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Decisione

10.2005.576

cagionare delle lesioni con calci e pugni

16 marzo 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con

decreto d’accusa del 14 novembre 2005 n. 4202/2005 del AINQ 1 che

propone la condanna:

1.

Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.--.

3.

La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di

corrispondente natura;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 novembre 2005;

indetto il

dibattimento 16 marzo 2006, al quale sono comparsi, l’accusato e il suo

difensore, la parte civile e il suo patrocinatore e il Sostituto Procuratore

pubblico.

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

Sost. Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito il

patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma della pena proposta

nel decreto d’accusa e postula il risarcimento del danno patito quantificato in

fr. 4'806.80 (fr. 1'431.50 per partecipazione alle spese mediche, fr. 1'410.30

per spese di riparazione della vettura, fr. 1'965.-- per spese di patrocinio),

come pure un’indennità per torto morale di fr. 600.--, per un totale di fr.

5'408.60, riservandosi di far valere la pretesa relativa al mancato guadagno,

non sufficientemente liquida, direttamente al foro civile;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato e, in via

subordinata, che il reato di lesioni semplici venga derubricato in lesioni

colpose, contestando in toto le pretese avanzate dalla parte civile;

sentito per

ultimo l'accusat;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici, subordinatamente di lesioni

colpose, per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere accolta la pretesa parziale della parte civile di complessivi fr.

5'406.80;

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 41, 63, 123 cifra 1 CP; 41 e segg. CO; 9 e segg., 265 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di lesioni semplici per avere, in data 13 agosto 2005, a __________,

presso i parcheggi della discoteca __________, strattonato CIVI 1 fuori dalla

vettura e averlo colpito con calci e pugni, cagionandogli le lesioni di cui ai

certificati medici agli atti di data 13.08.2005 nonché 17.08.2005.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--.

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

condanna

ACCU 1 alla rifusione alla parte civile

dell’importo complessivo di fr. 1'286.50, di cui fr. 686.50 a titolo di

risarcimento per la partecipazione alle spese mediche e fr. 600.—per torto

morale, rinviando la stessa al foro civile per ulteriori pretese.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice,

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il

termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine,

la motivazione della sentenza.

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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