10.2005.609
offendere l'onore di terzi con l'epiteto "ladro"
7 aprile 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
10.2005.609
Data decisione, Autorità:
07.04.2006, PRPEN
Titolo:
offendere l'onore di terzi con l'epiteto "ladro"
INGIURIA
art. 177 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.609
DA
4462/2005
Bellinzona
7
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ingiuria, art. 177
CP,
per avere,
a Lugano il 26 ottobre 2004,
offeso
l’onore di LESA 1 tacciandolo di ladro,
perseguito con decreto
d’accusa del 28 novembre 2005 n. DA 4462/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla multa di
fr. 200.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3.
La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se
l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp.
art. 106 cpv. 3 CPS).
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2005;
indetto il dibattimento 7 aprile 2006,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre la SPP con lettera 24 marzo 2006 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato per la sua
dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP);
posti a giudizio, con il consenso
dell’accusato, i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1
autore colpevole del reato di ingiuria, art. 177 CPS,
per
avere,
a Lugano
il 26 ottobre 2004,
offeso
l’onore di LESA 1 tacciandolo di ladro?
2.
In caso di risposta affermativa al precedente
quesito, quale pena deve essergli comminata?
3.
La pena deve essere iscritta a casellario
giudiziale?
4.
Il giudizio sulle spese
processuali.
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
177.
CP, 32 cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al
quesito posto no. 1 e ritenuti superati gli altri;
proscioglie ACCU 1
dal capo di
imputazione di ingiuria, art. 177 CP,
e carica
la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 200.00 (duecento) allo
Stato.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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