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Decisione

10.2005.585

circolare con l'autovettura in stato di ubriachezza (alcoolemia:1.72 - max. 2.05 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato per analogo reato

11 agosto 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

10.2005.585

Data decisione, Autorità:

11.08.2006, PRPEN

Titolo:

circolare con l'autovettura in stato di ubriachezza (alcoolemia:1.72 - max. 2.05 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato per analogo reato

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL

art. 91 cpv. 1 LDDS

Incarto

n.

10.2005.585

DA

4438/2005

Bellinzona

11

agosto 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio

Bassetti

sedente con il

segretario Mattia Pontarolo per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art.

91 cpv. 1 vLCS,

per aver condotto,

a __________ il __________,

l’autovettura

__________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come

documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 1.72 – max. 2.05 grammi

per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo

reato (alcolemia: 1.37 grammi per mille);

perseguito con decreto

d’accusa del 21 novembre 2005 n. DA 4438/2005 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1.

Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve

essere pagata entro 3 mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà

commutata in arresto (art. 49 cfra 3 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle

pene di 10 (dieci) giorni di detenzione ciascuna, decretate nei suoi confronti

dal MP il __________ e dalla Pretura penale il __________ (art. 41 cifra 3 cpv.

1.

CPS).

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 300.--.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41

cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 dicembre 2005;

indetto il

dibattimento 11 agosto 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo

raccomandata del 1/7 giugno 2006, non è comparso, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme

contumaciali;

data lettura del

decreto d'accusa;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1, __________, autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 vLCStr,

per aver

condotto,

a __________

il __________,

l’autovettura

__________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come

documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 1.72 – max. 2.05 grammi

per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo

reato (alcolemia: 1.37 grammi per mille)?

2.

In caso di

risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?

3.

In caso di pena privativa della libertà,

deve egli essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della

pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4.

Deve

essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene

di 10 (dieci) giorni di detenzione ciascuna, decretate nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico il __________ e dalla Pretura penale il __________?

5.

In caso di

condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

6.

A chi il

carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

91.

cpv. 1 vLCStr; 9, 18, 41, 48, 49, 63 e 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39

LTG; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti posti no. 1, 3, 4 e 5;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di

conducenti ebbri, art. 91 cpv. 1 vLCS,

per aver

condotto,

a __________

il __________,

l’autovettura

__________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come

documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 1.72 – max. 2.05 grammi

per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo

reato (alcolemia: 1.37 grammi per mille);

e condanna ACCU 1

1.

alla

pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00 (fr.

1100.00

in caso di richiesta di motivazione scritta).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

Revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alle pena di 10 (dieci)

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________

e alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla

Pretura penale il __________.

Le parti sono

state avvertite, tramite questo giudice, del loro diritto di presentare dichiarazione

di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di

cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la

motivazione della sentenza.

Avverte il

condannato in contumacia della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il

termine di 6 (sei) mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per le tasse

e le spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1:

fr. 350.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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