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Decisione

10.2005.70

Per aver in qualità di datore di lavoro tenuto a trattenere imposta alla fonte, impegato a profitto proprio o di un terzo

9 giugno 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2005 no. DA __________ del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla

pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per il periodo

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al

versamento alla parte civile Ufficio imposte alla fonte dell'importo di fr.

7'984.50, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.-.

4.

La

condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 15/17 febbraio 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 9 giugno 2005, al

quale ha partecipato il difensore dell’accusato, avv. DI 1, Lugano, mentre l'accusato,

regolarmente citato a mezzo raccomandata intimata il 13 maggio 2005, non è

comparso, e il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la

conferma del decreto d'accusa. La parte civile, Ufficio delle imposte alla

fonte, Bellinzona, non si è presentata.

Proceduto pertanto nelle forme contumaciali,

nel senso che, in concreto, si giudica in base alle risultanze degli atti (cfr.

art. 277 cpv. 1 CPP);

data lettura del decreto d'accusa;

sentito il difensore dell’accusato, avvDI

1, Lugano, il quale richiama d’entrata il decreto di non luogo a procedere del

Sostituto Procuratore pubblico Borelli di data 26 marzo 2004 relativo ad una

presunta appropriazione indebita d’imposta alla fonte concernente l’anno 2002. Le considerazioni in esso contenute devono valere a fortiori per il caso

oggi in esame ed impongono il proscioglimento dell’accusato. Al momento del

fallimento della __________ Sagl vi era una liquidità accertata di fr.

80'000.-. L’importo è di gran lunga superiore a quanto dovuto a titolo di

imposte alla fonte. Ne consegue che il debitore era in grado di pagare. Quale

substrato si deve inoltre considerare la liquidità ancora recuperata

nell’ambito della procedura fallimentare ed i debitori della società che

potevano e dovevano pagare ma che non l’hanno fatto approfittando della

dichiarazione di fallimento della ditta diretta dal signor ACCU 1. Pure

dall’elenco dei crediti posti in cessione e risultanti dall’avviso d’incanto

del 24 settembre 2004 (doc. dib. 2) risulta una somma di gran lunga superiore

(ca fr. 50'000.-) a quanto dovuto all’Ufficio imposte alla fonte. Oltre quanto

precede rileva la nullità del decreto d’accusa del 14 febbraio 2005 no. DA

515/2005 in quanto, per quel che concerne la delimitazione temporale del reato,

è erroneamente indicato il periodo a partire dal 2004. Ciò risulta impossibile

in quanto la __________ Sagl è stata dichiarata in fallimento il 17 dicembre

2003.

e, di conseguenza, a far tempo da quella data il signor ACCU 1 ha perso

ogni potere di disposizione sui beni della società così come la facoltà di

onorare il dovuto a livello contributivo. Il montante scoperto di fr. 7'984.50

si riferisce con ogni probabilità al primo semestre del 2003. Osserva poi come

la Legge tributaria non sancisce un obbligo di versare i montanti trattenuti

dagli stipendi dei lavoratori soggetti alla regolamentazione bensì impone di

non utilizzare le trattenute per scopi diversi. Dai documenti contabili agli

atti risulta inoltre che la __________ Sagl doveva incassare un importo di fr.

450'000 circa. Il signor ACCU 1, socio e gerente, poteva dunque legittimamente

ritenere possibile un incasso dell’ordine di almeno fr. 200'000.-. In sostanza,

l’accusato non ha avuto alcuna intenzione di non saldare il debito contributivo

e nemmeno ha destinato le somme trattenute ad altri scopi. Risulta pure chiaro

che dalla dichiarazione del fallimento della ditta il potere decisionale circa

l’impiego dei mezzi societari è stato trasferito all’amministrazione del

fallimento. Ne consegue che il signor __________ deve essere prosciolto dal

reato imputatogli con protesta di spese e ripetibili.

Posti a

giudizio, con il consenso del patrocinatore dell’imputato, i seguenti quesiti:

In ordine:

1.

Il decreto d’accusa del 14

febbraio 2005 n. DA __________ del Procuratore pubblico Mario Branda deve

essere giudicato siccome nullo?

Nel merito:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di

appropriazione indebita

d'imposta alla fonte, art. 270 LT;

per avere, a partire dal mese

di gennaio 2004, a __________, nella sua qualità di socio e gerente della

società “__________Sagl” e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere

l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta

d’imposta concernente il 2003 per un importo complessivo sottratto di fr. 7'984.50?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale pena deve essere comminata?

3.

In caso di pena privativa della

libertà, deve essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della

pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4.

In caso di condanna, la stessa

deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

L’accusato deve essere

condannato al pagamento all’Ufficio imposte alla fonte, Bellinzona,

dell’importo di fr. 7'984.50, a titolo di risarcimento?

6.

In caso di proscioglimento,

all’accusato devono essere riconosciute delle ripetibili?

7.

A chi il carico delle spese di

giustizia?

Letti e esaminati gli atti formanti l'incarto del

Ministero pubblico dipendenti dal DA __________; quelli assunti d’ufficio prima

del dibattimento ad opera del giudice; nonché quelli prodotti dal difensore

dell’imputato;

preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 270 segg. LT, 9 cpv.

2, 18, 36, 41, 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito n. 1 in

ordine e, nel merito, affermativamente ai quesiti n. 1 e 3 e negativamente ai

quesiti n. 4 e 5, ritenuto superato il quesito n. 6;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

appropriazione indebita

d'imposta alla fonte, art. 270 LT,

per avere in qualità di

socio-gerente della __________ Sagl, __________, omesso di riversare

all’Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, l’importo di fr. 7'984.50,

dedotto dagli stipendi dei dipendenti della società __________ Sagl, __________,

a titolo d’imposte alla fonte per l’anno 2003, destinandolo ad altri scopi;

e condanna Davide ACCU 1:

1.

Alla pena di 5 (cinque)

giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

2.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento).

Dichiara irricevibile

la pretesa dell’Ufficio imposte alla fonte, Bellinzona, e la rinvia alla

competente autorità.

Non ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale.

Le parti sono state avvertite del

loro diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la

dichiarazione di contumacia.

Il condannato in contumacia è stato

avvertito della sua facoltà di presentare, nel termine di 6 mesi

dall’emanazione della sentenza, istanza per un nuovo giudizio e che il giudizio

contumaciale di condanna diventa definitivo dopo 6 mesi, a condizione che

l’accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento. Per le

spese e per i risarcimenti il presente giudizio è immediatamente esecutivo

(cfr. art. 277 cpv. 3 e 5 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice supplente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 Villa Luganese:

fr. 350.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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