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Decisione

10.2005.572

Diffamazione in un'istanza all'autorità di conciliazione

14 marzo 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2004 inviata all’Ufficio di conciliazione per le controversie derivanti da

contratti tra consumatori finali e fornitori di Bellinzona, accusato CIVI 1,

titolare della ditta __________ di __________ organizzatrice di una

manifestazione commerciale per la promozione della vendita del prodotto __________,

di avere costretto con pressioni psicologiche improprie e con metodi coercitivi

__________ a firmare un contratto di compravendita per __________ in un

ambiente di vendita dove venivano somministrate sostanze alcoliche e altri

psicotropi;

reato previsto dall’art. 173 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di

tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. 4144/2005 di

data 7 novembre 2005 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 300.--.

Considerandi

2.

Per ogni pretesa la parte

civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 21 novembre 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 14 marzo 2006, al

quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e la parte civile

mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 febbraio 2006 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto d’accusa con protesta di spese e ripetibili;

sentito il difensore, il quale chiede, in

via principale, l’assoluzione; in via subordinata, in applicazione dell’art.

173.

cifra 4 CP che il suo assistito venga mandato esente da pena o che la

stessa venga attenuata;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che il 10 gennaio 2004 __________

in rappresentanza della moglie __________ ha presentato all’Ufficio di

conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali

e fornitori un’istanza contro la __________ di CIVI 1 nella quale si legge:

“Mia moglie è stata

costretta con pressioni psicologiche improprie e con metodi coercitivi, in un

ambiente di vendita dove venivano somministrate sostanze alcoliche ed altri

psicotropi, a firmare un contratto di compravendita per un __________. … Si è

inoltre a conoscenza [di] diversi casi analoghi e dimostrabili che configurano

una evidente volontà del venditore ad agire in modo improprio.”

che il 10 febbraio seguente CIVI

1.

ha sporto querela per diffamazione per quanto contenuto in questo scritto;

che con decreto di accusa 7

novembre 2005 il Sostituto Procuratore pubblico ha condannato ACCU 1 alla multa

di fr. 300.-; contro questo decreto l’accusato ha interposto opposizione;

che al dibattimento l’accusato

ha dichiarato che non era sua intenzione offendere la parte civile e di avere

fatto le affermazioni incriminate dopo aver parlato con quattro persone; ha

precisato che con pressioni psicologiche improprie e metodi coercitivi

intendeva per esempio il fatto che i partecipanti venivano circondati da

diversi venditori, che veniva detto che l’indomani l’offerta non era più valida

o che se si firmava subito vi erano dei vantaggi ecc.; con somministrazione di

altri psicotropi voleva asserire che erano presenti elementi come la musica ad

alto volume e il tipo di illuminazione che avevano un influsso sulla psiche;

che ha inoltre osservato che se

avesse ritenuto che se vi fosse stata la somministrazione di sostante

psicotrope illecite (droghe) si sarebbe rivolto al Procuratore pubblico e non

all’Ufficio di conciliazione; infine ha rilevato di essersi recato a __________

dalla parte civile per scusarsi e chiarire la situazione, purtroppo senza

esito;

che il difensore contesta il

carattere diffamatorio delle dichiarazioni dell’accusato, poiché la legge

impone di motivare un’istanza di conciliazione: affinché i fatti possano essere

esposti in modo corretto occorre che sia concessa un’ampia facoltà di

esprimersi, tenuto anche conto che quanto detto potrà poi venir discusso nel

corso dell’udienza (alla quale però in casu la parte civile non ha

presenziato);

che la difesa ha chiesto che

l’accusato sia ammesso alla prova della verità; ha sottolineato che ACCU 1 era

stato in contatto con altre persone che avevano assistito a presentazioni del

prodotto che gli avevano confermato che vi erano luci da discoteca, musica

martellante, alcolici, pressioni ecc. (fatti che trovano riscontro anche nelle

testimonianze agli atti); postula in via principale il proscioglimento e in via

subordinata l’esenzione della pena o una sua attenuazione in applicazione

dell’art. 173 cifra 4 CP, poiché l’accusato si è pentito, andando perfino sino

a __________ per scusarsi;

che le seguenti affermazioni

contenute nello scritto sono idonee a ledere l’onore della parte civile:

- pressioni psicologiche

improprie

- l’uso di metodi coercitivi

- somministrazione di sostanze

alcoliche

- somministrazione di

psicotropi

al fine di indurre la cliente a

concludere il contratto;

che il fatto che un’autorità

giudiziaria permetta a tutte le parti di esprimersi e valuti in modo critico le

loro affermazioni non significa che sia dato un motivo giustificativo e quindi

un “lasciapassare” per esternazioni lesive dell’onore (cfr. art. 116 IV 205

cons. 3c);

che per contro, affinché in

questo ambito una parte non sia limitata nell’esporre i sospetti che nutre sul

comportamento di un’altra parte, non si devono formulare condizioni troppo

rigorose per la prova della buona fede (ibidem);

che l’aggettivo psicotropo si

usa per definire un “farmaco che agisce o influisce sui processi

psicologici” (il Nuovo Zingarelli), “farmaco che agisce sui processi

psichici” (Dizionario Garzanti), “farmaco capace di esercitare un’azione

a tendenza normalizzatrice sulle funzioni psichiche” (Dizionario

Devoto-Oli),

che in concreto la prova della

verità non è sicuramente riuscita per quanto concerne l’uso di metodi

coercitivi e la somministrazione di sostanze psicotrope; infatti, dai verbali

di interrogatorio prodotti non solo non risultano siffatte pratiche, ma nemmeno

vi sono allusioni in merito (dal punto di vista oggettivo è determinante quello

che un terzo poteva comprendere e non quello che l’accusato erroneamente

intendeva con psicotropo);

che per quanto concerne i

metodi impropri e la somministrazione di alcolici (per la seconda vi è invero

la teste __________ che ne parla: “vi erano a disposizione bevande anche di

tipo alcolico che io ho bevuto”) la questione può essere lasciata indecisa

per quanto si dirà in seguito;

che dall’esame degli atti si

evince che l’accusato prima di scrivere l’istanza aveva parlato con altre

persone: lo ha detto nell’allegato stesso (quindi in epoca non sospetta), lo ha

confermato davanti al Procuratore pubblico e lo ha ribadito al dibattimento;

inoltre le persone in parola erano amiche della moglie e una addirittura una

vicina di casa; è quindi credibile quando sostiene di aver scritto le frasi

incriminate dopo aver assunto informazioni;

che se da una parte, parlando

con queste persone, poteva in buona fede avere l’impressione che fossero stati

usati metodi impropri (gli era stato riferito a più riprese di musica

assordante, di luci come in discoteca ecc.) e che erano state offerte bevande

alcoliche, dall’altra parte non poteva non rendersi conto che non vi era alcun

elemento che permetteva di sospettare, tanto meno di concludere, che si fosse

fatto uso di metodi coercitivi o si fossero somministrate sostanze psicotrope;

che in conclusione si tratta di

una convinzione raggiunta dall’accusato senza elementi oggettivi; in altre

parole se avesse dato prova di sufficiente diligenza non avrebbe assolutamente,

con le informazioni in suo possesso, potuto ritenere come veri i fatti

descritti (metodi coercitivi e sostanze psicotrope);

che ACCU 1 è pertanto autore

colpevole di diffamazione per avere scritto a un terzo che sua moglie è stata

indotta a firmare il contratto usando metodi coercitivi e somministrando

sostanze psicotrope;

che un’applicazione dell’art.

173.

cifra 4 CP non entra in considerazione, perché l’accusato può anche essersi

pentito, ma non ha ritrattato le sue affermazioni, tentando anzi di fornire la

prova della verità;

che pur potendo ritenere la

buona fede per due delle quattro affermazioni incriminate, restano le due che

appaiono maggiormente lesive dell’onore; ciò posto e tutto ben considerato, la

pena proposta dal Procuratore pubblico risulta comunque correttamente

commisurata al grado di colpa e adeguata alle circostanze del caso specifico;

visti gli art. 63, 173 CP; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

diffamazione, per avere, a __________, nel periodo 10/16 gennaio 2004,

comunicando con terzi, accusato CIVI 1 di condotta disonorevole,

rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione, e

meglio per avere nell’istanza di conciliazione datata 10 gennaio 2004 inviata

all’Ufficio di conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra

consumatori finali e fornitori di Bellinzona, accusato CIVI 1, titolare della

ditta __________ di __________ organizzatrice di una manifestazione commerciale

per la promozione della vendita del prodotto __________, di avere costretto con

metodi coercitivi __________ a firmare un contratto di compravendita per __________

in un ambiente di vendita dove venivano somministrate sostanze psicotrope.

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

diffamazione per avere nelle medesime circostanze sostenuto che la firma del

contratto è avvenuta con pressione psicologiche improprie e in luogo dove

venivano somministrate sostanze alcoliche.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 300.-;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

dà atto che nel decreto di accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per ogni sua pretesa di

corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione

e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di

richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.

2.

CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 450.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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