10.2005.67
colpo al volto e al costato con dei pugni cagionando delle lesioni; costretto la vittima a rimanere nell'appartamento da lui occupato fino all'arrivo della Polizia
2 settembre 2005Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.67
Data decisione, Autorità:
02.09.2005, PRPEN
Titolo:
colpo al volto e al costato con dei pugni cagionando delle lesioni; costretto la vittima a rimanere nell'appartamento da lui occupato fino all'arrivo della Polizia
COAZIONE
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
art. 181 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.67/ANC
DA
402/2005
Bellinzona
2
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia
Pontarolo
sedente con Curzio Andreoli in
qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. Lesioni
semplici, art. 123 cifra 1 CPS;
per avere, a __________ in data
2 gennaio 2005, colpito con dei pugni il costato e il viso di CIVI 1,
cagionandogli le lesioni attestate dai certificati medici, agli atti, del 2
gennaio 2005 e del 18 gennaio 2005 rilasciati dall’__________
2. Coazione, art. 181 CPS;
per avere, a __________ in data
2 gennaio 2005, usando la violenza descritta sub 1, intenzionalmente
intralciato la libertà d’agire di CIVI 1, costringendolo a trattenersi per
circa 15 minuti nell’appartamento da lui occupato, chiudendo la porta d’entrata
a chiave sino all’arrivo della Polizia che gli intimò d’aprire;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 2 febbraio
Fatti
2005 n. DA 402/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Per
ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, é rinviata al
competente foro civile.
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
Ed
inoltre 4. La condanna verrà iscritta a casellario
giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS,
rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta dall’accusato in modo tempestivo il 12/16 febbraio 2005;
indetto il dibattimento 2 settembre 2005,
al quale hanno presenziato l’accusato, DI 1__________, il patrocinatore di
parte civile, PR 1, mentre il Sost. Procuratore pubblico __________, Lugano,
con lettera 18/19 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato e la parte civile, non ha fatto atto di comparsa;
acquisite definitivamente
agli atti ed assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura
penale n. 10.2005.67;
sentito il patrono di parte civile, PR 1,
__________, il quale rileva come le risultanze dibattimentali hanno confermato
la bontà del DA emesso nei confronti dell’accusato. Da parte del signor CIVI 1
non vi sono stati atti di violenza, egli è stato tirato per il bavero dalla
signora __________ all’interno dell’appartamento di quest’ultima e l’imputato
lo ha violentemente picchiato. E’ inveritiero che i __________ avessero
intenzione di chiamare la Polizia. La medesima, fatto accertato, è infatti
stata allertata dalla signora __________. L’azione del signor __________ è
stata sproporzionata ed ingiustificata e le pesanti conseguenze sono
dettagliate nel certificato medico agli atti. La signora __________ non
presentava dal canto suo alcun segno sul collo. Ne consegue che il DA del 2
febbraio 2005 deve trovare integrale conferma;
sentito il difensore, DI 1, __________,
il quale osserva come i fatti oggi in esame traggono origine dall’iniziativa
del signor __________, precisamente quella di incolpare i signori __________,
senza peraltro essere in possesso di alcuna prova, di non meglio specificati
danneggiamenti della ghirlanda natalizia appesa sulla porta dell’appartamento
della parte civile. Contrariamente a quanto asserito, la famiglia __________
non ha ricevuto alcun ammonimento da parte dell’amministrazione dello stabile.
Il signor ACCU 1 ha oggi pienamente confermato quanto dichiarato dinnanzi agli
agenti di polizia e non è per nulla caduto in contraddizioni. Egli è
intervenuto in modo deciso unicamente in soccorso della moglie, aggredita dalla
parte civile, null’altro. La reazione da lui avuta è comprensibile. Quanto
subito dalla signora __________ da parte del signor CIVI 1 risulta del resto
dal relativo certificato medico agli atti. Deve pertanto essere riconosciuta la
legittima difesa ai sensi dell’art. 33 CPS, precisando pure che l’eventuale
eccesso risulta scusabile, ai sensi del capoverso 2 del medesimo disposto,
vista l’aggressione subita dalla signora __________. L’accusato deve di
conseguenza andare esente da pena. Per quanto attiene al reato di coazione,
rileva come il signor CIVI 1 era in preda ad una crisi isterica, circostanza
che ha portato l’imputato ad immobilizzarlo per impedirgli di compiere
ulteriori atti violenti ed attendere l’arrivo della polizia per far accertare
correttamente i fatti. Richiama pure l’art. 99 CPP, in virtù del quale una
persona può essere arrestata in caso di flagranza di reato. Pertanto, chiede il
completo proscioglimento pure per quel che riguarda la seconda imputazione.
Subordinatamente, in caso di condanna, chiede una massiccia riduzione della
pena;
sentito per ultimo l'accusato per la
dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale evidenzia il suo disagio
dovuto al fatto di essere confrontato per la prima volta con la giustizia. Egli
è venuto in Svizzera per lavorare e vivere con la propria famiglia, non per
causare problemi. La situazione al quale è confrontato non è stata da lui
provocata, egli ha reagito d’istinto in difesa di sua moglie alla luce
dell’aggressione portata dal signor __________;
il giudice pone a giudizio i seguenti
quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
Lesioni
semplici, art. 123 cifra 1 CPS;
per avere, a __________ in data
2.
gennaio 2005, colpito con dei pugni il costato e il viso di CIVI 1,
cagionandogli le lesioni attestate dai certificati medici, agli atti, del 2
gennaio 2005 e del 18 gennaio 2005 rilasciati dall’__________;
1.2
Coazione, art. 181 CPS;
per avere, a __________ in data
2.
gennaio 2005, usando la violenza descritta all’imputazione di cui al punto
1.
, intenzionalmente intralciato la libertà d’agire di CIVI 1, costringendolo
a trattenersi per circa 15 minuti nell’appartamento da lui occupato, chiudendo
la porta d’entrata a chiave sino all’arrivo della Polizia che gli intimò di
aprire;
2.
Ha agito in stato di legittima
difesa ex art. 33 cpv. 1 CPS?
2.1
Ha ecceduto i limiti della legittima
difesa secondo l’art. 33 cpv. 2 CPS?
3.
In caso di risposta affermativa
ai quesiti di cui al punto 1, quale pena deve essergli comminata?
4.
In caso di pena privativa della
libertà, deve essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della
pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
5.
In caso di condanna, la pena
deve essere iscritta a casellario giudiziale?
6.
A chi il carico delle spese
giudiziarie?
Letti ed
esaminati gli atti formanti l’incarto n. 10.2005.67;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 9 cpv. 2, 18, 33 cpv.
2, 36, 41, 63, 68, 123 cifra 1, 181 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti n.
1.
, 1.2, 2.1, 4, 5 e negativamente al quesito n. 2;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di
1.
Lesioni
semplici, art. 123 cifra 1 CPS;
per avere, a __________ in data
2.
gennaio 2005, colpito con dei pugni il costato e il viso di CIVI 1,
cagionandogli le lesioni attestate dai certificati medici agli atti, del 2 gennaio
2005.
e del 18 gennaio 2005 rilasciati dall’__________;
2.
Coazione, art. 181 CPS;
per avere, a __________ in data
2.
gennaio 2005, usando la violenza descritta sub 1, intenzionalmente
intralciato la libertà d’agire di CIVI 1, costringendolo a trattenersi per
circa 10-15 minuti nell’appartamento da lui occupato, chiudendo la porta
d’entrata a chiave sino all’arrivo della Polizia che gli intimò di aprire;
e condanna ACCU 1,
1.
Alla pena di 10 (dieci) giorni
di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta).
Ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
artt. 80 e 41 cifra 4 CPS.
Conferma il rinvio della parte civile al
competente foro civile per il riconoscimento delle proprie pretese.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di
cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
permessi e immigrazione, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice
supplente: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1:
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster