10.2005.598
minaccia e ripetuti disturbi telefonici
29 marzo 2006Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.598
Data decisione, Autorità:
29.03.2006, PRPEN
Titolo:
minaccia e ripetuti disturbi telefonici
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
MINACCIA
art. 179 let. § CPP-TI
art. 180 CPP-TI
1. CIVI 1
patr. da: PR 1
2. LESA 1
Incarto
n.
10.2005.598/fl
DA
4575/2005
Bellinzona
29
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in
qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. abuso di impianti di
telecomunicazioni,
per avere, a __________,
__________, nel periodo luglio/agosto 2005 ripetutamente abusato per malizia di
un impianto di telecomunicazione per inquietare un terzo e meglio selezionato
per malizia per un numero imprecisato di volte le utenze fisse e mobili, di
giorno e nottetempo, di appartenenza a ACCU 1 nonché inviandole i seguenti sms
·
in data 1.08.2005 te li sei goduti i fuochi dalla finestra del
coglione? Abbiamo filmato tutto e ringrazia che c’era lei altrimenti sarei
salito
·
in data 14.08.2005 ore 17:53:19 “quando saprà che tu mi hai
impedito di vederla e vedrà il video di oggi rimarrà traumatizzata Te lo detto
l’hai fatta grossa. Hai creato qualcosa di grosso e ne pagherai le conseguenze
per tutta la vita”
·
in data 17.08.2005 alle ore 22:23:55 se lo becco una volta
vicino a mia figlia
nonché sempre
per malizia selezionato con il proprio telefono cellulare rispettivamente con
il telefono cellulare l’utenza __________ appartenente a CIVI 1 almeno 31 volte
nel periodo dal 21 luglio 2005 al 7 agosto 2005 e 23 volte nel periodo dal 15.08.2005
al 18.08.2005;
2. minaccia,
per avere, a __________,
in data __________, usando grave minaccia incusso timore a CIVI 1 e meglio
riferendo a ACCU 1, facendo allusione a CIVI 1, la seguente minaccia: se non
muoio prima piuttosto che vedere mia figlia con un altro uomo, vado tutta la
vita in prigione ma lo uccido”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 179septies CP, 180 cpv.
Fatti
1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 4575/2005 di data 30 novembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--
(cinquanta).
3.
La parte civile CIVI 1 è
rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 29 marzo 2006, al
quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 9 marzo 2006 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato dai capi di imputazione;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore
colpevole di:
1.1
abuso di impianti
di telecomunicazioni
1.2
minaccia
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 179septies, 180
cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4575/2005 del 30
novembre 2005.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di abuso di
impianti di telecomunicazioni per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. 4575/2005 del 30 novembre 2005.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.-.
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--.
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
dà atto che nel decreto di accusa
la parte civile CIVI 1 è stata rinviata al competente foro civile per le
pretese di corrispondente natura.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster