10.2005.567
velocità 120/125 Km/h malgrado il vigente limite 80 Km/h, perdita della padronanza del vicolo
29 marzo 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.567
Data decisione, Autorità:
29.03.2007, PRPEN
Titolo:
velocità 120/125 Km/h malgrado il vigente limite 80 Km/h, perdita della padronanza del vicolo
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.567
DA
4382/2005
Bellinzona
29
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso da: Avv. DI 1,),
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________
alla velocità da lui stesso ammessa in circa 120/125 Km/h. malgrado il vigente
limite di 80 Km/h., perdendo poi negligentemente la padronanza di guida
cozzando conseguentemente contro lo spartivia centrale e la barriera protettiva
laterale;
fatti avvenuti il __________ a __________,
sul tratto semi-autostradale della __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1
LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 21 novembre
Fatti
2005 n. 4382/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione, da espiare.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 600.--,
tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa
deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal __________ il __________, ma ne
prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
4.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 25 novembre 2005;
indetto il
dibattimento in data 29 marzo 2007, al quale ha presenziato l’accusato
assistito dal suo patrocinatore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale ha posto l’accento sul fatto che l’accusato è una persona
seria, studiosa e che sta terminando con profitto la propria formazione.
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti di cui al decreto
d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
Deve essere concesso il
beneficio della condizionale?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal __________ il __________?
5.
Deve essere prolungato il
periodo di prova per la sospensione condizionale di cui al quesito n. 4?
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
7.
L’eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà
avvenirne la cancellazione?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti 90 cifra 2 LCStr. in rel. con
gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1
e 2 ONC 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4382/2005
del 21 novembre 2005.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.--(trenta), per un totale di fr. 600.--
(seicento);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata
nei confronti di ACCU 1 dal __________ il __________, ma ne prolunga di 1 (uno)
anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 800.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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