10.2005.610
Guida in grave stato di ubriachezza (min. 2.33 - max. 2.65 grammi per mille)
11 aprile 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.610
Data decisione, Autorità:
11.04.2006, PRPEN
Titolo:
Guida in grave stato di ubriachezza (min. 2.33 - max. 2.65 grammi per mille)
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.610
DA
4780/2005
Bellinzona
11
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
rappr. da: RA 1
prevenuto colpevole di Guida in stato di inattitudine, art.
91 cpv. 1 LCStr,
per aver
condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave
ubriachezza (alcoolemia: min. 2.33 – max. 2.65 grammi per mille);
Fatti
avvenuti a __________ il 6.10.2005,
perseguito con decreto
d’accusa del 14 dicembre 2005 n. DA 4780/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in
arresto (art. 49 cfra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41
cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20/21 dicembre 2005 dal
prevenuto;
indetto il dibattimento in data 11
aprile 2006, al quale il prevenuto e il suo rappresentante legale non hanno
partecipato, come pure il Procuratore pubblico, che, con lettera 27 marzo 2006, aveva preannunciata la sua assenza al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
atteso che l’accusato, ricoverato presso uno
stabilimento di cura per un periodo imprecisato (cfr. certificato medico 6
aprile 2006, doc. dib. 2), è stato autorizzato a non presenziare al
dibattimento giusta l’art. 229 CPP;
data lettura
del decreto d'accusa;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1, __________, autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per aver
condotto, a __________ il 6.10.2005, l’autovettura __________ targata __________
essendo in stato di grave ubriachezza (alcoolemia: min. 2.33 – max. 2.65 grammi
per mille)?
2.
In caso di
risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere
comminata?
3.
In caso di pena privativa della libertà,
deve egli essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della
pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4.
In caso di
condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
5.
A chi il
carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
91.
cpv. 1 LCStr; 9, 18, 41 e 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti no. 1, 3 e 4;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCS,
per aver
condotto, a __________ il 6.10.2005,
l’autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza
(alcoolemia: min. 2.33 – max. 2.65 grammi per mille);
condanna ACCU 1
1.
alla
pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 600.00 (seicento).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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