10.2005.553
circolazione in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.24 - max 1.66 grammi per mille)
27 aprile 2006Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.553
Data decisione, Autorità:
27.04.2006, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.24 - max 1.66 grammi per mille)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.553
DA
4125/2005
Bellinzona
27
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura
Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.24 -
max. 1.66 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato per analogo
reato;
fatti avvenuti a __________ il
17 settembre 2005;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 7 novembre
2005 n. DA 4125/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.--
(milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 19 novembre 2005
dall’accusato;
indetto il dibattimento 27 aprile 2006,
al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato
a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale non contesta
Fatti
i fatti, ma ritiene che le sanzioni sia detentiva che pecuniaria siano
eccessive, in considerazione della sua precaria situazione economica;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa n. DA 4125/2005 del 7 novembre 2005?
Considerandi
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 17 settembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
4125/2005 del 7 novembre 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione ,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster