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Decisione

10.2005.574

Eccesso di velocità in autostrada nelle vicinanze di un cantiere: 123 km/h invece di 80 km/h.

17 novembre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi che l’hanno indotto a concludere quanto sopra sono i seguenti.

La riduzione della

velocità era stata decisa per il motivo che la strada in questione costeggia il

cantiere della galleria del Vedeggio-Cassarate, area questa che era

interessata da grossi lavori e dallo sparo di mine. Mine che però, il giorno

del controllo (29 giugno 2005) non erano state esplose e l’ultimo brillamento

era avvenuto il 23 giugno 2005. La limitazione della velocità in questione (80

km/h con il pannello esplicativo “sparo mine”) sarebbe di conseguenza errata,

quindi sproporzionata e illegittima. Ritenuto che il segnale non era sorretto

da una giustificazione oggettiva l’accusato (che si stava recando al lavoro)

non avrebbe di conseguenza nemmeno messo in pericolo la circolazione siccome le

condizioni meteorologiche erano ottime e non vi era traffico.

5. Può sicuramente essere

dato per assodato che il giorno in cui si sono verificati i fatti il fondo

stradale era asciutto, la visibilità era perfetta e, trattandosi di un giorno

di festa, non vi era traffico. L’utente, al momento del controllo, era sulla

corsia (sinistra) di sorpasso. Pure assodato è che la limitazione della

velocità in quel punto era motivata dal fatto che, nelle vicinanze, vi era il

cantiere della galleria Vedeggio-Cassarate i cui lavori hanno implicato

(anche) lo sparo di mine, ma non il giorno in cui è stato predisposto il radar.

Dette circostanze non sono tuttavia sufficienti per poter concludere che il

cartello posato sia inficiato di nullità e ciò per i seguenti motivi.

L'art.

27 cpv. 1 (prima frase) LCStr stabilisce infatti che ogni automobilista deve

osservare tutti i segnali e tutte le demarcazioni stradali: il segnale “velocità

massima” (2.30) indica la velocità che i veicoli non devono superare. Esso è

valido indipendentemente dalle condizioni della strada, della circolazione e

della visibilità (art. 22 cpv. 1 prima frase OSS). Chiunque contravviene alle citate

norme della circolazione in maniera “lieve” è punito con l'arresto o con la multa

(art. 90 cfr. 1 LCStr); le violazioni “gravi” sono invece regolate alla seconda

cifra del medesimo articolo e sono punite con la detenzione e con la multa. È

considerato “grave” quel comportamento che compromette la sicurezza stradale in

maniera evidente: oltrepassare una doppia linea di sicurezza, superare su una

strada ghiacciata, utilizzare pneumatici lisci e, ciò che qui interessa,

oltrepassare il limite imposto dalla segnaletica con più di 30 km/h (STF 118 IV

188 secondo cui l'automobilista che, sull'autostrada, supera di più di

30 km/h la velocità massima consentita si rende colpevole d'infrazione grave

alle norme della circolazione). Da un profilo

teorico, la multa di fr. 700.-- proposta dal Procuratore pubblico appare quindi

del tutto corretta.

6. Qui giunti occorre di conseguenza unicamente

stabilire se il cartello in questione era giustificato o se, come preteso al

dibattimento, lo stesso è da definire nullo. La tesi proposta dall’accusato non

può però essere seguita.

In

effetti, in base alla giurisprudenza, i segnali e le demarcazioni, quand'anche

non siano collocati in modo regolare, devono comunque essere osservati nella

misura in cui creano, per gli altri utenti della strada, un'apparenza giuridica

che merita di essere protetta. La loro nullità può essere pronunciata solo in

casi manifestamente eccezionali (STF 122 I 97 consid.

3a/aa) che, nella fattispecie, non sono realizzati.

Infatti, pur

dando atto che il controllo radar è stato effettuato il 29 giugno 2005 (quindi

durante un giorno festivo) e che, per questo motivo, non erano avvenuti spari

mine, la limitazione della velocità da 100 a 80 km/h era in ogni caso

giustificata da altre ragioni. I lavori sul cantiere Vedeggio-Cassarate

dovevano in effetti protrarsi ancora fino all’11 luglio 2005, così che per

tutelare la sicurezza su un asse stradale importante come quello in questione

s’imponeva di proteggere gli automobilisti e gli operai. Come evidenziato dalla

Divisione delle costruzioni, si doveva (ancora) “intervenire sulla

carreggiata autostradale per svolgere la propria attività”, anche dopo il

23 giugno (data dell’ultima esplosione), siccome “altre fasi di cantiere”

l’imponevano (v. scritti della Divisione della costruzione del 3 novembre 2005

e dell’8 novembre 2006). La limitazione della velocità a 80 km/h era quindi

oggettivamente giustificata.

7.

Per completezza va comunque rilevato che anche se si volesse

ammettere l'esistenza di un vizio procedurale particolarmente grave, che, come

detto, in casu non è ravvisabile, dovrebbe ancora rilevarsi l'assenza

dell'ulteriore requisito della nullità di un atto amministrativo viziato:

quello secondo cui non si deve compromettere la certezza del diritto (STF 104 Ia 177). E, in

tal senso va precisato che, nella circolazione stradale la sicurezza del

diritto riveste una grande importanza, per cui, laddove la nullità di un

segnale non è riconoscibile per ogni utente della strada, sussiste un eminente

interesse pubblico a che i conducenti si attengano alla disciplina del traffico

che risulta dalla segnaletica, ancorché errata. Il Tribunale federale ha già in

effetti avuto modo di rilevare che l'inosservanza da parte di alcuni

automobilisti di un segnale di cui si eccepisce la nullità, comporta pericoli

particolari per gli altri che lo rispettano, per cui chi confida nella validità

di un limite di velocità segnalato, rischia di valutare erroneamente la

velocità di altri utenti della strada che non lo rispettano (STF 113 IV 123

cons. 2b).

Qui si può sicuramente condividere la critica

addotta dall’opponente sulla collocazione della tavola complementare “sparo

mine” sotto il cartello di limitazione della velocità anche dopo l’ultimo

brillamento: dopo il 23 giugno sarebbe stato sicuramente più opportuno

asportare l’indicazione in questione e mantenere la limitazione senza

particolari giustificazioni. Tuttavia detta circostanza non è sufficiente per

concludere che il soprastante cartello “80 km/h” sia privo d’effetti. Come

sopra illustrato, l’inefficacia giuridica va pronunciata solo in casi

eccezionali, quando l’errore è palese o, perlomeno, facilmente riconoscibile

(sentenza TF inc.6P.24/2005 del 10 novembre 2005),

non certo nella fattispecie, ritenuto che chi, quel giorno, transitava in quel

luogo non poteva di certo dedurre che gli spari mine erano terminati oppure

ritenere che la limitazione della velocità a 80 km/h fosse assolutamente

inadeguata. Il mancato rispetto del cartello in questione poteva avere come

conseguenza reazioni erronee e pericolose da parte di tutti gli utenti, che

devono essere evitate, specie su un raccordo fra l’autostrada e la città, e

nelle vicinanze di un importante cantiere come quello della galleria Vedeggio-Cassarate.

Certo, questa Pretura penale ha già avuto modo di riconoscere la nullità

di certa segnaletica, ma lo ha fatto in presenza di prese di posizioni

oggettive espresse dall’Ufficio cantonale della segnaletica stradale che

giustificavano l’irritualità della cartellistica in questione (v. inc.

30.2005.273, sentenza del 19 dicembre 2005), presupposti che, nella fattispecie

non sono adempiuti. Per finire va osservato che nemmeno la mancata pubblicazione della segnaletica giova all'opponente,

e ciò per i medesimi principi appena enunciati.

visti gli art. 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 27, 90 e segg. LCStr; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU

1

autore colpevole di infrazione

grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4276/2005 del 14 novembre

2005;

condanna ACCU 1

1. Alla multa di fr. 700.--

(settecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

3.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della Circolazione,

Camorino

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

Segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.-- multa

fr. 100.-- tassa di

giustizia

fr. 100.-- spese

giudiziarie

fr. 900.-- totale

fr. 300.-- tassa di giustizia per motivazione scritta

fr. 1'200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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