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Decisione

10.2005.64

opposizione irricevibile

23 marzo 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 30 ottobre 2004 a Paradiso e Lugano;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1, 91 cpv.

3, 94 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr;

e meglio come

al decreto d’accusa n. DA 4052/2004 di data 2 dicembre 2004 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla

pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

Considerandi

2.

Alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90

(novanta) giorni di detenzione, decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico il 14.07.2003.

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

4.

Decreta

non doversi procedere contro l'accusato per titolo di infrazione alle norme

della circolazione stradale, inosservanza dei doveri in caso di infortunio e

danneggiamento, non essendo nota la dinamica dell'incidente occorso

all'accusato come pure ev. danni a terzi, rispettivamente inesistenza degli

estremi del reato di danneggiamento del veicolo sottratto, non emergendo dai

fatti alcuna intenzionalità.

vista l'opposizione

interposta in data 13 febbraio 2005 dall'accusato;

considerato che

per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di

inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte

contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

che

il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo

domicilio di Paradiso il 2 dicembre 2004;

che

da una verifica postale tale decisione è stata recapitata al destinatario il 20

dicembre 2004;

che

in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a

decorrere il 21 dicembre 2004 ed è scaduto il 4 gennaio 2005;

che

l'opposizione interposta da __________, datata 11 gennaio 2005 e spedita il 13

gennaio 2005 (cfr. timbro sulla busta allegata all'opposizione), risulta dunque

tardiva;

che

di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato di questa decisione l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si preleva tassa di giustizia, le spese di fr. 30.- sono a carico

dell'opponente.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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