10.2005.572
Diffamazione in un'istanza all'autorità di conciliazione
14 marzo 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
10.2005.572
Data decisione, Autorità:
14.03.2006, PRPEN
Titolo:
Diffamazione in un'istanza all'autorità di conciliazione
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.572
DA
4144/2005
Bellinzona
14
marzo 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi Thuc
Trinh Tran in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di diffamazione
per avere, a __________, nel
periodo 10/16 gennaio 2004, comunicando con terzi, accusato CIVI 1 di condotta
disonorevole, rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di lui
reputazione, e meglio per avere nell’istanza di conciliazione datata 10 gennaio
Fatti
2004 inviata all’Ufficio di conciliazione per le controversie derivanti da
contratti tra consumatori finali e fornitori di Bellinzona, accusato CIVI 1,
titolare della ditta __________ di __________ organizzatrice di una
manifestazione commerciale per la promozione della vendita del prodotto __________,
di avere costretto con pressioni psicologiche improprie e con metodi coercitivi
__________ a firmare un contratto di compravendita per __________ in un
ambiente di vendita dove venivano somministrate sostanze alcoliche e altri
psicotropi;
reato previsto dall’art. 173 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 4144/2005 di
data 7 novembre 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 300.--.
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 21 novembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 14 marzo 2006, al
quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e la parte civile
mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 febbraio 2006 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto d’accusa con protesta di spese e ripetibili;
sentito il difensore, il quale chiede, in
via principale, l’assoluzione; in via subordinata, in applicazione dell’art.
173.
cifra 4 CP che il suo assistito venga mandato esente da pena o che la
stessa venga attenuata;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che il 10 gennaio 2004 __________
in rappresentanza della moglie __________ ha presentato all’Ufficio di
conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali
e fornitori un’istanza contro la __________ di CIVI 1 nella quale si legge:
“Mia moglie è stata
costretta con pressioni psicologiche improprie e con metodi coercitivi, in un
ambiente di vendita dove venivano somministrate sostanze alcoliche ed altri
psicotropi, a firmare un contratto di compravendita per un __________. … Si è
inoltre a conoscenza [di] diversi casi analoghi e dimostrabili che configurano
una evidente volontà del venditore ad agire in modo improprio.”
che il 10 febbraio seguente CIVI
1.
ha sporto querela per diffamazione per quanto contenuto in questo scritto;
che con decreto di accusa 7
novembre 2005 il Sostituto Procuratore pubblico ha condannato ACCU 1 alla multa
di fr. 300.-; contro questo decreto l’accusato ha interposto opposizione;
che al dibattimento l’accusato
ha dichiarato che non era sua intenzione offendere la parte civile e di avere
fatto le affermazioni incriminate dopo aver parlato con quattro persone; ha
precisato che con pressioni psicologiche improprie e metodi coercitivi
intendeva per esempio il fatto che i partecipanti venivano circondati da
diversi venditori, che veniva detto che l’indomani l’offerta non era più valida
o che se si firmava subito vi erano dei vantaggi ecc.; con somministrazione di
altri psicotropi voleva asserire che erano presenti elementi come la musica ad
alto volume e il tipo di illuminazione che avevano un influsso sulla psiche;
che ha inoltre osservato che se
avesse ritenuto che se vi fosse stata la somministrazione di sostante
psicotrope illecite (droghe) si sarebbe rivolto al Procuratore pubblico e non
all’Ufficio di conciliazione; infine ha rilevato di essersi recato a __________
dalla parte civile per scusarsi e chiarire la situazione, purtroppo senza
esito;
che il difensore contesta il
carattere diffamatorio delle dichiarazioni dell’accusato, poiché la legge
impone di motivare un’istanza di conciliazione: affinché i fatti possano essere
esposti in modo corretto occorre che sia concessa un’ampia facoltà di
esprimersi, tenuto anche conto che quanto detto potrà poi venir discusso nel
corso dell’udienza (alla quale però in casu la parte civile non ha
presenziato);
che la difesa ha chiesto che
l’accusato sia ammesso alla prova della verità; ha sottolineato che ACCU 1 era
stato in contatto con altre persone che avevano assistito a presentazioni del
prodotto che gli avevano confermato che vi erano luci da discoteca, musica
martellante, alcolici, pressioni ecc. (fatti che trovano riscontro anche nelle
testimonianze agli atti); postula in via principale il proscioglimento e in via
subordinata l’esenzione della pena o una sua attenuazione in applicazione
dell’art. 173 cifra 4 CP, poiché l’accusato si è pentito, andando perfino sino
a __________ per scusarsi;
che le seguenti affermazioni
contenute nello scritto sono idonee a ledere l’onore della parte civile:
- pressioni psicologiche
improprie
- l’uso di metodi coercitivi
- somministrazione di sostanze
alcoliche
- somministrazione di
psicotropi
al fine di indurre la cliente a
concludere il contratto;
che il fatto che un’autorità
giudiziaria permetta a tutte le parti di esprimersi e valuti in modo critico le
loro affermazioni non significa che sia dato un motivo giustificativo e quindi
un “lasciapassare” per esternazioni lesive dell’onore (cfr. art. 116 IV 205
cons. 3c);
che per contro, affinché in
questo ambito una parte non sia limitata nell’esporre i sospetti che nutre sul
comportamento di un’altra parte, non si devono formulare condizioni troppo
rigorose per la prova della buona fede (ibidem);
che l’aggettivo psicotropo si
usa per definire un “farmaco che agisce o influisce sui processi
psicologici” (il Nuovo Zingarelli), “farmaco che agisce sui processi
psichici” (Dizionario Garzanti), “farmaco capace di esercitare un’azione
a tendenza normalizzatrice sulle funzioni psichiche” (Dizionario
Devoto-Oli),
che in concreto la prova della
verità non è sicuramente riuscita per quanto concerne l’uso di metodi
coercitivi e la somministrazione di sostanze psicotrope; infatti, dai verbali
di interrogatorio prodotti non solo non risultano siffatte pratiche, ma nemmeno
vi sono allusioni in merito (dal punto di vista oggettivo è determinante quello
che un terzo poteva comprendere e non quello che l’accusato erroneamente
intendeva con psicotropo);
che per quanto concerne i
metodi impropri e la somministrazione di alcolici (per la seconda vi è invero
la teste __________ che ne parla: “vi erano a disposizione bevande anche di
tipo alcolico che io ho bevuto”) la questione può essere lasciata indecisa
per quanto si dirà in seguito;
che dall’esame degli atti si
evince che l’accusato prima di scrivere l’istanza aveva parlato con altre
persone: lo ha detto nell’allegato stesso (quindi in epoca non sospetta), lo ha
confermato davanti al Procuratore pubblico e lo ha ribadito al dibattimento;
inoltre le persone in parola erano amiche della moglie e una addirittura una
vicina di casa; è quindi credibile quando sostiene di aver scritto le frasi
incriminate dopo aver assunto informazioni;
che se da una parte, parlando
con queste persone, poteva in buona fede avere l’impressione che fossero stati
usati metodi impropri (gli era stato riferito a più riprese di musica
assordante, di luci come in discoteca ecc.) e che erano state offerte bevande
alcoliche, dall’altra parte non poteva non rendersi conto che non vi era alcun
elemento che permetteva di sospettare, tanto meno di concludere, che si fosse
fatto uso di metodi coercitivi o si fossero somministrate sostanze psicotrope;
che in conclusione si tratta di
una convinzione raggiunta dall’accusato senza elementi oggettivi; in altre
parole se avesse dato prova di sufficiente diligenza non avrebbe assolutamente,
con le informazioni in suo possesso, potuto ritenere come veri i fatti
descritti (metodi coercitivi e sostanze psicotrope);
che ACCU 1 è pertanto autore
colpevole di diffamazione per avere scritto a un terzo che sua moglie è stata
indotta a firmare il contratto usando metodi coercitivi e somministrando
sostanze psicotrope;
che un’applicazione dell’art.
173.
cifra 4 CP non entra in considerazione, perché l’accusato può anche essersi
pentito, ma non ha ritrattato le sue affermazioni, tentando anzi di fornire la
prova della verità;
che pur potendo ritenere la
buona fede per due delle quattro affermazioni incriminate, restano le due che
appaiono maggiormente lesive dell’onore; ciò posto e tutto ben considerato, la
pena proposta dal Procuratore pubblico risulta comunque correttamente
commisurata al grado di colpa e adeguata alle circostanze del caso specifico;
visti gli art. 63, 173 CP; 9 e segg.,
273.
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
diffamazione, per avere, a __________, nel periodo 10/16 gennaio 2004,
comunicando con terzi, accusato CIVI 1 di condotta disonorevole,
rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione, e
meglio per avere nell’istanza di conciliazione datata 10 gennaio 2004 inviata
all’Ufficio di conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra
consumatori finali e fornitori di Bellinzona, accusato CIVI 1, titolare della
ditta __________ di __________ organizzatrice di una manifestazione commerciale
per la promozione della vendita del prodotto __________, di avere costretto con
metodi coercitivi __________ a firmare un contratto di compravendita per __________
in un ambiente di vendita dove venivano somministrate sostanze psicotrope.
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
diffamazione per avere nelle medesime circostanze sostenuto che la firma del
contratto è avvenuta con pressione psicologiche improprie e in luogo dove
venivano somministrate sostanze alcoliche.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 300.-;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
dà atto che nel decreto di accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per ogni sua pretesa di
corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di
richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.
2.
CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 450.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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