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Decisione

10.2005.67

colpo al volto e al costato con dei pugni cagionando delle lesioni; costretto la vittima a rimanere nell'appartamento da lui occupato fino all'arrivo della Polizia

2 settembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 402/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla

pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Per

ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, é rinviata al

competente foro civile.

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

Ed

inoltre 4. La condanna verrà iscritta a casellario

giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS,

rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta dall’accusato in modo tempestivo il 12/16 febbraio 2005;

indetto il dibattimento 2 settembre 2005,

al quale hanno presenziato l’accusato, DI 1__________, il patrocinatore di

parte civile, PR 1, mentre il Sost. Procuratore pubblico __________, Lugano,

con lettera 18/19 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato e la parte civile, non ha fatto atto di comparsa;

acquisite definitivamente

agli atti ed assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura

penale n. 10.2005.67;

sentito il patrono di parte civile, PR 1,

__________, il quale rileva come le risultanze dibattimentali hanno confermato

la bontà del DA emesso nei confronti dell’accusato. Da parte del signor CIVI 1

non vi sono stati atti di violenza, egli è stato tirato per il bavero dalla

signora __________ all’interno dell’appartamento di quest’ultima e l’imputato

lo ha violentemente picchiato. E’ inveritiero che i __________ avessero

intenzione di chiamare la Polizia. La medesima, fatto accertato, è infatti

stata allertata dalla signora __________. L’azione del signor __________ è

stata sproporzionata ed ingiustificata e le pesanti conseguenze sono

dettagliate nel certificato medico agli atti. La signora __________ non

presentava dal canto suo alcun segno sul collo. Ne consegue che il DA del 2

febbraio 2005 deve trovare integrale conferma;

sentito il difensore, DI 1, __________,

il quale osserva come i fatti oggi in esame traggono origine dall’iniziativa

del signor __________, precisamente quella di incolpare i signori __________,

senza peraltro essere in possesso di alcuna prova, di non meglio specificati

danneggiamenti della ghirlanda natalizia appesa sulla porta dell’appartamento

della parte civile. Contrariamente a quanto asserito, la famiglia __________

non ha ricevuto alcun ammonimento da parte dell’amministrazione dello stabile.

Il signor ACCU 1 ha oggi pienamente confermato quanto dichiarato dinnanzi agli

agenti di polizia e non è per nulla caduto in contraddizioni. Egli è

intervenuto in modo deciso unicamente in soccorso della moglie, aggredita dalla

parte civile, null’altro. La reazione da lui avuta è comprensibile. Quanto

subito dalla signora __________ da parte del signor CIVI 1 risulta del resto

dal relativo certificato medico agli atti. Deve pertanto essere riconosciuta la

legittima difesa ai sensi dell’art. 33 CPS, precisando pure che l’eventuale

eccesso risulta scusabile, ai sensi del capoverso 2 del medesimo disposto,

vista l’aggressione subita dalla signora __________. L’accusato deve di

conseguenza andare esente da pena. Per quanto attiene al reato di coazione,

rileva come il signor CIVI 1 era in preda ad una crisi isterica, circostanza

che ha portato l’imputato ad immobilizzarlo per impedirgli di compiere

ulteriori atti violenti ed attendere l’arrivo della polizia per far accertare

correttamente i fatti. Richiama pure l’art. 99 CPP, in virtù del quale una

persona può essere arrestata in caso di flagranza di reato. Pertanto, chiede il

completo proscioglimento pure per quel che riguarda la seconda imputazione.

Subordinatamente, in caso di condanna, chiede una massiccia riduzione della

pena;

sentito per ultimo l'accusato per la

dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale evidenzia il suo disagio

dovuto al fatto di essere confrontato per la prima volta con la giustizia. Egli

è venuto in Svizzera per lavorare e vivere con la propria famiglia, non per

causare problemi. La situazione al quale è confrontato non è stata da lui

provocata, egli ha reagito d’istinto in difesa di sua moglie alla luce

dell’aggressione portata dal signor __________;

il giudice pone a giudizio i seguenti

quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

Lesioni

semplici, art. 123 cifra 1 CPS;

per avere, a __________ in data

2.

gennaio 2005, colpito con dei pugni il costato e il viso di CIVI 1,

cagionandogli le lesioni attestate dai certificati medici, agli atti, del 2

gennaio 2005 e del 18 gennaio 2005 rilasciati dall’__________;

1.2

Coazione, art. 181 CPS;

per avere, a __________ in data

2.

gennaio 2005, usando la violenza descritta all’imputazione di cui al punto

1.

, intenzionalmente intralciato la libertà d’agire di CIVI 1, costringendolo

a trattenersi per circa 15 minuti nell’appartamento da lui occupato, chiudendo

la porta d’entrata a chiave sino all’arrivo della Polizia che gli intimò di

aprire;

2.

Ha agito in stato di legittima

difesa ex art. 33 cpv. 1 CPS?

2.1

Ha ecceduto i limiti della legittima

difesa secondo l’art. 33 cpv. 2 CPS?

3.

In caso di risposta affermativa

ai quesiti di cui al punto 1, quale pena deve essergli comminata?

4.

In caso di pena privativa della

libertà, deve essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della

pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

5.

In caso di condanna, la pena

deve essere iscritta a casellario giudiziale?

6.

A chi il carico delle spese

giudiziarie?

Letti ed

esaminati gli atti formanti l’incarto n. 10.2005.67;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 9 cpv. 2, 18, 33 cpv.

2, 36, 41, 63, 68, 123 cifra 1, 181 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti n.

1.

, 1.2, 2.1, 4, 5 e negativamente al quesito n. 2;

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di

1.

Lesioni

semplici, art. 123 cifra 1 CPS;

per avere, a __________ in data

2.

gennaio 2005, colpito con dei pugni il costato e il viso di CIVI 1,

cagionandogli le lesioni attestate dai certificati medici agli atti, del 2 gennaio

2005.

e del 18 gennaio 2005 rilasciati dall’__________;

2.

Coazione, art. 181 CPS;

per avere, a __________ in data

2.

gennaio 2005, usando la violenza descritta sub 1, intenzionalmente

intralciato la libertà d’agire di CIVI 1, costringendolo a trattenersi per

circa 10-15 minuti nell’appartamento da lui occupato, chiudendo la porta

d’entrata a chiave sino all’arrivo della Polizia che gli intimò di aprire;

e condanna ACCU 1,

1.

Alla pena di 10 (dieci) giorni

di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta).

Ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

artt. 80 e 41 cifra 4 CPS.

Conferma il rinvio della parte civile al

competente foro civile per il riconoscimento delle proprie pretese.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione

di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di

cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

permessi e immigrazione, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il giudice

supplente: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1:

fr. 350.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 50.00 testi

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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