10.2005.576
cagionare delle lesioni con calci e pugni
16 marzo 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.576
Data decisione, Autorità:
16.03.2006, PRPEN
Titolo:
cagionare delle lesioni con calci e pugni
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.576
DA
4202/2005
Bellinzona
16
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1,
(difeso
da: DI 1)
prevenuto
colpevole di lesioni semplici,
per
avere, in data 13 agosto 2005, a __________, presso i parcheggi della discoteca
__________, strattonato CIVI 1 fuori dalla vettura e averlo colpito con calci e
pugni, cagionandogli le lesioni di cui ai certificati medici agli atti di data
13.08.2005 nonché 17.08.2005;
reato
previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa del 14 novembre 2005 n. 4202/2005 del AINQ 1 che
propone la condanna:
1.
Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.--.
3.
La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di
corrispondente natura;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 novembre 2005;
indetto il
dibattimento 16 marzo 2006, al quale sono comparsi, l’accusato e il suo
difensore, la parte civile e il suo patrocinatore e il Sostituto Procuratore
pubblico.
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
Sost. Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito il
patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma della pena proposta
nel decreto d’accusa e postula il risarcimento del danno patito quantificato in
fr. 4'806.80 (fr. 1'431.50 per partecipazione alle spese mediche, fr. 1'410.30
per spese di riparazione della vettura, fr. 1'965.-- per spese di patrocinio),
come pure un’indennità per torto morale di fr. 600.--, per un totale di fr.
5'408.60, riservandosi di far valere la pretesa relativa al mancato guadagno,
non sufficientemente liquida, direttamente al foro civile;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato e, in via
subordinata, che il reato di lesioni semplici venga derubricato in lesioni
colpose, contestando in toto le pretese avanzate dalla parte civile;
sentito per
ultimo l'accusat;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici, subordinatamente di lesioni
colpose, per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere accolta la pretesa parziale della parte civile di complessivi fr.
5'406.80;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41, 63, 123 cifra 1 CP; 41 e segg. CO; 9 e segg., 265 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di lesioni semplici per avere, in data 13 agosto 2005, a __________,
presso i parcheggi della discoteca __________, strattonato CIVI 1 fuori dalla
vettura e averlo colpito con calci e pugni, cagionandogli le lesioni di cui ai
certificati medici agli atti di data 13.08.2005 nonché 17.08.2005.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
condanna
ACCU 1 alla rifusione alla parte civile
dell’importo complessivo di fr. 1'286.50, di cui fr. 686.50 a titolo di
risarcimento per la partecipazione alle spese mediche e fr. 600.—per torto
morale, rinviando la stessa al foro civile per ulteriori pretese.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine,
la motivazione della sentenza.
Intimazione
a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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