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Decisione

10.2005.609

offendere l'onore di terzi con l'epiteto "ladro"

7 aprile 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

10.2005.609

Data decisione, Autorità:

07.04.2006, PRPEN

Titolo:

offendere l'onore di terzi con l'epiteto "ladro"

INGIURIA

art. 177 CPS

LESA 1

Incarto

n.

10.2005.609

DA

4462/2005

Bellinzona

7

aprile 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio

Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in

qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di ingiuria, art. 177

CP,

per avere,

a Lugano il 26 ottobre 2004,

offeso

l’onore di LESA 1 tacciandolo di ladro,

perseguito con decreto

d’accusa del 28 novembre 2005 n. DA 4462/2005 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1. Alla multa di

fr. 200.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.

La condanna

verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se

l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp.

art. 106 cpv. 3 CPS).

Vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2005;

indetto il dibattimento 7 aprile 2006,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre la SPP con lettera 24 marzo 2006 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato per la sua

dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP);

posti a giudizio, con il consenso

dell’accusato, i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1

autore colpevole del reato di ingiuria, art. 177 CPS,

per

avere,

a Lugano

il 26 ottobre 2004,

offeso

l’onore di LESA 1 tacciandolo di ladro?

2.

In caso di risposta affermativa al precedente

quesito, quale pena deve essergli comminata?

3.

La pena deve essere iscritta a casellario

giudiziale?

4.

Il giudizio sulle spese

processuali.

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

177.

CP, 32 cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al

quesito posto no. 1 e ritenuti superati gli altri;

proscioglie ACCU 1

dal capo di

imputazione di ingiuria, art. 177 CP,

e carica

la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 200.00 (duecento) allo

Stato.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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