10.2005.611
Opposizione per fax
10 gennaio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2005.611
Data decisione, Autorità:
10.01.2006, PRPEN
Titolo:
Opposizione per fax
IMPUGNAZIONE
art. 208 CPP-TI
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.611
DA
4564/2005
Bellinzona
10
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Paola Belloli
per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
siccome
ritenuto
colpevole di vie di fatto, ingiuria, minaccia, contravvenzione alla
LF sugli stupefacenti;
Fatti
avvenuti il 22.07.2005 e nel periodo 2002 - 01.11.2005 a __________;
reato
previsto dagli art. 126 cpv. 2 CP, 177, 180 CP; 19a LS;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA 4564/2005 di data 28 novembre 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla
pena di 5 (cinque) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--.
vista l'opposizione
interposta in data 19 dicembre 2005 dall'accusato e ribadita il 23 dicembre
2005;
considerato che
per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di
inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte
contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che
il 19 dicembre 2005 l'accusato ha inoltrato via telefax un'opposizione al
decreto d'accusa in esame;
che
per costante dottrina e giurisprudenza un atto inoltrato via telefax non
adempie le condizioni della forma scritta, poiché questa richiede per la sua
validità la firma autografa (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4a; sentenza del
Tribunale federale 2A.546/2001 del 1° maggio 2002; AGVE 1993 131; EGVSZ 1990
109);
che
l'invio per telefax è un vizio volontario non sanabile (cfr. DTF 121 II 252
cons. 4b);
che
l'opposizione inoltrata il 19 dicembre 2005 è pertanto irricevibile;
che
il 23 dicembre 2005 (cfr. timbro sulla busta) l’accusato ha inviato l’originale
dell’opposizione;
che
il decreto di accusa è stato inviato per raccomandata al prevenuto al suo
domicilio di __________ il 28 novembre 2005;
che
da una verifica postale tale decisione è stata recapitata al destinatario il 7
dicembre 2005;
che
in concreto il termine per interporre opposizione ha cominciato a decorrere l’8
dicembre 2005 ed è scaduto il 22 dicembre 2005;
che
l’opposizione consegnata alla posta il 23 dicembre 2005 risulta dunque tardiva;
che
di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Non
si prelevano né tasse né spese.
3.
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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