10.2005.588
Autovettura posteggiata all'interno di un garage che ostruisce l'accesso da parte di terzi
28 marzo 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2005.588
Data decisione, Autorità:
28.03.2006, PRPEN
Titolo:
Autovettura posteggiata all'interno di un garage che ostruisce l'accesso da parte di terzi
COAZIONE
art. 181 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.588
DA
4576/2005
Bellinzona
28
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi Thuc Trinh Tran in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI
1,
prevenuto colpevole di coazione,
per avere, a __________, in via
__________, in data __________, posizionando all’interno del garage la sua
vettura bloccandone l’uscita per almeno una ventina di minuti, impedito a LESA
1 di lasciare lo stabile a bordo della propria vettura;
reato previsto dall’art. 181 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 4576/2005 di
data 30 novembre 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla multa di
fr. 300.--.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 7 dicembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 28 marzo 2006, al
quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Sost.
Procuratore pubblico con lettera 9 marzo 2006 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di
coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa suo carico.
1.1 Ha egli agito per
legittima difesa.
1.2 Si è egli trovato in
situazione di errore di diritto.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
Considerandi
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 181 CP; 9 e segg., 273
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di coazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4576/2005 del 30 novembre 2005.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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