Lexipedia

Decisione

10.2005.573

Molestare sotto l'influsso di bevande alcooliche, percuotere con schiaffi sul viso e appropriarsi di due paia di scarpe per un importo complessivo di fr. 158.--

8 marzo 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. 4380/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 40 (quaranta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Considerandi

2.

Alla pena accessoria

dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 30 novembre 2005;

indetto il

dibattimento 8 marzo 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il

suo difensore e l’interprete;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale contesta

unicamente il reato di vie di fatto, in quanto dalla documentazione agli atti

non risulta provato; per quanto attiene alla pena principale non si oppone alla

proposta del Procuratore pubblico, mentre per quanto riguarda la pena

accessoria chiede che la stessa venga sospesa condizionalmente;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

molestie sessuali

1.2

vie di fatto

1.3

violazione di domicilio

1.4

furto di poca entità

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere inflitta la pena

accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

3.1

in caso di risposta

affermativa se questa pena può essere sospesa.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 55, 63, 64, 68, 126

cpv. 1, 139 richiamato l'art. 172ter, 186, 198 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP;

39.

LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di molestie

sessuali, vie di fatto, violazione di domicilio e furto di poca entità per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4380/2005

del 21 novembre 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

condanna ACCU 1 alla pena

dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni

e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster