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Decisione

10.2005.7

protezione dei marchi - merce contraffatta

28 settembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2200 sets di etichette e relativi bottoni recanti marchi dell'attrice (doc.

I);

che

l'attrice ha prodotto una dichiarazione scritta di uno Studio di consulenza

tecnica investigativa, nonché fotografie scattate durante il sopralluogo presso

la ditta __________, atte a rendere verosimile che sia le etichette, sia i

bottoni sequestrati recano i marchi in discussione i quali riproducono

fedelmente i marchi originali tanto da poter facilmente trarre in inganno il

consumatore, ma sono contraffatti (doc. M e N);

che

l'attrice adduce altresì di non avere nessuna produzione nel Paese di

provenienza della merce denunciata, destinata al convenuto;

che

la verosimiglianza indicata, relativa alla lesione di marchi, diventa prova

alla luce della deposizione di __________, responsabile della sicurezza in uno

studio di consulenza investigativa, che aveva sottoscritto la dichiarazione 6

aprile 2005 (doc. M);

che,

in quel documento, il teste aveva affermato in particolare -a proposito della

merce controversa- che (1) la minuteria metallica non è conforme agli

standard qualitativi previsti dall'Azienda titolare del marchio, (2) le

etichette non rispettano le caratteristiche della produzione originale per

dimensioni, tessuti e colori; (3) l'ologramma non è tridimensionale, né è

vulcanizzato;

che, confermando tali sue dichiarazioni, il teste -dimostratosi

particolarmente formato ed esperto nella materia- ha dato ulteriori spiegazioni

a sostegno delle stesse, segnatamente puntualizzando che per minuteria

metallica si deve intendere i bottoni dei jeans e i chiodini che li assicurano al

tessuto, e che qui appaiono di una diversa lega metallica dagli originali e di

peso diverso;

che

inoltre il teste ha rilevato la difformità delle etichette ispezionate da

quelle originali, indicandone i dettagli di confezione, così come il fatto che

gli ologrammi applicati a un'etichetta bianca non sono termosaldati al tessuto;

che

lo stesso teste ha precisato di aver potuto redigere la dichiarazione 6 aprile

2005 senza far capo a materiale originale di confronto, dal momento che le differenze

erano evidenti, almeno a un occhio esperto come il suo;

che

pertanto non v'è motivo per non ritenere contraffatta la merce oggetto della

vertenza;

che,

su questa base fattuale, l'attrice può procedere in giustizia invocando l'art.

57 LPM secondo cui -data una violazione del diritto al marchio- essa può

chiedere al giudice di ordinare la confisca degli oggetti muniti illecitamente del

marchio e la loro distruzione (Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar,

Art. 57, N. 1 e N. 9);

che

questa misura è un corollario del diritto esclusivo del titolare del marchio di

vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta

l'art. 3 capoverso 1 LPM (art. 13 cpv. 2 LPM);

che

l'art. 3 cpv. 1 LPM esclude dalla protezione come marchio non solo i segni

identici, ma anche i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti

o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione (lett. c);

che,

come dimostrato in concreto, questa fattispecie è pienamente realizzata per

mezzo della messa in commercio degli accessori d'abbigliamento, dapprima

trattenuti in dogana e ora sequestrati;

che

peraltro la sola circostanza di ricevere merce in magazzini doganali in

franchigia rappresenta una violazione del diritto al marchio sul territorio

nazionale (DTF 110 IV 108);

che,

quanto al convenuto, egli può essere senz'altro considerato importatore della

merce sequestrata ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. d) LPM, in quanto

destinatario dell'invio denunciato al recapito "__________";

che

infatti l'importazione e l'esportazione di merce contrassegnata con marchi

protetti in Svizzera, costituisce uso interno, indipendentemente dal fatto di

sapere se la merce è destinata al mercato svizzero o al mercato estero (Willi,

op. cit., art. 13 LPM, N. 33) e che anche il solo immagazzinaggio allo scopo di

commercializzare merce rappresenta uso del marchio relativo da parte di ogni

persona coinvolta nell'operazione: grossisti, dettaglianti, commissionari,

spedizionieri, ecc. (Willi, op. cit., ibidem, N. 31).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese

gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

1. La

petizione 15 aprile 2005 di __________, __________, è accolta.

1.1. Di

conseguenza è ordinata la confisca e la distruzione, ad opera della Camera

giudicante, di tutta la merce contenuta nel pacco __________ destinato al

signor CV 1, fermo deposito __________, spedito da __________, __________, __________,

sequestrato negli uffici dell'Amministrazione federale delle dogane,

Ispettorato di __________.

Considerandi

2.

Le

spese, comprese le prevedibili spese di pubblicazione e

di

distruzione della merce: fr. 1'100.-

e

la tassa di giustizia fr. 1'000.-

totale:

fr. 2'100.-

anticipate

dall'attrice, sono poste a carico di CV 1.

Questi

rifonderà alla società attrice l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- nelle vie edittali.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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