10.2005.65
spanto fuori dalle acque, rispettivamente introdotto nelle acque sostanze atte ad inquinarle e con ciò provocato un pericolo di inquinamento, rispettivamente inquinato delle acque
20 maggio 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2005.65
Data decisione, Autorità:
20.05.2005, PRPEN
Titolo:
spanto fuori dalle acque, rispettivamente introdotto nelle acque sostanze atte ad inquinarle e con ciò provocato un pericolo di inquinamento, rispettivamente inquinato delle acque
INQUINAMENTO DELLE ACQUE POTABILI
art. 71 LPAC
Incarto
n.
10.2005.65/ANC
DA
334/2005
Bellinzona,
20 maggio
2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia
Pontarolo
sedente con Curzio Andreoli in
qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DUF 1
prevenuto
colpevole di
ripetuta violazione della LF
sulla protezione delle acque, art. 70 LPAc
per avere,
intenzionalmente,
-
il __________, ad __________, disperdendo un quantitativo di circa 50
metri cubi di colaticcio in una valletta così che il liquame defluisse
liberamente nel riale __________;
-
nel periodo __________, ad __________, in tre occasioni, mediante una
pompa, prelevando dalla vasca di stoccaggio diversi metri cubi di colaticcio
poi immettendolo direttamente nel riale __________;
ovvero spanto fuori dalle
acque, rispettivamente introdotto nelle acque sostanze atte ad inquinarle e con
ciò provocato un pericolo di inquinamento, rispettivamente inquinato delle
acque;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 31 gennaio
2005 no. DA 334/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla
multa di fr. 5'000.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49 cifra 3 CPS).
3. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.-.
4. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 10/11 febbraio 2005;
indetto il
dibattimento 20 maggio 2005, al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore
DUF 1 ed il ACCU 1;
accertate le
generalità dell'accusato e data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti agli
atti i documenti formanti l’incarto DA 334/2005;
proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
acquisite definitivamente
agli atti ed assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura
penale n. 10.2005.65;
sentito il
Procuratore pubblico, il quale sottolinea come l’accusato ha dimostrato anche
in data odierna di non essere uno sprovveduto bensì una persona con delle
qualità che gli hanno permesso di avere successo nel proprio campo
professionale, richiama inoltre le cariche assunte da ACCU 1 nei vari livelli
(politici, professionali, …). Purtroppo con le azioni che hanno portato
all’emanazione di un decreto d’accusa egli non si è comportato nel dovuto modo.
ACCU 1 era consapevole di ciò ma ha comunque agito in contrasto con quanto
stabilito dalle normative a protezione delle acque che, lo si ricorda,
rappresenta un’importante risorsa naturale e bene comune. Egli aveva pure
ricevuto un ammonimento da parte del guardiacaccia ma non gli ha dato la dovuta
rilevanza. Anche per quanto concerne i fatti del __________ il reato
ascrittogli è adempiuto in quanto a causa delle infiltrazioni nel terreno vi é
comunque stato un pericolo d’inquinamento della falda freatica. Inoltre, visti
Fatti
i precedenti (cfr. doc. dib. 2-5) egli doveva mostrare un’attenzione maggiore
ed adottare comportamenti conformi alla legge. Il fatto che il colaticcio
rappresenta del materiale inquinante è assodato e ACCU 1 era conscio di tale
circostanza. Circa la pena proposta rileva che la multa di fr. 5'000.- è
proporzionata alla situazione finanziaria dell’accusato e permette di
raggiungere lo scopo ricercato dalle disposizioni penali. Di conseguenza chiede
l’integrale conferma del decreto d’accusa emanato nei confronti di ACCU 1.
Sentito il
difensore, il quale precisa d’entrata come l’azienda agricola dell’accusato è
ancora risultata di recente conforme alle prescrizioni in materia come emerge
dal rapporto del __________ dell’autorità competente, agli atti. Riguardo ai
fatti del __________ osserva come non sussiste assolutamente reato in quanto il
materiale è stato distribuito su superfici gestite da ACCU 1. Non è stato
toccato alcun corso d’acqua. Per quanto attiene alle circostanze avvenute tra
il __________ ed il __________ osserva come si tratta di una quantità minima di
acqua e di residui di colaticcio che non configurano alcun pericolo di
inquinamento. Inoltre il riale __________ costituisce già un corso d’acqua
tutt’altro che puro per fattori che nulla hanno a che vedere con l’attività
dell’accusato. Visto quanto precede il signor ACCU 1 non ha commesso alcuna
grave infrazione alla LPAc, semmai trattasi unicamente, per quanto attiene ai
fatti dal __________ al __________, di contravvenzione ai sensi dell’art. 71
della medesima normativa. A tal proposito rinvia alle indicazioni contenute nel
Messaggio della legge.
Sentito da
ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale
passa in rassegna le precedenti condanne che, a suo avviso, non devono portare
a concludere per una mancanza di considerazione delle prescrizioni previste
dalle differenti legislazioni. Egli sottolinea di ritenere importante il
rispetto delle norme legali. Per quanto concerne i fatti in esame è convinto
che si trattava semplicemente di acqua sporca non inquinante. A tale proposito
ribadisce che non si trattava di colaticcio vero e proprio bensì di acqua
contenente residui di tale materiale derivanti dalla pulizia forzata delle
vasche. In futuro, visto quanto successo, si adopererà al fine di evitare il
ripetersi di simili eventi.
Posti a
giudizio, col consenso delle parti, i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di
ripetuta violazione della LF
sulla protezione delle acque, art. 70 LPAc,
per avere,
intenzionalmente,
-
il __________, ad __________, disperdendo un quantitativo di circa 50
metri cubi di colaticcio in una valletta così che il liquame defluisse
liberamente nel riale __________;
-
nel periodo __________, ad __________, in tre occasioni, mediante una
pompa, prelevando dalla vasca di stoccaggio diversi metri cubi di colaticcio
poi immettendolo direttamente nel riale __________;
ovvero spanto fuori dalle
acque, rispettivamente introdotto nelle acque sostanze atte ad inquinarle e con
ciò provocato un pericolo di inquinamento, rispettivamente inquinato delle
acque;
1.1 . Trattasi di una
contravvenzione, art. 71 cpv. 1 LPAc?
Considerandi
2.
In caso di risposta
affermativa, quale pena deve essergli comminata?
3.
In caso di pena privativa della libertà, egli deve essere
ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per
quale lasso di tempo?
4.
In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario
giudiziale?
5.
A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed
esaminati gli atti formanti l’incarto penale n. 10.2005.65;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 6, 70 cpv. 1 lett. a,
71.
LPAc; l’OPAc; l’Ordinanza sulle sostanze pericolose per l’ambiente del 9
giugno 1986; 9 cpv. 2, 18, 36, 41, 48, 49, 50 cpv. 2, 63 CPS; 9 e segg., 273 e
segg CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente ai quesiti posti n. 1,
3.
e 4 e negativamente al quesito n. 1.1;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di:
ripetuta violazione della LF
sulla protezione delle acque, art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc,
per avere,
intenzionalmente, nel periodo __________, ad __________, in tre occasioni,
mediante una pompa, dopo aver prelevato dalla vasca di stoccaggio diversi metri
cubi di colaticcio, immesso questo materiale direttamente nel riale __________
e con ciò provocato un pericolo d’inquinamento delle acque;
e condanna ACCU 1
1.
Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento).
Ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
artt. 80 e 41 cifra 4 CPS.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice
supplente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr. 450.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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