Lexipedia

Decisione

10.2005.594

Circolazione in stato di ubriachezza (min. 2.05 - max. 2.43 grammi per mille) perdita della padronanza del veicolo in curva e abbandono del luogo dell'incidente

28 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alle norme della

circolazione,

per avere, circolando nello

stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra,

negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di

contromano scontrandosi conseguentemente con l’autobus NAW targato __________

condotto da __________ , regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

fatti avvenuti __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in

relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4

LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

3. inosservanza dei doveri in

caso d'infortunio,

per aver abbandonato il luogo

dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in

specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o

avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti __________;

reato

previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art.

51 cpv. 1 e 3 LCStr;

perseguito con

decreto d’accusa n. 4657/2005 di data 5 dicembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'200.--.

3.

Alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75

(settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico il __________.

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2005 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 28 marzo 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente e il

suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 10 marzo 2006 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede una

riduzione della pena, segnatamente l’annullamento del dispositivo concernente

la revoca di una sospensione condizionale della pena per una precedente

condanna e infine una riduzione della multa;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

guida in stato di

inattitudine

1.2

infrazione alle norme

della circolazione

1.3

inosservanza dei doveri

in caso di infortunio

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti

dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________;

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 91 cpv. 1 LCStr; 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27

cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv.

1.

ONC; 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 41, 63, 68

CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza

dei doveri in caso d'infortunio, per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 4657/2005 del 5 dicembre 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2.

alla multa di fr. 800.--;

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di

detenzione decretata nei confronti ACCU 1 dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il __________.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, (4390)

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 800.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 1300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster