Lexipedia

Decisione

10.2005.553

circolazione in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.24 - max 1.66 grammi per mille)

27 aprile 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti, ma ritiene che le sanzioni sia detentiva che pecuniaria siano

eccessive, in considerazione della sua precaria situazione economica;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore

colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d'accusa n. DA 4125/2005 del 7 novembre 2005?

Considerandi

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti a __________

il 17 settembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

4125/2005 del 7 novembre 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 75

(settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo

di prova di 4 (quattro) anni;

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione ,

Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 1000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster