10.2005.70
Per aver in qualità di datore di lavoro tenuto a trattenere imposta alla fonte, impegato a profitto proprio o di un terzo
9 giugno 2005Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.70
Data decisione, Autorità:
09.06.2005, PRPEN
Titolo:
Per aver in qualità di datore di lavoro tenuto a trattenere imposta alla fonte, impegato a profitto proprio o di un terzo
LEGGE TRIBUTARIA CANTONALE
art. 270 LT
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.70
DA
515/2005
Bellinzona,
9
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia
Pontarolo
sedente con il
segretario Curzio Andreoli per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
appropriazione indebita
d'imposta alla fonte, art. 270 LT,
per avere, a partire dal mese
di gennaio 2004, a __________, nella sua qualità di socio e gerente della
società “__________Sagl” e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere
l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta
d’imposta concernente il 2003 per un importo complessivo sottratto di fr.
7'984.50;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 14 febbraio
Fatti
2005 no. DA __________ del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per il periodo
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al
versamento alla parte civile Ufficio imposte alla fonte dell'importo di fr.
7'984.50, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.-.
4.
La
condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 15/17 febbraio 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 giugno 2005, al
quale ha partecipato il difensore dell’accusato, avv. DI 1, Lugano, mentre l'accusato,
regolarmente citato a mezzo raccomandata intimata il 13 maggio 2005, non è
comparso, e il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la
conferma del decreto d'accusa. La parte civile, Ufficio delle imposte alla
fonte, Bellinzona, non si è presentata.
Proceduto pertanto nelle forme contumaciali,
nel senso che, in concreto, si giudica in base alle risultanze degli atti (cfr.
art. 277 cpv. 1 CPP);
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore dell’accusato, avvDI
1, Lugano, il quale richiama d’entrata il decreto di non luogo a procedere del
Sostituto Procuratore pubblico Borelli di data 26 marzo 2004 relativo ad una
presunta appropriazione indebita d’imposta alla fonte concernente l’anno 2002. Le considerazioni in esso contenute devono valere a fortiori per il caso
oggi in esame ed impongono il proscioglimento dell’accusato. Al momento del
fallimento della __________ Sagl vi era una liquidità accertata di fr.
80'000.-. L’importo è di gran lunga superiore a quanto dovuto a titolo di
imposte alla fonte. Ne consegue che il debitore era in grado di pagare. Quale
substrato si deve inoltre considerare la liquidità ancora recuperata
nell’ambito della procedura fallimentare ed i debitori della società che
potevano e dovevano pagare ma che non l’hanno fatto approfittando della
dichiarazione di fallimento della ditta diretta dal signor ACCU 1. Pure
dall’elenco dei crediti posti in cessione e risultanti dall’avviso d’incanto
del 24 settembre 2004 (doc. dib. 2) risulta una somma di gran lunga superiore
(ca fr. 50'000.-) a quanto dovuto all’Ufficio imposte alla fonte. Oltre quanto
precede rileva la nullità del decreto d’accusa del 14 febbraio 2005 no. DA
515/2005 in quanto, per quel che concerne la delimitazione temporale del reato,
è erroneamente indicato il periodo a partire dal 2004. Ciò risulta impossibile
in quanto la __________ Sagl è stata dichiarata in fallimento il 17 dicembre
2003.
e, di conseguenza, a far tempo da quella data il signor ACCU 1 ha perso
ogni potere di disposizione sui beni della società così come la facoltà di
onorare il dovuto a livello contributivo. Il montante scoperto di fr. 7'984.50
si riferisce con ogni probabilità al primo semestre del 2003. Osserva poi come
la Legge tributaria non sancisce un obbligo di versare i montanti trattenuti
dagli stipendi dei lavoratori soggetti alla regolamentazione bensì impone di
non utilizzare le trattenute per scopi diversi. Dai documenti contabili agli
atti risulta inoltre che la __________ Sagl doveva incassare un importo di fr.
450'000 circa. Il signor ACCU 1, socio e gerente, poteva dunque legittimamente
ritenere possibile un incasso dell’ordine di almeno fr. 200'000.-. In sostanza,
l’accusato non ha avuto alcuna intenzione di non saldare il debito contributivo
e nemmeno ha destinato le somme trattenute ad altri scopi. Risulta pure chiaro
che dalla dichiarazione del fallimento della ditta il potere decisionale circa
l’impiego dei mezzi societari è stato trasferito all’amministrazione del
fallimento. Ne consegue che il signor __________ deve essere prosciolto dal
reato imputatogli con protesta di spese e ripetibili.
Posti a
giudizio, con il consenso del patrocinatore dell’imputato, i seguenti quesiti:
In ordine:
1.
Il decreto d’accusa del 14
febbraio 2005 n. DA __________ del Procuratore pubblico Mario Branda deve
essere giudicato siccome nullo?
Nel merito:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di
appropriazione indebita
d'imposta alla fonte, art. 270 LT;
per avere, a partire dal mese
di gennaio 2004, a __________, nella sua qualità di socio e gerente della
società “__________Sagl” e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere
l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta
d’imposta concernente il 2003 per un importo complessivo sottratto di fr. 7'984.50?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale pena deve essere comminata?
3.
In caso di pena privativa della
libertà, deve essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della
pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4.
In caso di condanna, la stessa
deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
L’accusato deve essere
condannato al pagamento all’Ufficio imposte alla fonte, Bellinzona,
dell’importo di fr. 7'984.50, a titolo di risarcimento?
6.
In caso di proscioglimento,
all’accusato devono essere riconosciute delle ripetibili?
7.
A chi il carico delle spese di
giustizia?
Letti e esaminati gli atti formanti l'incarto del
Ministero pubblico dipendenti dal DA __________; quelli assunti d’ufficio prima
del dibattimento ad opera del giudice; nonché quelli prodotti dal difensore
dell’imputato;
preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 270 segg. LT, 9 cpv.
2, 18, 36, 41, 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito n. 1 in
ordine e, nel merito, affermativamente ai quesiti n. 1 e 3 e negativamente ai
quesiti n. 4 e 5, ritenuto superato il quesito n. 6;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
appropriazione indebita
d'imposta alla fonte, art. 270 LT,
per avere in qualità di
socio-gerente della __________ Sagl, __________, omesso di riversare
all’Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, l’importo di fr. 7'984.50,
dedotto dagli stipendi dei dipendenti della società __________ Sagl, __________,
a titolo d’imposte alla fonte per l’anno 2003, destinandolo ad altri scopi;
e condanna Davide ACCU 1:
1.
Alla pena di 5 (cinque)
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento).
Dichiara irricevibile
la pretesa dell’Ufficio imposte alla fonte, Bellinzona, e la rinvia alla
competente autorità.
Non ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale.
Le parti sono state avvertite del
loro diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la
dichiarazione di contumacia.
Il condannato in contumacia è stato
avvertito della sua facoltà di presentare, nel termine di 6 mesi
dall’emanazione della sentenza, istanza per un nuovo giudizio e che il giudizio
contumaciale di condanna diventa definitivo dopo 6 mesi, a condizione che
l’accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento. Per le
spese e per i risarcimenti il presente giudizio è immediatamente esecutivo
(cfr. art. 277 cpv. 3 e 5 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice supplente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 Villa Luganese:
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster