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Decisione

10.2005.565

Omesso di versare gli alimenti per i figli per un importo di fr. 109'106.45 per il periodo 01.06.1997- 30.11.2003

30 luglio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. 4204/2005 del che propone la condanna:

1.

Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte civile CIVI 1, servizio ricuperi, dell'importo

di fr. 109'106.45, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 200.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41

cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 25/28 novembre 2005;

indetto il dibattimento 30 luglio 2007,

al quale, , non si è presentato, senza peraltro aver richiesto alcun rinvio o

fornito una giustificazione ai sensi dell’art. 229 CPP e malgrado egli sia

stato correttamente citato mediante ordinanza 9/11 luglio 2007 (cfr. verifica postale

LSI __________), la quale è stata intimata l’11 luglio 2007, pervenuta il

giorno successivo a __________ e trasmessa al nuovo domicilio di __________ il 13

luglio 2007, giorno in cui la citazione è stata formalmente notificata

all’accusato; il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la

conferma del decreto d'accusa; la parte civile, , rappr. dalla sig.ra __________,

si è regolarmente presentata al processo;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentita la parte civile, la quale chiede

la conferma dell’importo di fr. 109106.45 come a conteggio 21 novembre 2003

agli atti del Ministero pubblico, indicato nel decreto di accusa;

posti a giudizio, con il consenso della

parte civile, i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1, , autore colpevole

di trascuranza degli obblighi di mantenimento, reato previsto dall’art. 217

cpv. 1 CPS,

per avere

omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di

prestare ai figli e per essi all’ufficio CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari,

gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario

assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per

complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003?

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di condanna a una pena

privativa della libertà, a una pena pecuniaria o a lavori di pubblica utilità,

può essergli accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena?

Se sì per quale lasso di tempo?

4.

La pena deve essere iscritta a

casellario giudiziale?

5.

Devono essere riconosciute le

pretese della parte civile, e se sì in quale misura?

6.

A chi il carico delle spese di

giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 12 ss., 34 ss., 42 ss.,

47.

ss., 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di trascuranza

degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP,

per avere omesso, benché ne

avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per

essi all’ufficio CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati

con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura

di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il

periodo 01.06.1997 – 30.11.2003;

condanna ACCU

1.

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr.

4500.00

(quattromilacinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 600.00

(seicento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al versamento alla parte

civile Ufficio CIVI 1, dell'importo di fr. 109'106.45, a titolo di risarcimento

(art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT);

4.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento).

Comunica che la condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

369.

CP.

Le parti sono state avvertite del

loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e

del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della

sentenza.

Il condannato può solo

ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Il condannato è stato avvertito della sua facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 1100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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