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Decisione

10.2005.598

minaccia e ripetuti disturbi telefonici

29 marzo 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 CP;

perseguito con

decreto d’accusa n. 4575/2005 di data 30 novembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 400.--

(quattrocento).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--

(cinquanta).

3.

La parte civile CIVI 1 è

rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 marzo 2006, al

quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 9 marzo 2006 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’accusato dai capi di imputazione;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore

colpevole di:

1.1

abuso di impianti

di telecomunicazioni

1.2

minaccia

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 63, 179septies, 180

cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4575/2005 del 30

novembre 2005.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di abuso di

impianti di telecomunicazioni per i fatti compiuti nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. 4575/2005 del 30 novembre 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.-.

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--.

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

dà atto che nel decreto di accusa

la parte civile CIVI 1 è stata rinviata al competente foro civile per le

pretese di corrispondente natura.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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