10.2005.602
Marito che offende la moglie con l'epiteto "troia" e la colpisce con una manata sulla fronte.
7 aprile 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
10.2005.602
Data decisione, Autorità:
07.04.2006, PRPEN
Titolo:
Marito che offende la moglie con l'epiteto "troia" e la colpisce con una manata sulla fronte.
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 CPS
art. 177 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.602
DA
4738/2005
Bellinzona
7
aprile 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia
Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
1. vie di
fatto, art. 126 CPS,
per
avere,
il 29
maggio 2005,
a __________,
commesso
vie di fatto contro la moglie LESA 1 colpendola con una manata sulla fronte;
2. ingiuria,
art. 177 CPS,
per
avere,
il 29
maggio 2005,
a __________
offeso
l’onore della moglie LESA 1 insultandola con l’epiteto “troia”;
perseguito con decreto
d’accusa del 7 dicembre 2005 n. DA 4738/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla multa di
fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento
della tassa di giustiza di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se
l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp.
art. 106 cpv. 3 CPS).
Vista l'opposizione
interposta in data 14 dicembre 2005 dal patrocinatore dell’accusato;
indetto il pubblico dibattimento
in data 7 aprile 2006, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo
patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, con lettera
27.3.2006, ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato. Da parte
sua, la querelante e parte lesa non ha fatto atto di presenza;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa in narrativa, proceduto,
previa lettura dell’art. 118 cpv. 2 CPP, all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, avv. DI 1, __________, il quale postula l’integrale proscioglimento
del suo assistito in virtù del principio in dubio pro reo;
sentito da ultimo
l'accusato, per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP);
posti a giudizio,
con il consenso del patrocinatore dell’accusato, i seguenti quesiti
1. È ACCU 1
autore colpevole dei reati di:
1.1. vie di
fatto, art. 126 CPS,
per
avere,
il 29
maggio 2005,
a __________,
commesso
vie di fatto contro la moglie LESA 1 colpendola con una manata sulla fronte?
1.2. ingiuria,
art. 177 CPS,
per
avere,
il 29
maggio 2005,
a __________,
offeso
l’onore della moglie LESA 1 insultandola con l’epiteto “troia”?
2.In caso di risposta affermativa ai o a uno dei
precedenti quesiti, quale pena deve essergli comminata?
3.La pena deve essere iscritta a casellario
giudiziale?
4.Il giudizio sulle spese processuali.
Preso atto che, in data 10/11 aprile 2006, il
Sostituto Procuratore pubblico ha formulato dichiarazione di ricorso contro la
sentenza 7 aprile 2006, chiedendone parimenti la motivazione scritta;
Letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in
diritto
1. ACCU 1 è
nato il __________ a __________. Egli è cresciuto in __________, e qui ha
frequentato le scuole elementari (fino all’età di dodici anni) e il liceo (fino
all’età di 17/18 anni), dove ha conseguito il baccalaureato. In seguito, si è
iscritto ad una scuola privata, per studiare elettromeccanica, prima di approdare,
con la funzione di animatore, in un centro balneare gestito da un Club Méditeranné
locale. In questo contesto avrebbe conosciuto la sua futura consorte, ossia la signora
LESA 1: a detta dell’imputato, si sarebbe trattato di una “conoscenza classica”.
In data 21
maggio __________, ACCU 1 convogliava a nozze con LESA 1; dalla loro unione è
nata una bimba, __________, che ora ha sei anni. Giunto in Svizzera, l’accusato
ha dapprima lavorato, per qualche mese, presso la ditta __________ di
Bellinzona; poi, intercalato a un periodo di disoccupazione, egli è stato (ed è
tuttora) attivo presso la birreria __________ quale operaio, quindi quale
apprendista magazziniere (egli ha concluso con successo il tirocinio triennale)
e infine quale operaio qualificato.
Fatti
I coniugi ACCU
1 vivono separati da oltre due anni e l’assetto famigliare è regolato da una
decisione provvisionale pretorile: la figlia è affidata alla madre per le cure
e l’educazione, mentre in favore dell’imputato risulta essere stato stabilito
un diritto di visita. Per quanto concerne i contributi di mantenimento, ACCU 1
è obbligato a corrispondere per il sostentamento della figlia una somma di fr.
1230.- mensili, e della moglie un importo fr. 250.- mensili; un contributo,
quest’ultimo, che egli, da qualche tempo, ha cessato di versare a causa di
difficoltà finanziarie. Riguardo all’esercizio del diritto di visita, va detto
che attualmente, alla luce delle difficoltà sorte tra i coniugi in ordine alla
sua organizzazione, gli incontri tra l’imputato e la figlia avvengono di domenica
presso l’istituto __________ di __________.
In
relazione alla sua situazione finanziaria e personale, per un verso l’accusato
ha affermato di percepire attualmente ca. fr. 3'700.-/3'800.- netti al mese,
per un altro, non ha alluso ad alcun problema di salute.
Il
prevenuto è incensurato.
Considerandi
2.
Con
querela 31 maggio 2005 indirizzata al Ministero pubblico, la signora LESA 1
denunciava il marito per dei fatti avvenuti il 19 marzo, il 28 e il 29 maggio
2005.
a __________. In data 23 giugno 2005, la medesima si recava presso gli
uffici della polizia cantonale di Bellinzona per esplicitare i disagi e le
violenze usate da suo marito contro di lei e di cui ella aveva ragguagliato le
autorità inquirenti con la segnalazione 31 maggio 2005.
Nel corso
dell’istruttoria predibattimentale, l’imputato veniva sentito il 24 giugno e il
24.
novembre 2005 dalla polizia cantonale, dopo che la pubblica sicurezza aveva interrogato
__________, figlia della signora LESA 1, nata da una precedente unione.
Con
decreto 7 dicembre 2005, il Sostituto Procuratore pubblico riteneva colpevole
di vie di fatto e di ingiuria il prevenuto e ne proponeva la condanna ad una
multa di fr. 300.-
3.
L’accusato
interponeva opposizione il 14/15 dicembre susseguente e il dibattimento
pubblico veniva indetto per il 7 aprile 2006. Allo stesso si presentavano
l’accusato e il suo patrocinatore, mentre il Magistrato inquirente comunicava
la propria assenza, confermando integralmente l’ipotesi accusatoria e la
proposta di pena formulate con il decreto di accusa. La parte lesa LESA 1 non
faceva per contro atto di comparsa. Dei dettagli emersi nel corso
dell’istruzione predibattimentale e durante il pubblico dibattimento, sarà
detto, laddove necessario, nei sottostanti considerandi.
4.
Le figure
di reato da vagliare nel caso in esame sono quelle di vie di fatto (commesse
con una manata sulla fronte) e di ingiuria (“troia”).
4.1
Conformemente
all’art. 126 cpv. 1 CP, chiunque commette vie di fatto contro una persona,
senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte,
con l’arresto o con la multa.
4.1.1
Dal profilo
oggettivo, non vi sono sufficienti prove a comprova dell’evento e dell’azione
imputati al prevenuto.
Il gesto attribuito
all’accusato (colpire con una manata la moglie) è indiziato unicamente dalla
deposizione della querelante rilasciata il 23 giugno 2005 (che ribadisce il
contenuto della sua querela 31 maggio 2005): “In continuazione suonava il campanello,
sino a quando sono scesa all’entrata. Appena mi ha vista ha iniziato ad
insultarmi dandomi della troia e dicendomi di crepare io la __________ e mio
padre. Improvvisamente, mentre io mi trovavo dinanzi a lui, questi a mano
aperta mi dava una manata alla fronte dicendomi che tanto non rimanevano segni
di colluttazione e quindi finiva tutto li” (cfr. verbale LESA 1 23.6.2005, pp.
2-3). Il prevenuto ha contestato tale fatto sia durante il dibattimento, sia in
sede di interrogatorio dinanzi all’agente di polizia (cfr. verbale ACCU 1
24.6
, p. 2: “Arrivato all’esterno della casa ho suonato il campanello ma
nessuno mi apriva. Ho continuato a suonare per un bel po’ sino a quando ho
chiamato la polizia. Questa è arrivata sul posto ed ha verificato che
effettivamente non mi lasciavano la figlia”); dal canto suo, la teste __________
non ha riferito alcunché sui fatti del 29 maggio 2005 (cfr. verbale __________
22.11
).
Nella fattispecie,
le sole rivelazioni (scritta e poi orale) della vittima, benché suggeriscano
elementi tipici del reato di vie di fatto (manata al volto della vittima), non appaiono
sufficienti per convalidare l’accusa del Sostituto Procuratore pubblico, giacché,
da un lato, le parole della vittima non trovano riscontro in nessun altro dato
oggettivo e concludente assunto agli atti (cfr. Luigi Ferrajoli, Diritto e ragione, Bari 1989/2004, pp. 129-130: “l’ipotesi
accusatoria dev’essere confermata da una pluralità di prove o dati probatori…
necessità di acquisire non un dato probatorio, ma un sistema coerente di dati
in forza del quale tutti i fatti noti ed altri fatti addizionali
originariamente ignoti siano deducibili dall’ipotesi provata... occorre anche
che essa [cioè l’ipotesi accusatoria] non sia contraddetta da nessuno
dei dati virtualmente disponibili”). E poiché, dall’altro, si frappongono alla
conferma dell’adempimento degli estremi oggettivi del reato di vie di fatto le contestazioni
del prevenuto, l’assenza di un qualsipiaccia indizio a conferma dell’azione
perpetrata dall’imputato (nessun’altra persona ha visto e riferito della manata
dell’imputato alla moglie), e la mancanza di prove (ad es. certificato medico,
fotografia o testimonianza oculare) a suffragio di eventuali conseguenze patite
al volto dalla vittima a seguito della manata (escoriazioni? Ematomi? Graffi?
Dolori?); conseguenze, quelle ipotizzabili ai danni della signora LESA 1, che in
ultima analisi quest’ultima non ha neanche allegato o lamentato in modo
puntuale in sede di interrogatorio di polizia, né ha potuto spiegare (siccome
assente) al giudice durante il dibattimento.
In
considerazione di queste carenze espositive e probatorie, sfugge all’autorità
giudiziaria la possibilità di valutare con piena cognizione di causa sia la
credibilità della vittima con riferimento alla sua descrizione della condotta
addossata al prevenuto, sia l’intensità del pregiudizio sofferto dalla vittima
(non secondaria per stabilire in che misura l’asserita – se comprovata – “manata”
configurasse vie di fatto oppure, nel caso specifico, apparisse ancora usualmente
e socialmente tollerabile, cfr. DTF 117 IV 14, 16 consid. 2a/bb). In particolare,
nell’evenienza di specie, appare arduo analizzare la credibilità della parte
lesa, giacché agli atti sono raccolte solo le sue affermazioni rilasciate in
data 23.6.2005 (oltre alla succinta descrizione della querela 31.5.2005) e non
si può così procedere ad un confronto con altre deposizioni della querelante, per
stabilire, ad es., la linearità, l’originalità, la ricchezza dei dettagli e
eventuali contraddizioni o precisazioni delle sue dichiarazioni o altre specificità
peculiari di un reato di vie di fatto. Le allegazioni della vittima non
sembrano nemmeno rafforzate da altri elementi a carico dell’accusato, quali, a
titolo esemplificativo, l’esistenza certa e dimostrata di precedenti querele o
segnalazioni alla polizia nei confronti dell’imputato (che risulta incensurato,
cfr. doc. 5), o l’interrogatorio di altri testi (del padre, presso la cui
abitazione sarebbero avvenuti i fatti, di altri astanti, ovvero dell’/degli agente/i
di polizia accorso/i sul posto dopo la chiamata del prevenuto, cfr. verbale ACCU
1.
24.6.2005, p. 2; querela 31.5.2005, p. 2 in fine). D’altro canto, con
riferimento alla condotta dell’accusato prima di questi fatti incriminati, è
opportuno rilevare come la moglie avesse alluso, davanti all’agente di polizia,
a toni oltraggiosi e a comportamenti violenti assunti del marito nei suoi
riguardi (cfr. verbale LESA 1 23.6.2005, p. 1). Tuttavia, tali cenni, che si
iscrivono spesso nella vita coniugale di una coppia in fase di separazione (e
in cui, a volte, si sviluppano tensioni che possono anche sfociare in
dissapori, alterchi o maltrattamenti tra i coniugi), per assumere un pregnante
significato probatorio, dovevano essere precisati nel dettaglio e sorretti da
prove concludenti. In altre parole, le mere dichiarazioni di parte non sono
ancora idonee a convincere questo giudice e non possono, da sole, corroborare
fatti ignoti e da verificare (quali l’asserita manata e le relative conseguenze),
specie se, nella fattispecie, il preteso colpo al capo non assume i crismi
dell’unico atto logicamente conseguente e correlativo con le prove agli atti,
ma può configurare solo uno degli scenari ipotizzabili in concreto e
logicamente accettabili. Come risulta pure essere quello descritto dall’accusato,
che fa sorgere legittimi e insopprimibili dubbi in questo giudice, non
potendosi escludere, sulla base delle risultanze processuali, che i fatti
sarebbero accaduti nella maniera sostenuta dal signor ACCU 1.
Infine, la
circostanza che le esposizioni dei fatti dell’imputato e della vittima siano in
parte congruenti (si pensi al continuo scampanellio presso l’abitazione dei
genitore della moglie da parte del prevenuto, e al rifiuto della figlia di
andare con il papà – che però, secondo il prevenuto, sarebbe stata la madre a causare),
come pure il suo comportamento irrispettoso nei confronti della madre (cfr.
verbale __________ 22.11.2005, p. 1 e segg., dove l’interrogata allude ad altri
episodi discutibili del 19 marzo 2005 e del 28 maggio 2005, che non
costituiscono oggetto del presente procedimento, siccome il Magistrato
inquirente non ha formulato per quei fatti alcun’accusa), non conferiscono
ancora un’accresciuta credibilità alla deposizione della moglie: infatti,
questi dati, da una parte, non permettono ancora di affidare maggiore efficacia
e veridicità alla versione della moglie e, dall’altra, sono troppo generici (in
che modo è stato irrispettoso? Quante volte?) e non collocabili con precisione
nel tempo e nello spazio, per ricostruire e accertare un’indole tipicamente
violenta, oltraggiosa e recidiva dell’imputato. Piuttosto, in simili evenienze,
quest’ultimo va messo al beneficio del dubbio e i presupposti oggettivi dell’art.
126.
cpv. 1 CP non possono essere considerati riuniti.
4.1.2
Il reato di
vie di fatto nella figura ancorata al primo capoverso dell’art. 126 CP
costituisce una contravvenzione, pertanto un’analisi delle premesse soggettive
(comunque non corroborate da prove certe) non appare necessaria, il tentativo non
essendo giuridicamente ipotizzabile (cfr. art. 126 cpv. 1 combinato con l’art.
104.
cpv. 1 CP).
4.1.3
ACCU 1 va
pertanto prosciolto in relazione all’ipotesi di reato di vie di fatto.
4.2
Conformemente
all’art. 177 cpv. 1 CP, chiunque offende in altro modo con parole, scritti,
immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di
parte, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa.
4.2.1
Di per sé
l’epiteto “troia” configura un’ingiuria (cfr. BSK StGB II-Riklin, ad art. 177 N 3). Per poter
condannare una persona, occorre però accertare l’esternazione di una simile
offesa e associare con certezza l’individuo che l’ha proferita con quello indicato
nel decreto di accusa; un’operazione di sussunzione, questa, che può essere
falsificata mediante prove antitetiche a quelle offerte dall’autorità
inquirente e a carico del prevenuto.
Nel caso
che ci occupa, all’accusa della moglie, secondo cui il marito l’avrebbe
tacciata di “troia” (cfr. verbale LESA 1 23.6.2005, p. 3), fa eco la
confutazione del marito, che ha negato in sostanza, e anche in aula, di essersi
espresso in quei toni (cfr. verbale ACCU 1 24.6.2005, p. 2).
In assenza
di altri riscontri concludenti per tale imputazione – in particolare di una
deposizione di un terzo o di una registrazione audio(visiva) –, l’elemento
tipico dell’esternazione di un’offesa all’onore da parte dell’autore nei
riguardi della moglie non può essere confermato. In
altri termini, sulla base della sola allegazione della moglie, non è ancora possibile
stabilire per certo che il prevenuto abbia disonorato la moglie tacciandola di
“troia” e che per questo egli sia da ritenere autore colpevole di ingiuria
(cfr. Rolf Grädel, Die
strafrechtliche Rechtsprechung des Obergerichts des Kantons Bern 2003, in: ZBJV
2004/6, p. 433 segg., 452, che riporta una cassazione di una decisione di
condanna fondata unicamente su un rapporto di polizia). Nella sua querela la
moglie ha indicato il nome di alcuni testimoni; tuttavia, avendo ella segnalato
tre distinte costellazioni, non è possibile sapere quali testi potevano offrire
puntuali indicazioni sui fatti del 29 maggio 2005. Anche per questo motivo, il
giudice non era nelle condizioni per attivarsi d’ufficio e sentire un terzo al
fine di ricercare più nel dettaglio la verità materiale; oltre a ciò, la
deposizione della teste __________ non permetteva minimamente di far luce sulle
circostanze di quel 29 maggio, per cui una sua riassunzione in sede
dibattimentale, nemmeno pretesa dalla parte lesa, non entrava in linea di
conto.
4.2.2
Tali
conclusioni portano anche ad escludere l’adempimento degli estremi soggettivi
del reato in discussione: infatti, nel caso di specie, dato che non si può
rimproverare all’imputato di aver concretamente offeso la vittima con
l’epiteto: “troia” – e ciò in virtù del principio in dubio pro reo – non
pare altresì possibile ascrivergli la volontà di denigrare la moglie, né la
consapevolezza di formulare giudizi ingiuriosi nei di lei confronti.
4.2.3
In estrema
sintesi, l’imputato va prosciolto anche in ordine all’ipotizzato reato
di
ingiuria.
5.
Le
spese sono interamente a carico dello Stato.
P.Q.M.
visti gli art.
126.
e 177 CP, 32 cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU, 9 segg. e 273 segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai
quesiti posti no. 1.1. e 1.2., ritenuti superati tutti gli altri,
proscioglie ACCU 1
,
dai capi di
imputazione di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, e di ingiuria, art. 177 CP,
e pone a
carico dello Stato la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 200.00
(duecento).
Le parti sono state
avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del
ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese
(art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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