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Decisione

10.2005.554

velocità eccessiva nell'abitato (80 Km/h invece di 50 Km/h); in dubio pro reo

16 maggio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

31 agosto 2005;

reato previsto dall’art. 90

cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a

cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito con decreto d’accusa del 14 novembre

2005 n. DA 4233/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 700.--

(settecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 21 novembre 2005 dal

difensore;

indetto il dibattimento 16 maggio 2006,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione dei testi;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento, rilevando come sia ampiamente dimostrato che la persona ripresa

nella foto del radar non sia l’imputato. In effetti egli ha una Suzuki, mentre

la moto della foto è una Yamaha; inoltre il suo casco è di marca __________ e

non __________, la sua giacca da moto è completamente diversa da quella

dell’individuo ripreso e, contrariamente a quest’ultimo, il prevenuto non porta

occhiali da vista. Egli illustra infine come anche da un punto di vista

temporale, uno scambio di persona sia più che verosimile, in una situazione

frenetica come quella di un blocco radar;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 4233/2005 del

14.

novembre 2005?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4.

A chi vanno caricate la tassa

e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e

3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del

principio in dubio pro reo;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di grave infrazione

alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA

4233/2005 del 14 novembre 2005;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 180.00 testi

fr. 180.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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