10.2005.7
protezione dei marchi - merce contraffatta
28 settembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2005.7
Data decisione, Autorità:
28.09.2006, IICCA
Titolo:
protezione dei marchi - merce contraffatta
CONFISCA
VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL MARCHIO
art. 3 LPM
art. 13 LPM
art. 57 LPM
Incarto n.
10.2005.7
Lugano
28 settembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Chiesa
segretario:
Bettelini
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 15 aprile 2005 da
AT 1
rappr. dall’ RA
1
contro
CV 1 di ignota dimora
chiedente che sia ordinata la confisca e la
distruzione di tutta la merce contenuta nel pacco __________, destinato al
signor CV 1, c/o fermo deposito __________, caricando allo stesso convenuto
ogni costo relativo a queste operazioni;
petizione cui il
convenuto non ha preso posizione;
richiamata la decisione supercautelare 22 aprile 2005
con cui il giudice delegato di questa Camera ha decretato il sequestro presso
l'Amministrazione federale delle dogane di tutta la merce recante i marchi __________
e __________ (oggetto di segnalazione da parte della stessa amministrazione),
nonché il divieto ad CV 1 di commerciare etichette, bottoni e capi
d'abbigliamento recanti gli stessi marchi;
ritenuto che il convenuto dev'essere considerato di
ignota dimora ai sensi dell'art. 123 cpv. 1 CPC, l'unico dato di individuazione
della sua persona (oltre nome e cognome) essendo un numero telefonico in
Italia;
ricordato come nei confronti dello stesso convenuto
siano state rispettate tutte le formalità che permettono ora di emettere una
regolare sentenza contumaciale, ossia:
·
al convenuto è stata notificata la surriferita
decisione supercautelare, offrendogli contestualmente la possibilità di
chiederne la revoca o la modifica, con pubblicazione sul FUC del __________ (__________);
·
al convenuto sono state rese note le domande
della causa di merito ed è stato assegnato il termine per presentare l'allegato
di risposta, con pubblicazione sul FUC del __________ (__________);
·
al convenuto, che non ha presentato la risposta
di causa nel termine indicato, è stato assegnato il termine di grazia di 10
giorni (art. 169 cpv. 1 CPC) per dar seguito a quell'incombente, con
pubblicazione sul FUC del __________ (__________);
·
il convenuto è stato citato per l'interrogatorio
del teste __________, con pubblicazione sul FUC del __________ (__________);
·
il convenuto è stato citato al dibattimento
finale, con pubblicazione sul FUC del __________ (__________);
considerato che CV 1 non ha mai reagito alle ordinanze
notificategli nelle vie edittali, previste all'art. 123 cpv. 2 CPC;
ricordato che -avendo omesso il convenuto di introdurre
la risposta di causa- egli non ha potuto contestare i fatti della petizione,
mentre l'istruttoria è avvenuta solo sulle prove addotte dall'attore (art. 169
cpv. 1 CPC);
tenutosi il dibattimento finale il 30 agosto 2006, in
occasione del quale l'attrice ha confermato le proprie domande;
ritenuto in fatto
e considerato in diritto:
che
l'attrice, in quanto titolare dei diritti appartenuti a __________ e a __________,
è titolare dei marchi __________ (__________) e __________ (__________),
registrati, anche relativamente al territorio svizzero, tra l'altro per la classe
merceologica 25 (abbigliamento) (doc. da B a H);
che,
in conformità con l'art. 72 LPM, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD),
Ispettorato di __________, ha notificato allo studio legale che tutela in
Svizzera i marchi dell'attrice di avere individuato e trattenuto presso la
ditta __________ un pacco, proveniente da __________ (__________), contenente circa
Fatti
2200 sets di etichette e relativi bottoni recanti marchi dell'attrice (doc.
I);
che
l'attrice ha prodotto una dichiarazione scritta di uno Studio di consulenza
tecnica investigativa, nonché fotografie scattate durante il sopralluogo presso
la ditta __________, atte a rendere verosimile che sia le etichette, sia i
bottoni sequestrati recano i marchi in discussione i quali riproducono
fedelmente i marchi originali tanto da poter facilmente trarre in inganno il
consumatore, ma sono contraffatti (doc. M e N);
che
l'attrice adduce altresì di non avere nessuna produzione nel Paese di
provenienza della merce denunciata, destinata al convenuto;
che
la verosimiglianza indicata, relativa alla lesione di marchi, diventa prova
alla luce della deposizione di __________, responsabile della sicurezza in uno
studio di consulenza investigativa, che aveva sottoscritto la dichiarazione 6
aprile 2005 (doc. M);
che,
in quel documento, il teste aveva affermato in particolare -a proposito della
merce controversa- che (1) la minuteria metallica non è conforme agli
standard qualitativi previsti dall'Azienda titolare del marchio, (2) le
etichette non rispettano le caratteristiche della produzione originale per
dimensioni, tessuti e colori; (3) l'ologramma non è tridimensionale, né è
vulcanizzato;
che, confermando tali sue dichiarazioni, il teste -dimostratosi
particolarmente formato ed esperto nella materia- ha dato ulteriori spiegazioni
a sostegno delle stesse, segnatamente puntualizzando che per minuteria
metallica si deve intendere i bottoni dei jeans e i chiodini che li assicurano al
tessuto, e che qui appaiono di una diversa lega metallica dagli originali e di
peso diverso;
che
inoltre il teste ha rilevato la difformità delle etichette ispezionate da
quelle originali, indicandone i dettagli di confezione, così come il fatto che
gli ologrammi applicati a un'etichetta bianca non sono termosaldati al tessuto;
che
lo stesso teste ha precisato di aver potuto redigere la dichiarazione 6 aprile
2005 senza far capo a materiale originale di confronto, dal momento che le differenze
erano evidenti, almeno a un occhio esperto come il suo;
che
pertanto non v'è motivo per non ritenere contraffatta la merce oggetto della
vertenza;
che,
su questa base fattuale, l'attrice può procedere in giustizia invocando l'art.
57 LPM secondo cui -data una violazione del diritto al marchio- essa può
chiedere al giudice di ordinare la confisca degli oggetti muniti illecitamente del
marchio e la loro distruzione (Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar,
Art. 57, N. 1 e N. 9);
che
questa misura è un corollario del diritto esclusivo del titolare del marchio di
vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta
l'art. 3 capoverso 1 LPM (art. 13 cpv. 2 LPM);
che
l'art. 3 cpv. 1 LPM esclude dalla protezione come marchio non solo i segni
identici, ma anche i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti
o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione (lett. c);
che,
come dimostrato in concreto, questa fattispecie è pienamente realizzata per
mezzo della messa in commercio degli accessori d'abbigliamento, dapprima
trattenuti in dogana e ora sequestrati;
che
peraltro la sola circostanza di ricevere merce in magazzini doganali in
franchigia rappresenta una violazione del diritto al marchio sul territorio
nazionale (DTF 110 IV 108);
che,
quanto al convenuto, egli può essere senz'altro considerato importatore della
merce sequestrata ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. d) LPM, in quanto
destinatario dell'invio denunciato al recapito "__________";
che
infatti l'importazione e l'esportazione di merce contrassegnata con marchi
protetti in Svizzera, costituisce uso interno, indipendentemente dal fatto di
sapere se la merce è destinata al mercato svizzero o al mercato estero (Willi,
op. cit., art. 13 LPM, N. 33) e che anche il solo immagazzinaggio allo scopo di
commercializzare merce rappresenta uso del marchio relativo da parte di ogni
persona coinvolta nell'operazione: grossisti, dettaglianti, commissionari,
spedizionieri, ecc. (Willi, op. cit., ibidem, N. 31).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese
gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
1. La
petizione 15 aprile 2005 di __________, __________, è accolta.
1.1. Di
conseguenza è ordinata la confisca e la distruzione, ad opera della Camera
giudicante, di tutta la merce contenuta nel pacco __________ destinato al
signor CV 1, fermo deposito __________, spedito da __________, __________, __________,
sequestrato negli uffici dell'Amministrazione federale delle dogane,
Ispettorato di __________.
Considerandi
2.
Le
spese, comprese le prevedibili spese di pubblicazione e
di
distruzione della merce: fr. 1'100.-
e
la tassa di giustizia fr. 1'000.-
totale:
fr. 2'100.-
anticipate
dall'attrice, sono poste a carico di CV 1.
Questi
rifonderà alla società attrice l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- nelle vie edittali.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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