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Decisione

10.2005.552

querela precedente i fatti in questione

12 aprile 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i suddetti fatti si sarebbero svolti “dal 28 maggio 2005 a tutt’oggi in

località __________”;

che, sulla scorta delle risultanze

dell’istruttoria formale, il Sostituto Procuratore pubblico ha emesso il

decreto d’accusa in esame, con il quale ha proposto la condanna dell’imputato

ad una multa di fr. 400.--, siccome lo ha ritenuto colpevole di diffamazione,

per avere, a __________, il 23 ottobre 2005, comunicando con un terzo,

incolpato rispettivamente reso sospetti LESA 1 e LESA 2 di condotta

disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla loro reputazione, in

particolare per avere affermato che LESA 2, sua precedente dipendente presso

gli esercizi pubblici Snack bar __________ e __________ Pub, aveva prelevato

indebitamente del denaro dalla cassa e lo aveva fatto picchiare dal suo amico LESA

1 rispettivamente per avere affermato che LESA 1 lo aveva picchiato;

che, giusta l’art. 173 cifra 1

CPS, chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona

di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua reputazione,

è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa;

che, secondo l’art. 28 cpv. 1

CPS, se un reato è punito solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può

chiedere che l’autore sia punito. Il diritto di querela si estingue decorsi tre

mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’autore del reato (art.

29 CPS);

che il giudice deve esaminare

d’ufficio la querela e la sua validità, poiché essa costituisce, per

giurisprudenza e dottrina dominante, un presupposto processuale (DTF 128 IV 81;

Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Basilea 2003, n. 67 ad art. 28 CPS,

pag. 366; Rusca/Salmina/Verda, Commento del Codice di procedura Penale

ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 68 CPP, pag. 209);

che la querela esplica il suo

effetto soltanto sullo stato di fatto realizzatosi al momento in cui è stata

inoltrata e non si estende automaticamente agli atti delittuosi che si

verificano ulteriormente. In caso di reato continuato (“Dauerdelikt”), ciò che

non si avvera però nella presente fattispecie, dove al massimo si potrebbe

parlare di ripetuta diffamazione, gli effetti della querela penale si

estendono, in linea di principio, anche ai fatti denunciati che perdurano dopo

l’inoltro della stessa (Riedo, op. cit., n. 70 ad art. 28 CPS, pag. 367 e

riferimenti ivi citati);

che nel caso in esame, a fronte

delle versioni diametralmente opposte fornite dai protagonisti, l’unica prova

neutrale a carico dell’imputato e fatta integralmente propria dall’autorità

inquirente nell’emanazione del decreto d’accusa, risulta essere la deposizione

del teste __________, il quale ha dichiarato che in data 23 ottobre 2005, verso

le 22:30, presso l’esercizio pubblico gestito dall’accusato, ha sentito

quest’ultimo proferire le affermazioni incriminate. Egli ha pure precisato

d’aver riferito questo fatto alla querelante alcuni giorni dopo e d’aver udito

soltanto in quell’occasione l’imputato parlar male della querelante (cfr. suo

verbale di interrogatorio del 28 ottobre 2005, pag. 1);

che il signor LESA 1 in sede di

interrogatorio ha dichiarato che l’agire delittuoso dell’imputato si è protratto

Considerandi

dal 28 maggio 2005 fino alla sera del 21 ottobre 2005 (cfr. suo verbale di

interrogatorio del 26 ottobre 2005, pag. 2);

che, stante quanto precede,

difetta pertanto una valida querela. In effetti, ambedue le querele sono state

inoltrate il 17 ottobre 2005, dunque prima dei fatti ascritti all’imputato con

il decreto d’accusa in oggetto, e dagli atti nemmeno risulta che i querelanti

abbiano manifestato la loro intenzione di estenderle fino al 23 ottobre 2005;

che allorquando difetta una

valida querela, il procedimento va sospeso e, tecnicamente parlando, non si

deve pronunciare un proscioglimento strictu sensu poiché il giudice non

deve emanare una decisione di merito (Riedo, op. cit., n. 71 ad art. 28 CPS,

pag. 367). La giurisprudenza cantonale ticinese ritiene che la condanna debba

essere annullata, senza che vi sia proscioglimento poiché l’intervenuta

prescrizione dell’azione penale comporta soltanto l’archiviazione del caso

(CCRP 25 novembre 2002, inc. 17.2002.59, cons. 2d). Il Tribunale federale, pur

criticato da alcuni autori, ha indicato essere ai sensi del diritto svizzero

indifferente se trattasi di proscioglimento o di procedimento interrotto,

intravvedendovi una querelle di mero carattere terminologico (DTF 80 IV

1), pur arrivando, comunque, a preferire alla pronuncia di (solo)

proscioglimento quella con la specifica indicazione della causa, e meglio della

prescrizione dell’azione penale (DTF 72 IV 48);

che, sia come sia, ciò che

conta è che l’accusato deve essere liberato dalla condanna per diffamazione;

che, visto l’esito del

procedimento, gli oneri devono essere addebitati allo Stato (art. 9 cpv. 4

CPP);

visti gli art. 173 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

diffamazione, art. 173 CPS, a

seguito di difetto di querela,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. DA 4147/2005 del 7 novembre 2005;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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