10.2005.66
intervenuto per difendere un amico ha procurato una commozione cerebrale all'aggressore (eccesso di legittima difesa).
21 ottobre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.66
Data decisione, Autorità:
21.10.2005, PRPEN
Titolo:
intervenuto per difendere un amico ha procurato una commozione cerebrale all'aggressore (eccesso di legittima difesa).
LESIONE SEMPLICE
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.66
DA
449/2005
Bellinzona
21
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di Lesioni semplici,
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS,
per avere,
in data
03.07.2004 all’interno dell’Osteria __________ di __________,
eccedendo
Fatti
i limiti della legittima difesa a favore di __________,
cagionato
a CIVI 1 un danno al corpo o alla salute, segnatamente una commozione cerebrale
attestata dai certificati medici, agli atti, del 3/6 luglio 2004 dell’Ospedale
Regionale di Bellinzona nonché del 12 luglio 2004 del Dr. Med. __________ di __________,
facendolo
dapprima cadere sul pavimento, afferrandolo poi con una mano per un braccio e
per i testicoli con l’altra, sollevandolo di seguito all’esterno del menzionato
esercizio pubblico, ove batté il capo, il tutto immediatamente dopo che CIVI 1,
ubriaco, stava ingiustamente per colpire __________ al corpo con un portacenere
di vetro;
perseguito con decreto
d’accusa del 7 febbraio 2005 n. DA 449/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, é
rinviata al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41
cifra 4 CPS.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 15 febbraio 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 21 ottobre 2005,
al quale hanno presenziato l’accusato, il suo difensore, DI 1, __________, la
parte civile, CIVI 1, __________, il patrono di parte civile, __________;
invece, il Sost. Procuratore pubblico con lettera 11 maggio 2005 ha rinunciato
ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma
del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio della parte civile e
dell'accusato;
sentito il patrono di parte civile, CIVI
1, __________, la quale evidenzia come le ferite riscontrate al viso della
vittima (con susseguente perdita di conoscenza) siano da ricondurre alla
condotta dell’accusato. Di conseguenza, la parte civile chiede l’integrale
conferma del decreto di accusa e la condanna dell’imputato al pagamento delle
somme di fr. 4'826.20 a titolo di risarcimento danni e ripetibili e di fr.
2'000.- a titolo di torto morale;
sentito il difensore del prevenuto, DI
1, __________, il quale sostiene che il suo assistito sarebbe intervenuto nei
confronti della vittima esclusivamente per garantire la sicurezza all’interno
dell’osteria; e che l’accusato sarebbe innocente, poiché non sarebbe comprovato
un nesso di causalità tra il suo comportamento e la commozione cerebrale
riscontrata a CIVI 1. Piuttosto, tutto ciò sarebbe da ascrivere al signor __________,
protagonista di una lite con la vittima. In conclusione, l’imputato avrebbe
agito per legittima difesa e va pertanto prosciolto dall’imputazione di lesioni
semplici. Chiede inoltre che la richiesta risarcitoria della parte civile venga
integralmente respinta;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
asserisce di aver agito in buona fede e di essere innocente;
posti a giudizio, con il consenso
delle parti, i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS?
2.
Se sì, ha
agito in stato di legittima difesa, art. 33 cpv. 1 CPS?
2.1
Se sì, ha
ecceduto i limiti della legittima difesa secondo l’art. 33 cpv. 2 CPS?
3.
In caso di condanna, quale pena deve essergli
comminata?
4.
In caso di
pena privativa della libertà, può ACCU 1 beneficiare della sospensione
condizionale della pena? Se sì, per che periodo di tempo?
5.
La pena
deve essere iscritta a casellario giudiziale?
6.
Devono
essere ammesse la pretese di fr. 4'826.20 e di fr. 2'000.- a titolo di
ripetibili rispettivamente di torto morale fatte valere dalla parte civile?
7.
Il
giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 18, 33, 49, 63, 66 e
123.
CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti no. 1, 2, 2.1 e 5, e negativamente al quesito no. 6, ritenuto
superato il quesito no. 4;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di
lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
condanna ACCU 1
1.
alla multa
di fr. 500.- (cinquecento);
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo prova di un anno, se il condannto avrà pagato la multa e tenuto buona
condotta (art. 49 cifra 4 CPS).
Assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
Rinvia la
parte civile al competente foro per ogni sua pretesa.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 450.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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