10.2005.595
Circolazione in grave stato di ubriachezza.
9 novembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.595
Data decisione, Autorità:
09.11.2006, PRPEN
Titolo:
Circolazione in grave stato di ubriachezza.
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.595
DA
4562/2005
Bellinzona
9
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. LCS,
per aver
condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza
(alcoolemia: min. 2.34 – max. 2.77 grammi per mille), malgrado fosse già stato
condannato nel 2001 e nel 2003 per analogo reato;
Fatti
avvenuti ad __________ il __________;
perseguito con decreto
d’accusa del 28 novembre 2005 n. DA 4562/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione, da espiare.
Considerandi
2.
Alla multa di
fr. 1'200.-- (milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata
entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in
arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Alla revoca del
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo __________ il
15.01.2003
4.
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5.
La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo
fissato dagli art. 80 rispettivamente 41 cifra 4 CP.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta in data 14 dicembre 2005;
indetto il
dibattimento 9 novembre 2006, al quale partecipava l’accusato, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 23.3.2006 rinunciava ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del
teste;
sentito da ultimo l'accusato per la sua
dichiarazione conclusiva (cfr. art. 252 CPP), il quale sostiene di non aver
guidato l’auto sulla pubblica via, che i pneumatici della sua vettura non hanno
comunque mai lambito la __________ e che egli voleva solo illuminare un
cespuglio nel quale si sarebbe trovata la borsetta della compagna. Per il
resto, si rimette al giudizio di questo giudice;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1, __________,
autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per aver
condotto,
ad __________
il __________,
l’autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcoolemia:
min. 2.34 – max. 2.77 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato
nel 2001 e nel 2003 per analogo reato?
2.
In caso di
risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere
comminata?
3.
In caso di pena privativa della libertà,
deve egli essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della
pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4.
Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo __________ il
15.01
?
5.
In caso di
condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
6.
A chi il
carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
91.
cpv. 1 II. frase LCStr; 9, 18, 41, 48, 49, 63 e segg., 67 CP; 9 e segg., 273
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
posti,
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 seconda frase LCS,
per aver
condotto,
ad __________
il __________,
l’autovettura __________
targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcoolemia: min. 2.34
– max. 2.77 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2001 e
nel 2003 per analogo reato;
condanna ACCU 1
1.
alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2.
alla
multa di fr. 300.- (trecento);
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00 (settecento).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
Assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
Non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo __________ il
15.01
, ma ne aumenta di 1 (uno) anno il periodo di prova.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
ACCU 1
AINQ 1
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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