Lexipedia

Decisione

10.2005.567

velocità 120/125 Km/h malgrado il vigente limite 80 Km/h, perdita della padronanza del vicolo

29 marzo 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. 4382/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 45

(quarantacinque) giorni di detenzione, da espiare.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 600.--,

tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa

deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal __________ il __________, ma ne

prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 25 novembre 2005;

indetto il

dibattimento in data 29 marzo 2007, al quale ha presenziato l’accusato

assistito dal suo patrocinatore;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale ha posto l’accento sul fatto che l’accusato è una persona

seria, studiosa e che sta terminando con profitto la propria formazione.

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti di cui al decreto

d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Deve essere concesso il

beneficio della condizionale?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta)

giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal __________ il __________?

5.

Deve essere prolungato il

periodo di prova per la sospensione condizionale di cui al quesito n. 4?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

7.

L’eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà

avvenirne la cancellazione?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti 90 cifra 2 LCStr. in rel. con

gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1

e 2 ONC 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4382/2005

del 21 novembre 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.--(trenta), per un totale di fr. 600.--

(seicento);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

§ in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata

nei confronti di ACCU 1 dal __________ il __________, ma ne prolunga di 1 (uno)

anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 800.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster