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Decisione

10.2005.602

Marito che offende la moglie con l'epiteto "troia" e la colpisce con una manata sulla fronte.

7 aprile 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi ACCU

1 vivono separati da oltre due anni e l’assetto famigliare è regolato da una

decisione provvisionale pretorile: la figlia è affidata alla madre per le cure

e l’educazione, mentre in favore dell’imputato risulta essere stato stabilito

un diritto di visita. Per quanto concerne i contributi di mantenimento, ACCU 1

è obbligato a corrispondere per il sostentamento della figlia una somma di fr.

1230.- mensili, e della moglie un importo fr. 250.- mensili; un contributo,

quest’ultimo, che egli, da qualche tempo, ha cessato di versare a causa di

difficoltà finanziarie. Riguardo all’esercizio del diritto di visita, va detto

che attualmente, alla luce delle difficoltà sorte tra i coniugi in ordine alla

sua organizzazione, gli incontri tra l’imputato e la figlia avvengono di domenica

presso l’istituto __________ di __________.

In

relazione alla sua situazione finanziaria e personale, per un verso l’accusato

ha affermato di percepire attualmente ca. fr. 3'700.-/3'800.- netti al mese,

per un altro, non ha alluso ad alcun problema di salute.

Il

prevenuto è incensurato.

Considerandi

2.

Con

querela 31 maggio 2005 indirizzata al Ministero pubblico, la signora LESA 1

denunciava il marito per dei fatti avvenuti il 19 marzo, il 28 e il 29 maggio

2005.

a __________. In data 23 giugno 2005, la medesima si recava presso gli

uffici della polizia cantonale di Bellinzona per esplicitare i disagi e le

violenze usate da suo marito contro di lei e di cui ella aveva ragguagliato le

autorità inquirenti con la segnalazione 31 maggio 2005.

Nel corso

dell’istruttoria predibattimentale, l’imputato veniva sentito il 24 giugno e il

24.

novembre 2005 dalla polizia cantonale, dopo che la pubblica sicurezza aveva interrogato

__________, figlia della signora LESA 1, nata da una precedente unione.

Con

decreto 7 dicembre 2005, il Sostituto Procuratore pubblico riteneva colpevole

di vie di fatto e di ingiuria il prevenuto e ne proponeva la condanna ad una

multa di fr. 300.-

3.

L’accusato

interponeva opposizione il 14/15 dicembre susseguente e il dibattimento

pubblico veniva indetto per il 7 aprile 2006. Allo stesso si presentavano

l’accusato e il suo patrocinatore, mentre il Magistrato inquirente comunicava

la propria assenza, confermando integralmente l’ipotesi accusatoria e la

proposta di pena formulate con il decreto di accusa. La parte lesa LESA 1 non

faceva per contro atto di comparsa. Dei dettagli emersi nel corso

dell’istruzione predibattimentale e durante il pubblico dibattimento, sarà

detto, laddove necessario, nei sottostanti considerandi.

4.

Le figure

di reato da vagliare nel caso in esame sono quelle di vie di fatto (commesse

con una manata sulla fronte) e di ingiuria (“troia”).

4.1

Conformemente

all’art. 126 cpv. 1 CP, chiunque commette vie di fatto contro una persona,

senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte,

con l’arresto o con la multa.

4.1.1

Dal profilo

oggettivo, non vi sono sufficienti prove a comprova dell’evento e dell’azione

imputati al prevenuto.

Il gesto attribuito

all’accusato (colpire con una manata la moglie) è indiziato unicamente dalla

deposizione della querelante rilasciata il 23 giugno 2005 (che ribadisce il

contenuto della sua querela 31 maggio 2005): “In continuazione suonava il campanello,

sino a quando sono scesa all’entrata. Appena mi ha vista ha iniziato ad

insultarmi dandomi della troia e dicendomi di crepare io la __________ e mio

padre. Improvvisamente, mentre io mi trovavo dinanzi a lui, questi a mano

aperta mi dava una manata alla fronte dicendomi che tanto non rimanevano segni

di colluttazione e quindi finiva tutto li” (cfr. verbale LESA 1 23.6.2005, pp.

2-3). Il prevenuto ha contestato tale fatto sia durante il dibattimento, sia in

sede di interrogatorio dinanzi all’agente di polizia (cfr. verbale ACCU 1

24.6

, p. 2: “Arrivato all’esterno della casa ho suonato il campanello ma

nessuno mi apriva. Ho continuato a suonare per un bel po’ sino a quando ho

chiamato la polizia. Questa è arrivata sul posto ed ha verificato che

effettivamente non mi lasciavano la figlia”); dal canto suo, la teste __________

non ha riferito alcunché sui fatti del 29 maggio 2005 (cfr. verbale __________

22.11

).

Nella fattispecie,

le sole rivelazioni (scritta e poi orale) della vittima, benché suggeriscano

elementi tipici del reato di vie di fatto (manata al volto della vittima), non appaiono

sufficienti per convalidare l’accusa del Sostituto Procuratore pubblico, giacché,

da un lato, le parole della vittima non trovano riscontro in nessun altro dato

oggettivo e concludente assunto agli atti (cfr. Luigi Ferrajoli, Diritto e ragione, Bari 1989/2004, pp. 129-130: “l’ipotesi

accusatoria dev’essere confermata da una pluralità di prove o dati probatori…

necessità di acquisire non un dato probatorio, ma un sistema coerente di dati

in forza del quale tutti i fatti noti ed altri fatti addizionali

originariamente ignoti siano deducibili dall’ipotesi provata... occorre anche

che essa [cioè l’ipotesi accusatoria] non sia contraddetta da nessuno

dei dati virtualmente disponibili”). E poiché, dall’altro, si frappongono alla

conferma dell’adempimento degli estremi oggettivi del reato di vie di fatto le contestazioni

del prevenuto, l’assenza di un qualsipiaccia indizio a conferma dell’azione

perpetrata dall’imputato (nessun’altra persona ha visto e riferito della manata

dell’imputato alla moglie), e la mancanza di prove (ad es. certificato medico,

fotografia o testimonianza oculare) a suffragio di eventuali conseguenze patite

al volto dalla vittima a seguito della manata (escoriazioni? Ematomi? Graffi?

Dolori?); conseguenze, quelle ipotizzabili ai danni della signora LESA 1, che in

ultima analisi quest’ultima non ha neanche allegato o lamentato in modo

puntuale in sede di interrogatorio di polizia, né ha potuto spiegare (siccome

assente) al giudice durante il dibattimento.

In

considerazione di queste carenze espositive e probatorie, sfugge all’autorità

giudiziaria la possibilità di valutare con piena cognizione di causa sia la

credibilità della vittima con riferimento alla sua descrizione della condotta

addossata al prevenuto, sia l’intensità del pregiudizio sofferto dalla vittima

(non secondaria per stabilire in che misura l’asserita – se comprovata – “manata”

configurasse vie di fatto oppure, nel caso specifico, apparisse ancora usualmente

e socialmente tollerabile, cfr. DTF 117 IV 14, 16 consid. 2a/bb). In particolare,

nell’evenienza di specie, appare arduo analizzare la credibilità della parte

lesa, giacché agli atti sono raccolte solo le sue affermazioni rilasciate in

data 23.6.2005 (oltre alla succinta descrizione della querela 31.5.2005) e non

si può così procedere ad un confronto con altre deposizioni della querelante, per

stabilire, ad es., la linearità, l’originalità, la ricchezza dei dettagli e

eventuali contraddizioni o precisazioni delle sue dichiarazioni o altre specificità

peculiari di un reato di vie di fatto. Le allegazioni della vittima non

sembrano nemmeno rafforzate da altri elementi a carico dell’accusato, quali, a

titolo esemplificativo, l’esistenza certa e dimostrata di precedenti querele o

segnalazioni alla polizia nei confronti dell’imputato (che risulta incensurato,

cfr. doc. 5), o l’interrogatorio di altri testi (del padre, presso la cui

abitazione sarebbero avvenuti i fatti, di altri astanti, ovvero dell’/degli agente/i

di polizia accorso/i sul posto dopo la chiamata del prevenuto, cfr. verbale ACCU

1.

24.6.2005, p. 2; querela 31.5.2005, p. 2 in fine). D’altro canto, con

riferimento alla condotta dell’accusato prima di questi fatti incriminati, è

opportuno rilevare come la moglie avesse alluso, davanti all’agente di polizia,

a toni oltraggiosi e a comportamenti violenti assunti del marito nei suoi

riguardi (cfr. verbale LESA 1 23.6.2005, p. 1). Tuttavia, tali cenni, che si

iscrivono spesso nella vita coniugale di una coppia in fase di separazione (e

in cui, a volte, si sviluppano tensioni che possono anche sfociare in

dissapori, alterchi o maltrattamenti tra i coniugi), per assumere un pregnante

significato probatorio, dovevano essere precisati nel dettaglio e sorretti da

prove concludenti. In altre parole, le mere dichiarazioni di parte non sono

ancora idonee a convincere questo giudice e non possono, da sole, corroborare

fatti ignoti e da verificare (quali l’asserita manata e le relative conseguenze),

specie se, nella fattispecie, il preteso colpo al capo non assume i crismi

dell’unico atto logicamente conseguente e correlativo con le prove agli atti,

ma può configurare solo uno degli scenari ipotizzabili in concreto e

logicamente accettabili. Come risulta pure essere quello descritto dall’accusato,

che fa sorgere legittimi e insopprimibili dubbi in questo giudice, non

potendosi escludere, sulla base delle risultanze processuali, che i fatti

sarebbero accaduti nella maniera sostenuta dal signor ACCU 1.

Infine, la

circostanza che le esposizioni dei fatti dell’imputato e della vittima siano in

parte congruenti (si pensi al continuo scampanellio presso l’abitazione dei

genitore della moglie da parte del prevenuto, e al rifiuto della figlia di

andare con il papà – che però, secondo il prevenuto, sarebbe stata la madre a causare),

come pure il suo comportamento irrispettoso nei confronti della madre (cfr.

verbale __________ 22.11.2005, p. 1 e segg., dove l’interrogata allude ad altri

episodi discutibili del 19 marzo 2005 e del 28 maggio 2005, che non

costituiscono oggetto del presente procedimento, siccome il Magistrato

inquirente non ha formulato per quei fatti alcun’accusa), non conferiscono

ancora un’accresciuta credibilità alla deposizione della moglie: infatti,

questi dati, da una parte, non permettono ancora di affidare maggiore efficacia

e veridicità alla versione della moglie e, dall’altra, sono troppo generici (in

che modo è stato irrispettoso? Quante volte?) e non collocabili con precisione

nel tempo e nello spazio, per ricostruire e accertare un’indole tipicamente

violenta, oltraggiosa e recidiva dell’imputato. Piuttosto, in simili evenienze,

quest’ultimo va messo al beneficio del dubbio e i presupposti oggettivi dell’art.

126.

cpv. 1 CP non possono essere considerati riuniti.

4.1.2

Il reato di

vie di fatto nella figura ancorata al primo capoverso dell’art. 126 CP

costituisce una contravvenzione, pertanto un’analisi delle premesse soggettive

(comunque non corroborate da prove certe) non appare necessaria, il tentativo non

essendo giuridicamente ipotizzabile (cfr. art. 126 cpv. 1 combinato con l’art.

104.

cpv. 1 CP).

4.1.3

ACCU 1 va

pertanto prosciolto in relazione all’ipotesi di reato di vie di fatto.

4.2

Conformemente

all’art. 177 cpv. 1 CP, chiunque offende in altro modo con parole, scritti,

immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di

parte, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa.

4.2.1

Di per sé

l’epiteto “troia” configura un’ingiuria (cfr. BSK StGB II-Riklin, ad art. 177 N 3). Per poter

condannare una persona, occorre però accertare l’esternazione di una simile

offesa e associare con certezza l’individuo che l’ha proferita con quello indicato

nel decreto di accusa; un’operazione di sussunzione, questa, che può essere

falsificata mediante prove antitetiche a quelle offerte dall’autorità

inquirente e a carico del prevenuto.

Nel caso

che ci occupa, all’accusa della moglie, secondo cui il marito l’avrebbe

tacciata di “troia” (cfr. verbale LESA 1 23.6.2005, p. 3), fa eco la

confutazione del marito, che ha negato in sostanza, e anche in aula, di essersi

espresso in quei toni (cfr. verbale ACCU 1 24.6.2005, p. 2).

In assenza

di altri riscontri concludenti per tale imputazione – in particolare di una

deposizione di un terzo o di una registrazione audio(visiva) –, l’elemento

tipico dell’esternazione di un’offesa all’onore da parte dell’autore nei

riguardi della moglie non può essere confermato. In

altri termini, sulla base della sola allegazione della moglie, non è ancora possibile

stabilire per certo che il prevenuto abbia disonorato la moglie tacciandola di

“troia” e che per questo egli sia da ritenere autore colpevole di ingiuria

(cfr. Rolf Grädel, Die

strafrechtliche Rechtsprechung des Obergerichts des Kantons Bern 2003, in: ZBJV

2004/6, p. 433 segg., 452, che riporta una cassazione di una decisione di

condanna fondata unicamente su un rapporto di polizia). Nella sua querela la

moglie ha indicato il nome di alcuni testimoni; tuttavia, avendo ella segnalato

tre distinte costellazioni, non è possibile sapere quali testi potevano offrire

puntuali indicazioni sui fatti del 29 maggio 2005. Anche per questo motivo, il

giudice non era nelle condizioni per attivarsi d’ufficio e sentire un terzo al

fine di ricercare più nel dettaglio la verità materiale; oltre a ciò, la

deposizione della teste __________ non permetteva minimamente di far luce sulle

circostanze di quel 29 maggio, per cui una sua riassunzione in sede

dibattimentale, nemmeno pretesa dalla parte lesa, non entrava in linea di

conto.

4.2.2

Tali

conclusioni portano anche ad escludere l’adempimento degli estremi soggettivi

del reato in discussione: infatti, nel caso di specie, dato che non si può

rimproverare all’imputato di aver concretamente offeso la vittima con

l’epiteto: “troia” – e ciò in virtù del principio in dubio pro reo – non

pare altresì possibile ascrivergli la volontà di denigrare la moglie, né la

consapevolezza di formulare giudizi ingiuriosi nei di lei confronti.

4.2.3

In estrema

sintesi, l’imputato va prosciolto anche in ordine all’ipotizzato reato

di

ingiuria.

5.

Le

spese sono interamente a carico dello Stato.

P.Q.M.

visti gli art.

126.

e 177 CP, 32 cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU, 9 segg. e 273 segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai

quesiti posti no. 1.1. e 1.2., ritenuti superati tutti gli altri,

proscioglie ACCU 1

,

dai capi di

imputazione di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, e di ingiuria, art. 177 CP,

e pone a

carico dello Stato la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 200.00

(duecento).

Le parti sono state

avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del

ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre

esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la

precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese

(art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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