10.2005.554
velocità eccessiva nell'abitato (80 Km/h invece di 50 Km/h); in dubio pro reo
16 maggio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.554
Data decisione, Autorità:
16.05.2006, PRPEN
Titolo:
velocità eccessiva nell'abitato (80 Km/h invece di 50 Km/h); in dubio pro reo
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.554
DA
4233/2005
Bellinzona
16
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con il motoveicolo Suzuki targato __________
alla velocità di 80 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
31 agosto 2005;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a
cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 14 novembre
2005 n. DA 4233/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 700.--
(settecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 novembre 2005 dal
difensore;
indetto il dibattimento 16 maggio 2006,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento, rilevando come sia ampiamente dimostrato che la persona ripresa
nella foto del radar non sia l’imputato. In effetti egli ha una Suzuki, mentre
la moto della foto è una Yamaha; inoltre il suo casco è di marca __________ e
non __________, la sua giacca da moto è completamente diversa da quella
dell’individuo ripreso e, contrariamente a quest’ultimo, il prevenuto non porta
occhiali da vista. Egli illustra infine come anche da un punto di vista
temporale, uno scambio di persona sia più che verosimile, in una situazione
frenetica come quella di un blocco radar;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 4233/2005 del
14.
novembre 2005?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate la tassa
e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del
principio in dubio pro reo;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di grave infrazione
alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA
4233/2005 del 14 novembre 2005;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 180.00 testi
fr. 180.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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