10.2005.583
Utilizzo in co-locazione di un magazzino dove l'altro co-locatario ha depositato merce proveniente da un furto, costituisce reato di ricettazione. Consumo di marijuana.
9 marzo 2007Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.583
Data decisione, Autorità:
09.03.2007, PRPEN
Titolo:
Utilizzo in co-locazione di un magazzino dove l'altro co-locatario ha depositato merce proveniente da un furto, costituisce reato di ricettazione. Consumo di marijuana.
CONSUMO DI STUPEFACENTI
RICETTAZIONE
art. 160 cpv. 1 cf. 1 CPS
art. 19 let. a LSTUP
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.583
DA
4353/2005
Bellinzona
9
marzo 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso da: lic. iur. DUF 1, __________)
prevenuto colpevole di 1. ricettazione,
per avere, a __________ nel
periodo dal 29.08./01.09.2003 al 05.05.2005, occultato, tenendoli depositati in
un magazzino da lui affittato a disposizione di __________, gli attrezzi da
meccanico per un valore complessivo di CHF 17'472.-, che sapeva ottenuti da __________
mediante un reato contro il patrimonio e più precisamente dal furto da lui
commesso a __________ il 29.08./01.09.2003 a danno del CIVI 1;
2. contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, a __________, __________ e in altre località non meglio precisate,
nel periodo giugno 2003 - 16.09.2004, consumato personalmente un imprecisato
quantitativo di marijuana;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 160
cifra 1 cpv. 1 CP e 19a LStup; richiamato l'art. 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 21 novembre
2005 n. 4353/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due)
anni.
2. Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, __________ è rinviata al competente
foro civile.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr.
100.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 30 novembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 9 marzo
2007;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la teste __________, fidanzata
dell’accusato;
sentito il procuratore pubblico;
sentito il difensore;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di
1.1 ricettazione, per i fatti
descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
1.2 contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3. L’eventuale pena deve esser
sospesa condizionalmente ed in caso affermativo per quale periodo di prova?
4. La pretesa di parte civile va
rinviata al competente foro civile?
5. L’eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e, e sì, a q uali condizioni potrà
avvenirne la cancellazione?
6. A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. è di professione autista
magazziniere e da anni ha la passione per le auto e per la meccanica. È per
questa ragione che, con l’amico __________, ha locato a partire dal mese di
luglio del 2003 un magazzino ad __________: “da circa 2 anni ho in affitto …un
capannone che uso per la riparazione della mia auto e per altri piccoli lavori
sempre inerenti alla meccanica delle macchine, che è la mia passione”, ha detto
in sede d’interrogatorio di Polizia il 5 maggio 2005. All'interno di questa
struttura ACCU 1 conservava due veicoli “__________” ed esercitava il suo hobby:
“quando abbiamo preso in affitto il deposito non avevamo attrezzi, gli stessi
sono arrivati dopo” (verbale Polizia ACCU 1 5.5.2005, pag. ).
__________ è
invece di professione meccanico: insieme all’ACCU 1 si dividevano le spese di
gestione del magazzino. Il relativo contratto di locazione (agli atti) è stato
sottoscritto dall’accusato e dal __________ il 27 giugno 2003: la locazione ha
avuto inizio il 1 luglio successivo.
L’istruttoria
ha dimostrato che ACCU 1 e __________ erano inizialmente amici e che in seguito
Fatti
i loro rapporti si sono deteriorati “per questioni di gelosia professionale e
privata” (verb. Polizia __________, del 13 maggio 2005 p. 3).
2. Il 5 maggio 2005 __________ é
stato arrestato, e ciò nell’ambito di un’ inchiesta per furto e danneggiamento,
per avere, fra il 28 agosto 2003 e il 1 settembre 2003 sottratto da
un’autofficina (__________) di __________ una moltitudine d’ attrezzatura da
meccanico per un valore complessivo di fr. 17'472.--, refurtiva poi in gran
parte recuperata. La denuncia è quella agli atti sub. doc. 11: alla stessa vi è
allegata la (lunga) lista degli oggetti sottratti (doc. 12): non si tratta
unicamente di utensili, ma anche di apparecchiature, fra cui talune di grossa
dimensione. Gli oggetti in questione sono stati nascosti (e conservati) nel
magazzino citato al punto precedente due mesi dopo l’inizio della locazione,
così come ha detto lo stesso __________ alla Polizia il 6 maggio 2005: “una
volta finito di caricare gli attrezzi ho raggiunto il mio box garage a __________,
dove ho scaricato gli attrezzi precedentemente rubati”.
3. Il box garage preso in
locazione dall’accusato e dal __________, non disponeva di pareti divisorie,
motivo per il quale ACCU 1 si era accorto subito della presenza degli utensili professionali
che il __________ aveva collocato nel magazzino “…quindi l’indomani __________
ha visto gli attrezzi e mi ha chiesto da dove provenivano. Io non ho risposto,
lui non ha più fatto domande mettendosi a ridere e pertanto aveva capito che
gli stessi provenivano dal __________” (verbale di Polizia 6 maggio 2005: doc.
3). Lo stesso accusato ha dichiarato che, “ad un certo punto”, il suo
colocatario è arrivato “con parecchi attrezzi, tutti professionali…; da dove
provenivano” l’ha capito “più tardi”, quando è “venuto a sapere che era stato
fatto un furto presso il CIVI 1”. Successivamente questo glielo ha poi “confermato
lo stesso __________”, che gli aveva confidato di avere “fatto il furto presso
il suddetto garage”: “5 minuti di paura e la cosa è fatta” (verbale di Polizia
6 maggio 2005: doc. 3).
L’accusato non ha reagito a
dette dichiarazioni, avvenute nell’autunno del 2003 (verbale d’interrogatorio
di Polizia del 13 maggio 2005, doc. 20) condividendo per circa due anni con
l’amico il magazzino e la refurtiva lì depositata. Sull’intensità di questo
tollerare e sulla punibilità del suo agire verrà spiegato in seguito, sub 5 e 6.
4. Al dibattimento ACCU 1 ha
dichiarato di essere al corrente della situazione professionale di __________; di
lui conosceva anche la condizione economica; __________ non era di certo
benestante e non poteva permettersi l’acquisto di tutta l’apparecchiatura
depositata nel magazzino. Per cui, anche senza le informazioni dirette di cui
sopra in merito alla provenienza delittuosa degli attrezzi, ACCU 1 sapeva che
tutti gli oggetti che deteneva nel magazzino erano rubati. Numerosi erano
infatti i segnali, chiari ed inequivocabili, che lasciavano intendere che vi
fosse una situazione irregolare: basti citare la questione del compressore
verde che, ancorché nuovo, __________ aveva verniciato di blu, così come se
volesse impedire di scoprire da dove proveniva. “Non l’ho denunciato perché mi
minacciava” ha detto __________ al dibattimento, circostanza questa che, come
verrà evidenziato più avanti, è stata però ben lungi dall’essere dimostrata.
5. Secondo l’articolo 160 CP
commette ricettazione “chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o
aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo
mediante un reato contro il patrimonio”. Questo reato non richiede che l’
autore partecipi all’atto preliminare contro il patrimonio (B. Corboz, Les
principales infractions, ed. 2002, p. 413). Basta, per essere puniti “con una
pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria”, che l’autore, al
fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta cose
provenienti da un’infrazione oppure s’intromette nel farle acquistare, ricevere
o, per ciò che qui interessa, occultarle. La ratio legis è che, un agire in tal
senso, favorisce il comportamento dell'autore del reato principale e impedisce
alle forze dell'ordine di recuperare la refurtiva.
Si tratta di un comportamento che
non deve però essere completamente passivo. Per la consumazione del reato è
sufficiente che il ricettante, tramite il suo agire, renda più difficile, anche
solo provvisoriamente, la scoperta della refurtiva da parte della Polizia (DTF
90 IV 17). Dal profilo soggettivo è sufficiente un dolo eventuale, riferito
alla conoscenza della provenienza della merce occultata.
6. Come detto, nella fattispecie l'accusato,
in diverse occasioni, ha potuto comprendere che quella mercanzia, __________, non
l’avesse esattamente acquistata: la frase "cinque minuti di paura" rivolta
all’accusato (che conosceva bene la situazione economica del suo colocatario) é
sufficiente per dimostrare che i presupposti soggettivi della ricettazione sono
perfettamente adempiuti.
Pure realizzati sono i
presupposti oggettivi. È vero che non è stato ACCU 1 a trasportare la merce nel
magazzino, tuttavia lo stesso si è immediatamente reso conto della situazione e
della provenienza della mercanzia. Per molto tempo, quasi due anni, ACCU 1 ha
premesso al colocatario di stoccare la merce nel magazzino in loro dotazione,
approfittando altresì della stessa quando il __________ gli riparava l’autovettura:
“per un anno abbiamo lavorato con questi attrezzi, fino a quando io e __________
abbiamo litigato” (verb. Polizia __________, del 13 maggio 2005 p. 3). Al
dibattimento ACCU 1 ha parzialmente confermato questa dichiarazione, affermando
che gli attrezzi del __________ sono stati utilizzati anche per riparare la propria
autovettura.
Fatte queste premesse si può
concludere che l’accusato non ha passivamente “tollerato” la presenza del
materiale nel magazzino, ma ne ha in un certo senso anche beneficiato, ciò che
realizza quell’ “Einverständnis” (comportamento attivo) che la dottrina ritiene
sufficiente per la consumazione del reato di ricettazione (J. Rehberg, N.
Schmid, Strafrecht III, 6a edizione, pag. 241).
La giurisprudenza ha già
infatti avuto modo di rilevare che la messa a disposizione di un locale o di una
cantina è sufficiente per realizzare i presupposti oggettivi del reato di cui
all’art. 160 CP (sentenza TF 6S.324 del 3 novembre 2003).
Si da atto che ad un certo
punto l’accusato si è opposto alla presenza dello “scomodo” inquilino,
rivolgendosi al proprietario dello stabile e tentando di disdire il contratto
di locazione, ma lo ha fatto tardivamente, comunque dopo il suo interrogatorio
in Polizia, ciò che non è evidentemente sufficiente per poterlo mandare esente
da pena.
7. Per completezza, va comunque
rilevato che la colpevolezza di ACCU 1 va esaminata anche senza prendere in
considerazione quanto dichiarato dall’ex amico e colocatario __________, il
quale, senza un apparente necessità difensiva in tal senso, ha detto che il suo
colocatario avrebbe voluto partecipare al furto “…si parlava di andare a
commettere quel furto” (verbale di Polizia del 17 agosto 2005) e che lo stesso era
contento della presenza degli attrezzi in magazzino, in ragione della
possibilità di utilizzarli “ACCU 1 era contento della presenza degli attrezzi
poiché la nostra officina era praticamente vuota” (verbale di Polizia del 6
maggio 2005).
8. Stante quanto appena esposto,
deve essere pronunciata una condanna dell’accusato. Va tuttavia ridotta la pena
proposta dal PP nel decreto d'accusa ed anche quella proposta in sede di
dibattimento in quanto lo stesso, dopo i fatti di causa, non ha più commesso
reati penali. Ha dimostrato al contrario di avere mutato il proprio
atteggiamento e di avere assunto quello di una persona seria e laboriosa, molto
vicino alla sua fidanzata e alla sua famiglia. Attualmente lavora con profitto
presso una ditta di trasporti e questo nonostante un problema fisico alla piede
(v. certificato medico), circostanza questa che denota la serietà e
l'affidabilità dell'accusato. L'attenuazione della pena va per finire
giustificata anche dal lungo tempo trascorso fra i fatti di causa a oggi,
tenuto conto però del reato (ammesso) contro la LF sugli stupefacenti (art. 19a
LStup) e del fatto che, secondo le costanti analisi del sangue da parte del
laboratorio Vioillier e richieste dall’accusato stesso, quest’ultimo non fa più
uso di droghe. Le indennità pecuniarie sono state calcolate secondo il metodo
Sollberger.
visti gli art. 160 CP, 19a LStup; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente a tutti i quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
ricettazione (art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP) e di contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti (art. 19a LStup) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. 4353/2005 del 21 novembre 2005.
condanna ACCU 1
1. alla
pena pecuniaria di 12 (dodici) aliquote giornaliere di fr. 80.--(ottanta), per
un
totale di fr. 960.-- (novecentosessanta);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 540.--.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 350.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 40.-- teste
fr. 540.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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