10.2005.565
Omesso di versare gli alimenti per i figli per un importo di fr. 109'106.45 per il periodo 01.06.1997- 30.11.2003
30 luglio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.565
Data decisione, Autorità:
30.07.2007, PRPEN
Titolo:
Omesso di versare gli alimenti per i figli per un importo di fr. 109'106.45 per il periodo
01.06.1997- 30.11.2003
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.565
DA
4204/2005
Bellinzona
30
luglio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con il
segretario Mattia Pontarolo per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per avere omesso, benché ne
avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per
essi all’ufficio del CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati
con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura
di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il
periodo 01.06.1997 – 30.11.2003;
fatti avvenuti a __________
durante il periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217
CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 14 novembre
Fatti
2005 n. 4204/2005 del che propone la condanna:
1.
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte civile CIVI 1, servizio ricuperi, dell'importo
di fr. 109'106.45, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 200.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41
cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 25/28 novembre 2005;
indetto il dibattimento 30 luglio 2007,
al quale, , non si è presentato, senza peraltro aver richiesto alcun rinvio o
fornito una giustificazione ai sensi dell’art. 229 CPP e malgrado egli sia
stato correttamente citato mediante ordinanza 9/11 luglio 2007 (cfr. verifica postale
LSI __________), la quale è stata intimata l’11 luglio 2007, pervenuta il
giorno successivo a __________ e trasmessa al nuovo domicilio di __________ il 13
luglio 2007, giorno in cui la citazione è stata formalmente notificata
all’accusato; il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la
conferma del decreto d'accusa; la parte civile, , rappr. dalla sig.ra __________,
si è regolarmente presentata al processo;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma dell’importo di fr. 109106.45 come a conteggio 21 novembre 2003
agli atti del Ministero pubblico, indicato nel decreto di accusa;
posti a giudizio, con il consenso della
parte civile, i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1, , autore colpevole
di trascuranza degli obblighi di mantenimento, reato previsto dall’art. 217
cpv. 1 CPS,
per avere
omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di
prestare ai figli e per essi all’ufficio CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari,
gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario
assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per
complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003?
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di condanna a una pena
privativa della libertà, a una pena pecuniaria o a lavori di pubblica utilità,
può essergli accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena?
Se sì per quale lasso di tempo?
4.
La pena deve essere iscritta a
casellario giudiziale?
5.
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile, e se sì in quale misura?
6.
A chi il carico delle spese di
giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 ss., 34 ss., 42 ss.,
47.
ss., 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di trascuranza
degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP,
per avere omesso, benché ne
avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per
essi all’ufficio CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati
con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura
di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il
periodo 01.06.1997 – 30.11.2003;
condanna ACCU
1.
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr.
4500.00
(quattromilacinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 600.00
(seicento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al versamento alla parte
civile Ufficio CIVI 1, dell'importo di fr. 109'106.45, a titolo di risarcimento
(art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT);
4.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento).
Comunica che la condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
369.
CP.
Le parti sono state avvertite del
loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e
del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della
sentenza.
Il condannato può solo
ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Il condannato è stato avvertito della sua facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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