10.2005.60
per avere circolato in stato di ubriachezza, aver per perso la padronanza di guida sbandando sulla sua sinistra cozzando contro una vettura e abbandonale il luogo dell'incidente
28 maggio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.60
Data decisione, Autorità:
28.05.2005, PRPEN
Titolo:
per avere circolato in stato di ubriachezza, aver per perso la padronanza di guida sbandando sulla sua sinistra cozzando contro una vettura e abbandonale il luogo dell'incidente
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto
n.
10.2005.60/bep
DA
322/2005
Bellinzona
28
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1, Muralto)
prevenuta
colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto
l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.37 - max. 1.84 grammi per mille);
reato previsto dall'art.
91 cpv. 1 vLCStr;
fatti avvenuti a
Locarno il 7.11.2004;
2. infrazione alle
norme della circolazione
per avere,
circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la
padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente
contro la vettura Fiat targata __________ della __________ Sagl, ivi regolarmente
posteggiata;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in
relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr;
art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
fatti avvenuti a
Locarno il 7.11.2004;
3. inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio
per aver abbandonato il luogo
dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in
specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio
la polizia;
reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCStr in
relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;
Fatti
avvenuti a Locarno il 7.11.2004;
perseguita con
decreto d’accusa n. DA 322/2005 di data 31 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 1'200.--.
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2005 dall'accusata;
rilevato che
con lettera 21 aprile 2005 il difensore ha parzialmente ritirato l’opposizione,
limitandola ai dispositivi n. 2 e 3, e ha comunicato di non partecipare al
dibattimento per una questione di opportunità;
indetto il
dibattimento 28 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusata e la parte lesa,
mentre il Procuratore pubblico con scritto 21 aprile 2005 ha rinunciato a
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto di accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da
ultima l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
e per quale importo deve essere inflitta a ACCU 1 una multa oltre alla pena di
15.
giorni di detenzione come pena per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 322/2005 del 31 gennaio 2005.
2.
Sulle
spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1 vLCStr, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv.
1.
ONC, 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 63 CP; 9 e segg.,
273.
e segg CPP; 39 LTG;;
rispondendo ai
quesiti posti;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 400.-;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
osserva che il dispositivo per il
quale è stata ritirata l’opposizione, ossia la condanna di ACCU 1:
“1. Alla pena di 15
(quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 (tre) anni.”
è esecutivo e il tempo
di prova decorre dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 31 gennaio
2005.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona;
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (6205),
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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