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Decisione

10.2005.60

per avere circolato in stato di ubriachezza, aver per perso la padronanza di guida sbandando sulla sua sinistra cozzando contro una vettura e abbandonale il luogo dell'incidente

28 maggio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Locarno il 7.11.2004;

perseguita con

decreto d’accusa n. DA 322/2005 di data 31 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla

pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'200.--.

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2005 dall'accusata;

rilevato che

con lettera 21 aprile 2005 il difensore ha parzialmente ritirato l’opposizione,

limitandola ai dispositivi n. 2 e 3, e ha comunicato di non partecipare al

dibattimento per una questione di opportunità;

indetto il

dibattimento 28 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusata e la parte lesa,

mentre il Procuratore pubblico con scritto 21 aprile 2005 ha rinunciato a

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto di accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusata;

sentita da

ultima l'accusata;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

e per quale importo deve essere inflitta a ACCU 1 una multa oltre alla pena di

15.

giorni di detenzione come pena per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 322/2005 del 31 gennaio 2005.

2.

Sulle

spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 91 cpv. 1 vLCStr, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27

cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv.

1.

ONC, 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 63 CP; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;;

rispondendo ai

quesiti posti;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 400.-;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

osserva che il dispositivo per il

quale è stata ritirata l’opposizione, ossia la condanna di ACCU 1:

“1. Alla pena di 15

(quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 (tre) anni.”

è esecutivo e il tempo

di prova decorre dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 31 gennaio

2005.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona;

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (6205),

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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