Lexipedia

Decisione

10.2005.65

spanto fuori dalle acque, rispettivamente introdotto nelle acque sostanze atte ad inquinarle e con ciò provocato un pericolo di inquinamento, rispettivamente inquinato delle acque

20 maggio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i precedenti (cfr. doc. dib. 2-5) egli doveva mostrare un’attenzione maggiore

ed adottare comportamenti conformi alla legge. Il fatto che il colaticcio

rappresenta del materiale inquinante è assodato e ACCU 1 era conscio di tale

circostanza. Circa la pena proposta rileva che la multa di fr. 5'000.- è

proporzionata alla situazione finanziaria dell’accusato e permette di

raggiungere lo scopo ricercato dalle disposizioni penali. Di conseguenza chiede

l’integrale conferma del decreto d’accusa emanato nei confronti di ACCU 1.

Sentito il

difensore, il quale precisa d’entrata come l’azienda agricola dell’accusato è

ancora risultata di recente conforme alle prescrizioni in materia come emerge

dal rapporto del __________ dell’autorità competente, agli atti. Riguardo ai

fatti del __________ osserva come non sussiste assolutamente reato in quanto il

materiale è stato distribuito su superfici gestite da ACCU 1. Non è stato

toccato alcun corso d’acqua. Per quanto attiene alle circostanze avvenute tra

il __________ ed il __________ osserva come si tratta di una quantità minima di

acqua e di residui di colaticcio che non configurano alcun pericolo di

inquinamento. Inoltre il riale __________ costituisce già un corso d’acqua

tutt’altro che puro per fattori che nulla hanno a che vedere con l’attività

dell’accusato. Visto quanto precede il signor ACCU 1 non ha commesso alcuna

grave infrazione alla LPAc, semmai trattasi unicamente, per quanto attiene ai

fatti dal __________ al __________, di contravvenzione ai sensi dell’art. 71

della medesima normativa. A tal proposito rinvia alle indicazioni contenute nel

Messaggio della legge.

Sentito da

ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale

passa in rassegna le precedenti condanne che, a suo avviso, non devono portare

a concludere per una mancanza di considerazione delle prescrizioni previste

dalle differenti legislazioni. Egli sottolinea di ritenere importante il

rispetto delle norme legali. Per quanto concerne i fatti in esame è convinto

che si trattava semplicemente di acqua sporca non inquinante. A tale proposito

ribadisce che non si trattava di colaticcio vero e proprio bensì di acqua

contenente residui di tale materiale derivanti dalla pulizia forzata delle

vasche. In futuro, visto quanto successo, si adopererà al fine di evitare il

ripetersi di simili eventi.

Posti a

giudizio, col consenso delle parti, i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di

ripetuta violazione della LF

sulla protezione delle acque, art. 70 LPAc,

per avere,

intenzionalmente,

-

il __________, ad __________, disperdendo un quantitativo di circa 50

metri cubi di colaticcio in una valletta così che il liquame defluisse

liberamente nel riale __________;

-

nel periodo __________, ad __________, in tre occasioni, mediante una

pompa, prelevando dalla vasca di stoccaggio diversi metri cubi di colaticcio

poi immettendolo direttamente nel riale __________;

ovvero spanto fuori dalle

acque, rispettivamente introdotto nelle acque sostanze atte ad inquinarle e con

ciò provocato un pericolo di inquinamento, rispettivamente inquinato delle

acque;

1.1 . Trattasi di una

contravvenzione, art. 71 cpv. 1 LPAc?

Considerandi

2.

In caso di risposta

affermativa, quale pena deve essergli comminata?

3.

In caso di pena privativa della libertà, egli deve essere

ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per

quale lasso di tempo?

4.

In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario

giudiziale?

5.

A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed

esaminati gli atti formanti l’incarto penale n. 10.2005.65;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 6, 70 cpv. 1 lett. a,

71.

LPAc; l’OPAc; l’Ordinanza sulle sostanze pericolose per l’ambiente del 9

giugno 1986; 9 cpv. 2, 18, 36, 41, 48, 49, 50 cpv. 2, 63 CPS; 9 e segg., 273 e

segg CPP; 39 LTG;

rispondendo positivamente ai quesiti posti n. 1,

3.

e 4 e negativamente al quesito n. 1.1;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di:

ripetuta violazione della LF

sulla protezione delle acque, art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc,

per avere,

intenzionalmente, nel periodo __________, ad __________, in tre occasioni,

mediante una pompa, dopo aver prelevato dalla vasca di stoccaggio diversi metri

cubi di colaticcio, immesso questo materiale direttamente nel riale __________

e con ciò provocato un pericolo d’inquinamento delle acque;

e condanna ACCU 1

1.

Alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

2.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento).

Ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

artt. 80 e 41 cifra 4 CPS.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il

termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il giudice

supplente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1:

fr. 450.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster