10.2005.568
Comunicazione a terze persone di fatti che ledono l'onore di una persona
15 aprile 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
10.2005.568
Data decisione, Autorità:
15.04.2008, PRPEN
Titolo:
Comunicazione a terze persone di fatti che ledono l'onore di una persona
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.568
DA
4142/2005
Bellinzona
5
aprile 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di
1. ripetuta diffamazione,
1.1. per avere a Milano e Lugano, l’8
aprile 2004, comunicando con terzi, accusato l’avv. CIVI 1 di condotta
disonorevole, rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di lui
reputazione, e meglio per avere, nella lettera 8 aprile 2004 inviata agli studi
legali di Lugano e Milano dell’avv. CIVI 1, al Presidente dell’Ordine degli Avvocati
del Cantone Ticino, alla Commissione di disciplina dell’Ordine degli Avvocati
del Cantone Ticino e all’avv. DI 1, affermato che l’avv. CIVI 1, suo precedente
patrocinatore, nell’aver trattenuto illegalmente un dossier titoli e della
documentazione da lui precedentemente consegnatagli, lo aveva “calpestato” con
un comportamento di stampo mafioso;
1.2. per avere a Milano, Lugano,
Chiasso e Lugano, il 27 aprile 2004, comunicando con terzi, accusato l’avv. CIVI
1 di condotta disonorevole, rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere
alla di lui reputazione, e meglio per avere, nella lettera 27 aprile 2004
inviata al Presidente della Commissione di disciplina dell’Ordine degli
Avvocati, al Presidente dell’Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, al
Ministero Pubblico del Cantone Ticino, all’avv. __________ e all’avv. DI 1,
accusato l’avv. CIVI 1, suo precedente patrocinatore, di essersi comportato in
modo criminoso in suo danno;
1.3. per avere a Milano e Lugano, il
3 agosto 2004, comunicando con terzi, accusato l’avv. CIVI 1 di condotta disonorevole,
rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione, e
meglio per avere, nella lettera 3 agosto 2004 inviata agli studi legali
dell’avv. CIVI 1 di Milano e di Lugano, alla Commissione di disciplina
dell’Ordine degli Avvocati e all’avv. DI 1, affermato che le note di onorario
(parcelle) inviategli dall’avv. CIVI 1 erano state emesse ad arte quale atto di
rappresaglia nei suoi confronti;
reato previsto dall’art. 173 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 7 novembre
2005 n. 4142/2005 del Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 che propone
la condanna:
1. Alla multa di fr. 1'200.--.
2. Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 8 novembre 2005;
indetto il dibattimento 5 aprile 2006, al
quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, la parte civile
e i patrocinatori di quest’ultima;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile,
il quale chiede la conferma del decreto di accusa e protesta fr. 1'209,40.- a
titolo di ripetibili;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento, rispettivamente l’esenzione dalla pena per il suo assistito e
produce agli atti l’arringa con annessa la distinta dei documenti prodotti
all’udienza;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di
ripetuta diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena, sulle spese e sulle
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. Tra ACCU 1 e
l’avvocato CIVI 1 era in essere già nel 2002 un rapporto contrattuale di mandato
per la trattazione di alcune pratiche legali.
Detto rapporto tra le
parti - di cui si dirà per quanto necessario in seguito - è stato risolto unilateralmente
dall’avvocato CIVI 1 nel corso dell’estate del 2003.
A seguito dell’interruzione del
mandato di cui sopra, che ha dato origine tra l’altro a una contestazione per
quanto attiene la remunerazione delle prestazioni effettuate dal legale, ACCU 1
ha in particolare scritto a tre riprese - in data 8, 27 aprile e 3 agosto 2004
- delle lettere che hanno dato luogo alla querela penale dell’avvocato CIVI 1
(cfr. act C, doc. 1) e al relativo complemento (cfr. act D, doc. 1).
2. Per questi ultimi
episodi il Sostituto Procuratore pubblico, con decreto di accusa del 7 novembre
2005, ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di ripetuta diffamazione per avere,
comunicando con terzi, accusato l’avvocato CIVI 1 di condotta disonorevole,
rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione.
3. Per l’art. 173 cpv. 1 CP
chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di
condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di
lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a
querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.
4. Nell’evenienza concreta,
onde potere statuire sul reato imputato a ACCU 1, occorre verificare se gli
scritti menzionati adempiono i presupposti dell’art. 173 CP.
Oggetto
della protezione penale
è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare
(DTF 119 IV 47, 117 IV 28 consid. 2c); in tal senso ricade l’onore personale,
la reputazione e il sentimento di essere uomo d’onore, di comportarsi secondo
le regole e gli usi riconosciuti (DTF 117 IV 28 consid. 2c, 116 IV 96 consid.
2, 105 IV 112 consid. 1; CORBOZ, La
diffamation, SJ 1992, pag. 631 seg.).
Espressioni che possono
screditare qualcuno, ad esempio nella considerazione professionale e politica,
non sono offensive dell’onore, salvo che la critica desti l’impressione o anche
solo il sospetto che alla vittima manchino delle qualità di carattere che la
fanno apparire degna di rispetto (DTF 119 IV 47, 117 IV 29 consid. 2c con
rifrimenti). Perché vi sia diffamazione occorre un’allegazione di fatto e non
semplicemente un giudizio di valore; in proposito un testo deve essere
analizzato non soltanto in funzione delle espressioni utilizzate, prese
separatamente, ma anche secondo il senso generale che traspare dal suo insieme.
4.1. La lettera dell’8 aprile
2004 (cfr. act C, doc. 1, allegato E) ha avuto quali destinatari, oltre
all’avv. CIVI 1, anche il patrocinatore di ACCU 1, avvDI 1, il presidente
dell’Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, avv. __________, e infine la
Commissione di disciplina dell’Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino; di
conseguenza è pacifico - e del resto non è stato nemmeno contestato
espressamente al dibattimento (cfr. arringa della difesa allegata al verbale
del dibattimento 5 aprile 2006) - che in casu si è di fronte a una
comunicazione a terzi.
Il diritto svizzero è
applicabile dal momento che il reato è stato commesso in territorio elvetico,
essendo i destinatari citati residenti nel Canton Ticino.
Nello scritto si legge in
particolare che ” [...] confermandole l’illegittimità della detenzione delle
documentazioni di cui sopra [...]” e “in mancanza di un immediato
trasferimento del dossier titoli, in deposito presso il Suo conto clienti, che
viene trattenuto dalla sua persona contro la mia volontà e dei
documenti sopra elencati che potrebbero pregiudicare gravemente l’imminente
azione di merito, la informo che, in tal caso, la riterrò personalmente
responsabile di eventuali danni che dovessi sopportare. La invito pertanto
entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente ad eseguire quanto qui
richiesto. Se crede che le conclusioni poste dal Vostro Ordine professionale e
dalla Commissione Disciplinare la legittimino in qualche misura, credo stia
facendo un grosso errore avendole già archiviate nel giusto reparto del mio
ufficio. Non intendo, pertanto, lasciarmi calpestare dal suo “partenopeo”
comportamento e nell’attesa immediata, che lo studio CIVI 1 riceva quanto
sopra richiesto, o se lo riterrà opportuno, eventuali azioni a mio carico, che
non temo assolutamente, concludo la presente” (cfr. act C, doc. 1, allegato
E, sottolineature non in grassetto nostre).
Dagli atti non si evince solo che
la documentazione e il dossier titoli non sono stati trattenuti illecitamente, cioè
in modo contrario alla legge, contro la volontà dell’accusato, bensì anche che
quest’ultimo addirittura sapesse che faceva affermazioni non corrispondenti
alla realtà.
Tale conclusione emerge inequivocabilmente
dalla Decisione della Commissione di Disciplina dell’Ordine degli Avvocati che
fa riferimento a una sua comunicazione all’accusato avvenuta il 22 marzo 2004,
cioè una quindicina di giorni prima dell’invio della lettera qui in esame (cfr.
act C, doc. 3, in particolare pag. 1 in fondo e 2).
Indipendentemente dalle
considerazioni espresse ACCU 1, dopo aver parlato di intenzionale mancata
riconsegna di documenti, di detenzione illecita degli stessi e di trattenuta
contro la sua volontà, conclude la lettera dell’8 aprile 2004 affermando che
non intende lasciarsi calpestare dal comportamento partenopeo dell’avvocato CIVI
1.
A mente di questo giudice tale
espressione è stata inserita per mettere in cattiva luce la parte civile in
quanto, dal contesto di tutto lo scritto, un terzo non poteva in buona fede capire
null’altro e nemmeno interpretare diversamente le esternazioni dell’accusato.
Del resto la locuzione citata non era giustificata né da un interesse pubblico,
né da altro motivo sufficiente a norma dell’art. 173 cifra 3 CP, ma era dettata
solo dalla volontà di fare maldicenza; l’accusato aveva infatti altre possibilità
per contestare, senza spingersi oltre il lecito, l’operato del legale.
Abbondanzialmente - anche se la
questione non è oggetto del decreto di accusa in esame, dal momento che non è
stata sporta querela - si segnala come già in una precedente occasione l’accusato
ha agito in modo analogo, tant’è che la stessa Commissione di disciplina dell’Ordine
degli Avvocati giunge ad affermare che da uno scritto di ACCU 1 del 31 dicembre
2003 indirizzato al __________ “traspare evidente l’intento di porre in
cattiva luce l’avv. CIVI 1 e il suo operato di fronte a terzi, con fini che non
possono essere protetti” (cfr. ibidem, pag. 3 in fine).
La giustificazione di ACCU 1 - espressa
davanti al magistrato in corso di istruttoria e emersa altresì al dibattimento
- secondo cui con il termine partenopeo intendeva un comportamento
folcloristico (cfr. act C, doc. 10, verbale di interrogatorio del 26 ottobre
2004, pag. 3) non è per nulla credibile, a maggior ragione se accostata al
termine “calpestare” e se inserita nel quadro dello scritto in esame.
Nulla muta il fatto, peraltro
non forzatamente noto ad un lettore terzo e nemmeno desumibile dal testo, che
l’avvocato CIVI 1 sembrerebbe avere origini napoletane o quantomeno essere assiduo
frequentatore della Campania (act C, doc. 10, verbale di interrogatorio del 26
ottobre 2004, pag. 3).
Fatti
I termini utilizzati
dall’accusato non costituiscono un mero giudizio di valore e nulla hanno a che
vedere con la sfera professionale del legale; essi costituiscono piuttosto un cosiddetto
“gemischtes Werturteil” (cfr. RICKLIN: in
Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2003, nota 35 ad art. 173 CP), un giudizio
cioè legato perlomeno parzialmente ad un’allegazione di fatto dal chiaro
significato che discredita di fronte a terzi l’agire e la reputazione di CIVI 1,
il cui operato è parificato a un comportamento di stampo mafioso o, meglio,
malavitoso.
Di conseguenza non possono che
esser interpretati in senso dispregiativo, ledendo in tal modo l’onore della
parte civile.
Dal profilo soggetivo l’accusato
ha adempiuto il reato dal momento che ha agito con il proposito di screditare
l’onore della parte civile tramite la sua comunicazione a terze persone.
4.2. La lettera del 24 aprile
2004 (cfr. act D, doc. 1, allegato G) ha avuto quali destinatari il
patrocinatore di ACCU 1, avv. DI 1, il presidente dell’Ordine degli Avvocati
del Cantone Ticino, avv. __________, il presidente della Commissione di
disciplina degli Avvocati, avv. __________, l’avv. __________ e il Ministero
pubblico; è pertanto pacifico che anche nell’evenienza concreta si è di fronte
a una comunicazione a terzi.
Il diritto Svizzero è applicabile
per i motivi già esposti in precedenza (cfr. supra, consid. 4.1).
Nel concludere la lettera
menzionata ACCU 1 afferma di non credere “allo stato dei fatti di
aggiungere, in questa sede, dettagli e/o considerazioni, ma per buon senso,
logica, onore e rispetto, non posso subire, a mio giudizio, una tale
condizione, che già da tempo sospettavo essere premeditata e a mio giudizio
“criminosa” ai miei danni [...] (cfr. ibidem, sottolineature nostre).
Un terza persona che legge lo
stralcio di cui sopra non può che ricavare una connotazione fortemente negativa
dell’operato di CIVI 1.
Non vi era alcuna necessità, né
vi erano motivi validi per aggiungere l’esternazione relativa alla
premeditazione “criminosa ai miei danni”, ritenuto come nel testo l’accusato
descrive in modo dettagliato il rapporto contrattuale avuto con la parte civile
con particolare riferimento alla contestazione per le prestazioni effettuate e alla
remunerazione richiesta da quest’ultima; il contenzioso in corso non lo
autorizzava certo ad esprimersi in questi termini.
Alla luce delle considerazioni
espresse il tenore del passaggio riportato, il cui fine non può essere protetto
dall’ordinamento giuridico, è lesivo dell’onore di CIVI 1 poiché dal contesto non
si poteva capire null’altro e nemmeno interpretare diversamente l’affermazione dell’accusato,
tanto più che ACCU 1 ribadisce le sue convinzioni e in particolare che l’agire
di CIVI 1 era criminoso anche davanti al magistrato inquirente in corso di
istruttoria (act C, doc. 10, verbale di interrogatorio del 26 ottobre 2004,
pag. 4).
La terminologia utilizzata
dall’accusato non costituisce un mero giudizio di valore e non si limita a
valutazioni sulla sfera professionale del legale; pertanto, dal momento che
discredita di fronte a terzi l’agire e la reputazione di CIVI 1, la fattispecie
di diffamazione è adempiuta dal profilo oggettivo ai sensi di quanto già
esposto (cfr. supra, consid. 4.1, pag. 5 in fondo e 6).
Anche dal lato soggettivo il
reato è realizzato poiché l’accusato ha agito con l’intento di mettere in
cattiva luce l’avvocato CIVI 1.
4.3. La lettera del 3 agosto
2004 (cfr. act D, doc. 1, allegato L) ha avuto quali destinatari, oltre
all’avv. CIVI 1, anche il patrocinatore di ACCU 1, avv.DI 1, e la Commissione
di disciplina degli Avvocati.
Tra le righe della missiva si
evince in particolare che le parcelle di onorario della parte civile sono state
emesse ad arte quale atto di rappresaglia nei confronti dell’accusato.
In merito alla questione del
pagamento dell’onorario si rileva che erano stati presi dalle parti degli accordi
scritti (cfr. act C, doc. 1, allegato 01, convenzione del 28 marzo 2002), ai
quali ha fatto seguito anche una copiosa corrispondenza per specificare e
ulteriormente precisare le rispettive posizioni.
L’accusato, dopo la repentina
interruzione del mandato da parte dell’avv. CIVI 1, ha ricevuto note d’onorario
che non gli sembravano corrispondenti alle prestazioni effettuate o perlomeno a
quanto pensava di dover pagare in base agli accordi pattuiti: per questo motivo
ha scritto la lettera del 3 agosto 2004.
Se da un lato è vero che nel
giugno del 2004 ACCU 1 ha ricevuto la decisione della Commissione di disciplina
dell’Ordine degli Avvocati, d’altro canto occorre dire che essa non ha chiarito
la questione relativa all’onorario, limitandosi a statuirne il rinvio ad altra
autorità per un giudizio di merito (cfr. act C, doc. 3).
Di conseguenza l’accusato,
oltretutto confortato dal suo nuovo patrocinatore, aveva motivi per ritenere in
buona fede che le fatture per importi così elevati fossero state emesse a
seguito della situazione conflittuale venutasi a creare (cfr. art. 173 cifra 2
CP); pertanto non è colpevole di diffamazione per l’espressione utilizzata
nella lettera in esame.
5. Per tutte le
argomentazioni addotte ACCU 1 va ritenuto colpevole di ripetuta diffamazione di
cui ai punti 1.1 e 1.2 del decreto di accusa a suo carico.
6. Quo alla pena si rileva
preliminarmente come l’accusato, incensurato, va prosciolto dall’accusa di cui
al punto 1.3 del decreto di accusa; di conseguenza si giustifica una riduzione
dell’importo della multa, che può essere fissata in fr. 1'000.-, ritenuto come
le affermazioni lesive dell’onore di CIVI 1 sono gravi e che comunque ACCU 1 ha
ripetutamente commesso il reato.
7. Per quanto attiene alle
ripetibili chieste dalle parte civile, nell’ottica del principio giurisprudenziale
secondo il quale il danno va contenuto, questo giudice non riconosce alcun
risarcimento per il patrocinio legale della parte civile, la quale - essendo in
grado, a non averne dubbi, di chiarire i fatti da sola - non aveva la necessità
di farsi rappresentare.
Tuttavia, dal momento che il
dibattimento ha provocato un dispendio di tempo anche per la parte civile
medesima (che si rileva è comunque un legale), si giustifica l’assegnazione di
ripetibili per un importo di fr. 500.-.
visti gli art. 63, 173 CP; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta
diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei punti 1.1 e
1.2 del decreto di accusa n. 4142/2005 del 7 novembre 2005.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1’000.-.
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- e dell’importo di fr. 500.- come
ripetibili alla parte civile.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
dà atto che nel decreto di accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese
di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 550.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1'700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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