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Decisione

10.2005.568

Comunicazione a terze persone di fatti che ledono l'onore di una persona

15 aprile 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I termini utilizzati

dall’accusato non costituiscono un mero giudizio di valore e nulla hanno a che

vedere con la sfera professionale del legale; essi costituiscono piuttosto un cosiddetto

“gemischtes Werturteil” (cfr. RICKLIN: in

Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2003, nota 35 ad art. 173 CP), un giudizio

cioè legato perlomeno parzialmente ad un’allegazione di fatto dal chiaro

significato che discredita di fronte a terzi l’agire e la reputazione di CIVI 1,

il cui operato è parificato a un comportamento di stampo mafioso o, meglio,

malavitoso.

Di conseguenza non possono che

esser interpretati in senso dispregiativo, ledendo in tal modo l’onore della

parte civile.

Dal profilo soggetivo l’accusato

ha adempiuto il reato dal momento che ha agito con il proposito di screditare

l’onore della parte civile tramite la sua comunicazione a terze persone.

4.2. La lettera del 24 aprile

2004 (cfr. act D, doc. 1, allegato G) ha avuto quali destinatari il

patrocinatore di ACCU 1, avv. DI 1, il presidente dell’Ordine degli Avvocati

del Cantone Ticino, avv. __________, il presidente della Commissione di

disciplina degli Avvocati, avv. __________, l’avv. __________ e il Ministero

pubblico; è pertanto pacifico che anche nell’evenienza concreta si è di fronte

a una comunicazione a terzi.

Il diritto Svizzero è applicabile

per i motivi già esposti in precedenza (cfr. supra, consid. 4.1).

Nel concludere la lettera

menzionata ACCU 1 afferma di non credere “allo stato dei fatti di

aggiungere, in questa sede, dettagli e/o considerazioni, ma per buon senso,

logica, onore e rispetto, non posso subire, a mio giudizio, una tale

condizione, che già da tempo sospettavo essere premeditata e a mio giudizio

“criminosa” ai miei danni [...] (cfr. ibidem, sottolineature nostre).

Un terza persona che legge lo

stralcio di cui sopra non può che ricavare una connotazione fortemente negativa

dell’operato di CIVI 1.

Non vi era alcuna necessità, né

vi erano motivi validi per aggiungere l’esternazione relativa alla

premeditazione “criminosa ai miei danni”, ritenuto come nel testo l’accusato

descrive in modo dettagliato il rapporto contrattuale avuto con la parte civile

con particolare riferimento alla contestazione per le prestazioni effettuate e alla

remunerazione richiesta da quest’ultima; il contenzioso in corso non lo

autorizzava certo ad esprimersi in questi termini.

Alla luce delle considerazioni

espresse il tenore del passaggio riportato, il cui fine non può essere protetto

dall’ordinamento giuridico, è lesivo dell’onore di CIVI 1 poiché dal contesto non

si poteva capire null’altro e nemmeno interpretare diversamente l’affermazione dell’accusato,

tanto più che ACCU 1 ribadisce le sue convinzioni e in particolare che l’agire

di CIVI 1 era criminoso anche davanti al magistrato inquirente in corso di

istruttoria (act C, doc. 10, verbale di interrogatorio del 26 ottobre 2004,

pag. 4).

La terminologia utilizzata

dall’accusato non costituisce un mero giudizio di valore e non si limita a

valutazioni sulla sfera professionale del legale; pertanto, dal momento che

discredita di fronte a terzi l’agire e la reputazione di CIVI 1, la fattispecie

di diffamazione è adempiuta dal profilo oggettivo ai sensi di quanto già

esposto (cfr. supra, consid. 4.1, pag. 5 in fondo e 6).

Anche dal lato soggettivo il

reato è realizzato poiché l’accusato ha agito con l’intento di mettere in

cattiva luce l’avvocato CIVI 1.

4.3. La lettera del 3 agosto

2004 (cfr. act D, doc. 1, allegato L) ha avuto quali destinatari, oltre

all’avv. CIVI 1, anche il patrocinatore di ACCU 1, avv.DI 1, e la Commissione

di disciplina degli Avvocati.

Tra le righe della missiva si

evince in particolare che le parcelle di onorario della parte civile sono state

emesse ad arte quale atto di rappresaglia nei confronti dell’accusato.

In merito alla questione del

pagamento dell’onorario si rileva che erano stati presi dalle parti degli accordi

scritti (cfr. act C, doc. 1, allegato 01, convenzione del 28 marzo 2002), ai

quali ha fatto seguito anche una copiosa corrispondenza per specificare e

ulteriormente precisare le rispettive posizioni.

L’accusato, dopo la repentina

interruzione del mandato da parte dell’avv. CIVI 1, ha ricevuto note d’onorario

che non gli sembravano corrispondenti alle prestazioni effettuate o perlomeno a

quanto pensava di dover pagare in base agli accordi pattuiti: per questo motivo

ha scritto la lettera del 3 agosto 2004.

Se da un lato è vero che nel

giugno del 2004 ACCU 1 ha ricevuto la decisione della Commissione di disciplina

dell’Ordine degli Avvocati, d’altro canto occorre dire che essa non ha chiarito

la questione relativa all’onorario, limitandosi a statuirne il rinvio ad altra

autorità per un giudizio di merito (cfr. act C, doc. 3).

Di conseguenza l’accusato,

oltretutto confortato dal suo nuovo patrocinatore, aveva motivi per ritenere in

buona fede che le fatture per importi così elevati fossero state emesse a

seguito della situazione conflittuale venutasi a creare (cfr. art. 173 cifra 2

CP); pertanto non è colpevole di diffamazione per l’espressione utilizzata

nella lettera in esame.

5. Per tutte le

argomentazioni addotte ACCU 1 va ritenuto colpevole di ripetuta diffamazione di

cui ai punti 1.1 e 1.2 del decreto di accusa a suo carico.

6. Quo alla pena si rileva

preliminarmente come l’accusato, incensurato, va prosciolto dall’accusa di cui

al punto 1.3 del decreto di accusa; di conseguenza si giustifica una riduzione

dell’importo della multa, che può essere fissata in fr. 1'000.-, ritenuto come

le affermazioni lesive dell’onore di CIVI 1 sono gravi e che comunque ACCU 1 ha

ripetutamente commesso il reato.

7. Per quanto attiene alle

ripetibili chieste dalle parte civile, nell’ottica del principio giurisprudenziale

secondo il quale il danno va contenuto, questo giudice non riconosce alcun

risarcimento per il patrocinio legale della parte civile, la quale - essendo in

grado, a non averne dubbi, di chiarire i fatti da sola - non aveva la necessità

di farsi rappresentare.

Tuttavia, dal momento che il

dibattimento ha provocato un dispendio di tempo anche per la parte civile

medesima (che si rileva è comunque un legale), si giustifica l’assegnazione di

ripetibili per un importo di fr. 500.-.

visti gli art. 63, 173 CP; 9 e segg.,

273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei punti 1.1 e

1.2 del decreto di accusa n. 4142/2005 del 7 novembre 2005.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 1’000.-.

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- e dell’importo di fr. 500.- come

ripetibili alla parte civile.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

dà atto che nel decreto di accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese

di corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 550.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 1'700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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