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Decisione

10.2005.66

intervenuto per difendere un amico ha procurato una commozione cerebrale all'aggressore (eccesso di legittima difesa).

21 ottobre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti della legittima difesa a favore di __________,

cagionato

a CIVI 1 un danno al corpo o alla salute, segnatamente una commozione cerebrale

attestata dai certificati medici, agli atti, del 3/6 luglio 2004 dell’Ospedale

Regionale di Bellinzona nonché del 12 luglio 2004 del Dr. Med. __________ di __________,

facendolo

dapprima cadere sul pavimento, afferrandolo poi con una mano per un braccio e

per i testicoli con l’altra, sollevandolo di seguito all’esterno del menzionato

esercizio pubblico, ove batté il capo, il tutto immediatamente dopo che CIVI 1,

ubriaco, stava ingiustamente per colpire __________ al corpo con un portacenere

di vetro;

perseguito con decreto

d’accusa del 7 febbraio 2005 n. DA 449/2005 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1.

Alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, é

rinviata al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41

cifra 4 CPS.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 15 febbraio 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 21 ottobre 2005,

al quale hanno presenziato l’accusato, il suo difensore, DI 1, __________, la

parte civile, CIVI 1, __________, il patrono di parte civile, __________;

invece, il Sost. Procuratore pubblico con lettera 11 maggio 2005 ha rinunciato

ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma

del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio della parte civile e

dell'accusato;

sentito il patrono di parte civile, CIVI

1, __________, la quale evidenzia come le ferite riscontrate al viso della

vittima (con susseguente perdita di conoscenza) siano da ricondurre alla

condotta dell’accusato. Di conseguenza, la parte civile chiede l’integrale

conferma del decreto di accusa e la condanna dell’imputato al pagamento delle

somme di fr. 4'826.20 a titolo di risarcimento danni e ripetibili e di fr.

2'000.- a titolo di torto morale;

sentito il difensore del prevenuto, DI

1, __________, il quale sostiene che il suo assistito sarebbe intervenuto nei

confronti della vittima esclusivamente per garantire la sicurezza all’interno

dell’osteria; e che l’accusato sarebbe innocente, poiché non sarebbe comprovato

un nesso di causalità tra il suo comportamento e la commozione cerebrale

riscontrata a CIVI 1. Piuttosto, tutto ciò sarebbe da ascrivere al signor __________,

protagonista di una lite con la vittima. In conclusione, l’imputato avrebbe

agito per legittima difesa e va pertanto prosciolto dall’imputazione di lesioni

semplici. Chiede inoltre che la richiesta risarcitoria della parte civile venga

integralmente respinta;

sentito da ultimo l'accusato, il quale

asserisce di aver agito in buona fede e di essere innocente;

posti a giudizio, con il consenso

delle parti, i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1

autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS?

2.

Se sì, ha

agito in stato di legittima difesa, art. 33 cpv. 1 CPS?

2.1

Se sì, ha

ecceduto i limiti della legittima difesa secondo l’art. 33 cpv. 2 CPS?

3.

In caso di condanna, quale pena deve essergli

comminata?

4.

In caso di

pena privativa della libertà, può ACCU 1 beneficiare della sospensione

condizionale della pena? Se sì, per che periodo di tempo?

5.

La pena

deve essere iscritta a casellario giudiziale?

6.

Devono

essere ammesse la pretese di fr. 4'826.20 e di fr. 2'000.- a titolo di

ripetibili rispettivamente di torto morale fatte valere dalla parte civile?

7.

Il

giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 18, 33, 49, 63, 66 e

123.

CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti posti no. 1, 2, 2.1 e 5, e negativamente al quesito no. 6, ritenuto

superato il quesito no. 4;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di

lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

condanna ACCU 1

1.

alla multa

di fr. 500.- (cinquecento);

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo prova di un anno, se il condannto avrà pagato la multa e tenuto buona

condotta (art. 49 cifra 4 CPS).

Assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto

(art. 49 cifra 1 e 3 CPS).

Rinvia la

parte civile al competente foro per ogni sua pretesa.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 450.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 1100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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