10.2005.558
insulto "terrone di merda"; minaccia "ti gonfio io"
4 maggio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.558
Data decisione, Autorità:
04.05.2006, PRPEN
Titolo:
insulto "terrone di merda"; minaccia "ti gonfio io"
INGIURIA
MINACCIA
art. 177 cpv. 1 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.558
DA
4162/2005
Bellinzona
4
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________ il
27 aprile 2005, colpito intenzionalmente con un pugno al volto ed un pugno al
torace CIVI 1, provocandogli le lesioni di cui ai certificati del 27 aprile
2005 e 2 maggio 2005 della __________, agli atti;
2. ingiuria,
per avere, nelle medesime
circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, offeso l’onore di i tacciandolo
di “terrone di merda”;
3. minaccia,
per avere, nelle medesime
circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, incusso spavento a CIVI 1 con la
frase “ti gonfio io”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli art. 123
cifra 1, 177 e 180 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 68 cpv. 1 CPS
perseguito con decreto d’accusa del 9 novembre
2005 n. DA 4162/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 600.--
(seicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre)
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49 cifra 3 CPS).
2. Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 24 novembre 2005
dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 maggio 2006, al
quale ha partecipato l’imputato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all’audizione del teste;
sentito l'accusato, il quale chiede il
proscioglimento da tutti i capi di imputazione per non aver commesso i fatti
addebitatigli;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
1.2. Ingiuria,
1.3 Minaccia,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 68, 123 cifra 1, 177,
180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. ingiuria, art. 177 CPS,
per avere, a Lugano il 27
aprile 2005, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “terrone di merda”;
Considerandi
2.
minaccia, art. 180 CPS,
per avere, nelle medesime
circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, incusso spavento a CIVI 1
minacciandolo di passare a vie di fatto se non avesse spostato il suo furgone;
e lo proscioglie dall’accusa di lesioni semplici,
art. 123 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti al punto
n. 1 del decreto d’accusa n. DA 4162/2005 del 9 novembre 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 400.--
(quattrocento);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 40.00 indennità
teste
fr. 690.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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