10.2005.585
circolare con l'autovettura in stato di ubriachezza (alcoolemia:1.72 - max. 2.05 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato per analogo reato
11 agosto 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
10.2005.585
Data decisione, Autorità:
11.08.2006, PRPEN
Titolo:
circolare con l'autovettura in stato di ubriachezza (alcoolemia:1.72 - max. 2.05 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato per analogo reato
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2005.585
DA
4438/2005
Bellinzona
11
agosto 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con il
segretario Mattia Pontarolo per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art.
91 cpv. 1 vLCS,
per aver condotto,
a __________ il __________,
l’autovettura
__________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come
documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 1.72 – max. 2.05 grammi
per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo
reato (alcolemia: 1.37 grammi per mille);
perseguito con decreto
d’accusa del 21 novembre 2005 n. DA 4438/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve
essere pagata entro 3 mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art. 49 cfra 3 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle
pene di 10 (dieci) giorni di detenzione ciascuna, decretate nei suoi confronti
dal MP il __________ e dalla Pretura penale il __________ (art. 41 cifra 3 cpv.
1.
CPS).
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41
cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 dicembre 2005;
indetto il
dibattimento 11 agosto 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo
raccomandata del 1/7 giugno 2006, non è comparso, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme
contumaciali;
data lettura del
decreto d'accusa;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, __________, autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 vLCStr,
per aver
condotto,
a __________
il __________,
l’autovettura
__________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come
documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 1.72 – max. 2.05 grammi
per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo
reato (alcolemia: 1.37 grammi per mille)?
2.
In caso di
risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?
3.
In caso di pena privativa della libertà,
deve egli essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della
pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4.
Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene
di 10 (dieci) giorni di detenzione ciascuna, decretate nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico il __________ e dalla Pretura penale il __________?
5.
In caso di
condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
6.
A chi il
carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
91.
cpv. 1 vLCStr; 9, 18, 41, 48, 49, 63 e 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39
LTG; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti no. 1, 3, 4 e 5;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di
conducenti ebbri, art. 91 cpv. 1 vLCS,
per aver
condotto,
a __________
il __________,
l’autovettura
__________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come
documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 1.72 – max. 2.05 grammi
per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo
reato (alcolemia: 1.37 grammi per mille);
e condanna ACCU 1
1.
alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00 (fr.
1100.00
in caso di richiesta di motivazione scritta).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
Revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alle pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________
e alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla
Pretura penale il __________.
Le parti sono
state avvertite, tramite questo giudice, del loro diritto di presentare dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di
cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la
motivazione della sentenza.
Avverte il
condannato in contumacia della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il
termine di 6 (sei) mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per le tasse
e le spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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