa di fr. 400.--, siccome lo ha ritenuto colpevole di diffamazione,
per avere, a __________, il 23 ottobre 2005, comunicando con un terzo,
incolpato rispettivamente reso sospetti LESA 1 e LESA 2 di condotta
disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla loro reputazione, in
particolare per avere affermato che LESA 2, sua precedente dipendente presso
gli esercizi pubblici Snack bar __________ e __________ Pub, aveva prelevato
indebitamente del denaro dalla cassa e lo aveva fatto picchiare dal suo amico LESA
1 rispettivamente per avere affermato che LESA 1 lo aveva picchiato;
che, giusta l’art. 173 cifra 1
CPS, chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona
di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua reputazione,
è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa;
che, secondo l’art. 28 cpv. 1
CPS, se un reato è punito solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può
chiedere che l’autore sia punito. Il diritto di querela si estingue decorsi tre
mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’autore del reato (art.
29 CPS);
che il giudice deve esaminare
d’ufficio la querela e la sua validità, poiché essa costituisce, per
giurisprudenza e dottrina dominante, un presupposto processuale (DTF 128 IV 81;
Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Basilea 2003, n. 67 ad art. 28 CPS,
pag. 366; Rusca/Salmina/Verda, Commento del Codice di procedura Penale
ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 68 CPP, pag. 209);
che la querela esplica il suo
effetto soltanto sullo stato di fatto realizzatosi al momento in cui è stata
inoltrata e non si estende automaticamente agli atti delittuosi che si
verificano ulteriormente. In caso di reato continuato (“Dauerdelikt”), ciò che
non si avvera però nella presente fattispecie, dove al massimo si potrebbe
parlare di ripetuta diffamazione, gli effetti della querela penale si
estendono, in linea di principio, anche ai fatti denunciati che perdurano dopo
l’inoltro della stessa (Riedo, op. cit., n. 70 ad art. 28 CPS, pag. 367 e
riferimenti ivi citati);
che nel caso in esame, a fronte
delle versioni diametralmente opposte fornite dai protagonisti, l’unica prova
neutrale a carico dell’imputato e fatta integralmente propria dall’autorità
inquirente nell’emanazione del decreto d’accusa, risulta essere la deposizione
del teste __________, il quale ha dichiarato che in data 23 ottobre 2005, verso
le 22:30, presso l’esercizio pubblico gestito dall’accusato, ha sentito
quest’ultimo proferire le affermazioni incriminate. Egli ha pure precisato
d’aver riferito questo fatto alla querelante alcuni giorni dopo e d’aver udito
soltanto in quell’occasione l’imputato parlar male della querelante (cfr. suo
verbale di interrogatorio del 28 ottobre 2005, pag. 1);
che il signor LESA 1 in sede di
interrogatorio ha dichiarato che l’agire delittuoso dell’imputato si è protratto
Considerandi
dal 28 maggio 2005 fino alla sera del 21 ottobre 2005 (cfr. suo verbale di
interrogatorio del 26 ottobre 2005, pag. 2);
che, stante quanto precede,
difetta pertanto una valida querela. In effetti, ambedue le querele sono state
inoltrate il 17 ottobre 2005, dunque prima dei fatti ascritti all’imputato con
il decreto d’accusa in oggetto, e dagli atti nemmeno risulta che i querelanti
abbiano manifestato la loro intenzione di estenderle fino al 23 ottobre 2005;
che allorquando difetta una
valida querela, il procedimento va sospeso e, tecnicamente parlando, non si
deve pronunciare un proscioglimento strictu sensu poiché il giudice non
deve emanare una decisione di merito (Riedo, op. cit., n. 71 ad art. 28 CPS,
pag. 367). La giurisprudenza cantonale ticinese ritiene che la condanna debba
essere annullata, senza che vi sia proscioglimento poiché l’intervenuta
prescrizione dell’azione penale comporta soltanto l’archiviazione del caso
(CCRP 25 novembre 2002, inc. 17.2002.59, cons. 2d). Il Tribunale federale, pur
criticato da alcuni autori, ha indicato essere ai sensi del diritto svizzero
indifferente se trattasi di proscioglimento o di procedimento interrotto,
intravvedendovi una querelle di mero carattere terminologico (DTF 80 IV
1), pur arrivando, comunque, a preferire alla pronuncia di (solo)
proscioglimento quella con la specifica indicazione della causa, e meglio della
prescrizione dell’azione penale (DTF 72 IV 48);
che, sia come sia, ciò che
conta è che l’accusato deve essere liberato dalla condanna per diffamazione;
che, visto l’esito del
procedimento, gli oneri devono essere addebitati allo Stato (art. 9 cpv. 4
CPP);
visti gli art. 173 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
diffamazione, art. 173 CPS, a
seguito di difetto di querela,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 4147/2005 del 7 novembre 2005;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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