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Decisione

10.2005.569

Colpire una persona al volto con un pugno provocandole delle lesioni.

5 aprile 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. 4022/2005 del , che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.--

(trecento).

Considerandi

2.

Per ogni pretesa la parte

civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--

(cinquanta).

ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato

la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 21 novembre 2005;

indetto il

dibattimento in data 5 aprile 2007, al quale ha presenziato l’accusata

personalmente, accompagnata dal suo difensore, mentre la sost. PP ha comunicato

di rinunciare a comparire con scritto 15 febbraio 2007;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

viene

sentita la teste __________;

sentito il

difensore, il quale postula il proscioglimento dell’accusata;

sentito da

ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autrice colpevole di

lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Deve

essere confermato il rinvio al foro civile per le pretese di tale natura

formulate

da CIVI 1?

4.

A

chi vanno caricate le tasse e le spese?

5.

L’eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a

quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti l’art. 123 cifra 1 CP,

richiamato l'art. 66 CP; gli art.9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di lesioni semplici,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo

carico;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr.

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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