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Decisione

10.2005.583

Utilizzo in co-locazione di un magazzino dove l'altro co-locatario ha depositato merce proveniente da un furto, costituisce reato di ricettazione. Consumo di marijuana.

9 marzo 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i loro rapporti si sono deteriorati “per questioni di gelosia professionale e

privata” (verb. Polizia __________, del 13 maggio 2005 p. 3).

2. Il 5 maggio 2005 __________ é

stato arrestato, e ciò nell’ambito di un’ inchiesta per furto e danneggiamento,

per avere, fra il 28 agosto 2003 e il 1 settembre 2003 sottratto da

un’autofficina (__________) di __________ una moltitudine d’ attrezzatura da

meccanico per un valore complessivo di fr. 17'472.--, refurtiva poi in gran

parte recuperata. La denuncia è quella agli atti sub. doc. 11: alla stessa vi è

allegata la (lunga) lista degli oggetti sottratti (doc. 12): non si tratta

unicamente di utensili, ma anche di apparecchiature, fra cui talune di grossa

dimensione. Gli oggetti in questione sono stati nascosti (e conservati) nel

magazzino citato al punto precedente due mesi dopo l’inizio della locazione,

così come ha detto lo stesso __________ alla Polizia il 6 maggio 2005: “una

volta finito di caricare gli attrezzi ho raggiunto il mio box garage a __________,

dove ho scaricato gli attrezzi precedentemente rubati”.

3. Il box garage preso in

locazione dall’accusato e dal __________, non disponeva di pareti divisorie,

motivo per il quale ACCU 1 si era accorto subito della presenza degli utensili professionali

che il __________ aveva collocato nel magazzino “…quindi l’indomani __________

ha visto gli attrezzi e mi ha chiesto da dove provenivano. Io non ho risposto,

lui non ha più fatto domande mettendosi a ridere e pertanto aveva capito che

gli stessi provenivano dal __________” (verbale di Polizia 6 maggio 2005: doc.

3). Lo stesso accusato ha dichiarato che, “ad un certo punto”, il suo

colocatario è arrivato “con parecchi attrezzi, tutti professionali…; da dove

provenivano” l’ha capito “più tardi”, quando è “venuto a sapere che era stato

fatto un furto presso il CIVI 1”. Successivamente questo glielo ha poi “confermato

lo stesso __________”, che gli aveva confidato di avere “fatto il furto presso

il suddetto garage”: “5 minuti di paura e la cosa è fatta” (verbale di Polizia

6 maggio 2005: doc. 3).

L’accusato non ha reagito a

dette dichiarazioni, avvenute nell’autunno del 2003 (verbale d’interrogatorio

di Polizia del 13 maggio 2005, doc. 20) condividendo per circa due anni con

l’amico il magazzino e la refurtiva lì depositata. Sull’intensità di questo

tollerare e sulla punibilità del suo agire verrà spiegato in seguito, sub 5 e 6.

4. Al dibattimento ACCU 1 ha

dichiarato di essere al corrente della situazione professionale di __________; di

lui conosceva anche la condizione economica; __________ non era di certo

benestante e non poteva permettersi l’acquisto di tutta l’apparecchiatura

depositata nel magazzino. Per cui, anche senza le informazioni dirette di cui

sopra in merito alla provenienza delittuosa degli attrezzi, ACCU 1 sapeva che

tutti gli oggetti che deteneva nel magazzino erano rubati. Numerosi erano

infatti i segnali, chiari ed inequivocabili, che lasciavano intendere che vi

fosse una situazione irregolare: basti citare la questione del compressore

verde che, ancorché nuovo, __________ aveva verniciato di blu, così come se

volesse impedire di scoprire da dove proveniva. “Non l’ho denunciato perché mi

minacciava” ha detto __________ al dibattimento, circostanza questa che, come

verrà evidenziato più avanti, è stata però ben lungi dall’essere dimostrata.

5. Secondo l’articolo 160 CP

commette ricettazione “chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o

aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo

mediante un reato contro il patrimonio”. Questo reato non richiede che l’

autore partecipi all’atto preliminare contro il patrimonio (B. Corboz, Les

principales infractions, ed. 2002, p. 413). Basta, per essere puniti “con una

pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria”, che l’autore, al

fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta cose

provenienti da un’infrazione oppure s’intromette nel farle acquistare, ricevere

o, per ciò che qui interessa, occultarle. La ratio legis è che, un agire in tal

senso, favorisce il comportamento dell'autore del reato principale e impedisce

alle forze dell'ordine di recuperare la refurtiva.

Si tratta di un comportamento che

non deve però essere completamente passivo. Per la consumazione del reato è

sufficiente che il ricettante, tramite il suo agire, renda più difficile, anche

solo provvisoriamente, la scoperta della refurtiva da parte della Polizia (DTF

90 IV 17). Dal profilo soggettivo è sufficiente un dolo eventuale, riferito

alla conoscenza della provenienza della merce occultata.

6. Come detto, nella fattispecie l'accusato,

in diverse occasioni, ha potuto comprendere che quella mercanzia, __________, non

l’avesse esattamente acquistata: la frase "cinque minuti di paura" rivolta

all’accusato (che conosceva bene la situazione economica del suo colocatario) é

sufficiente per dimostrare che i presupposti soggettivi della ricettazione sono

perfettamente adempiuti.

Pure realizzati sono i

presupposti oggettivi. È vero che non è stato ACCU 1 a trasportare la merce nel

magazzino, tuttavia lo stesso si è immediatamente reso conto della situazione e

della provenienza della mercanzia. Per molto tempo, quasi due anni, ACCU 1 ha

premesso al colocatario di stoccare la merce nel magazzino in loro dotazione,

approfittando altresì della stessa quando il __________ gli riparava l’autovettura:

“per un anno abbiamo lavorato con questi attrezzi, fino a quando io e __________

abbiamo litigato” (verb. Polizia __________, del 13 maggio 2005 p. 3). Al

dibattimento ACCU 1 ha parzialmente confermato questa dichiarazione, affermando

che gli attrezzi del __________ sono stati utilizzati anche per riparare la propria

autovettura.

Fatte queste premesse si può

concludere che l’accusato non ha passivamente “tollerato” la presenza del

materiale nel magazzino, ma ne ha in un certo senso anche beneficiato, ciò che

realizza quell’ “Einverständnis” (comportamento attivo) che la dottrina ritiene

sufficiente per la consumazione del reato di ricettazione (J. Rehberg, N.

Schmid, Strafrecht III, 6a edizione, pag. 241).

La giurisprudenza ha già

infatti avuto modo di rilevare che la messa a disposizione di un locale o di una

cantina è sufficiente per realizzare i presupposti oggettivi del reato di cui

all’art. 160 CP (sentenza TF 6S.324 del 3 novembre 2003).

Si da atto che ad un certo

punto l’accusato si è opposto alla presenza dello “scomodo” inquilino,

rivolgendosi al proprietario dello stabile e tentando di disdire il contratto

di locazione, ma lo ha fatto tardivamente, comunque dopo il suo interrogatorio

in Polizia, ciò che non è evidentemente sufficiente per poterlo mandare esente

da pena.

7. Per completezza, va comunque

rilevato che la colpevolezza di ACCU 1 va esaminata anche senza prendere in

considerazione quanto dichiarato dall’ex amico e colocatario __________, il

quale, senza un apparente necessità difensiva in tal senso, ha detto che il suo

colocatario avrebbe voluto partecipare al furto “…si parlava di andare a

commettere quel furto” (verbale di Polizia del 17 agosto 2005) e che lo stesso era

contento della presenza degli attrezzi in magazzino, in ragione della

possibilità di utilizzarli “ACCU 1 era contento della presenza degli attrezzi

poiché la nostra officina era praticamente vuota” (verbale di Polizia del 6

maggio 2005).

8. Stante quanto appena esposto,

deve essere pronunciata una condanna dell’accusato. Va tuttavia ridotta la pena

proposta dal PP nel decreto d'accusa ed anche quella proposta in sede di

dibattimento in quanto lo stesso, dopo i fatti di causa, non ha più commesso

reati penali. Ha dimostrato al contrario di avere mutato il proprio

atteggiamento e di avere assunto quello di una persona seria e laboriosa, molto

vicino alla sua fidanzata e alla sua famiglia. Attualmente lavora con profitto

presso una ditta di trasporti e questo nonostante un problema fisico alla piede

(v. certificato medico), circostanza questa che denota la serietà e

l'affidabilità dell'accusato. L'attenuazione della pena va per finire

giustificata anche dal lungo tempo trascorso fra i fatti di causa a oggi,

tenuto conto però del reato (ammesso) contro la LF sugli stupefacenti (art. 19a

LStup) e del fatto che, secondo le costanti analisi del sangue da parte del

laboratorio Vioillier e richieste dall’accusato stesso, quest’ultimo non fa più

uso di droghe. Le indennità pecuniarie sono state calcolate secondo il metodo

Sollberger.

visti gli art. 160 CP, 19a LStup; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo positivamente a tutti i quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

ricettazione (art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP) e di contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti (art. 19a LStup) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. 4353/2005 del 21 novembre 2005.

condanna ACCU 1

1. alla

pena pecuniaria di 12 (dodici) aliquote giornaliere di fr. 80.--(ottanta), per

un

totale di fr. 960.-- (novecentosessanta);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

Considerandi

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 540.--.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 350.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 40.-- teste

fr. 540.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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