10.2005.574
Eccesso di velocità in autostrada nelle vicinanze di un cantiere: 123 km/h invece di 80 km/h.
17 novembre 2006Italiano12 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2005.574
Data decisione, Autorità:
17.11.2006, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità in autostrada nelle vicinanze di un cantiere: 123 km/h invece di 80 km/h.
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.574
DA
4276/2005
Bellinzona
17 novembre 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione;
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Honda targata TI __________
alla velocità di 123 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h (art.
90 Cifra 2 LCStr);
fatti avvenuti il 29 giugno 2005 in territorio di
Cadempino;
reato previsto dall' art. 90 Cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa no DA 4276/2005
di data 14 novembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna
dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 700.-- (settecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr.
100.--,
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 1 dicembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 novembre 2006
al quale è comparso l’accusato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto al suo interrogatorio;
sentita l’arringa difensiva e la
dichiarazione finale dell'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione?
2. In caso affermativo deve, e se
sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a
che
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti di causa;
considerato: in fatto ed in diritto
1. Il 29 giugno 2005 alle
13:03 al volante della sua automobile Honda __________ targata TI __________,
ACCU 1 ha percorso il raccordo autostradale che dall’uscita Lugano nord porta
alle 5 vie di Breganzona. In quel punto era stato predisposto un controllo
radar della velocità “senza posto di blocco”, dal quale è emerso che
l’accusato viaggiava alla velocità “punibile” di 123 km/h, mentre la segnaletica
(di cantiere) posizionata per quel tratto disponeva un massimo di 80 km/h.
L’esito del controllo radar lo si evince dal rapporto di constatazione del 26
settembre 2005: sulle risultanze istruttorie di Polizia ACCU 1 non ha comunque
mai eccepito alcunché. Con il decreto d’accusa del 14 novembre 2005 il
Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell’accusato: ritenuto che
l’eccesso di velocità rilevato dal radar è stato di 43 km/h in più del
consentito, l’infrazione alle norme della circolazione è qualificata come
“grave” (art. 90 cpv. 2 LCStr).
2. ACCU 1 si è opposto al
decreto d’accusa citato. Pur ammettendo che, quel giorno è transitato su quel
tratto di strada alla velocità rilevata dal radar, ha sin dall’inizio
argomentato che la segnaletica predisposta in quel punto era abusiva. Per ciò
dimostrare, in vista del dibattimento ha richiesto tutta una serie di prove fra
cui l’assunzione di diversi testimoni e meglio gli agenti accertatori della
Polizia cantonale addetti al controllo e il caposervizio della Divisione delle
costruzioni. Le richieste d’audizione, ritenute ininfluenti ai fini istruttori,
sono state respinte con l’ordinanza del 20 ottobre 2006. Ammesse sono state
pertanto unicamente le prove documentali richieste: l’ “incarto relativo al
cantiere in oggetto al momento dell’accertamento per quanto riguarda la
successiva fase dei lavori”. L’Ufficio richiamato ha prodotto la
planimetria del 24 marzo 2005 e tre scritti di spiegazione: quello dell’8
novembre 2006 e quelli del 14 ottobre e del 3 novembre 2005.
3. Convocate le parti al
dibattimento del 17 novembre 2006 l’accusato ha formulato due obiezioni: la
prima in merito all’ordinanza sulle prove (del 20 ottobre 2006) non
sottoscritta dal Giudice designato bensì dal Presidente della Pretura penale;
la seconda riferita all’incarto prodotto della Divisione delle costruzioni,
definito incompleto. L’eccezione e l’istanza processuale in oggetto sono state
entrambe respinte. L’ordinanza sulle prove, ancorché sottoscritta dal
Presidente è stata infatti redatta dal Giudice a cui è stato attributo
l’incarto; l’istanza processuale è stata definita infondata, siccome, quanto
prodotto dalla Divisione delle costruzioni è ai fini istruttori sufficiente per
valutare le modalità in cui l’infrazione è stata consumata.
4. Nel merito ACCU 1 ha
affermato che, pur dando atto di avere superato la velocità imposta e pur
ammettendo che, in quel punto, vi era effettivamente una limitazione fino a 80
km/h, l’infrazione da lui commessa non può essere definita “grave”. Ciò in
ragione del fatto che la segnaletica posata dalla era ingiustificata: in luogo
e vece della limitazione 80 km/h occorre di conseguenza riferirsi al limite di
100 km/h, ritenuto che il cartello con la velocità inferiore è da ritenere nullo.
Fatti
I motivi che l’hanno indotto a concludere quanto sopra sono i seguenti.
La riduzione della
velocità era stata decisa per il motivo che la strada in questione costeggia il
cantiere della galleria del Vedeggio-Cassarate, area questa che era
interessata da grossi lavori e dallo sparo di mine. Mine che però, il giorno
del controllo (29 giugno 2005) non erano state esplose e l’ultimo brillamento
era avvenuto il 23 giugno 2005. La limitazione della velocità in questione (80
km/h con il pannello esplicativo “sparo mine”) sarebbe di conseguenza errata,
quindi sproporzionata e illegittima. Ritenuto che il segnale non era sorretto
da una giustificazione oggettiva l’accusato (che si stava recando al lavoro)
non avrebbe di conseguenza nemmeno messo in pericolo la circolazione siccome le
condizioni meteorologiche erano ottime e non vi era traffico.
5. Può sicuramente essere
dato per assodato che il giorno in cui si sono verificati i fatti il fondo
stradale era asciutto, la visibilità era perfetta e, trattandosi di un giorno
di festa, non vi era traffico. L’utente, al momento del controllo, era sulla
corsia (sinistra) di sorpasso. Pure assodato è che la limitazione della
velocità in quel punto era motivata dal fatto che, nelle vicinanze, vi era il
cantiere della galleria Vedeggio-Cassarate i cui lavori hanno implicato
(anche) lo sparo di mine, ma non il giorno in cui è stato predisposto il radar.
Dette circostanze non sono tuttavia sufficienti per poter concludere che il
cartello posato sia inficiato di nullità e ciò per i seguenti motivi.
L'art.
27 cpv. 1 (prima frase) LCStr stabilisce infatti che ogni automobilista deve
osservare tutti i segnali e tutte le demarcazioni stradali: il segnale “velocità
massima” (2.30) indica la velocità che i veicoli non devono superare. Esso è
valido indipendentemente dalle condizioni della strada, della circolazione e
della visibilità (art. 22 cpv. 1 prima frase OSS). Chiunque contravviene alle citate
norme della circolazione in maniera “lieve” è punito con l'arresto o con la multa
(art. 90 cfr. 1 LCStr); le violazioni “gravi” sono invece regolate alla seconda
cifra del medesimo articolo e sono punite con la detenzione e con la multa. È
considerato “grave” quel comportamento che compromette la sicurezza stradale in
maniera evidente: oltrepassare una doppia linea di sicurezza, superare su una
strada ghiacciata, utilizzare pneumatici lisci e, ciò che qui interessa,
oltrepassare il limite imposto dalla segnaletica con più di 30 km/h (STF 118 IV
188 secondo cui l'automobilista che, sull'autostrada, supera di più di
30 km/h la velocità massima consentita si rende colpevole d'infrazione grave
alle norme della circolazione). Da un profilo
teorico, la multa di fr. 700.-- proposta dal Procuratore pubblico appare quindi
del tutto corretta.
6. Qui giunti occorre di conseguenza unicamente
stabilire se il cartello in questione era giustificato o se, come preteso al
dibattimento, lo stesso è da definire nullo. La tesi proposta dall’accusato non
può però essere seguita.
In
effetti, in base alla giurisprudenza, i segnali e le demarcazioni, quand'anche
non siano collocati in modo regolare, devono comunque essere osservati nella
misura in cui creano, per gli altri utenti della strada, un'apparenza giuridica
che merita di essere protetta. La loro nullità può essere pronunciata solo in
casi manifestamente eccezionali (STF 122 I 97 consid.
3a/aa) che, nella fattispecie, non sono realizzati.
Infatti, pur
dando atto che il controllo radar è stato effettuato il 29 giugno 2005 (quindi
durante un giorno festivo) e che, per questo motivo, non erano avvenuti spari
mine, la limitazione della velocità da 100 a 80 km/h era in ogni caso
giustificata da altre ragioni. I lavori sul cantiere Vedeggio-Cassarate
dovevano in effetti protrarsi ancora fino all’11 luglio 2005, così che per
tutelare la sicurezza su un asse stradale importante come quello in questione
s’imponeva di proteggere gli automobilisti e gli operai. Come evidenziato dalla
Divisione delle costruzioni, si doveva (ancora) “intervenire sulla
carreggiata autostradale per svolgere la propria attività”, anche dopo il
23 giugno (data dell’ultima esplosione), siccome “altre fasi di cantiere”
l’imponevano (v. scritti della Divisione della costruzione del 3 novembre 2005
e dell’8 novembre 2006). La limitazione della velocità a 80 km/h era quindi
oggettivamente giustificata.
7.
Per completezza va comunque rilevato che anche se si volesse
ammettere l'esistenza di un vizio procedurale particolarmente grave, che, come
detto, in casu non è ravvisabile, dovrebbe ancora rilevarsi l'assenza
dell'ulteriore requisito della nullità di un atto amministrativo viziato:
quello secondo cui non si deve compromettere la certezza del diritto (STF 104 Ia 177). E, in
tal senso va precisato che, nella circolazione stradale la sicurezza del
diritto riveste una grande importanza, per cui, laddove la nullità di un
segnale non è riconoscibile per ogni utente della strada, sussiste un eminente
interesse pubblico a che i conducenti si attengano alla disciplina del traffico
che risulta dalla segnaletica, ancorché errata. Il Tribunale federale ha già in
effetti avuto modo di rilevare che l'inosservanza da parte di alcuni
automobilisti di un segnale di cui si eccepisce la nullità, comporta pericoli
particolari per gli altri che lo rispettano, per cui chi confida nella validità
di un limite di velocità segnalato, rischia di valutare erroneamente la
velocità di altri utenti della strada che non lo rispettano (STF 113 IV 123
cons. 2b).
Qui si può sicuramente condividere la critica
addotta dall’opponente sulla collocazione della tavola complementare “sparo
mine” sotto il cartello di limitazione della velocità anche dopo l’ultimo
brillamento: dopo il 23 giugno sarebbe stato sicuramente più opportuno
asportare l’indicazione in questione e mantenere la limitazione senza
particolari giustificazioni. Tuttavia detta circostanza non è sufficiente per
concludere che il soprastante cartello “80 km/h” sia privo d’effetti. Come
sopra illustrato, l’inefficacia giuridica va pronunciata solo in casi
eccezionali, quando l’errore è palese o, perlomeno, facilmente riconoscibile
(sentenza TF inc.6P.24/2005 del 10 novembre 2005),
non certo nella fattispecie, ritenuto che chi, quel giorno, transitava in quel
luogo non poteva di certo dedurre che gli spari mine erano terminati oppure
ritenere che la limitazione della velocità a 80 km/h fosse assolutamente
inadeguata. Il mancato rispetto del cartello in questione poteva avere come
conseguenza reazioni erronee e pericolose da parte di tutti gli utenti, che
devono essere evitate, specie su un raccordo fra l’autostrada e la città, e
nelle vicinanze di un importante cantiere come quello della galleria Vedeggio-Cassarate.
Certo, questa Pretura penale ha già avuto modo di riconoscere la nullità
di certa segnaletica, ma lo ha fatto in presenza di prese di posizioni
oggettive espresse dall’Ufficio cantonale della segnaletica stradale che
giustificavano l’irritualità della cartellistica in questione (v. inc.
30.2005.273, sentenza del 19 dicembre 2005), presupposti che, nella fattispecie
non sono adempiuti. Per finire va osservato che nemmeno la mancata pubblicazione della segnaletica giova all'opponente,
e ciò per i medesimi principi appena enunciati.
visti gli art. 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 27, 90 e segg. LCStr; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU
1
autore colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4276/2005 del 14 novembre
2005;
condanna ACCU 1
1. Alla multa di fr. 700.--
(settecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
3.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della Circolazione,
Camorino
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
Segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.-- multa
fr. 100.-- tassa di
giustizia
fr. 100.-- spese
giudiziarie
fr. 900.-- totale
fr. 300.-- tassa di giustizia per motivazione scritta
fr. 1'200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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