10.2005.569
Colpire una persona al volto con un pugno provocandole delle lesioni.
5 aprile 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2005.569
Data decisione, Autorità:
05.04.2007, PRPEN
Titolo:
Colpire una persona al volto con un pugno provocandole delle lesioni.
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.569
DA
4022/2005
Bellinzona
5
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1,
(difesa
da: DI 1,)
prevenuta colpevole di lesioni semplici,
per avere, _________ , il 9
agosto 2005, intenzionalmente causato un danno al corpo di CIVI 1 colpendola al
volto con un pugno provocandole le lesioni attestate nel certificato medico
10.08.2005 del dr. med. __________ dell’__________ agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CP; richiamato l'art. 66 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 31 ottobre
Fatti
2005 n. 4022/2005 del , che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--
(trecento).
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--
(cinquanta).
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato
la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 novembre 2005;
indetto il
dibattimento in data 5 aprile 2007, al quale ha presenziato l’accusata
personalmente, accompagnata dal suo difensore, mentre la sost. PP ha comunicato
di rinunciare a comparire con scritto 15 febbraio 2007;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
viene
sentita la teste __________;
sentito il
difensore, il quale postula il proscioglimento dell’accusata;
sentito da
ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autrice colpevole di
lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Deve
essere confermato il rinvio al foro civile per le pretese di tale natura
formulate
da CIVI 1?
4.
A
chi vanno caricate le tasse e le spese?
5.
L’eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a
quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti l’art. 123 cifra 1 CP,
richiamato l'art. 66 CP; gli art.9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di lesioni semplici,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo
carico;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr.
fr. 200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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