10.2005.559
Non chiamare la polizia a seguito di un incidente e assunzione di alcool dopo l'incidente
12 aprile 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2005.559
Data decisione, Autorità:
12.04.2006, PRPEN
Titolo:
Non chiamare la polizia a seguito di un incidente e assunzione di alcool dopo l'incidente
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.559
DA
4441/2005
Bellinzona
12
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l’autovettura Nissan targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza
(alcolemia: min. 2.25 - max 2.85 grammi per mille), malgrado fosse già stato
condannato nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 1.80 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________
il 23 luglio 2005;
reato previsto dall’art.
91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di
guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua
sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti;
fatti avvenuti a __________
il 23 luglio 2005;
reato previsto dall’art.
90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e
2, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
3. inosservanza dei doveri
in caso d'infortunio,
per aver abbandonato il luogo
dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in
specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio
la polizia;
fatti avvenuti a __________
il 23 luglio 2005;
reato previsto dall’art.
92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 21 novembre
2005 n. DA 4441/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 800.--
(ottocento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l’avvertenza che
la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il __________ (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 23 novembre 2005 del
difensore;
indetto il dibattimento 12 aprile 2006,
al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettato all’imputato un’eventuale condanna
ex art. 91a cpv. 1 LCStr, in luogo della guida in stato di inattitudine;
sentito il difensore, il quale non
contesta i reati di infrazione alle norme della circolazione e di inosservanza
ai doveri in caso di infortunio. Egli chiede per contro, in virtù del principio
in dubio pro reo, il proscioglimento dal capo di imputazione di guida in stato
di inattitudine, in quanto agli atti non vi sono prove che fosse in stato di
ubriachezza al momento dell’incidente. In conclusione il legale postula una
massiccia riduzione della pena detentiva e il mantenimento della sospensione
condizionale della precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida
in stato di inattitudine, subordinatamente elusione di provvedimenti per
accertare per accertate l’incapacità alla guida,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
1.3 Inosservanza
dei doveri in caso di infortunio,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 4441/2005
del 21 novembre 2005?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. Deve
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il __________ dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92
cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP;
39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,
per avere, a __________,
in data 23 luglio 2005, intenzionalmente sorbito un’imprecisata quantità di
bevande alcoliche dopo essere incorso in un incidente della circolazione e
dovendo presumere che sarebbe stato sottoposto agli esami per l’accertamento
del tasso alcolemico, eludendo così lo scopo di tali provvedimenti;
Considerandi
2.
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC,
per avere, a __________,
in data 23 luglio 2005, circolando nello stato psico-fisico surriferito,
negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente
sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e
la relativa segnaletica ivi esistenti;
3.
inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3
LCStr,
per avere, a __________,
in data 23 luglio 2005, abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza
osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare
immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 800.--
(ottocento);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti il __________ dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, ma
ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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