10.2005.573
Molestare sotto l'influsso di bevande alcooliche, percuotere con schiaffi sul viso e appropriarsi di due paia di scarpe per un importo complessivo di fr. 158.--
8 marzo 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.573
Data decisione, Autorità:
08.03.2006, PRPEN
Titolo:
Molestare sotto l'influsso di bevande alcooliche, percuotere con schiaffi sul viso e appropriarsi di due paia di scarpe per un importo complessivo di fr. 158.--
MOLESTIE SESSUALI
REATO DI POCA ENTITÀ
VIE DI FATTO
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 139 cpv. 172 let. ter CPS
art. 186 CPS
art. 198 CPS
1. LESA 1
2. CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.573
DA
4380/2005
Bellinzona
8
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in
qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DUF 1)
prevenuto
colpevole di 1. molestie sessuali,
per avere, a __________,
in __________, sotto l’influsso di bevande alcooliche (1, 24 g/kg min. al
momento del prelievo alle ore 23’00), molestato sessualmente LESA 1, mediante
vie di fatto, toccandole le parti intime e, impudentemente mediante parole,
facendole proposte esplicite ed insultandola con l’epiteto “troia”;
2. vie di fatto,
per avere, nel corso
della colluttazione che ha fatto seguito alle molestie sessuali descritte al
punto 1 del presente decreto d’accusa, nelle medesime circostanze di tempo e
luogo, percosso LESA 1, dandole segnatamente schiaffi sul viso;
3. violazione di domicilio,
per essersi
indebitamente trattenuto, nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al
p.to 1. nell’appartamento di LESA 1, malgrado la sua ingiunzione a lasciare
l’abitazione;
4. furto di poca entità,
per avere, a __________,
il __________, al fine di appropriarsene e per procacciarsi un indebito
profitto, sottratto, ai danni del supermercato CIVI 1, due paia di scarpe per
un importo complessivo di fr. 158.-, refurtiva recuperata e restituita alla
parte civile;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1, 139
richiamato l'art. 172ter CP, 186, 198 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 21 novembre
Fatti
2005 n. 4380/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 40 (quaranta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Considerandi
2.
Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 30 novembre 2005;
indetto il
dibattimento 8 marzo 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il
suo difensore e l’interprete;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale contesta
unicamente il reato di vie di fatto, in quanto dalla documentazione agli atti
non risulta provato; per quanto attiene alla pena principale non si oppone alla
proposta del Procuratore pubblico, mentre per quanto riguarda la pena
accessoria chiede che la stessa venga sospesa condizionalmente;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
molestie sessuali
1.2
vie di fatto
1.3
violazione di domicilio
1.4
furto di poca entità
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere inflitta la pena
accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.
3.1
in caso di risposta
affermativa se questa pena può essere sospesa.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 55, 63, 64, 68, 126
cpv. 1, 139 richiamato l'art. 172ter, 186, 198 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP;
39.
LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di molestie
sessuali, vie di fatto, violazione di domicilio e furto di poca entità per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4380/2005
del 21 novembre 2005.
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
condanna ACCU 1 alla pena
dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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