10.2005.64
opposizione irricevibile
23 marzo 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2005.64
Data decisione, Autorità:
23.03.2005, PRPEN
Titolo:
opposizione irricevibile
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
FURTO D'USO
OPPOSIZIONE ALLA PROVA DEL SANGUE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 3 LCSTR
art. 94 cpv. 1 LCSTR
art. 95 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.64/KRM
DA
4052/2004
Bellinzona
23
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per
giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di circolazione in stato di ebrietà, opposizione alla
prova del sangue, furto d'uso e guida malgrado il rifiuto o la revoca della
licenza di condurre;
Fatti
avvenuti il 30 ottobre 2004 a Paradiso e Lugano;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1, 91 cpv.
3, 94 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA 4052/2004 di data 2 dicembre 2004 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla
pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
Considerandi
2.
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione, decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il 14.07.2003.
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
4.
Decreta
non doversi procedere contro l'accusato per titolo di infrazione alle norme
della circolazione stradale, inosservanza dei doveri in caso di infortunio e
danneggiamento, non essendo nota la dinamica dell'incidente occorso
all'accusato come pure ev. danni a terzi, rispettivamente inesistenza degli
estremi del reato di danneggiamento del veicolo sottratto, non emergendo dai
fatti alcuna intenzionalità.
vista l'opposizione
interposta in data 13 febbraio 2005 dall'accusato;
considerato che
per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di
inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte
contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che
il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo
domicilio di Paradiso il 2 dicembre 2004;
che
da una verifica postale tale decisione è stata recapitata al destinatario il 20
dicembre 2004;
che
in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a
decorrere il 21 dicembre 2004 ed è scaduto il 4 gennaio 2005;
che
l'opposizione interposta da __________, datata 11 gennaio 2005 e spedita il 13
gennaio 2005 (cfr. timbro sulla busta allegata all'opposizione), risulta dunque
tardiva;
che
di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato di questa decisione l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non
si preleva tassa di giustizia, le spese di fr. 30.- sono a carico
dell'opponente.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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